16.1 Considerazioni preliminari
16.1Considerazioni preliminariPer quanto attiene la normativa italiana, il diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale è disciplinato innanzitutto dal D.Lgs. n. 195/2005, che contiene le norme di attuazione della Dir. n. 2003/4/CE e che, in art. 1, definisce in modo chiaro le finalità:
a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tali obiettivi si inseriscono nell’ambito di una prospettiva più ampia, delineata dalla Convenzione di Aarhus, sottoscritta nel 1998 sotto l’egida della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite e attinente l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Nelle premesse alla Convenzione, viene posta, infatti l’attenzione sul fatto che la salvaguardia dell’ambiente non può prescindere da una maggiore informazione dei cittadini che determina anche un accrescimento della loro sensibilità e della loro partecipazione ai processi decisionali, nonché maggiore trasparenza in tali processi:
(omissis)
Affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell’ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l’ambiente,
Riconoscendo che un’adeguata tutela dell’ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita,
Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future.
Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale, e riconoscendo che per esercitare i loro diritti essi possono aver bisogno di assistenza,
Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l’efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto,
Mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale,
Riconoscendo l’opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della Pubblica amministrazione e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure
(omissis)
Nota: la Convenzione di Aarhus è stata ratificata dall’Italia con Legge 16 marzo 2001, n. 108.
È necessario chiarire, innanzitutto, cosa si intende con l’espressione “informazione ambientale”, la cui definizione è contenuta in art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005:
Informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e di suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).
Si osserva fin d’ora che la definizione di informazione ambientale sia caratterizzata da una prospettiva ampia, non solo dal punto di vista della forma ma anche dei contenuti, essendo vari i temi e gli aspetti che interessano l’informazione ambientale.
Nella prospettiva della normativa europea, dobbiamo ricordare il Reg. CE n. 1367/2006, avente l’obiettivo di contribuire all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (precedentemente citata come “convenzione di Aarhus”), stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi dell’UE. A tal fine, il Regolamento assicura, tra l’altro, il diritto del pubblico di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi dell’UE e da essi detenute. Inoltre, garantisce la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l’uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili.
Si ritiene interessante soffermarsi, in particolare, su due aspetti disciplinati dal regolamento:
Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali da parte delle istituzioni e organi
dell’UE: è previsto che le informazioni siano organizzate in modo da consentire la diffusione attiva e sistematica presso il pubblico con tecnologie telematiche e/o elettroniche; tra le informazioni che devono essere messe a disposizione vi sono:
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Qualità delle informazioni ambientali: il Regolamento stabilisce, innanzitutto, che istituzioni e organi dell’UE, nei limiti delle loro possibilità, garantiscono che tutte le informazioni da essi raccolte o raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili. Inoltre, su esplicita domanda, le istituzioni e gli organi dell’UE specificano al richiedente dove possono essere ottenute, se disponibili, informazioni sulle procedure di misurazione utilizzate per raccogliere le informazioni, compresi i metodi di analisi, campionamento e preparazione dei campioni. |
Nota: nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il Reg. CE n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell’ambiente che nutrono dubbi specifici circa la compatibilità con il diritto ambientale di atti amministrativi che hanno effetti sull’ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo e giudiziario a livello di Unione. Con riferimento a ciò, è stato pubblicato in GUUE del 8 ottobre 2021 il Reg. UE n. 1767/2021 che modifica il Reg. CE n. 1367/2006, e che prevede che, a partire dal 29 aprile 2023, altri soggetti (“altri membri del pubblico”) possano presentare una richiesta di riesame interno, purché sussistano le condizioni indicate in art. 11, par. 1-bis (inserito ex novo proprio dal Reg. UE n. 1767/2021).
Nota: ai sensi del Reg. UE n. 1767/2021, la Commissione provvede affinché, ad intervalli periodici non superiori a quattro anni, sia pubblicata e diffusa una relazione sullo stato dell’ambiente, contenente informazioni sulla sua qualità e sulle pressioni a cui è sottoposto.
Ad integrazione delle considerazioni sopra riportate, guidate dai principi e dalle disposizioni della normativa vigente, è importante allargare la prospettiva adottando una visione più ampia in termini di comunicazione ambientale.
Mai come oggi sono numerosi gli stimoli e le esigenze di pensare alla comunicazione ambientale in termini diversi rispetto al passato, perché sono cambiate in modo sensibile le conoscenze sulle tematiche ambientali: non può più essere efficace, quindi, una comunicazione che si fonda solamente sulla “protesta” e sulla necessità di lanciare allarmi. Il cambiamento fondamentale ed imprescindibile che deve essere affrontato è di pensare ad una comunicazione che contribuisca a costruire consapevolezza sulle tematiche ambientali anche dal punto di vista delle soluzioni percorribili per affrontare e risolvere i problemi. E per raggiungere questo obiettivo è importante adottare anche un linguaggio appropriato, e, quindi, un linguaggio chiaro, concreto, ma anche positivo e che consenta di entrare in sintonia con il destinatario della comunicazione.
Cosa comunicare, a chi e come: vanno sviluppate nuove strategie per la comunicazione ambientale non solo da parte dei divulgatori professionisti, ma anche delle aziende e, più in generale, delle organizzazioni che sono (e lo saranno sempre di più) chiamate a comunicare in merito ai propri impatti sull’ambiente ed al modo in cui gestiscono questi impatti. E ciò pensando sì alle parti interessate esterne (clienti, fornitori, compagnie assicurative, ecc.), ma anche a quelle interne all’organizzazione perché una comunicazione ambientale efficace significa accrescere la consapevolezza dei dipendenti e migliorare il contesto interno.
Nota: si veda anche il cap. 17 del presente Manuale per approfondimenti sulla comunicazione della sostenibilità delle organizzazioni.
In particolare, è importante che le organizzazioni curino con attenzione la gestione della comunicazione ambientale in termini di:
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linguaggio da utilizzare: non deve assolutamente essere sottovalutata l’importanza di un linguaggio corretto ed appropriato, alla luce anche della terminologia (e relative definizioni) dettata dalla normativa vigente;
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chiara individuazione delle figure incaricate di gestire la comunicazione ambientale, interna e da/verso l’esterno, assicurandone la necessaria competenza (conoscenza delle tematiche ambientali sia dal punto di vista generale che di quello specifico dell’organizzazione, della normativa di riferimento, dei processi dell’organizzazione, ecc.);
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chiarezza, correttezza ed affidabilità, tenendo conto non solo che la comunicazione deve basarsi su evidenze, ma anche dell’effetto che ha sull’immagine e sulla reputazione dell’organizzazione.
Già da qualche tempo, tra l’altro, il tema della comunicazione sui temi ambientali da parte delle organizzazioni è oggetto di attenzione a livello di Unione europea, essendo stato rilevato un rischio reale e concreto di violazioni del diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori. Alcune indagini ed approfondimenti effettuati negli ultimi anni e coordinate dalla Commissione europea, hanno evidenziato la diffusa presenza di informazioni esagerate, false o ingannevoli nelle comunicazioni delle organizzazioni (ad esempio attraverso i propri siti web, ma non solo).
Stiamo parlando del fenomeno denominato “greenwashing”, rispetto al quale la Commissione europea, in linea con gli obiettivi del “Green Deal europeo”, si è attivata per intervenire con appropriati strumenti legislativi che garantiscano la tutela dei consumatori da pratiche comunicative non corrette.
A marzo 2023 è stata presentata dalla Commissione europea la proposta di “direttiva sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)”, volta a definire criteri comuni per contrastare le informazioni ambientali ingannevoli, e caratterizzata dai seguenti elementi chiave:
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attenzione alla proliferazione di marchi e loghi di sostenibilità in quanto elemento di criticità rispetto all’esigenza di trasparenza, comprensione ed attendibilità: l’intento è di dettare dei vincoli alla nascita di nuovi marchi e loghi di sostenibilità perché risulta evidente che la numerosità di quelli già esistenti ostacola un processo di scelta consapevole e mina la fiducia nella credibilità di questi strumenti;
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coerenza con le disposizioni vigenti all’interno degli specifici settori;
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divieto di asserzioni ambientali e marchi di sostenibilità che non rispettino i requisiti minimi di trasparenza e credibilità: anche questo aspetto intende combattere il rischio di fuorviare il soggetto che deve effettuare una scelta;
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obbligo di verifica e certificazione della comunicazione delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura da parte di soggetti indipendenti;
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adeguatezza dei controlli periodici sul rispetto della normativa;
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previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che dovranno comprendere, tra l’altro, l’esclusione temporanea da procedure di appalto pubblico e dall’accesso a finanziamenti pubblici, sovvenzioni e concessioni.
Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata in Gazzetta dell’Unione europea la direttiva (UE) n. 2024/825, la cui finalità è chiaramente espressa nelle premesse alla direttiva stessa, di cui riportiamo un estratto, evidenziando le parti salienti:
Al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde, è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili. Ciò implica che gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili. È pertanto opportuno introdurre nella normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.
Per raggiungere tali obiettivi, la direttiva (UE) n. 2024/825 apporta modifiche a due direttive:
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direttiva (CE) n. 2005/29: trattasi della direttiva che disciplina il tema delle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori;
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direttiva (UE) n. 2011/83: trattasi della direttiva che disciplina i diritti dei consumatori.
Per quanto riguarda le novità introdotte nella direttiva (CE) n. 2005/29, si ritiene di porre, innanzitutto, l’attenzione sulla nuova definizione di “asserzione ambientale”, che reca quanto segue:
nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo.
Tale definizione ha un ruolo fondamentale ai fini degli obiettivi della direttiva (UE) n. 2024/825, in quanto l’art. 6 della direttiva (CE) n. 2005/29, che disciplina le “azioni ingannevoli”, individua ora tra le pratiche commerciali ingannevoli anche la seguente:
d) la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.
Inoltre, nel paragrafo 2 dell’art. 6 è stata inclusa anche la seguente pratica commerciale ingannevole:
e) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.
In art. 6 della direttiva (CE) n. 2005/29 troviamo anche un’altra novità rilevante introdotta dalla direttiva (UE) n. 2024/825. Nello specifico, il paragrafo 1 stabilisce che è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più degli elementi citati proprio nel paragrafo 1, e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tra gli elementi citati, vi è stata una significativa modifica che riguarda le caratteristiche principali del prodotto, tra le quali sono ora inclusi le caratteristiche ambientali o sociali, e gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.
Un’altra importante novità riguarda l’art. 7, norma sulle “omissioni ingannevoli” contenuta nella direttiva (CE) n. 2005/29. All’interno di tale articolo è stata inserita ex-novo una disposizione anch’essa di interesse per gli aspetti ambientali:
Quando l’operatore economico fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.
Infine, riportiamo le nuove definizioni (oltre a quella di “asserzione ambientale” sopra citata) introdotte in art. 2 della direttiva (CE) n. 2005/29:
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“beni”: beni quali definiti all’art. 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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“asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
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“marchio di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale;
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“sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
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il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
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i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
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il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso del marchio di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; e
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il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall’operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione o nazionali;
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“eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione;
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“durabilità”: la durabilità quale definita all’art. 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;
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“aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;
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“materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;
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“funzionalità”: la funzionalità quale definita all’art. 2, punto 9, della direttiva (UE) 2019/771.
La direttiva (UE) n. 2024/825, come precedentemente indicato, introduce una serie di modifiche anche alla direttiva (UE) n. 2011/83, ponendo l’attenzione sulle informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto, incluse quelle sui termini di garanzia legale di conformità. In particolare, nella prospettiva ambientale, è interessante che la norma si soffermi sulla durabilità di un bene, per la quale viene anche introdotta una specifica definizione.
L’art. 2 della direttiva (UE) n. 2011/83 viene, infatti, innovato attraverso l’inserimento delle seguenti definizioni:
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“garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all’art. 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità dell’art. 14 della direttiva (UE) 2019/771, qualora i beni non mantengano la propria durabilità;
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“durabilità”: la durabilità quale definita all’art. 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;
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“produttore”: il produttore quale definito all’art. 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771;
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“indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione;
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“aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali.
Di rilievo le modifiche che riguardano gli obblighi di informazione verso il consumatore prima che lo stesso sia vincolato da un contratto (artt. 5 e 6 della direttiva (UE) n. 2011/83), e che entrano nel merito delle informazioni sull’esistenza della garanzia legale di conformità, ed anche delle informazioni sull’indice di riparabilità dei beni, elemento quest’ultimo a chiara connotazione ambientale. Nel caso di contratto a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è ora previsto anche che il consumatore sia informato, prima di essere vincolato da un contratto, sulle eventuali opzioni di consegna rispettose dell’ambiente.
Infine, all’interno della direttiva (UE) n. 2011/83 troviamo ora una nuova norma (art. 22-bis) che stabilisce l’obbligo di fornire determinate informazioni al consumatore attraverso un avviso armonizzato o, per altre tipologie di informazioni, attraverso un’etichetta armonizzata. In entrambi i casi, il formato ed il contenuto di questi due nuovi strumenti di informazione saranno definiti dalla Commissione entro il 27 settembre 2025.
La direttiva (UE) n. 2024/825 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare le misure necessarie per adeguarsi alla direttiva stessa entro il 27 marzo 2026, e che le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. Per quanto i termini possano apparire lontani, si ritiene opportuno che le imprese inizino a prendere confidenza con le nuove disposizioni, anche alla luce del fatto che generalmente nuovi progetti ed iniziative di carattere comunicativo richiedono un impiego di risorse (e di tempo) significativi.
APPROFONDIMENTI
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AMBIENTE & SVILUPPO 8-9/2023: “Direttiva Green Claims, in arrivo le norme contro il greenwashing”, di Alessandro Bordin, Claudio Bovino
16.2 Normativa di riferimento
16.2Normativa di riferimentoDi seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di informazione ambientale:
Normativa comunitaria |
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Dir. 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE del Consiglio |
Dir. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”). |
Regolamento CE n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale |
Dir. 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Regolamento UE n. 1767/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 relativo alla modifica del Regolamento CE n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale |
Normativa comunitaria |
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Dir. 2024/825/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. |
Normativa nazionale |
Legge 16 marzo 2001, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 |
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 Attuazione della Direttiva n. 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale |
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa |
D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa |
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni |
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche |
D.M. 26 gennaio 2017 Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente |
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica |
Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza |
D.Lgs. 30 maggio 2018, n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE |
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) |
Legge 12 dicembre 2019, n. 141 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 |
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 |
Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale |
Normativa nazionale |
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Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose |
Legge 5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 |
16.3 Accesso del pubblico all’informazione ambientale
16.3Accesso del pubblico all’informazione ambientaleNel presente paragrafo vengono presentate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 195/2005 in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Al fine di garantire una maggiore chiarezza nell’esposizione, si riportano le definizioni contenute nell’art. 2 del Decreto:
Autorità pubblica | Le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico |
Informazione detenuta da un’autorità pubblica | l’informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto |
Richiedente | La persona fisica o l’ente che chiede l’informazione ambientale |
Pubblico | Una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche |
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005, l’autorità pubblica (come sopra definita) rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
Si rileva, quindi, l’ampia portata della definizione di “informazione ambientale” e dei soggetti che possono esercitare il diritto di accedervi, coerentemente con la finalità generale della normativa volta a garantire la massima trasparenza sui dati e sulle situazioni di carattere ambientale.
L’informazione è messa a disposizione del richiedente da parte dell’autorità pubblica quanto prima e comunque:
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entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero
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entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta se l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In questo caso l’autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
Nota: nel caso in cui la richiesta d’accesso fosse formulata in maniera eccessivamente generica, l’autorità pubblica può chiedere al richiedente di specificare i dati da mettere a disposizione; la richiesta dell’autorità pubblica deve pervenire al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta di accesso. L’autorità pubblica è tenuta a prestare la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso dei cataloghi pubblici di cui all’art. 4, comma 1 (si veda sotto), ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) come sotto illustrato).
Nel caso in cui l’informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l’autorità pubblica la rende disponibile nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
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l’informazione sia già disponibile al pubblico in altra forma o formato (a norma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 195/2005), e facilmente accessibile per il richiedente;
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sia ragionevole per l’autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
Nota: in tali casi il richiedente viene informato dall’autorità pubblica (entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta) in merito ai motivi del rifiuto dell’informazione nella forma o nel formato richiesti.
Nel caso di richiesta d’accesso concernente i fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati all’art. 2, comma 1, lett. a), numero 1), D.Lgs. n. 195/2005 (si veda la definizione di “informazione ambientale” sopra riportata), l’autorità pubblica indica al richiedente, se lo stesso lo richiede espressamente, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione (compresi i metodi d’analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi), utilizzato per raccogliere l’informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005, l’autorità pubblica mantiene l’informazione ambientale detenuta informe o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
L’autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell’informazione ambientale contenenti l’elenco delle tipologie dell’informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli Uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti. All’interno di tali cataloghi può essere specificato da parte dell’autorità pubblica quali informazioni ambientali non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 195/2005 (si veda sotto).
Nei seguenti casi (disciplinati dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 195/2005) l’accesso all’informazione ambientale è negato:
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l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso;
Nota: in tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l’informazione richiesta.
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la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 195/2005;
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la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
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la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento;
Nota: in tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile.
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la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
Inoltre, sono previsti altri casi (art. 5 comma 2, D.Lgs. n. 195/2005) in cui l’accesso all’informazione ambientale è negato in relazione al fatto che la divulgazione recherebbe pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;(*) |
b) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; |
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziario alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti; |
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; (*) |
e) ai diritti di proprietà intellettuale; |
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; (*) |
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; (*) |
h) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare. (*) |
Nota: nei casi (*), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente.
L’autorità pubblica effettua, per ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, applicando in modo restrittivo le disposizioni di negazione dell’accesso all’informazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 195/2005. Nei casi di rifiuto (parziale o totale) del diritto di accesso, l’autorità pubblica informa il richiedente (precisando i motivi del rifiuto e informando il richiedente della procedura di riesame di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 195/2005).
In generale, l’accesso ai cataloghi pubblici e l’esame presso il detentore dell’informazione richiesta sono gratuiti:
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fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 1 della Legge n. 241/1990;
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fermo restando che l’autorità pubblica può in casi specifici applicare una tariffa determinata sulla base del costo effettivo del servizio; il pubblico deve essere, in questi casi, informato sull’entità della tariffa e sulle circostanze della sua applicazione.
Nota: il diritto di accesso è tutelato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 195/2005 che prevede che, nel caso di determinazioni di negazione dell’accesso o di mancata risposta nei termini previsti, il richiedente possa presentare ricorso in sede giurisdizionale ovvero possa richiedere il riesame delle determinazioni secondo le procedure previste dalla Legge n. 241/1990. Contro le determinazioni di una Amministrazione Statale centrale, è possibile presentare istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricorso al TAR entro trenta giorni.
L’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. L’autorità pubblica garantisce, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 195/2005, la disponibilità in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico, di informazioni quali:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l’ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all’ambiente;
c) le relazioni sullo stato d’attuazione degli elementi di cui alle lett. a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell’ambiente, prevista dall’art. 1, comma 6, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell’ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull’ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d’impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l’informazione, a norma dell’art. 3;
g) gli studi sull’impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell’ambiente, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), ovvero il riferimento al luogo in cui l’informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell’art. 3.
L’informazione ambientale detenuta dall’autorità pubblica deve essere aggiornata, precisa e confrontabile: ciò è garantito dal Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica.
La relazione sullo stato dell’ambiente, che il Ministro dell’ambiente presenta al Parlamento ogni due anni (ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 8 luglio 1986, n. 349), è pubblicata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con modalità atte a garantire l’effettiva disponibilità al pubblico.
Ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 33/2013, l’autorità pubblica rende disponibile, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, le informazioni ambientali (come definite nel D.Lgs. n. 195/2005), che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’art. 10 del medesimo Decreto legislativo. Deve essere prevista un’apposita Sezione detta “Informazioni ambientali” per dare specifico rilievo a tali informazioni all’interno del sito istituzionale.
Nota: ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 33/2013, si ha un collegamento tra il Decreto stesso, che disciplina il diritto di accesso civico ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ed il D.Lgs. n. 195/2005, che attiene, nello specifico, all’informazione ambientale.
Nota: come previsto dal D.L. n. 111/2019 (convertito con modifiche dalla Legge n. 141/2019), i soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013, i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità, pubblicano anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi soggetti ai sensi della normativa vigente. Tale obbligo rientra tra quelli stabiliti dall’art. 40, D.Lgs. n. 33/2013. I gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 111/2019, le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti dati acquisiti. Tali dati ed informazioni sono acquisiti, con modalità telematiche, da ISPRA, che provvede quindi ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una Sezione dedicata e fruibile dal sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica denominata “Informambiente”.
16.4 Casi particolari di accesso all’informazione ambientale
16.4Casi particolari di accesso all’informazione ambientaleNel presente paragrafo si riportano i principali ulteriori riferimenti all’accesso all’informazione ambientale, presenti nel D.Lgs. n. 152/2006.
L’art. 3-sexies della Parte I del D.Lgs. n. 152/2006, disciplina, nell’ambito delle disposizioni comuni, il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, stabilendo quanto segue:
In attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la Legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
Nel Titolo I della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, che contiene i principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale AIA, è presente (art. 9) il seguente richiamo al diritto di accesso ai documenti amministrativi:
Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente Decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Tale articolo prevede, peraltro, che possano essere addotte ragioni di segreto industriale o commerciale in base alle quali il proponente può presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni; l’autorità competente dispone, comunque, della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Nel Titolo II della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla Valutazione ambientale strategica (VAS), è presente in art. 14, comma 2 (come modificato dal D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233) un richiamo al diritto di chiunque di prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale (e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi) entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblicato dall’autorità procedente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Nota: tale avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
Con riferimento alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), l’art. 24 del Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le modalità per garantire la consultazione del pubblico e l’acquisizione dei pareri. In particolare, il comma 3 attiene il diritto di accesso da parte di chiunque al progetto ed alla relativa documentazione, nonché il diritto di presentare le proprie osservazioni all’autorità competente. Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che:
Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.
Nell’ambito del procedimento di VIA, è presente, inoltre, un richiamo al diritto di accesso all’informazione ambientale in art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale articolo stabilisce che nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 del medesimo articolo richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. L’autorità competente provvede a pubblicare la documentazione relativa all’istanza nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Nota: la medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (AIA), il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 contiene alcune disposizioni riguardanti la necessità di garantire l’accesso del pubblico a determinate informazioni; si citano ad esempio:
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art. 29-quater relativamente alla procedura di rilascio dell’AIA;
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ai sensi dell’art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/2006 l’autorità competente è tenuta a mettere a disposizione del pubblico i dati trasmessi dal gestore e relativi ai controlli richiesti dall’AIA. L’autorità competente vi provvede tramite gli Uffici individuati ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del medesimo Decreto.
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è richiamato in modo esplicito in art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nell’ambito della definizione delle disposizioni generali riguardanti i rifiuti:
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
Ancora nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sono presenti i seguenti riferimenti espliciti alle informazioni ambientali di cui al D.Lgs. n. 195/2005:
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in art. 219, contenuto nel Titolo II relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti degli imballaggi, è stabilito che siano fornite informazioni agli utenti degli imballaggi (ed in particolare ai consumatori) su:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
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nel Titolo III-bis riguardante incenerimento e coincenerimento, l’art. 237-septiesdecies disciplina in modo puntuale gli obblighi in materia di informazione e accesso alle informazioni rispetto a tale ambito.
APPROFONDIMENTI
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AMBIENTE & SVILUPPO 4/2020: “La nuova comunicazione ambientale: mission impossible?”, di Andrea Quaranta