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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    AMBIENTE 2024

    Capitolo 14

    Sostanze e miscele pericolose

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Blasizza Erica, AA.VV.

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    14.1 Considerazioni preliminari

    14.1Considerazioni preliminari

    Il presente capitolo è stato redatto con la finalità di fornire informazioni sull’inquadramento generale della normativa che riguarda le sostanze e miscele pericolose ed il trasporto di merci pericolose, alla luce delle implicazioni che si hanno dal punto di vista ambientale.

    La normativa che disciplina le sostanze e miscele pericolose ha subito importanti modifiche con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (di seguito per brevità REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (di seguito per brevità CLP). Entrambi i regolamenti rappresentano normative di prodotto di fatto complementari ai fini della disciplina delle sostanze e miscele:

    • REACH contiene disposizioni relative a registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze, nonché disposizioni che riguardano le informazioni lungo la filiera (tra cui la scheda di sicurezza);

    • CLP stabilisce le norme per classificare le sostanze e miscele (e stabilire, quindi, se vadano considerate pericolose per un qualche motivo, o meno), e per etichettare ed imballare le sostanze e miscele classificate pericolose. Come illustrato nel successivo paragrafo 14.5.1, i criteri di classificazione di sostanze e miscele si suddividono in criteri per i pericoli fisici, criteri per i pericoli per la salute e criteri per i pericoli ambientali.

    Nota: è importante tener conto del fatto che alcune disposizioni del REACH riguardano sostanze non classificate pericolose (ai sensi del CLP).

    L’articolazione delle disposizioni del REACH tiene conto, tra l’altro, di alcune considerazioni (contenute nella premessa al Regolamento stesso) che evidenziano la presenza di punti deboli nella normativa previgente rispetto all’obiettivo generale di garantire un’adeguata tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Il REACH introduce, quindi, disposizioni volte ad assicurare una conoscenza completa, puntuale ed aggiornata delle sostanze che sono immesse sul mercato dell’Unione Europea e dei Paesi EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), dei loro usi e delle loro caratteristiche e proprietà. La disponibilità di queste informazioni consente di attuare azioni orientate alla tutela della salute delle persone e dell’ambiente, quali ad esempio:

    • valutare la necessità di aggiornare la classificazione delle sostanze;

    • individuare sostanze particolarmente pericolose il cui utilizzo dovrà essere vietato o limitato.

    Nota: sia il REACH che il CLP trovano applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e nei Paesi EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Laddove, parlando di REACH e CLP nel presente capitolo, per brevità si usa l’espressione “Unione Europea”, sono da intendersi inclusi anche i Paesi EEA. Come di seguito ribadito, è di fondamentale importanza tenere conto di questa informazione per una corretta comprensione di alcune disposizioni dei regolamenti, e tra queste innanzitutto la definizione di “importazione”.

    Nel tempo è apparsa in misura sempre più evidente la correlazione tra questi regolamenti europei (REACH e CLP) e la normativa ambientale all’interno della più ampia prospettiva della sostenibilità. In particolare, un segnale forte è stato dato attraverso l’adozione da parte della Commissione europea della strategia sulle sostanze chimiche ai fini della sostenibilità, avvenuta il 14 ottobre 2020. Partendo dalla considerazione generale che le sostanze chimiche rappresentano gli elementi costitutivi dei beni che utilizziamo, questa strategia, perfettamente in linea con il “Green Deal” promosso dalla Commissione europea, pone lo sguardo, da un lato, sulle indesiderate caratteristiche di pericolo (sia per la salute che per l’ambiente) che spesso accompagnano le sostanze chimiche, e dall’altro sul fatto che l’industria che produce le sostanze chimiche richiede un elevato consumo energetico e produce livelli importanti di CO2.

    L’attenzione è, quindi, rivolta in due direzioni che, per quanto distinte, sono complementari ed imprescindibili:

    • le nuove sostanze ed i nuovi materiali dovranno essere sviluppati in modo da essere intrinsecamente sicuri (dal punto di vista della salute) e sostenibili, fin dalla loro produzione e arrivando alla loro fine vita;

    • i processi e le tecnologie dovranno essere sviluppati in modo da consentire all’industria chimica la transizione verso la neutralità climatica.

    Alla luce di ciò, i punti chiave su cui si fonda la strategia europea per le sostanze chimiche sono i seguenti:

    • vietare le sostanze chimiche più dannose presenti nei prodotti di consumo, consentendone l’uso solo nei casi in cui sia indispensabile;

    • porre l’attenzione, nella valutazione del rischio chimico, sull’effetto cocktail delle sostanze chimiche;

    • eliminare gradualmente le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell’UE, a meno che il loro uso non sia essenziale;

    • incrementare gli investimenti e la capacità innovativa per la produzione e l’uso di sostanze chimiche sicure e sostenibili nel loro intero ciclo di vita;

    • promuovere l’approvvigionamento in UE delle sostanze chimiche essenziali, nonché la loro sostenibilità;

    • stabilire un processo “una sostanza, una valutazione” più semplice, per valutare i rischi e i pericoli delle sostanze chimiche;

    • svolgere un ruolo di primo piano a livello globale, sostenendo e promuovendo elevati standard di sicurezza chimica, e senza esportare sostanze chimiche vietate nell’UE.

    Si rimanda al paragrafo 14.6 del presente capitolo per maggiori dettagli sulle azioni (in parte attuate ed in parte pianificate o in corso di realizzazione) di implementazione della strategia europea sulle sostanze chimiche per la sostenibilità, viste nella prospettiva ambientale, in linea con i temi di interesse del presente volume. In particolare, all’interno di tale paragrafo sono richiamate alcune disposizioni della normativa ambientale derivanti proprio dall’attuazione della strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità e strettamente correlate a REACH e CLP.

    Ricordiamo che il REACH riguarda le “sostanze” in quanto tali, in quanto componenti di “miscele” o di “articoli”, per i quali l’art. 3 del regolamento prevede le seguenti definizioni:

    • sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

    • miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

    • articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

    Un ulteriore elemento da tenere in considerazione per meglio comprendere il REACH, e gli adempimenti che ne derivano per diverse tipologie di soggetti, è rappresentato dalla distribuzione delle responsabilità dei vari attori lungo la filiera, in particolare dal punto di vista del flusso delle informazioni, prevedendo obblighi non solo verso i propri interlocutori a valle della filiera, ma anche verso monte.

    Nel presente capitolo (par. 14.4) è riportata un’analisi tecnico-operativa del REACH per orientare il lettore nell’individuazione degli adempimenti da rispettare in base alla tipologia di attività svolta dall’azienda. All’interno del paragrafo 14.5 troviamo, invece, un’analisi del CLP e dei suoi elementi fondanti.

    Nota: in generale, ciascuna azienda deve effettuare un’indagine accurata del/i ruolo/i che svolge ai sensi del REACH. Ad esempio, in base alla provenienza delle sostanze/miscele, l’azienda potrebbe ricoprire il ruolo di “importatore”, e non di “utilizzatore a valle”. A tale fine è importante considerare le definizioni di cui all’art. 3 del REACH (si veda il successivo paragrafo 14.4.1).

    Con riferimento al trasporto merci pericolose, ADR è acronimo di “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”, ovvero “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”. È stato firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con Legge 12 agosto 1962, n. 1839.

    L’obiettivo dell’ADR è rendere sempre più sicuro il trasporto su strada di merci pericolose e di uniformare le norme del trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

    I paesi aderenti all’accordo ad oggi sono 54 e precisamente:

    Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Marocco, Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Di San Marino, Repubblica di Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan.

    Nota: esistono altri regolamenti per il trasporto di merci pericolose, quali:

    • RID, acronimo di “Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail”. È la regolamentazione internazionale relativa al trasporto ferroviario di merci pericolose.

    • IMDG, acronimo di “International Maritime Dangerous Goods code”. È la regolamentazione internazionale relativa al trasporto marittimo di merci pericolose.

    • ICAO.TI, acronimo di “International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air”. È la regolamentazione internazionale relativa al trasporto aereo di merci pericolose.

    • ADN, acronimo di “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways”. È la regolamentazione internazionale relativa al trasporto di merci pericolose in acque interne.

    14.2 Normativa di riferimento

    14.2Normativa di riferimento

    Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di sostanze e miscele pericolose in relazione ai Regolamenti REACH e CLP:

    Normativa comunitaria
    Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il Regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
    Regolamento CE n.440/2008 del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
    Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento CE n. 1907/2006
    Regolamento CE n. 790/2009 del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [1° ATP]

    Normativa comunitaria
    Regolamento UE n. 1152/2010 dell’8 dicembre 2010 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del Regolamento CE n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento UE n. 453/2010 del 20 maggio 2010 recante modifica del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento UE n. 286/2011 del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [2° ATP]
    Regolamento UE n. 618/2012 del 10 luglio 2012 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [3° ATP]
    Regolamento UE 487/2013 dell’8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [4° ATP].
    Regolamento UE n. 944/2013 del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [5° ATP]
    Regolamento UE n. 605/2014 del 5 giugno 2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [6° ATP]
    Regolamento UE n. 2015/1221 del 24 luglio 2015 che modifica il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico. [7° ATP]
    Regolamento UE n. 2015/830 recante modifica del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento UE n. 2016/918 del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [8° ATP]
    Regolamento UE n. 2016/1179 del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [9° ATP]
    Regolamento UE n. 2017/776 del 4 maggio 2017 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [10° ATP]
    Regolamento UE n. 2017/542 del 22 marzo 2017 che modifica il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

    Normativa comunitaria
    Regolamento UE n. 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [11° ATP]
    Regolamento UE n. 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il Regolamento UE n. 2017/776 della Commissione [13° ATP]
    Regolamento UE n. 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele [12° ATP]
    Regolamento UE n. 2019/957 della Commissione dell’11 giugno 2019 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA
    Regolamento UE n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il Regolamento CE n. 1907/2006 e che abroga il Regolamento UE n. 98/2013
    Regolamento UE n. 2019/1390 della Commissione del 31 luglio 2019 recante modifica dell’allegato del Regolamento CE n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
    Regolamento UE n. 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento delegato UE n. 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
    Regolamento UE n. 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento delegato UE n. 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso Regolamento
    Regolamento delegato UE n. 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [15° ATP]
    Regolamento UE n. 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

    Normativa comunitaria
    Regolamento delegato UE n. 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
    Regolamento UE n. 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati
    Regolamento delegato UE n. 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate
    Regolamento delegato UE n. 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria
    Regolamento UE n. 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente
    Regolamento UE n. 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal Regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici
    Regolamento UE n. 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 che modifica l’allegato XIV del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi)
    Regolamento UE n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide
    Regolamento delegato UE n. 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [16° ATP]
    Regolamento delegato UE n. 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
    Regolamento delegato UE n. 2021/849 della Commissione dell’11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. [17° ATP]

    Normativa comunitaria
    Regolamento di esecuzione UE n. 2021/876 della Commissione del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del Regolamento CE n. 340/2008
    Regolamento UE n. 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento UE n. 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive
    Regolamento UE n. 2021/1297 della Commissione del 4 agosto 2021 che modifica l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi perfluorocarbossilici con una catena costituita da 9-14 atomi di carbonio (PFCA C9-C14), i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14
    Regolamento delegato UE n. 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
    Regolamento UE n. 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide
    Regolamento UE n. 2021/2045 della Commissione del 23 novembre 2021 che modifica l’allegato XIV del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento UE n. 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)
    Regolamento UE n. 2022/586 della Commissione dell’8 aprile 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    Regolamento delegato UE n. 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
    [si veda anche Rettifica del regolamento pubblicata in GUUE L146 del 25 maggio 2022] [18° ATP]
    Regolamento UE n. 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

    Normativa comunitaria
    Regolamento delegato UE n. 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
    Regolamento delegato UE n. 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. [19° ATP]
    Regolamento delegato UE n. 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato.
    Regolamento UE n.2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC.
    Regolamento UE n. 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni.
    Regolamento UE n. 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.
    Regolamento UE n. 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici.
    Regolamento (UE) n. 2023/2482 della Commissione del 13 novembre 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei dispositivi medici.
    Regolamento delegato (UE) n. 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
    Normativa nazionale
    D.M. 22 novembre 2007 Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
    D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il Regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento

    Normativa nazionale
    Decreto 23 marzo 2011 Recepimento della Direttiva n. 2008/112/CE recante modifiche a precedenti Direttive per adeguarle al Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
    D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le Direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il Regolamento CE n. 1907/2006.
    Decreto del Ministero della Salute 5 dicembre 2012 Nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento di cui all’articolo 7, del decreto interministeriale 22 novembre 2007.
    Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2016 Nomina componenti Comitato tecnico di coordinamento per l’implementazione del regolamento REACH.
    Legge 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017
    Decreto del Ministero della Salute 14 gennaio 2019 Nomina componenti Comitato tecnico di coordinamento per l’implementazione del regolamento REACH.
    Decreto 28 dicembre 2020 Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato
    Decreto del Ministero della Salute 15 gennaio 2021 Nomina componenti Comitato tecnico di coordinamento per REACH di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 novembre 2007.
    Legge 23 dicembre 2021, n. 238 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020
    Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2022 Aggiornamento componenti Comitato tecnico di coordinamento REACH.

    Nota: nella tabella precedente sono stati riportati i principali riferimenti agli aggiornamenti dei regolamenti REACH e CLP; ad esempio non sono citate le norme che contengono rettifiche ai regolamenti stessi. Per quanto riguarda i regolamenti che hanno modificato gli allegati del REACH, tenuto conto della finalità del presente manuale, ci si è limitati a citare solo quelli che hanno modificato l’Allegato II, l’Allegato XIV o l’Allegato XVII. Con riferimento ai regolamenti che hanno modificato il CLP, è stato inserito il richiamo agli adeguamenti al progresso tecnico (c.d. “ATP”): per ulteriori dettagli si veda il paragrafo sul Regolamento CLP. Si ricorda che il testo coordinato dei regolamenti REACH e CLP è disponibile nel sito www.echa.europe.eu.

    Nota: si ricorda che per alcuni ambiti specifici è necessario fare riferimento (anche o esclusivamente) alla normativa di settore (ad esempio medicinali, prodotti cosmetici, dispositivi medici, ecc.).

    Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di trasporto di merci pericolose su strada:

    Normativa comunitaria
    Direttiva n. 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

    Normativa comunitaria
    Direttiva n. 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
    Direttiva n. 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la Direttiva n. 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
    Direttiva n. 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 che adegua al progresso tecnico la Direttiva n. 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
    Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2009).
    Direttiva n. 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2011).
    Direttiva n. 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2013).
    Direttiva n. 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2015).
    Direttiva n. UE 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2017).
    Direttiva n. UE 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica la Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei suoi allegati. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2019).
    Direttiva n. UE 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2021).
    Direttiva n. UE 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (Ha recepito a livello europeo l’ADR 2023).
    Normativa italiana
    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada.
    D.M. 3 marzo 1997: Attuazione della Direttiva n. 95/50/CE del Consiglio dell’Unione Europea concernente l’adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.
    D.M. 6 maggio 2005: Recepimento della Direttiva n. 2004/112/CE del 13 dicembre 2004 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la Direttiva n. 95/50/CE del Consiglio, sull’adozione di procedure uniformi, in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
    D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40: Attuazione della Direttiva n. 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

    Normativa italiana
    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35: Attuazione della Direttiva n. 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2009).
    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 gennaio 2011: Recepimento della Direttiva n. 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2011).
    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2013: Recepimento della Direttiva n. 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2013).
    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2015: Recepimento della Direttiva n. 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2015).
    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 maggio 2017: Recepimento della Direttiva n. 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2017).
    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2019: Recepimento della Direttiva n. 2018/1846/UE che modifica la Direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei suoi allegati. (Ha recepito in Italia l’ADR 2019).
    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 gennaio 2021: Recepimento della Direttiva n. 2020/1833 /UE che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2021).
    Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023: Recepimento della direttiva n. 2022/2407/UE che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (Ha recepito in Italia l’ADR 2023).
    L’ADR 2023 a livello nazionale ed internazionale, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data la sua applicazione è stata su base volontaria diventa obbligatoria a tutti gli effetti dal 1° luglio 2023 in quanto sono previsti 6 mesi di tempo durante il quale possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni (ADR 2021), al fine di dare il tempo necessario agli operatori per adeguarsi alle variazioni operative nel frattempo intervenute.
    Decreto Ministeriale 7 agosto 2023: Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

    14.3 ECHA, Autorità competente in Italia e attività di controllo

    14.3ECHA, Autorità competente in Italia e attività di controllo

    L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), fondata nel 2007, ha sede ad Helsinki (Finlandia) ed è il principale ente di riferimento per l’attuazione della normativa sulle sostanze chimiche, garantendone l’applicazione su tutto il territorio dell’Unione Europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

    La missione dell’Agenzia è quello di rendere sicuro l’uso delle sostanze chimiche, avendo l’intento di rappresentare “il centro di conoscenza per la gestione sostenibile delle sostanze chimiche, contribuendo a un ampio ventaglio di iniziative globali e politiche dell’UE, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente” (fonte ECHA).

    In Italia, è stato individuato, ai sensi del D.M. 22 novembre 2007, il Ministero della Salute quale Autorità competente.

    Nota: il Ministero della Salute opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le Regioni e Province autonome.

    Lo stesso Decreto ha istituito, in ottemperanza all’art. 44 del CLP ed all’art. 124 del REACH, l’helpdesk nazionale del CLP presso il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità, e l’helpdesk nazionale del REACH presso il Ministero dello Sviluppo economico.

    Nota: i due servizi nazionali helpdesk hanno lo scopo, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dei due Regolamenti. I siti di riferimento per i due helpdesk sono i seguenti:

    Helpdesk REACH: https: //reach.mise.gov.it;

    Helpdesk CLP: https: //hclp.iss.it/.

    14.3.1. Attività di controllo

    14.3.1.Attività di controllo

    Per comprendere come è organizzata l’attività di controllo sull’applicazione di REACH e CLP, è opportuno parlare, innanzitutto, del Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione di tali regolamenti (e anche di altri regolamenti qui non trattati), denominato “Enforcement Forum”, istituito all’interno di ECHA. Trattasi di una rete di autorità composta da un rappresentante per ciascuno Stato membro, e avente la responsabilità dell’applicazione, tra gli altri, di REACH e CLP.

    Nota: ai lavori del Forum partecipano anche il Segretario di ECHA, esperti invitati dagli Stati membri, la Commissione europea ed organizzazioni accreditate dalle parti interessate.

    Uno dei principali obiettivi del Forum è l’applicazione coordinata ed armonizzata in UE di tali regolamenti, e a tale scopo il Forum coordina diversi progetti tra i quali spicca per importanza il “REACH-EN-FORCE” (REF), pensato proprio per armonizzare l’attuazione di REACH e CLP in UE, e verificare il grado di conformità rispetto ai vari obblighi dettati da questi regolamenti. I progetti REF sono attuati dagli ispettori individuati all’interno di ciascuno Stato membro, e i risultati delle attività di controllo sono comunicati a ECHA ed al Forum, che provvede ad emettere, a conclusione di ciascun REF, un report in cui sono evidenziati i riscontri e le eventuali criticità rilevati. Lo sviluppo e la definizione dei REF tiene conto anche degli esiti delle attività di controllo precedenti, in modo da favorire e supportare la corretta applicazione dei regolamenti da parte dei vari soggetti.

    Si è partiti da REF-1, che ha riguardato controlli svolti nel 2009 sugli obblighi in materia di registrazione, pre-registrazione e schede di sicurezza, per arrivare al REF-11, attuato nel 2023 e focalizzato sulle schede di sicurezza e sulla conformità all’allegato II del REACH. Infine, a novembre 2023 è stato adottato il REF-12, che sarà attuato nel periodo 2024-2025 e che pone l’attenzione su ambiti ad elevato rischio di non conformità, quali i prodotti venduti online, gli articoli importati ed il rispetto delle restrizioni.

    Nota: a dicembre 2023 è stato pubblicato il report relativo al REF-10, realizzato nel 2022 ed avente come elemento di attenzione i controlli integrati sui prodotti (sostanze, miscele ed articoli), considerando, quindi, la diversa legislazione applicabile (REACH, direttiva ROHS, direttiva su giocattoli, ecc.). Il report indica che complessivamente sono stati controllati 2407 prodotti, e vi è stato un livello di non conformità del 18%. La maggior parte delle non conformità (49%) ha riguardato la direttiva ROHS, mentre il livello di non conformità rispetto al REACH è stato del 13%.

    A livello italiano, l’organizzazione dei controlli sull’applicazione e rispetto del REACH è stata definita dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009, che prevede che le Regioni e le Province autonome individuino l’Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo; il medesimo Accordo, inoltre, stabilisce le modalità per la programmazione e l’organizzazione dei controlli e le relative linee di indirizzo inerenti l’attuazione del Regolamento Reach. Il Ministero della salute, in quanto Autorità competente nazionale, assicura l’operatività del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22 novembre 2007, è stato costituito il Comitato tecnico di coordinamento REACH che ha le seguenti funzioni:

    • svolgere “un’attività di raccordo operativo per gli aspetti connessi all’attuazione del regolamento REACH tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

    • disciplinare dettagliatamente i compiti spettanti a ciascuna amministrazione interessata per far fronte agli adempimenti richiesti dal rammentato regolamento REACH

    Attraverso il portale reach.gov.it, il Comitato tecnico di coordinamento fornisce informazioni riguardanti le sostanze chimiche, e, sentito il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e Province autonome, propone all’Autorità competente nazionale l’adozione del Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti chimici, l’adozione delle linee guida sulle modalità di attuazione delle attività di controllo nonché l’attuazione delle attività di controllo specifiche, sulla base delle indicazioni dell’ECHA.

    Nota: fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri (NAS), l’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex ISPESL), il Corpo ispettivo centrale del Ministero della salute ed altre strutture quali l’Agenzia delle Dogane e i Nuclei operativi ecologici dell’Arma dei Carabinieri (NOE).

    Nota: è stata definita ad agosto 2021 una convenzione (della durata di 24 mesi) tra Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ed il Ministero della Salute per il rafforzamento dei controlli sulle sostanze chimiche (con riferimento a REACH e CLP), e, in particolare, per l’esecuzione di controlli in frontiera su registrazione ed autorizzazione delle sostanze ai sensi del REACH, il supporto dei laboratori di ADM e dei laboratori della rete REACH per il controllo sul rispetto delle restrizioni stabilite dal REACH, il controllo approfondito del rispetto del CLP per quanto attiene etichettatura ed imballaggio dei prodotti soggetti al regolamento stesso.

    I controlli possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso. È emesso annualmente dal Ministero della Salute il piano nazionale dei controlli per l’anno in corso, all’interno del quale sono fornite indicazioni sui target prioritari di controllo in termini di tipologie di sostanze e di relativi settori di riferimento.

    I controlli sul rispetto delle disposizioni del CLP fanno capo alle Regioni dal 1978 in quanto i controlli sulla classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele erano già disciplinate dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

    Nota: per approfondimenti sui temi trattati si consiglia il sito di ECHA http://echa.europa.eu.

    14.4 Regolamento REACH

    14.4Regolamento REACH

    Il Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (di seguito per brevità REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, rappresenta una norma per molti aspetti innovativa, che trova applicazione in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e nei Paesi EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

    Ai fini di un’adeguata comprensione del REACH e della finalità di questa normativa, è importante soffermarsi, innanzitutto, sul primo “considerando” in premessa al Regolamento:

    Il presente Regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Il presente Regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano.

    Per raggiungere tali obiettivi, il REACH ha definito una serie di adempimenti che si possono così riassumere:

    • registrazione: uno dei principi cardine del REACH è “no data no market”, con cui si riassume la norma che prevede che tutte le sostanze fabbricate o immesse sul mercato in quantità maggiore o uguale a 1 tonnellata all’anno debbano essere preliminarmente registrate; il processo di registrazione richiede la presentazione di informazioni approfondite sulle caratteristiche della sostanza;

    • valutazione delle sostanze e della conformità dei dossier presentati per le singole sostanze ai fini della registrazione; i termini e le modalità per effettuare la valutazione sono definiti nel Titolo VI del REACH; tenuto conto della finalità del presente Manuale, questo aspetto non sarà approfondito nel seguito del capitolo;

    • autorizzazione delle sostanze estremamente preoccupanti, previa valutazione che i rischi derivanti dall’uso di tali sostanze siano adeguatamente controllati o che l’uso sia giustificato da ragioni socioeconomiche e non esistano alternative economicamente e tecnicamente idonee; ulteriori dettagli sono forniti più avanti;

    • restrizioni: si tratta di divieti (totali o parziali) per la fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di sostanze che presentano rischi che richiedono l’adozione di particolari misure. L’aspetto è analizzato in dettaglio nella parte che segue.

    L’analisi degli adempimenti stabiliti dal REACH non può prescindere dalla preliminare comprensione del suo campo di applicazione, che prevede alcune esclusioni totali dall’applicabilità del Regolamento stesso, ed alcune esclusioni parziali come di seguito specificato:

    Il REACH non si applica (Esclusioni totali):
    alle sostanze radioattive che rientrano nell’ambito d’applicazione della Direttiva n. 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
    alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito;
    alle sostanze intermedie non isolate;
    al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di miscele;
    ai rifiuti in quanto non sono considerati né sostanza né miscela né articolo ai sensi dell’art. 3 del REACH.
    Esclusioni parziali
    I Titoli II (registrazione delle sostanze), V (utilizzatori a valle), VI (valutazione) e VII (autorizzazione) non si applicano nella misura in cui una sostanza è utilizzata:
    • in medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell’ambito d’applicazione del Regolamento CE n. 726/2004, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e della Direttiva n. 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

    • in alimenti e alimenti per animali a norma del Regolamento CE n. 178/2002 come specificato in art. 3, par. 5 lett. b).

    Il Titolo IV (informazioni all’interno della catena di approvvigionamento) non si applica alle seguenti miscele allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:
    • medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell’ambito d’applicazione del Regolamento CE n. 726/2004 e della Direttiva n. 2001/82/CE e come definiti nella Direttiva n. 2001/83/CE;

    • prodotti cosmetici, come definiti nella Direttiva n. 76/768/CEE;

    • dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché disposizioni comunitarie fissino per le sostanze e le miscele pericolose disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione della Direttiva n. 1999/45/CE;

    • alimenti e alimenti per animali a norma del Regolamento CE n. 178/2002 come specificato in art. 3, par. 6, lett. d).

    Esclusioni parziali
    Sono esentate dalle disposizioni dei Titoli II (registrazione delle sostanze), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione):
    • le sostanze di cui all’Allegato IV del REACH, in quanto la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche;

    • le sostanze di cui all’Allegato V del REACH, in quanto la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal presente Regolamento;

    • le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, registrate a norma del Titolo II, esportate a partire dalla comunità da un attore della catena d’approvvigionamento e reimportate nella comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d’approvvigionamento il quale dimostri quanto segue:
      • che la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata;

      • che gli sono state comunicate le informazioni a norma degli artt. 31 o 32 del REACH in relazione alla sostanza esportata;

    • le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del Titolo II, recuperate nella comunità se:
      • la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del Titolo II del REACH; e

      • le informazioni prescritte dagli artt. 31 o 32 del REACH in merito alla sostanza registrata a norma del Titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero;

    • le sostanze intermedie isolate in sito e le sostanze intermedie isolate trasportate sono esentate dalle disposizioni del Titolo II, capo 1 (ad eccezione degli artt. 8 e 9) e del Titolo VII (autorizzazione);

    • ai polimeri non si applicano le disposizioni dei Titoli II (registrazione delle sostanze) e VI (valutazione).

    APPROFONDIMENTI

    • e-book “Guida operativa al Regolamento REACH su sostanze, miscele ed articoli” di Erica Blasizza, Wolters Kluwer, 2023

    14.4.1 Registrazione

    14.4.1Registrazione

    L’obbligo generale di registrazione è disciplinato dal Titolo II del REACH che, in particolare, nell’art. 5 prevede quanto segue:

    Fatti salvi gli artt. 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

    Tale adempimento è coerente con il principio generale del REACH che attiene la tutela della salute umana e dell’ambiente e che richiede, pertanto, che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle siano tenuti a fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente.

    In particolare, le disposizioni in materia di registrazione obbligano i fabbricanti e gli importatori a raccogliere o produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, a utilizzare tali dati per valutare i rischi ad esse associati, nonché a definire e raccomandare adeguate misure di gestione dei rischi al fine di tenerli sotto il dovuto controllo.

    Nota: si riportano alcune delle definizioni di cui all’art. 3 del REACH, di fondamentale importanza per una corretta comprensione di quanto sopra indicato:

    • fabbricazione: la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale;

    • fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;

    • importazione: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;

    • importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;

    • immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato;

    • utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’art. 2, par. 7, lett. c), è considerato un utilizzatore a valle;

    • uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione.

    Nota: operativamente i fabbricanti e gli importatori sono tenuti alla preparazione di un fascicolo di registrazione in un determinato formato ed alla sua trasmissione all’ECHA mediante il portale REACH-IT.

    Ponendo l’attenzione in particolare sulla definizione di “importatore” sopra richiamata, è evidente che l’obbligo di registrazione non può essere adempiuto direttamente da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione Europea. Si pensi, ad esempio, al caso di un’azienda stabilita nell’Unione Europea che intenda acquistare una sostanza o una miscela da un fornitore stabilito al di fuori dell’Unione Europea: l’azienda UE si configurerebbe come “importatore” ai sensi del REACH, e sarebbe, pertanto tenuta a registrare la sostanza (o tutte le sostanze componenti della miscela) nel caso si superi la quantità di 1 tonnellata all’anno. L’azienda “importatrice” si troverebbe, quindi, obbligata ad affrontare il processo di registrazione della/e sostanza/e che è di fatto un processo complesso ed oneroso.

    Nota: si tenga conto che, nel caso di importazione di una miscela, ai fini della registrazione si pone anche il problema di conoscere l’esatta composizione della miscela, che è una condizione imprescindibile per poter procedere con la registrazione di tutte le sostanze (contenute nella miscela) per le quali si supera la soglia di 1 tonnellata all’anno (salvo eventuali deroghe specifiche).

    A tal proposito, l’art. 8 del REACH prevede che possa essere nominato il c.d. “rappresentante esclusivo” nei seguenti termini:

    1. Una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele o articoli, formula una miscela o produce un articolo importato nella Comunità può designare una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, d’intesa con la medesima, per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori in forza del presente titolo.

    2. Il rappresentante adempie inoltre tutti gli altri obblighi che spettano all’importatore in forza del presente Regolamento. A tal fine, egli dispone di un’esperienza sufficiente nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni ad esse connesse e, senza pregiudizio dell’art. 36, tiene a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi importati e sui clienti, nonché sulla comunicazione dell’ultimo aggiornamento della scheda di dati di sicurezza di cui all’art. 31.

    3. Quando un rappresentante è designato a norma dei parr. 1 e 2, il fabbricante non stabilito nella Comunità informa di tale designazione l’importatore o gli importatori della stessa catena d’approvvigionamento. Tali importatori sono considerati utilizzatori a valle ai fini del presente Regolamento.

    Di norma prima che una sostanza possa essere fabbricata, importata o immessa sul mercato, la registrazione deve essere portata a termine con successo e il dichiarante deve ricevere un numero di registrazione.

    Nota: al momento dell’entrata in vigore del REACH, è stata definita una “fase transitoria” per consentire la registrazione delle sostanze già fabbricate o importate: tale fase transitoria è stata strutturata in modo da dare la precedenza alle sostanze fabbricate o importate in quantità maggiori o che presentano caratteristiche di pericolo rilevanti (es. cancerogene). L’ultimo periodo di questa fase transitoria si è concluso il 31 maggio 2018.

    In termini generali, l’obbligo di registrazione riguarda sostanze:

    • in quanto tali o in quanto componenti di miscela (si veda art. 6 del REACH) oppure

    • in quanto componenti di articoli (si veda art. 7 del REACH).

    Non è quindi prevista la registrazione di miscele o di articoli, bensì solo di sostanze.

    Nota: l’obbligo di registrazione per le sostanze contenute in articoli spetta al produttore o importatore di articoli se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

    • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore;

    • la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

    È prevista l’esenzione dall’obbligo di registrazione in determinati casi (si veda ad esempio l’art. 9 del REACH).

    È importante rilevare come l’obbligo di registrazione prescinda dalle eventuali caratteristiche di pericolo della sostanza stessa.

    Nota: il Reach definisce alcune esclusioni dall’obbligo di registrazione. A tal fine si tenga conto della definizione del campo di applicazione del Regolamento e delle esclusioni. Ad esempio, le sostanze indicate in Allegati IV e V del REACH sono escluse dall’obbligo di registrazione. Sono previste, inoltre, disposizioni specifiche per “attività di ricerca e sviluppo orientate ai processi e ai prodotti”, nonché per le “sostanze intermedie isolate in sito” e le “sostanze intermedie isolate trasportate” così come definite in art. 3 del REACH.

    € SANZIONI

    Di seguito si riportano le principali(*) sanzioni connesse all’obbligo di registrazione:

    Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, nonché di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all’obbligo di registrazione all’Agenzia di cui all’art. 6, par. 1, del Regolamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all’obbligo di registrazione all’Agenzia nei casi previsti all’art. 6, par. 3, del Regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d’approvvigionamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l’importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all’obbligo di registrazione all’Agenzia nei casi previsti all’art. 7, par. 1, del Regolamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l’importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all’obbligo di notifica all’Agenzia nei casi previsti all’art. 7, par. 2, del Regolamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all’atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all’art. 12, par. 1, del Regolamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di registrazione all’Agenzia di cui all’art. 17 del Regolamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di registrazione all’Agenzia di cui all’art. 18 del Regolamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all’art. 8, par. 1, del Regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    (*) sono previste, ad esempio, ulteriori sanzioni in caso di violazioni attinenti le modalità di determinazione dei dati da comunicare nell’ambito della registrazione.

    14.4.2 Autorizzazione

    14.4.2Autorizzazione

    Il Titolo VII del REACH prevede che l’uso di sostanze considerate “estremamente preoccupanti” (indicate con l’acronimo “SVHC”, cioè “Substance of Very High Concern”) sia soggetto ad autorizzazione per garantire che i rischi che presentano siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.

    Nota: possono essere considerate estremamente preoccupanti (SVHC) le sostanze che presentano le seguenti caratteristiche:

    • sostanze classificate cancerogene di categoria 1A o 1B (rif. punto 3.6 dell’Allegato I del CLP);

    • sostanze classificate mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (rif. punto 3.5 dell’Allegato I del CLP);

    • sostanze di cui è accertata (categoria 1A) o presunta (categoria 1B) la tossicità per la riproduzione umana per gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità o sullo sviluppo (rif. punto 3.7 dell’Allegato I del CLP);

    • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (rif. Allegato XIII del REACH);

    • sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (rif. Allegato XIII del REACH);

    • sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili diverse da quelle di cui ai due punti precedenti, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui ai punti precedenti del presente elenco, e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso.

    Le sostanze individuate come SVHC sono inserite, innanzitutto, nella c.d. “Candidate list”, che, ai sensi dell’art. 59 del REACH rappresenta l’elenco delle sostanze candidate ad essere incluse in Allegato XIV, e, quindi, ad essere soggette ad autorizzazione.

    La Candidate List è aggiornata due volte all’anno (generalmente giugno e dicembre), ed è consultabile nel sito di ECHA.

    Nota: gli aggiornamenti della Candidate List avvenuti nel 2023 (pubblicati il 17 gennaio ed il 14 giugno) hanno determinato l’introduzione complessivamente di undici nuove sostanze nell’elenco (nove a gennaio, e due a giugno). La Candidate List è stata, infine, aggiornata il 23 gennaio 2024, con l’inserimento di cinque nuove sostanze, portando, così, l’elenco a 240 sostanze.

    Tenuto conto che il presente volume pone l’attenzione sulle tematiche ambientali, è importante evidenziare che la presenza di sostanze incluse in Candidate List nei propri processi può avere implicazioni (e, quindi, determinare una serie di obblighi) dal punto di vista, ad esempio, delle emissioni in atmosfera generate da tali processi (si rimanda al paragrafo 14.6 del presente capitolo per maggiori dettagli). E ciò ricorda, ancora una volta, il carattere assolutamente trasversale del REACH, regolamento che a lungo ed erroneamente è stato inteso come una norma di interesse esclusivo dell’industria chimica.

    Nota: il REACH definisce alcuni obblighi nel caso di sostanze incluse in Candidate List e contenute in “articoli”. In particolare, sono stabiliti i seguenti adempimenti:

    • obbligo di notifica (art. 7, par. 2, REACH): i produttori e importatori di articoli devono trasmettere notifica a ECHA se la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore, e se la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso. In determinati casi (specificati in art. 7, par. 3, REACH), tale obbligo di notifica non trova applicazione;

    • obbligo di comunicazione (art. 33 REACH): il fornitore di un articolo che contiene una sostanza inclusa in Candidate List in concentrazione maggiore a 0,1% peso su peso fornisce al destinatario dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Nel caso di richiesta di un consumatore, tale comunicazione va trasmessa entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

    Si rimanda al capitolo 8 del presente testo (in particolare par. 8.9) per la descrizione degli adempimenti derivanti dalla normativa sui rifiuti e riguardanti “articoli” contenenti sostanze della Candidate List (in relazione al portale SCIP).

    Le sostanze soggette ad autorizzazione sono elencate in Allegato XIV del REACH, in continuo aggiornamento. Ai sensi dell’art. 56 del REACH, un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’Allegato XIV salvo qualora l’uso o gli usi della sostanza siano stati autorizzati.

    Nota: si tenga conto delle esclusioni dall’applicazione di tale disposizione previste dall’art. 56 del REACH.

    L’Allegato XIV ha una struttura tabellare, in cui ciascuna sostanza è identificata dal nome e da n. CE e n. CAS e vi sono specificate le seguenti informazioni:

    • proprietà intrinseche (di cui all’art. 57 del REACH) che rendono la sostanza SVHC;

    • data di scadenza: data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo qualora si applichi un’esenzione o sia rilasciata un’autorizzazione o sia stata presentata una domanda d’autorizzazione prima della data ultima per la presentazione delle domande, specificata nell’Allegato XIV, senza che la Commissione abbia già adottato una decisione in merito alla domanda di autorizzazione;

    • data ultima per la presentazione delle domande: data, precedente di almeno 18 mesi la data di scadenza, entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione se il richiedente intende continuare a utilizzare la sostanza o immetterla sul mercato per determinati usi dopo la o le date di scadenza, fintantoché non è assunta una decisione sulla domanda di autorizzazione;

    • eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione;

    • termini di riesame.

    In base a quanto sopra riportato, l’utilizzatore di sostanze e miscele deve tenere sotto controllo l’Allegato XIV ed i suoi aggiornamenti, e deve porre attenzione alle schede di sicurezza in cui il fornitore deve indicare se è stata rilasciata o negata un’autorizzazione.

    ✔ ESEMPIO

    Estratto dell’Allegato XIV del REACH (si riportano le voci aggiunte dal Regolamento UE n. 586/2022):

    Nota: ai sensi dell’art. 66 del REACH, l’utilizzatore a valle che utilizza una sostanza a norma dell’art. 56 par. 2 è obbligato a inviare notifica a ECHA (entro tre mesi dalla prima fornitura).

    € SANZIONI

    Art. 14, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o l’utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell’allegato XIV al di fuori dei casi di cui all’art. 56 del Regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace l’utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall’art. 56, paragrafo 2, del regolamento.

    Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l’importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all’obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo ai sensi dell’art. 7, par. 3, del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 10 comma 6, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all’art. 33 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

    Art. 15 comma 3, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore a valle di cui all’art. 56, par. 2, del Regolamento, che non ottempera all’obbligo di cui all’art. 66, par. 1, del Regolamento [notifica all’Agenzia per utilizzo sostanza oggetto di autorizzazione] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

    APPROFONDIMENTI

    • ISL 1/2016: “Regolamento REACh e obblighi per gli ‘articoli’: la giurisprudenza europea” di Erica Blasizza

    • ISL 8-9/2014: “Regolamento REACH: come viene aggiornata la Candidate List e ultima revisione di giugno 2014” di Erica Blasizza

    14.4.3 Restrizioni

    14.4.3Restrizioni

    Le restrizioni, peraltro già previste dalla normativa precedente, rappresentano una delle modalità per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, e consistono nella definizione di specifiche limitazioni alla fabbricazione, immissione sul mercato ed utilizzo di alcune sostanze o gruppi di sostanze o miscele.

    Le disposizioni generali sulle restrizioni sono disciplinate dall’art. 67 del REACH:

    1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di una sostanza nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici. L’allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione.

    2. Il paragrafo 1 non si applica all’uso delle sostanze in prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE, in relazione alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati da detta direttiva.

    3. Fino al 1° giugno 2013, uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all’allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. La Commissione compila e pubblica un inventario di tali restrizioni entro il 1° giugno 2009.

    L’elenco delle restrizioni contenuto in Allegato XVII del Regolamento, è di fatto in continuo aggiornamento, e, pertanto, richiede che vari soggetti (il fabbricante di sostanze, l’importatore, il rappresentante esclusivo, ma anche l’utilizzatore a valle, e, quindi, anche l’utilizzatore di sostanze e miscele nell’ambito dei suoi processi), tengano sotto controllo le modifiche apportate all’Allegato XVII per individuare eventuali restrizioni applicabili.

    L’Allegato XVII è strutturato in due colonne: in colonna 1 è riportata la “Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela”, mentre la colonna 2 contiene le restrizioni.

    ✔ ESEMPIO

    Tra le restrizioni inserite in tempi recenti in Allegato XVII del REACH, ricordiamo quella relativa alla formaldeide (punto 77 dell’Allegato, introdotto dal Reg. UE n. 2023/1464) e quella relativa alle microparticelle di polimeri sintetici (punto 78 dell’Allegato), introdotta dal Reg. UE n. 2023/2055), avente lo scopo di ridurre l’impatto (dal punto di vista ambientale e della salute) dell’inquinamento da microplastiche.

    È importante evidenziare che lo “strumento” normativo rappresentato dalle restrizioni costituisce un elemento fondamentale per la strategia sulle sostanze chimiche ai fini della sostenibilità (per la quale si rimanda ai paragrafi 14.1 e 14.6 del presente capitolo) che, ricordiamo, ha come obiettivo un ambiente privo di sostanze pericolose. Ed è proprio seguendo questa visione che la Commissione europea ha definito nel 2022 la cosiddetta “Restrictions Roadmap”, la tabella di marcia riguardante le attività previste in materia di restrizioni, che fornisce, in modo trasparente, il quadro di riferimento anche per l’industria in modo da disporre in anticipo di informazioni sulle possibili future restrizioni. Sul sito di ECHA sono disponibili informazioni aggiornate sulle attività in corso riguardanti la definizione delle restrizioni, fin dalla fase di proposta di nuove restrizioni da parte dei vari soggetti (ad es. Stati membri).

    € SANZIONI

    Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall’Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all’art. 67 del Regolamento, è punito con arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

    14.4.4 Informazioni lungo la filiera: scheda di dati di sicurezza e scenario di esposizione

    14.4.4Informazioni lungo la filiera: scheda di dati di sicurezza e scenario di esposizione

    La scheda di dati di sicurezza (nel seguito per brevità scheda di sicurezza) è uno strumento fondamentale per la trasmissione di informazioni lungo la filiera di approvvigionamento, in quanto, come indicato in Allegato II del REACH, deve

    consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell’ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

    E ancora in Allegato II si dice:

    Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva n. 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.

    Le disposizioni sulla scheda di sicurezza sono contenute nel Titolo IV (art. 31) e nell’Allegato II del REACH, e sono state sottoposte ad una serie di modifiche ed aggiornamenti rispetto alla versione originaria del Regolamento del 18 dicembre 2006. Il Regolamento UE n. 2020/878 del 18 giugno 2020 ha sostituito integralmente l’Allegato II del REACH per adeguarne il contenuto all’evoluzione della normativa correlata, in particolare con riferimento alle nanoforme ed alle sostanze e miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino. Tale Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Nota: il Regolamento UE n. 2020/878 ha previsto un periodo di transizione (necessario al pieno e corretto adeguamento delle schede di sicurezza) fino al 31 dicembre 2022 per il recepimento delle novità derivanti dal regolamento stesso. In altre parole, entro il 31 dicembre 2022 le schede di sicurezza dovevano essere aggiornate per recepire le modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 2020/878. Si ricorda, peraltro, che anche nel periodo di transizione rimaneva invariato l’obbligo di aggiornamento senza indebito ritardo qualora si fosse configurata una delle situazioni di cui all’art. 31 par. 9 del REACH.

    Nota: Le modifiche apportate all’Allegato II dal Regolamento UE n. 2020/878 riguardano anche l’adeguamento alla sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), e le disposizioni sull’indicazione dei limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le stime della tossicità acuta delle sostanze, quando disponibili, in sezione 3 della scheda di sicurezza. Di rilievo anche le modifiche riguardanti la sezione 9 e le disposizioni sulle sostanze che devono essere citate in Sezione 3 (nel caso di miscele).

    Una delle principali novità introdotte dal REACH è rappresentata dallo Scenario di Esposizione, ulteriore strumento di informazione lungo la catena d’approvvigionamento, così definito nell’art. 3 del REACH:

    Scenario d’esposizione: l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. Questi scenari d’esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso.

    La stesura dello scenario di esposizione rientra nell’attività di valutazione della sicurezza chimica di una sostanza, ed è prevista nei casi di cui all’art. 14, par. 4 del REACH. Ai fini della presente trattazione, va ricordato che, laddove previsto, un utilizzatore a valle riceverà gli scenari di esposizione delle sostanze che utilizza, in allegato alla scheda di sicurezza (in questi casi si parla anche di “scheda di sicurezza estesa”) e dovrà innanzitutto verificare se il suo uso è contemplato dallo scenario di esposizione trasmesso dal fornitore.

    Nota: per effettuare tale processo di verifica, in alcuni casi complesso, si può fare riferimento alla Linea Guida ECHA “How downstream users can handle exposure scenarios - Practical Guide 13”. Qualora l’uso non sia contemplato dallo scenario, l’utilizzatore dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 137 del REACH.

    Analizziamo ora le principali disposizioni sulle schede di sicurezza che sono di particolare importanza per gli utilizzatori di sostanze e miscele non solo ai fini degli adempimenti connessi alla protezione dagli agenti chimici di cui al Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 (in particolare valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e protezione):

    Aspetto Disposizione
    1) in quali casi è previsto che sia predisposta una scheda di dati di sicurezza

    [rif. Art. 31, par. 1]
    Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell’Allegato II:
    a) se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento CE n. 1272/2008; oppure
    b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’Allegato XIII; o
    c) quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’art. 59, par. 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lett. a) e b).

    Nota: la lett. c) di cui all’aspetto n. 1 indicato nella tabella precedente fa riferimento alle sostanze incluse in Candidate List. La Candidate List aggiornata è consultabile sul sito di ECHA.

    Aspetto Disposizione
    2) In quali casi è previsto che sia predisposta una scheda di dati di sicurezza ma trasmessa su richiesta del destinatario

    [rif. Art. 31, par. 3]
    Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell’Allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai Titoli I e II del Regolamento CE n. 1272/2008, ma contiene:
    a) in una concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente; oppure
    b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1% in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’art. 59, par. 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lett. a); oppure
    c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro

    Nota: In aggiunta a quanto sopra, vanno considerati i casi di miscele non destinate alla vendita al pubblico e non classificate pericolose per le quali il CLP (Allegato II, punto 2.10) prescrive l’obbligo che in etichetta sia riportata la frase EUH210 “Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta”.

    Aspetto Disposizione
    3) Lingua della scheda di dati di sicurezza
    [rif. Art. 31, par. 5]
    La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
    4) Modalità di trasmissione della scheda dati di sicurezza

    [rif. Art. 31, par. 8]
    Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
    In base a quanto sopra indicato, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti operativi:
    • la scheda di sicurezza deve essere fornita: tale espressione implica un ruolo “attivo” del fornitore (*);

    • la scheda di sicurezza deve essere trasmessa entro la data di fornitura, per assicurare che le informazioni necessarie per il corretto utilizzo siano prontamente disponibili;

    • non sono previste deroghe all’invio della scheda di sicurezza nei casi di forniture gratuite (ad esempio campionature per effettuare delle prove) o di quantità limitate.

    (*) si vedano i chiarimenti presenti nelle Linee Guida dell’ECHA volti a sottolineare, ad esempio, che non è sufficiente rendere “passivamente” disponibili le schede di sicurezza attraverso il sito web.

    ✔ ESEMPIO

    Può accadere che un utilizzatore professionale o industriale, acquisti sostanze o miscele in luoghi in cui è possibile anche la vendita al pubblico. In questi casi l’utilizzatore professionale o industriale (che, come illustrato all’inizio del capitolo, rientra nella definizione di “utilizzatore a valle”) ha il diritto di ricevere la scheda di sicurezza, come indicato nel par. 4 dell’art. 31 del REACH:

    4. Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente.

    Aspetto Disposizione
    5) Aggiornamento della scheda di sicurezza

    [rif. Art. 31, par. 9]
    I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
    • non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

    • allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;

    • allorché è stata imposta una restrizione.


    In caso di emissione di una nuova revisione di una scheda di sicurezza, l’obbligo di trasmissione a carico del fornitore riguarda solo i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o miscela nei 12 mesi precedenti.
    Il REACH ha previsto che il destinatario della scheda di sicurezza possa individuare facilmente le modifiche apportate rispetto alla revisione precedente, stabilendo che devono essere portate all’attenzione dei lettori nella Sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove.

    Nota: in aggiunta ai casi sopra riportati per l’obbligo di aggiornamento, va tenuto in conto l’eventuale necessità derivante da aggiornamenti normativi che possono riguardare, in particolare, l’art. 31 o l’Allegato II del REACH. A tal proposito si vedano le note precedenti relative al Regolamento UE n. 2020/878.

    Aspetto Disposizione
    6) Adeguatezza della scheda di dati di sicurezza

    [rif. Art. 34]
    Il REACH prevede la distribuzione delle responsabilità lungo la filiera di approvvigionamento anche per quanto attiene l’adeguatezza dei contenuti della scheda di sicurezza, stabilendo, in art. 34, un obbligo di comunicazione a carico del destinatario:
    “Ogni attore della catena d’approvvigionamento di una sostanza o di una miscela comunica le seguenti informazioni all’attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa:
    a) (omissis)
    b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati.
    I distributori trasmettono tali informazioni all’attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena d’approvvigionamento”.
    La lett. b) di cui sopra prescrive, quindi, un ruolo “attivo” dell’utilizzatore nel caso le misure di gestione dei rischi indicate in scheda di sicurezza non appaiano pienamente adeguate, dovendo provvedere ad informare di ciò l’attore situato immediatamente a monte lungo la filiera.

    ✔ ESEMPIO

    Uno dei primi aspetti da verificare riguarda la presenza, tra gli usi identificati riportati in Sezione 1, dell’uso di interesse per il destinatario della scheda di sicurezza, poiché le informazioni contenute nella scheda (e, quindi, anche le misure da attuare) si basano sugli usi specificati.

    Nota: in merito agli usi identificati, si veda l’art. 37 (par. 2) del REACH che prevede per l’utilizzatore a valle il diritto di notificare per iscritto un uso al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) al fine di renderlo un uso identificato. Sono previsti alcuni obblighi a carico dell’utilizzatore a valle qualora l’uso che fa di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) si discosti dagli usi identificati in Sezione 1 della scheda di sicurezza (rif. art. 37, REACH).

    ✔ ESEMPIO

    La scheda di sicurezza deve essere strutturata in 16 sezioni ed è vincolante anche la presenza delle sottosezioni indicate nella Parte B dell’Allegato II del REACH; non vi devono essere sottosezioni prive di testo. Sono di particolare interesse dal punto di vista ambientale le sezioni 6, 12 e 13 della scheda di sicurezza: si riportano, a titolo di esempio, le indicazioni contenute in Allegato II per la Sezione 12 (note introduttive alla sezione) della scheda di sicurezza, evidenziandone alcune parti salienti.

    SEZIONE 12: informazioni ecologiche

    Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l’impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell’ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.7 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati che derivino da test sperimentali pertinenti con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni utilizzate nel test stesso. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi. Inoltre, se una sostanza o miscela non è classificata per altri motivi (per esempio, a causa di dati non conclusivi o dell’impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.

    Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l’ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.

    Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

    Laddove siano disponibili dati sperimentali affidabili e pertinenti, occorre fornire tali dati che sono prioritari rispetto alle informazioni ottenute da modelli.

    ✔ ESEMPIO

    Dovranno essere coerenti le indicazioni sui dispositivi di protezione individuale riportate in Sezione 8 della scheda di sicurezza di una miscela classificata pericolosa per la salute, rispetto alla classificazione della miscela stessa.

    Per quanto riguarda i documenti di supporto messi a disposizione sul sito di ECHA, si segnala la Linea guida “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza” (in cui sono discussi ed approfonditi in particolare i contenuti dell’Allegato II del REACH), e la “Lista di controllo delle schede di dati di sicurezza (SDS)”.

    Nota: i documenti citati predisposti da ECHA sono disponibili gratuitamente sul sito web dell’Agenzia. In particolare, la Guida riguardante la compilazione delle schede di sicurezza è stata emessa in versione aggiornata a dicembre 2020 (quale recepimento delle modifiche apportate dal Reg. UE n. 2020/878).

    Aspetto Disposizione
    7) Conservazione della scheda di sicurezza

    [rif. Art. 36]
    Il REACH definisce nell’art. 36 l’obbligo di conservare, per almeno 10 anni, tutte le informazioni necessarie per ottemperare agli adempimenti a carico degli attori coinvolti nel REACH (fabbricante importatore, utilizzatore a valle e distributore).
    Per un utilizzatore di sostanze e miscele la norma implica l’obbligo di conservazione delle schede di sicurezza ricevute dai fornitori per un periodo di almeno 10 anni, includendo in tale obbligo anche le revisioni superate delle schede di sicurezza delle sostanze e miscele in uso, nonché le schede di sicurezza dei prodotti non più in uso.

    Nota: tenere conto, in ogni caso, delle esclusioni dal campo di applicazione Titolo IV del REACH indicate in art. 2, par. 6, e riguardanti miscele allo stato finito destinate all’utilizzatore finale.

    In base a quanto sopra, è evidente che avere, innanzitutto, consapevolezza dei casi in cui la scheda di sicurezza è prevista, consente di individuare in modo chiaro i casi in cui è fatto obbligo disporre della scheda stessa, e, di conseguenza, gli adempimenti che ne derivano. Inoltre, contribuisce ad una sua corretta lettura e limita la possibilità che siano trascurate informazioni rilevanti in essa contenute, quali quelle sulla gestione dal punto di vista ambientale della sostanza/miscela o quelle correlate alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

    Di particolare interesse è l’art. 35 del REACH che disciplina l’accesso dei lavoratori alle schede di dati di sicurezza ed alle informazioni previste dall’art. 32 del REACH (si veda paragrafo successivo), da leggere congiuntamente all’art. 227 del D.Lgs. n. 81/2008:

    REACH D.Lgs. n. 81/2008
    Art. 35 - Accesso dei lavoratori alle informazioni
    I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli artt. 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.
    Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
    1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
    (omissis)
    d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.

    € SANZIONI

    Art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all’art. 31, parr. 1, 3, 8 e 9, del Regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all’art. 31, par. 2, del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 10, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell’art. 31, par. 5, del Regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

    Art. 10, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 133/2009: colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell’art. 31, par. 6, del Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

    Art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena d’approvvigionamento che in violazione all’art. 31, par. 7, del Regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla scheda di dati di sicurezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell’art. 35 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo, l’utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all’art. 36, par. 1, del Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

    Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all’art. 37, parr. 5 e 6, del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    14.4.5 Altri aspetti: informazioni nei casi in cui non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

    14.4.5Altri aspetti: informazioni nei casi in cui non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

    L’art. 32 del REACH mette in evidenza, ancora una volta, quanto il Regolamento ritenga importante il flusso delle informazioni lungo la filiera di approvvigionamento, e ha lo scopo di garantire che il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza trasmetta al destinatario determinate informazioni, come di seguito riportato:

    • il numero o i numeri di registrazione, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lett. b), c) o d) che seguono;

    • se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del Titolo VII nella medesima catena d’approvvigionamento;

    • precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte;

    • ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l’identificazione e l’applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall’applicazione dell’Allegato XI, punto 3 (che riguarda la sperimentazione adattata in modo specifico a una sostanza sulla base delle informazioni relative all’esposizione).

    Tenuto conto delle finalità del presente capitolo, si ritiene significativo quanto indicato alla lett. d), perché evidenzia il fatto che le eventuali informazioni che dovessero essere trasmesse dal fornitore di una sostanza o miscela ai sensi di tale punto, vanno tenute in considerazione da parte del destinatario per l’identificazione e applicazione di appropriate misure di gestione dei rischi.

    La norma, che non definisce un formato per la predisposizione di tali informazioni, stabilisce i termini per il loro aggiornamento che deve essere tempestivo non appena si verifica una delle seguenti circostanze:

    • non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;

    • allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;

    • allorché è stata imposta una restrizione.

    Nota: Le informazioni aggiornate sono comunicate gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti a cui essi hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.

    € SANZIONI

    Art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    14.4.6 Applicazione delle misure per controllare i rischi

    14.4.6Applicazione delle misure per controllare i rischi

    L’art. 37, par. 5 del REACH rappresenta un altro elemento di collegamento con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto definisce in modo chiaro l’obbligo a carico dell’utilizzatore a valle di identificare ed applicare le misure appropriate che consentono di controllare i rischi identificati:

    5. Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno, raccomanda misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati:

    a) nella o nelle schede di dati sicurezza che gli sono state fornite;

    b) nella propria valutazione della sicurezza chimica;

    c) nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell’art. 32.

    Tale disposizione del REACH si affianca a quanto previsto, in particolare, dagli artt. 28 (comma 2, lett. b), 224 e 225 del D.Lgs. n. 81/2008.

    € SANZIONI

    Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi dell’art. 37 par. 5 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

    14.4.7 Altri adempimenti derivanti dal REACH

    14.4.7Altri adempimenti derivanti dal REACH

    L’art. 34 del REACH disciplina l’obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle miscele a monte della catena di approvvigionamento. In termini concreti, qualora l’utilizzatore di una sostanza o di una miscela venga a conoscenza di nuove informazioni sulle proprietà pericolose della stessa, è tenuto ad informare l’attore posto immediatamente a monte lungo la filiera di approvvigionamento, indipendentemente dagli usi.

    € SANZIONI

    Art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 133/2009: salvo che il fatto costituisca reato, l’attore della catena d’approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all’art. 34 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

    14.5 Regolamento CLP

    14.5Regolamento CLP

    Il Regolamento CE n. 1272/2008 rappresenta l’atto con cui l’Unione Europea ha aderito al sistema mondiale armonizzato denominato GHS (“Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals”), la cui prima edizione è stata adottata nel 2002. Il GHS risponde all’esigenza, maturata nell’ambito delle Nazioni Unite (ONU), di definire criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche e principi generali per la loro applicazione, al fine di garantire, su scala mondiale, la tutela della salute umana e dell’ambiente e favorire, contemporaneamente, il commercio.

    Il CLP trova applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e nei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), e ha progressivamente sostituito la normativa precedente, rappresentata dalla Direttiva n. 67/548/CE e dalla Direttiva n. 1999/45/CE, che disciplinavano la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio rispettivamente delle sostanze e delle miscele pericolose, e che sono state abrogate il 1° giugno 2015.

    Nota: in tali Direttive propriamente era utilizzato il termine “preparato”, da intendersi a tutti gli effetti come sinonimo dell’attuale termine “miscela” presente nel CLP.

    Il CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, per quanto per alcune disposizioni fossero stati previsti dei periodi transitori. In particolare, la classificazione, etichettatura ed imballaggio secondo il CLP sono divenute obbligatorie per le sostanze a partire dal 1° giugno 2010, e per le miscele a partire dal 1° giugno 2015.

    Nota: le miscele già classificate, etichettate ed imballate ai sensi della Direttiva n. 1999/45/CE ed immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, ovvero che alla data del 1° giugno 2015 risultavano già essere presenti all’interno della catena di approvvigionamento, potevano beneficiare di un periodo di transizione ed essere rietichettate e reimballate entro il 31 maggio 2017. Si vedano sul punto i chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero della Salute n. 18439 del 29 maggio 2015.

    Il CLP definisce il suo ambito di applicazione in art. 1 specificando, come di seguito riportato, i casi in cui non si applica:

    sostanze e miscele radioattive che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
    sostanze e miscele che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione oppure in transito;

    sostanze e miscele radioattive che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
    sostanze intermedie non isolate;
    sostanze e miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di ambiente;
    rifiuti in quanto non costituiscono né sostanza né miscela né articolo ai sensi dell’art. 2 del CLP;
    sostanze e miscele nelle seguenti forme, allo stato finito destinate all’utilizzatore finale:
    – medicinali come definiti nella Direttiva n. 2001/83/CE;
    – medicinali veterinari come definiti nella Direttiva n. 2001/82/CE;
    – prodotti cosmetici come definiti nella Direttiva n. 76/768/CEE;
    – dispositivi medici come definiti nelle Direttive nn. 90/385/CEE e 93/42/CEE, di carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella Direttiva n. 98/79/CE;
    – alimenti o mangimi come definiti nel Regolamento CE n. 178/2002, anche quando sono utilizzati:
    • come additivi alimentari in prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 89/107/CEE;

    • come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 88/388/CEE e della Decisione n. 1999/217/CE;

    • come additivi in mangimi che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1831/2003;

    • negli alimenti per animali che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 82/471/CEE.

    trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale, fatti salvi i casi in cui si applica l’art. 33 del CLP.

    L’attenzione del CLP è posta sulla determinazione se una sostanza (o miscela) presenta proprietà tali da renderne necessaria la classificazione come pericolosa, laddove il concetto di pericolo associato ad una sostanza (o miscela) è da intendersi come il potenziale della sostanza (o miscela) di determinare danni in relazione alle proprietà intrinseche della stessa.

    Se il pericolo individuato è tale da rispondere ai criteri di classificazione, si procede con l’assegnazione di una descrizione standardizzata di tale pericolo.

    Si ricorda che la classificazione di una sostanza o miscela ai sensi del CLP è processo ben distinto rispetto alla valutazione dei rischi, che pone in relazione un determinato pericolo con l’esposizione effettiva degli esseri umani o dell’ambiente alla sostanza o miscela che presenta tale pericolo.

    In linea generale, il CLP ha introdotto modifiche di rilievo, rispetto alla normativa precedente, dal punto di vista dei criteri di classificazione delle sostanze e miscele e delle modalità di comunicazione della pericolosità (contenuto dell’etichetta).

    Va ricordato, peraltro, che si tratta di un regolamento in continua evoluzione, sia per tenere conto delle modifiche che nel tempo sono apportate al GHS, sia per i cambiamenti dettati dall’UE. A tal proposito, il 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Reg. UE 2023/707, che ha modificato in misura rilevante il CLP introducendo criteri per la classificazione di sostanze e miscele rispetto a:

    • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana;

    • interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente;

    • proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);

    • proprietà persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM).

    Le novità introdotte dal Reg. UE 2023/707 sono, quindi, di particolare interesse per il lettore del presente volume, in quanto disciplinano i criteri per alcune caratteristiche di pericolo che da qualche tempo sono oggetto di attenzione per l’impatto che sostanze e miscele così classificate determinano sull’ambiente e sulla salute delle persone, come evidenziato nelle premesse al regolamento stesso, di cui si riportano alcuni estratti:

    Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente.

    L’esperienza dimostra che le sostanze e le miscele PBT o vPvB sono estremamente problematiche. Non si decompongono facilmente nell’ambiente e tendono ad accumularsi negli organismi viventi attraverso la rete trofica. La tendenza all’accumulo nell’ambiente è difficile da invertire in quanto, anche riducendo le emissioni di tali sostanze, la loro concentrazione ambientale non diminuisce rapidamente, con effetti a lungo termine spesso difficili da prevedere. Inoltre alcune sostanze PBT e vPvB trasportate a lungo raggio potrebbero arrivare in zone remote incontaminate. Una volta che queste sostanze sono state rilasciate nell’ambiente è difficile annullare gli effetti dell’esposizione, il che porta all’esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l’ambiente.

    Le sostanze PMT e vPvM destano preoccupazione in quanto, a causa dell’elevata persistenza e mobilità, conseguenza del loro basso potenziale di adsorbimento, possono entrare nel ciclo dell’acqua, anche potabile, e diffondersi su lunghe distanze. I processi di trattamento delle acque reflue rimuovono solo in parte molte sostanze PMT e vPvM, che possono sfuggire persino ai processi di purificazione più avanzati negli impianti di trattamento dell’acqua potabile. La rimozione incompleta, da un lato, e le nuove emissioni, dall’altro, fanno sì che la concentrazione di tali sostanze nell’ambiente aumenti nel tempo. Una volta che le sostanze PMT e vPvM sono state rilasciate nell’ambiente è difficile annullare gli effetti dell’esposizione, con conseguente esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l’ambiente. Inoltre gli effetti dell’esposizione sono imprevedibili nel lungo periodo.

    Nota: il Reg. UE 2023/707, in vigore dal 1° aprile 2023, stabilisce che le sostanze debbano essere classificate secondo i criteri introdotti dal regolamento stesso al più tardi dal 1° maggio 2025 (salvo per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025, per le quali l’obbligo si applica dal 1° novembre 2026). Per le miscele l’obbligo di classificazione secondo i criteri introdotti dal regolamento va rispettato al più tardi dal 1° maggio 2026 (salvo per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026, per le quali l’obbligo si applica dal 1° maggio 2028).

    E dopo novità di tale rilievo che hanno caratterizzato in tempi recenti il CLP, è interessante guardare anche alle future ulteriori evoluzioni che attendono questo regolamento. A dicembre 2023 è stata pubblicata, infatti, la notizia che Consiglio europeo e Parlamento europeo hanno definito un accordo provvisorio sulla necessità di adeguare ed integrare il CLP rispetto alle diverse possibili modalità di commercio (quali il commercio online o il commercio di prodotti ricaricabili), alla necessità di promuovere la circolarità dei prodotti chimici, e di rendere le etichette più chiare e comprensibili (compresa l’etichettatura digitale), nonché di garantire un elevato livello di protezione dai pericoli delle sostanze chimiche. Tra l’altro, saranno previste disposizioni specifiche per i prodotti chimici ricaricabili, in modo che i consumatori possano acquistare e utilizzare in condizioni di sicurezza prodotti chimici venduti alla rinfusa.

    Nota: si attende ora che Consiglio europeo e Commissione europea approvino e adottino formalmente l’accordo provvisorio, affinché proceda l’iter che porterà a compimento la modifica del CLP.

    Ricordiamo che il CLP prevede obblighi di classificazione delle sostanze e miscele prima della loro immissione sul mercato, e sono definiti alcuni casi in cui vi è l’obbligo di classificazione anche se non vi è immissione sul mercato. I criteri per la classificazione di sostanze e miscele sono definiti nel Titolo II del CLP (ed in Allegato I), mentre i criteri per l’etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele classificate pericolose sono definiti nei Titoli III e IV del CLP (e negli Allegati II e III in particolare).

    14.5.1 Criteri di classificazione secondo il Regolamento CLP

    14.5.1Criteri di classificazione secondo il Regolamento CLP

    Le disposizioni sulla classificazione di sostanze e miscele sono contenute principalmente nel Titolo II e in Allegato I del CLP. In particolare, l’Allegato I prevede una prima parte riguardante i principi generali per la classificazione e l’etichettatura, cui seguono altre tre parti specifiche riguardanti i criteri di classificazione rispettivamente per i pericoli fisici quelli per la salute e quelli ambientali; chiude l’allegato la parte relativa alle classi di pericolo supplementare previste dall’Unione Europea.

    Si ritiene importante ricordare cosa s’intenda con le espressioni “autoclassificazione” e “classificazione armonizzata”, perché si tratta di concetti fondamentali ai fini di una corretta lettura delle etichette (e delle schede di sicurezza) da parte dell’utilizzatore di sostanze e miscele:

    Classificazione armonizzata: riguarda unicamente le sostanze, e, in linea generale, le caratteristiche di pericolo verso le quali è particolarmente alto il livello di attenzione (cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione per le vie respiratorie), ma può coinvolgere anche altre proprietà in casi particolari. È riportata nella Parte 3 dell’Allegato VI del CLP. L’armonizzazione della classificazione delle sostanze è un’attività portata avanti in modo continuo e, quindi, la tabella 3.1 dell’Allegato VI è soggetta ad aggiornamenti, determinando, di conseguenza, anche l’aggiornamento dell’etichetta e della scheda di sicurezza delle sostanze, nonché il possibile cambiamento della classificazione, etichettatura e scheda di sicurezza delle miscele in cui le sostanze sono contenute. Se è stata definita una classificazione armonizzata per una sostanza, tale classificazione deve essere considerata come obbligatoria e vincolante per il produttore, l’importatore e l’utilizzatore a valle della sostanza stessa o di miscele che la contengono. Per le proprietà di una sostanza non interessate da classificazione armonizzata, così come, più in generale, per le sostanze per le quali non è stata definita una classificazione armonizzata, si procederà con l’autoclassificazione.

    Nota: sul sito di ECHA è disponibile per la consultazione una banca dati (“C&L Inventory”) contenente i dati sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze notificate e registrate, trasmessi da produttori ed importatori; consultando tale banca dati, è possibile verificare in modo agevole se la sostanza ha, o meno, classificazione armonizzata.

    Nota: in tabella 3.1 dell’Allegato VI sono riportati gli eventuali “limiti di concentrazione specifici” o “fattore M” stabiliti dalla classificazione armonizzata.

    Nota: si ritiene interessante citare qui il caso del biossido di Titanio (in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm), la cui classificazione armonizzata (cancerogeno di categoria 2) è stata introdotta in Allegato VI del CLP ad opera del Reg. UE 2020/217, che ne ha previsto l’applicazione dal 1° ottobre 2021. Tale classificazione armonizzata è stata annullata dalla sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Essendo stato presentato ricorso contro la sentenza (è stato presentato un ricorso dalla Francia ed un ricorso dalla Commissione europea), dal punto di vista giuridico si ha la sospensione della sentenza fino alla definizione del processo di appello. Pertanto nel frattempo rimane in vigore la classificazione armonizzata.

    Autoclassificazione: il CLP pone particolare attenzione sull’autoclassificazione delle sostanze e miscele a cura di chi le immette sul mercato. Le miscele sono sempre oggetto di autoclassificazione (fatta eccezione per pesticidi e biocidi, come indicato in art. 36 del CLP). Per le sostanze, laddove non è stata prevista una classificazione armonizzata, viene effettuata l’autoclassificazione. In base a quanto sopra potrebbe verificarsi, quindi, che una sostanza, non oggetto di classificazione armonizzata, sia classificata in modo differente da parte di produttori diversi.

    Il Regolamento CLP è soggetto periodicamente ad aggiornamenti anche ai fini del recepimento del c.d. adeguamento al progresso tecnico (indicato di solito con la sigla “ATP”), che attiene la modifica della classificazione armonizzata di una o più sostanze. Nel par. 14.2 nell’elenco della normativa applicabile, sono riportati i riferimenti ai vari ATP emessi a far data dalla pubblicazione del CLP.

    ✔ ESEMPIO

    Il Regolamento delegato UE 2022/692 della Commissione del 16 febbraio 2022 (pubblicato il 3 maggio 2022) reca il 18° ATP: le disposizioni di tale regolamento si applicano dal 1° dicembre 2023 (in base alla Rettifica del Regolamento pubblicata il 25 maggio 2022). Esso ha introdotto nuove sostanze in Tabella 3 dell’Allegato VI, e ha sostituito alcune sostanze già presenti. Il Regolamento delegato UE 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 (pubblicato il 11 luglio 2023) reca il 19° ATP (che introduce tre nuove note in Allegato VI parte 1), ed è in vigore dal 31 luglio 2023.

    € SANZIONI

    Si riportano di seguito le principali sanzioni connesse alla classificazione di sostanze e miscele.

    Art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 186/2011: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’art. 4, par. 1, del Regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il produttore di articoli e l’importatore che, nelle ipotesi previste dall’art. 4, par. 2, del Regolamento, non classifica una sostanza o una miscela ovvero la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo II del medesimo Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che nelle ipotesi previste dall’art. 4, par. 3, del Regolamento, non classifica una sostanza o la classifica senza ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo V del medesimo Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall’art. 11, parr. 1 e 2, omette, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’art. 10, par. 1, secondo periodo, del Regolamento, non ottempera all’obbligo di stabilire i limiti di concentrazione specifici ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’art. 10, par. 2, del Regolamento, ed al di fuori dei casi previsti dall’art. 10, par. 4, primo periodo, del medesimo Regolamento, non ottempera all’obbligo di stabilire i fattori M, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 186/2011: chiunque, nelle ipotesi previste dall’art. 10, par. 4, secondo periodo, del Regolamento, viola l’obbligo di stabilire un fattore M, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle che, nelle ipotesi previste dall’art. 15, parr. 1 e 2, del Regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con ritardo ingiustificato all’obbligo di revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele ivi prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Si tenga conto anche dell’art. 4 (che disciplina le sanzioni nel caso di violazioni riguardanti le informazioni sulle sostanze e miscele ai fini della classificazione) e dell’art. 5 (che disciplina le sanzioni in caso di violazioni sulla sperimentazione su animali e sull’uomo) del D.Lgs. n. 186/2011.

    14.5.2 Etichettatura secondo il Regolamento CLP

    14.5.2Etichettatura secondo il Regolamento CLP

    L’etichetta predisposta secondo i criteri del CLP rappresenta un importante strumento di informazione per l’utilizzatore, in aggiunta alla scheda di sicurezza prevista dal REACH.

    Una sostanza o una miscela classificata pericolosa e contenuta in un imballaggio deve essere etichettata conformemente al Regolamento stesso.

    Nota: è previsto l’obbligo di etichettatura anche per alcune miscele non pericolose; tali miscele sono indicate nella Parte II dell’Allegato II del CLP, in cui sono indicate le informazioni supplementari da riportare in etichetta. Di seguito un esempio tratto dalla Parte 2 dell’Allegato II del CLP:

    Miscele contenenti cadmio (leghe) e destinate ad essere utilizzate per la brasatura e la saldatura L’etichetta dell’imballaggio di tali miscele reca la seguente dicitura:

    EUH207 - “Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza”.

    Nota: è previsto anche l’obbligo di etichettatura per un articolo che è esplosivo e risponde ai criteri di cui alla parte 2.1 dell’Allegato I del CLP.

    Nota: si presti particolare attenzione al campo di applicazione del CLP ed alle disposizioni previste per alcune tipologie di sostanze e miscele disciplinate da normativa specifica (ad es. prodotti fitosanitari, biocidi, ecc.), al fine di individuare in modo corretto gli adempimenti da rispettare.

    Ai sensi dell’art. 17 del CLP, l’etichetta deve contenere:

    • nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

    • la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

    • gli identificatori del prodotto specificati all’art. 18;

    • se del caso, i pittogrammi di pericolo;

    • se del caso, le avvertenze;

    • se del caso, le indicazioni di pericolo (identificate dalla lett. H seguita da un numero che inizia con 2 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 4 per i pericoli ambientali);

    • se del caso, gli opportuni consigli di prudenza;

    • se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’art. 25.

    L’informazione di cui al punto e) rappresenta una novità rispetto alle Direttive precedenti: il CLP ha introdotto, infatti, le avvertenze “Pericolo” e “Attenzione”, che è previsto siano riportate in etichetta per determinati casi.

    ✔ ESEMPIO

    Se si applica l’indicazione di pericolo H314 “Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari”, è obbligatoria l’avvertenza “Pericolo”. Se si applica l’indicazione di pericolo H315 “Provoca irritazione cutanea”, è obbligatoria l’avvertenza “Attenzione”.

    L’etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

    L’art. 31 del CLP prevede che l’etichetta sia apposta saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela, e deve essere leggibile orizzontalmente quando il collo è disposto in modo normale. Gli elementi dell’etichetta sono riportati in modo chiaro e indelebile, devono distinguersi chiaramente dallo sfondo e devono essere per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.

    La forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell’etichetta devono essere conformi a quanto stabilito nell’Allegato I, punto 1.2.1. del CLP.

    Nota: è prevista la possibilità di alcune deroghe alle disposizioni sull’etichettatura nei casi in cui la dimensione dell’imballaggio che contiene la sostanza o miscela sia particolarmente ridotto o abbia una forma tale che non sia possibile riportare tutti gli elementi previsti dall’art. 17 del CLP. I dettagli sulle modalità da rispettare in questi casi sono riportati al punto 1.5 dell’Allegato I del CLP.

    ✔ ESEMPIO

    Il pittogramma GHS09 (qui riportato in bianco e nero) è quello da utilizzare in determinati casi in cui trovano applicazione i criteri di classificazione per il pericolo ambientale.

    € SANZIONI

    Si riportano di seguito le principali sanzioni connesse all’etichettature di so-stanze e miscele.

    Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il fornitore, l’importatore che nelle ipotesi previste dall’art. 4, par. 4, del Regolamento, non etichetta ed imballa una sostanza o una miscela classificata come pericolosa, ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme da quanto prescritto dai Titoli III e IV del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore o l’importatore che nelle ipotesi previste dall’art. 4, par. 7, del Regolamento non etichetta una miscela, ovvero la etichetta in modo difforme da quanto prescritto dal titolo III del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l’importatore di articoli che nelle ipotesi previste dall’art. 4, par. 8, del Regolamento, omette di classificare, etichettare ed imballare gli articoli di cui alla Sezione 2.1 dell’allegato I del medesimo Regolamento, ovvero li classifica, li etichetta e li imballa in modo difforme dalle prescrizioni indicate dal medesimo art. 4, par. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall’art. 17, par. 1, del Regolamento, non ottempera alle prescrizioni in materia di etichettatura ivi contemplate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.

    Art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che immette la medesima sul mercato nazionale e non utilizza nell’etichetta la lingua italiana ai sensi dell’art. 17, par. 2, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro.

    Art. 7, comma 8, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall’art. 30, parr. 1, primo periodo, e 2, del Regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo non conforme, agli obblighi di aggiornamento dell’etichetta ivi contemplati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.

    Art. 7, comma 9, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura previste dagli artt. 31, parr. da 1 a 4, e 32, parr. 1, 4 e 6, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro.

    14.5.3 Imballaggio secondo il Regolamento CLP

    14.5.3Imballaggio secondo il Regolamento CLP

    Ai sensi dell’art. 35 del CLP, gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

    a) l’imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

    b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

    c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;

    d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

    Nota: l’art. 35 del CLP contiene, inoltre, alcune disposizioni in merito agli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico, tra le quali è previsto che non abbiano una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

    L’art. 35 prevede, inoltre, che l’imballaggio di sostanze e miscele sia considerato conforme ai requisiti di cui alle lett. a), b) e c) sopra riportate, se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

    € SANZIONI

    Si veda quanto riportato nel paragrafo precedente.

    14.5.4 Inventario delle classificazioni e delle etichettature

    14.5.4Inventario delle classificazioni e delle etichettature

    Ai sensi dell’art. 42 del CLP, l’agenzia realizza e tiene aggiornato, in forma di banca dati, un inventario delle classificazioni e delle etichettature.

    L’inventario include:

    • le informazioni notificate a norma dell’art. 40, par. 1 del CLP (si veda sotto);

    • le informazioni comunicate nell’ambito delle registrazioni effettuate in applicazione del Regolamento REACH.

    L’art. 40, par. 1 del CLP stabilisce l’obbligo di notifica da parte di ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o importatori (identificato come “il notificante”), che immette sul mercato una sostanza di cui all’art. 39 del CLP, e cioè:

    a) sostanze soggette a registrazione a norma del Regolamento CE n. 1907/2006;

    b) sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel presente Regolamento o nella Direttiva n. 1999/45/CE, se del caso, il che determina la classificazione della miscela come pericolosa.

    La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

    a) l’identità del notificante o dei notificanti responsabili dell’immissione sul mercato della sostanza o delle sostanze, come specificato al punto 1 dell’Allegato VI del Regolamento CE n. 1907/2006;

    b) l’identità della sostanza o delle sostanze, come specificato ai punti da 2.1 a 2.3.4 dell’Allegato VI del Regolamento CE n. 1907/2006;

    c) la classificazione della sostanza o delle sostanze conformemente all’art. 13;

    d) nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni, se ciò sia dovuto al fatto che mancano dati, che i dati non sono concludenti o che i dati sono concludenti ma insufficienti per permettere una classificazione;

    e) i limiti di concentrazione specifici o i fattori M, se del caso, secondo l’art. 10 del presente Regolamento, con una giustificazione basata sulle parti pertinenti dei punti 1, 2 e 3 dell’allegato I del Regolamento CE n. 1907/2006;

    f) gli elementi dell’etichetta di cui alle lett. d), e) e f) dell’art. 17, par. 1, per la sostanza o le sostanze, insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari per la sostanza, stabilite conformemente all’art. 25, par. 1.

    Le informazioni di cui alle lett. da a) a f) non sono notificate se sono state comunicate all’agenzia nell’ambito di una registrazione a norma del Regolamento CE n. 1907/2006 o se sono già state comunicate da tale notificante.

    Le informazioni oggetto della notifica sono aggiornate e comunicate all’agenzia dal notificante o dai notificanti interessati quando, a seguito della revisione della classificazione, è stata decisa una modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza. Le sostanze immesse sul mercato dal 1° dicembre 2010 in poi sono notificate entro un mese dall’immissione sul mercato.

    € SANZIONI

    Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro il fabbricante, l’importatore o il gruppo di fabbricanti o importatori che:

    a) nelle ipotesi previste dall’art. 40, par. 1, del Regolamento, non ottempera all’obbligo di notifica ivi contemplato, ovvero vi ottempera oltre il termine previsto dall’art. 40, par. 3, del medesimo Regolamento;

    b) nelle ipotesi previste dall’art. 40, par. 2, del Regolamento, non ottempera all’obbligo di aggiornamento ivi contemplato.

    14.5.5 Informazioni sull’emergenza sanitaria

    14.5.5Informazioni sull’emergenza sanitaria

    L’art. 45 del CLP regolamenta le modalità alle quali devono attenersi gli Stati membri al fine di garantire che vi sia la disponibilità di adeguate informazioni per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta di emergenza sanitaria, che potrebbe interessare l’utilizzatore professionale o industriale, ma anche il consumatore finale.

    In particolare, è previsto che ciascuno Stato membro designi uno o più organismi ai quali gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunichino le informazioni utili ai fini di cui sopra. Tali informazioni in genere comprendono l’identificazione del prodotto, l’identificazione dei pericoli, le informazioni sulla composizione e le informazioni tossicologiche.

    L’Italia ha designato l’Istituto Superiore di Sanità quale organismo di riferimento, sul cui sito è presente l’Archivio Preparati Pericolosi, in cui sono raccolte le informazioni ricevute dai soggetti di cui sopra ed al quale possono accedere alcuni Centri antiveleni italiani (identificati dall’Istituto Superiore di Sanità), per la gestione delle eventuali emergenze sanitarie che dovessero verificarsi. In alcuni Stati membri l’organismo designato coincide con il centro antiveleni.

    Nota: si ricorda che l’obbligo di comunicare all’Istituto superiore di Sanità determinate informazioni relative alle miscele immesse sul mercato era presente già prima dell’entrata in vigore del Regolamento CLP, in quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 65/2003. Tale Decreto prevedeva l’obbligatorietà della trasmissione di dati per le miscele classificate pericolose, mentre era facoltativo provvedervi per quelle non classificate pericolose. Già ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 era stato, quindi, creato l’Archivio Preparati Pericolosi, che tuttora risponde alle disposizioni contenute nell’art. 45 del Regolamento CLP.

    L’obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 45 del CLP spetta agli importatori ed agli utilizzatori a valle con riferimento a ciascuno Stato membro in cui immettono miscele pericolose, attenendosi alle specifiche modalità stabilite da ciascuno Stato.

    Nota: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con Disposizione Commissariale n. 44 del 30 marzo 2015, ha stabilito nel proprio Tariffario dei servizi resi a terzi [Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 82 del 9 aprile 2015, n. 44 del 30 marzo 2015], la tariffa ai fini della registrazione e/o del mantenimento dei prodotti nell’Archivio Preparati Pericolosi. A far data dal 26 settembre 2017 è previsto il pagamento di euro 50 (non soggetto a IVA né a imposta di bollo) per singolo registrante/anno, ed è indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrarsi.

    La Commissione europea ha effettuato nel 2012 un riesame (come previsto dall’art. 45, par. 4 del CLP) per valutare la possibilità di armonizzare le informazioni che importatori ed utilizzatori a valle devono trasmettere ai diversi Stati membri. Il riesame ha concluso che:

    esistono al momento notevoli differenze fra i sistemi di notifica, i formati dei dati e le prescrizioni specifiche per paese per quanto riguarda le informazioni richieste negli Stati membri. Ne consegue che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato in Stati membri diversi devono fornire informazioni spesso simili ripetute più volte e in formati differenti. Il riesame ha altresì evidenziato che tale disomogeneità causa incoerenze nelle informazioni a disposizione del personale medico e del pubblico in generale nei casi di avvelenamento in Stati membri diversi.

    È emerso, tra l’altro, che l’armonizzazione delle informazioni da fornire agli organismi designati, oltre a migliorare la risposta sanitaria, porterebbe nel complesso a risparmi significativi.

    È stato emesso, quindi, il Regolamento UE 2017/542 del 22 marzo 2017 che ha introdotto nel CLP l’Allegato VIII “Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione”, al fine di uniformare la tipologia di informazioni che i soggetti obbligati di cui sopra devono trasmettere. Le disposizioni contenute in tale Regolamento si applicano:

    • dal 1° gennaio 2021 per le miscele destinate all’uso da parte dei consumatori;

    • dal 1° gennaio 2021 per le miscele per uso professionale;

    • dal 1° gennaio 2024 per le miscele per uso industriale.

    Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno presentato informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell’art. 45, par. 1 del CLP, prima delle date di applicazione di cui sopra, e che non sono conformi all’allegato VIII del Regolamento UE 2017/542, non sono tenuti a conformarsi a tale allegato per tali miscele fino al 1° gennaio 2025.

    Alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/542 e s.m.i., è stato emesso il D.M. 28 dicembre 2020 che fornisce le necessarie indicazioni di cui tener conto per ottemperare nel modo corretto agli obblighi di fornire informazioni ai fini della risposta ad emergenza sanitaria. In particolare, il Decreto stabilisce che dal 1° gennaio 2021 le informazioni previste dall’Allegato VIII del CLP per le miscele ad uso dei consumatori e per uso professionale devono essere trasmesse attraverso il portale dedicato dell’ECHA; analogamente dovrà essere effettuato per le miscele ad uso industriale dal 1° gennaio 2024. La norma specifica, inoltre, che le informazioni possono essere trasmesse in lingua italiana o in lingua inglese.

    Nota: in base al D.M. 28 dicembre 2020, per le miscele ad uso industriale è possibile, anteriormente al 1° gennaio 2024, trasmettere le informazioni previste tramite il sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità, oppure tramite il portale di ECHA.

    Nota: l’Allegato VIII del CLP è stato oggetto di modifiche, tra le quali ricordiamo quella apportata dal Regolamento UE n. 2020/1677 del 31 agosto 2020 (in vigore dal 14 novembre 2020), che ha sostituito tale allegato con una nuova versione volta a tenere conto di una serie di criticità e difficoltà emerse in alcuni settori specifici (quali, ad esempio, settore del gesso, del calcestruzzo preconfezionato, delle pitture personalizzate), prevedendo alcune semplificazioni.

    Nota: dal sito di ECHA si accede al portale “Poison Centres”, in cui sono disponibili informazioni aggiornate, nonché documenti esplicativi e linee guida; nel portale è possibile, inoltre, verificare le decisioni dei vari Stati membri in merito alle modalità di implementazione dell’Allegato VIII del CLP.

    € SANZIONI

    Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 186/2011: salvo che il fatto costituisca reato, l’importatore o l’utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all’obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all’art. 15 e all’Allegato XI del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, all’organismo designato ai sensi dell’art. 45, par. 3, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro.

    14.6 Strategia europea sulle sostanze chimiche per la sostenibilità

    14.6Strategia europea sulle sostanze chimiche per la sostenibilità

    Come precedentemente anticipato, la strategia europea sulle sostanze chimiche è stata adottata dalla Commissione europea ad ottobre 2020 quale passaggio doveroso ed indispensabile lungo il percorso di attuazione del Green Deal europeo, che definisce quattro obiettivi strategici, uno dei quali prevede “inquinamento zero” per un ambiente privo di sostanze tossiche. Tale strategia, infatti, pone l’accento su due elementi che caratterizzano oggi le sostanze chimiche e che rappresentano un ostacolo rilevante nel perseguimento della sostenibilità:

    • le sostanze chimiche, elementi costitutivi di tutti i beni che utilizziamo, presentano spesso caratteristiche di pericolo per la salute e/o per l’ambiente;

    • i processi produttivi delle sostanze chimiche presentano livelli elevati di consumo energetico e di produzione di CO2.

    Ecco allora, che le azioni definite per l’implementazione di questa strategia si muovono proprio su questi due binari, puntando da un lato allo sviluppo di sostanze e materiali che siano intrinsecamente sicuri e sostenibili, e dall’altro allo sviluppo di processi e tecnologie che garantiscano la transizione dell’industria chimica verso la neutralità climatica. Tali azioni possono essere così sintetizzate:

    • istituzione di un tavolo composto da figure di alto profilo che rappresentano gli Stati membri, l’industria, le organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali e organizzazioni scientifiche; il tavolo ha il compito di supportare la Commissione europea nel raggiungimento degli obiettivi prefissi, monitorare i progressi nell’implementazione della strategia sui “chemicals” ed operare come promotore della transizione verso sostanze più sicure e sostenibili;

    • promozione dello sviluppo di sostanze chimiche sicure e sostenibili fin dalla progettazione: la definizione di un quadro normativo di riferimento è stata avviata con l’adozione da parte della Commissione europea della Raccomandazione (UE) 2022/2510 pubblicata il 20 dicembre 2022, con l’intento di definire i criteri da seguire proprio in fase di sviluppo di nuove sostanze chimiche;

    • rafforzare l’autonomia dell’UE, diversificando l’approvvigionamento delle sostanze chimiche in chiave sostenibile e rendendo più resilienti le catene del valore;

    • affrontare il tema delle sostanze chimiche pericolose attraverso strumenti normativi efficaci per garantire la tutela dei consumatori: in quest’ottica la Commissione europea si sta muovendo (e in parte si è già mossa) su più fronti, quali le restrizioni previste dal REACH (si veda il paragrafo 14.4.3 per maggiori dettagli sulla “Restriction Roadmap”), e normative di settore (quali, ad esempio, quella sui materiali a contatto alimentare, i cosmetici, ecc.);

    • si stanno definendo i criteri per stabilire quali debbano essere considerati “usi essenziali”, cioè situazioni in cui debba essere concesso l’uso di sostanze particolarmente pericolose perché il loro uso è necessario per motivi di salute o sicurezza, oppure perché il loro uso è critico in una prospettiva sociale e non sono disponibili alternative accettabili;

    • si sta ponendo particolare attenzione alle sostanze individuate quali distruttori del sistema endocrino; a tal proposito si rimanda al paragrafo 14.5.1 in cui sono illustrate proprio le recenti novità riguardanti i criteri di classificazione contenuti nel CLP per queste sostanze;

    • previsione di normative che mettano al bando le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), utilizzate in vari ambiti e oggetto di attenzione per le loro caratteristiche intrinseche in quanto si accumulano nell’uomo e nell’ambiente, provocando danni rilevanti;

    • prevedere una revisione del REACH che introduca modalità per la valutazione delle miscele nell’ambito della valutazione della sicurezza chimica delle sostanze, nonché rinforzare le normative vigenti di settore in modo da tenere in conto dei possibili effetti combinati di diverse sostanze (ad esempio normativa sui detergenti, sui cosmetici, ecc.);

    • introdurre l’approccio “una sostanza, una valutazione”, attraverso un efficace coordinamento tra diverse le normative che riguardano le sostanze chimiche;

    • rafforzamento dell’applicazione e del rispetto della normativa europea;

    • definizione di strumenti di natura finanziaria volti a promuovere la ricerca e l’innovazione nell’ambito delle sostanze chimiche;

    • definizione di indicatori che consentono di misurare e monitorare l’impatto dell’inquinamento derivante dalle sostanze chimiche, ed anche l’efficacia della normativa sui “chemicals”.

    Ed è proprio in relazione al Green Deal europeo ed alla strategia europea sulle sostanze chimiche per la sostenibilità che possiamo “leggere” alcuni adempimenti che rappresentano a tutti gli effetti un collegamento tra normativa sulle sostanze chimiche e normativa ambientale, quali, ad esempio:

    • Emissioni in atmosfera: all’interno dell’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, che reca “Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività”, troviamo la disposizione (comma 7-bis) che richiama l’attenzione sull’emissione di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e sostanze classificate estremamente preoccupanti dal REACH. Tale norma prevede, tra l’altro, l’obbligo di provvedere alla sostituzione di tali sostanze non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

    • Cessazione della qualifica di rifiuto: all’interno della norma che disciplina le condizioni affinché un rifiuto possa legittimamente non essere più considerato tale (art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006), è presente una disposizione che stabilisce che il materiale che ha cessato di essere qualificato come rifiuto debba soddisfare i requisiti pertinenti previsti dalla normativa sulle sostanze chimiche e prodotti collegati. Si rimanda al capitolo 8 del presente volume per maggiori dettagli su tale norma.

    • Rifiuti: ricordando che i rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione del REACH, l’art. 180, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta a tutti gli effetti la norma che completa il quadro normativo sugli “articoli” (si veda la definizione ai sensi del REACH riportata nel paragrafo 14.1 del presente capitolo) che contengono sostanze che destano elevata preoccupazione (SVHC). Infatti, se da un lato il REACH stabilisce una serie di adempimenti da rispettare nel caso di articoli che contengano una o più sostanze SVHC in concentrazione superiore a 0,1% peso/peso, il comma 3 dell’art. 180 sopra citato guarda a tali articoli allorché diventano rifiuti, prevedendo un obbligo di notifica all’interno del portale europeo SCIP che consenta, tra l’altro, di disporre delle informazioni necessarie ad una corretta gestione di tali rifiuti contenenti SVHC. Maggiori dettagli sono riportati nel paragrafo 14.4.2 del presente capitolo e nel capitolo 8 del presente volume.

    • Attività di controllo: come stabilito a livello di UE (si veda, ad esempio il documento relativo al “REACH-EN-FORCE-10” attuato nel 2022) e recepito dagli Stati membri, i controlli riguardanti la corretta applicazione di REACH e CLP sono pianificati ed effettuati in modo integrato in campo ambientale e sanitario, nonché integrando anche i piani di controllo relativi ad altre normative specifiche (quali, ad esempio, normativa su biocidi, su prodotti fitosanitari, su prodotti cosmetici, normativa su apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.). L’organizzazione dei controlli sull’applicazione di REACH e CLP è descritta in modo puntuale nel precedente paragrafo 14.3.

    14.7 Trasporto di merci pericolose

    14.7Trasporto di merci pericolose

    Il trasporto stradale di merci pericolose in Europa è soggetto alle prescrizioni contenute all’interno dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 (di seguito denominato ADR).

    Il riferimento normativo principale per l’ADR sono le Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose (“Libro Arancio”) redatte allo scopo di facilitare la libera circolazione delle merci pericolose e garantire la maggior sicurezza possibile a persone, beni e ambiente in relazione ai possibili rischi durante il trasporto delle stesse.

    Da tali raccomandazioni sono derivate tutte le normative specifiche per i diversi modi di trasporto (mare, aria, strada, ferrovia, vie navigabili) come rappresentato schematicamente nella figura 1 sotto riportata.

    Figura 1

    14.7.1 Regolamento ADR

    14.7.1Regolamento ADR

    Il Regolamento ADR, aggiornato con cadenza biennale, è composto da due allegati tecnici suddivisi in 9 parti come riportato nello schema seguente:

    Allegato A Disposizioni generali e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi
    Parte 1 Disposizioni generali
    Parte 2 Classificazione
    Parte 3 Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti
    Parte 4 Disposizioni relative alla utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
    Parte 5 Procedure di spedizione
    Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, dei grandi imballaggi, delle cisterne e dei container per il trasporto alla rinfusa
    Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione
    Allegato B Disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto
    Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione
    Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli

    14.7.2 Classificazione, marcatura ed etichettatura delle merci pericolose

    14.7.2Classificazione, marcatura ed etichettatura delle merci pericolose

    Per merci pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura fisico-chimica sono in grado di produrre danni alle persone, alle cose e all’ambiente. Esse si possono presentare allo stato solido, liquido o gassoso.

    Nell’ADR le merci pericolose sono raggruppate in 13 classi a seconda del loro pericolo principale ed identificate con un numero detto “numero ONU”. I differenti criteri di classificazione delle merci sono descritti nella parte 2 del Regolamento ADR.

    Di seguito si riportano le differenti classi individuate nell’ADR con i possibili simboli identificativi corrispondenti.

    CLASSE DESCRIZIONE SIMBOLI
    1 MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI
    2 GAS
    3 LIQUIDI INFIAMMABILI
    4.1 SOLIDI INFIAMMABILI, SOSTANZE AUTOREATTIVE ED ESPLOSIVI SOLIDI NEUTRALIZZATI
    4.2 MATERIE SOGGETTE A COMBUSTIONE SPONTANEA
    4.3 MATERIE CHE A CONTATTO CON ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI
    5.1 MATERIE OSSIDANTI (COMBURENTI)
    5.2 PEROSSIDI ORGANICI
    6.1 MATERIE TOSSICHE
    6.2 MATERIE INFETTIVE

    CLASSE DESCRIZIONE SIMBOLI
    7 MATERIALI RADIOATTIVI
    8 MATERIE CORROSIVE
    9 MATERIE ED OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI

    Nota: I simboli riportati, salvo il loro colore qui sopra rappresentato in scala di grigi, corrispondono alle etichette di pericolo del par. 5.2.2.2.2 dell’ADR.

    ➔ Identificazione delle merci pericolose

    Le merci pericolose da trasportare sono identificate da:

    • Numero ONU;

    • Denominazione (nome e descrizione);

    • Classe cui la materia è assegnata (rischio principale);

    • Altre informazioni.

    È possibile individuare il numero ONU di una merce consultando la tabella B (elenco delle materie pericolose in ordine alfabetico) del par. 3.2.2 del Regolamento ADR. Tutte le altre informazioni di trasporto (rischio principale, secondario, etichettatura, imballi ...) vanno ricercate in tabella A (elenco delle materie pericolose in ordine numerico crescente) di cui al par. 3.2.1 dell’ADR.

    ✔ ESEMPIO

    Identificare una materia pericolosa per l’ambiente n.a.s (Non Altrimenti Specificata) solida.

    Estratto della tabella B del par. 3.2.2 ADR

    Nome e descrizione N° ONU Classe Note
    MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. 3077 9

    Una volta identificato il numero ONU corrispondente si ricercano tutte le altre informazioni caratterizzanti la merce all’interno della tabella A, par. 3.2.1 (colonna 2: nome e descrizione, colonna 3a: classe, colonna 3b: codice di classificazione, colonna 4: gruppo di imballaggio, colonna 5: etichette e cosi fino a colonna 20: n° di identificazione del pericolo).

    Si definisce “Gruppo di imballaggio”, ai fini dell’imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto. I gruppi di imballaggio, necessari per la scelta dell’imballaggio adatto, hanno i seguenti significati:

    • gruppo di imballaggio I: materie molto pericolose;

    • gruppo di imballaggio II: materie mediamente pericolose;

    • gruppo di imballaggio III: materie poco pericolose.

    Estratto della tabella A del par. 3.2.1 ADR

    Colonna 3a: classe: 9 → Materie e oggetti pericolosi diversi.
    Colonna 3b: codice di classificazione: M7 → Materie pericolose per l’ambiente acquatico solide.
    Colonna 4: gruppo di imballaggio: III → Materie debolmente pericolose.
    Colonna 5: Etichetta n. 9 → Materie e oggetti pericolosi diversi.
    Colonna 20: N° di identificazione del pericolo: 90 → Materia pericolosa per l’ambiente; materie pericolose diverse.

    14.7.3 Operatori coinvolti

    14.7.3Operatori coinvolti

    L’intero processo di trasporto coinvolge vari soggetti (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore, scaricatore) che devono rispettare specifici obblighi e responsabilità (cap. 1.4 dell’ADR).

    Di seguito si riassumono i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell’applicazione del regolamento ADR:

    Soggetti Principali
    Speditore impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi
    Trasportatore impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto
    Destinatario Impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo
    Soggetti Accessori
    Caricatore impresa che carica le merci pericolose su un veicolo o container o che carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un container per gas a elementi multipli (CGEM), un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo
    Imballatore impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi e prepara i colli ai fini del trasporto
    Riempitore impresa che riempie con le merci pericolose una cisterna o un veicolo batteria o container per gas a elementi multipli, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa
    Scaricatore impresa che:
    - rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un container per gas a elementi multipli, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo, o
    - scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container o

    Soggetti Accessori
    - scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo batteria, da una unità mobile di fabbricazione esplosivi o da un container per gas a elementi multipli o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa

    14.7.4 Obblighi dovuti all’applicazione del Regolamento ADR

    14.7.4Obblighi dovuti all’applicazione del Regolamento ADR

    La normativa ADR prevede differenti obblighi e responsabilità per tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose.

    Tali obblighi vengono dettagliati al cap. 1.4 dell’ADR. Di seguito si riassumono gli obblighi previsti per i soggetti principali rimandando all’ADR per gli obblighi dei soggetti accessori:

    Soggetto Obblighi
    Speditore
    • Assicurarsi che le merci pericolose risultino classificate e autorizzate al trasporto in conformità all’ADR;

    • Fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento previsti;

    • Utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, cisterne approvati e adatti al trasporto della specifica merce. Tali imballi devono essere marchiati secondo quanto previsto dall’ADR;

    • Rispettare le disposizioni previste per la spedizione (comprese le restrizioni);

    • Garantire la marcatura ed etichettatura previste dall’ADR anche per cisterne vuote non ripulite e non degassificate, per i veicoli, per i grandi e piccoli container utilizzati per il trasporto alla rinfusa vuoti. Cisterne vuote, non ripulite devono essere chiuse e presentare le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.


    Nel caso in cui lo speditore debba richiedere il supporto di altri soggetti si deve assicurare che la spedizione risponda a quanto previsto dall’ADR.
    Nel caso in cui lo speditore agisca per conto di un terzo deve richiedere tutte le informazioni necessarie alla spedizione.
    (par. 1.4.2.1 ADR)
    Trasportatore
    • Assicurarsi che le merci pericolose risultino classificate e autorizzate al trasporto in conformità all’ADR;

    • Assicurarsi di aver ricevuto dallo speditore tutte le informazioni previste dall’ADR;

    • Assicurarsi che la documentazione prevista dall’ADR si trovi a bordo del veicolo;

    • Assicurarsi visivamente che veicoli e carico non presentino difetti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

    • Assicurarsi di non aver superato la data prevista per il prossimo controllo dei veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna;

    • Assicurarsi di non aver sovraccaricato i veicoli;

    • Assicurarsi che i veicoli risultino dotati dell’idonea segnaletica (placche, marchi, pannelli arancioni);

    • Assicurarsi che il mezzo disponga degli equipaggiamenti previsti;


    (par. 1.4.2.2 ADR)
    Destinatario
    • Ha l’obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell’ADR che a lui si riferiscono siano rispettate

    Soggetto Obblighi
    • Nel caso di un container se rileva anomalie deve restituire il container solo dopo aver risolto l’anomalia.

    • Nel caso in cui il destinatario abbia richiesto il supporto di altri soggetti si deve assicurare che le prescrizioni di cui sopra siano comunque rispettate.


    (par. 1.4.2.3 ADR)

    14.7.5 Esenzione dall’applicazione del Regolamento ADR

    14.7.5Esenzione dall’applicazione del Regolamento ADR

    Il Regolamento ADR al par. 1.1.3 prevede al suo interno varie forme di esenzione, alcune a tutte le disposizioni dell’ADR, altre solo ad alcune. Le varie esenzioni possibili sono schematizzate di seguito in figura 2.

    Figura 2

    ➔ Esenzioni dalla totale applicazione dell’ADR (parr. 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9, 1.1.3.10 ADR)

    Non si applica alcuna disposizione dell’ADR.

    Ad esempio, nel caso della natura di particolari operazioni di trasporto elencate al par. 1.1.3.1 del Regolamento ADR. Di seguito, a titolo di esempio, si riportano alcuni casi. Per una disamina completa delle differenti possibilità si rimanda al testo del Regolamento ADR:

    • trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose nei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;

    • trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, ivi compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate all’1.1.3.6 dell’ADR. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

    Altre possibilità di esenzione riguardano il trasporto di gas (par. 1.1.3.2 ADR), il trasporto di carburanti liquidi (par. 1.1.3.3), il trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti, sempre che siano (se sono state adottate appropriate misure per eliminare eventuali pericoli - par. 1.1.3.5), il trasporto di sistemi di accumulo e produzione di energia elettrica (par. 1.1.3.7), il trasporto di merci pericolose utilizzate come agenti refrigeranti o di condizionamento durante il trasporto (par. 1.1.3.9) o il trasporto di lampade contenenti merci pericolose (par. 1.1.3.10).

    ➔ Esenzione “parziale” per quantità trasportate per unità di trasporto (par. 1.1.3.6 ADR)

    L’esenzione è valida nel caso di trasporto in colli. In tal caso si applicano solo alcune disposizioni dell’ADR.

    Il par. 1.1.3.6.3 dell’ADR prevede la possibilità di applicare solo alcune delle disposizioni previste dall’ADR nel caso in cui, per unità di trasporto, vengano rispettati i quantitativi indicati nella tabella riportata allo stesso paragrafo.

    Per individuare i limiti quantitativi previsti per la singola merce è necessario individuarne la categoria di trasporto consultando la colonna 15 della tabella A del par. 3.2.1 (in alternativa è possibile vedere direttamente nella colonna 2 della tabella del par. 1.1.3.6.3 dell’ADR in quale riga ricade la merce).

    Ad esempio, per il numero ONU 1950 “AEROSOL infiammabili”, la categoria di trasporto è 2 e di conseguenza il limite quantitativo rilevato dalla tabella del par. 1.1.3.6.3 dell’ADR sarà 333 kg.

    Estratto della tabella A del par. 3.2.1 ADR

    Estratto ADR par. 1.1.3.6.3

    Nel caso di rispetto dei quantitativi previsti in tabella non risulta obbligatorio, entro i limiti quantitativi fissati, il rispetto delle prescrizioni relative a:

    • disposizioni sulla security (cap. 1.10 ADR) tranne che per alcune materie esplosive e radioattive;

    • pannelli di pericolo arancioni, placche e marchi sui veicoli e container (cap. 5.3 ADR);

    • istruzioni scritte al conducente (par. 5.4.3 ADR);

    • disposizioni sui veicoli per trasporto di colli (cap. 7.2 ADR), salvo alcune disposizioni speciali (ad esempio: il divieto di trasporto di colli contenti alcune materie in piccoli contenitori e il trasporto di alcune materie stabilizzate mediante regolatori di temperatura) del par. 7.2.4 ADR;

    • norme su carico e scarico in luoghi pubblici (par. 7.5.11 ADR);

    • alcune disposizioni del cap. 8 dell’ADR relative all’equipaggiamento a bordo dell’unità di trasporto e di suo equipaggio quali:
      • il certificato di formazione professionale del conducente (cap. 8.2 ADR), ossia il conducente può non avere il certificato di formazione professionale ADR (ovvero il patentino ADR);

      • gli equipaggiamenti diversi e l’equipaggiamento di protezione individuale (par. 8.1.5 ADR);

      • gli estintori aggiuntivi (par. 8.1.4.1 ADR) oltre quello obbligatorio da 2 kg;

      • il rispetto delle restrizioni nel transito delle gallerie (cap. 8.6 ADR);

      • prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli (parte 9 ADR).

    Rimane obbligatorio il rispetto delle seguenti prescrizioni:

    • la presenza del documento di trasporto (cap. 5.4 ADR);

    • la presenza di almeno un estintore da 2 kg in polvere per le classi A, B e C (par. 8.1.4.2 ADR) che deve avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall’autorità competente ed una marcatura che indichi la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o la data limite di utilizzo;

    • la formazione di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto di merci pericolose (par. 8.2.3 ADR);

    • la sorveglianza dei veicoli (cap. 8.4 ADR), in taluni casi;

    • avere un dispositivo di illuminazione portatile (par. 8.3.4 ADR);

    • le marcature ed etichette dei colli (cap. 5.2 ADR): pertanto ciascun collo deve portare la/le etichetta/e di pericolo e il n. ONU del tipo di merce;

    • l’uso di imballaggi, compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa e i grandi imballaggi, ad eccezione degli imballaggi interni, conformi ad un prototipo che abbia soddisfatto, secondo il caso, le prove secondo le disposizioni delle sezioni 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 o 6.6.5;

    • l’osservanza del divieto di carico misto (par. 7.5.2 ADR);

    • il divieto di apertura dei colli durante il trasporto (par 8.3.3 ADR);

    • il divieto di fumare durante la movimentazione e trasporto (par. 7.5.9 e 8.3.5 ADR).

    Va sottolineato che i quantitativi riportati nella tabella al par. 1.1.3.6.3 vanno intesi come segue:

    • per gli oggetti, la massa totale in kg degli oggetti stessi senza i loro imballaggi (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchinari o apparecchiature la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri a seconda del caso);

    • per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;

    • per le materie liquide, la quantità totale delle merci pericolose contenute in litri;

    • per i gas compressi, i gas adsorbiti, i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri.

    Nel caso in cui merci pericolose appartenenti a differenti categorie di trasporto siano trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma della:

    • quantità di materie ed oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per 50;

    • quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 (ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332,0482, 1005 e 1017 con quantità totale per unità di trasporto di 50 kg) moltiplicata per 20;

    • quantità di materia oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per 3;

    • quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3 rimangono tal quali (come dire che il coefficiente moltiplicativo è “1”).

    non deve superare un valore calcolato di 1000.

    Il calcolo della quantità di totale per unità di trasporto non deve tener conto delle merci pericolose esentate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa ADR.

    ✔ ESEMPIO

    Si vuole determinare se è possibile trasportare in regime di “esenzione parziale” nella stessa unità di trasporto le seguenti merci:

    – 20 kg di merci identificate con ONU 1005;

    – 50 l di merci identificate con ONU 3225;

    – 100 l di merci identificate con ONU 3082.

    Dalla tabella A, colonna 15 dell’ADR si possono rilevare le categorie di trasporto a cui corrispondono i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella a seguire:

    n. ONU Categoria di trasporto Coefficiente moltiplicativo
    1005 1 20*
    3225 2 3
    3082 3 1

    * ricade nella nota a) della tabella del 1.1.3.6.3 dell’ADR.

    Il calcolo da fare per valutare se è possibile applicare l’esenzione parziale è pertanto:

    20 x 20 + 50 x 3 + 100 = 400 + 150 + 100 = 650 che essendo minore di 1.000 significa allora che è possibile fare il trasporto in regime di “esenzione parziale”.

    Tale esenzione, prevede comunque che il committente della spedizione, debba dichiarare nel documento di trasporto la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose di ogni categoria di trasporto.

    Nell’esempio di cui al punto precedente, le scritture sono:

    quantità totale della categoria di trasporto 1: 20 kg:
    quantità totale della categoria di trasporto 2: 50 I:
    quantità totale della categoria di trasporto 3: 100 I:
    valore calcolato:
    valore calcolato:
    valore calcolato:
    valore calcolato totale:
    20 x 20 = 400
    50 x 3 = 150
    100
    650

    ➔ Esenzione per quantità limitate (cap. 3.4 ADR)

    Si applicano solo alcune disposizioni dell’ADR.

    Il cap. 3.4 dell’ADR prevede la possibilità di trasporto di materie in “quantità limitate” con conseguenti riduzioni degli obblighi a carico dello speditore.

    Le merci pericolose in quantità limitate vanno imballate in imballaggi interni collocati in imballaggi esterni adeguati, eventualmente all’interno di imballaggi intermedi.

    Il limite di quantità applicabile per imballaggio interno o oggetto è specificato per ogni materia nella colonna 7a della tabella A del par. 3.2. 1.

    ✔ ESEMPIO

    Determinare il limite di quantità applicabile per il numero ONU 1950 “AEROSOL infiammabili”.

    Estratto della tabella A del par. 3.2.1 ADR

    Il limite è 1 litro.

    L’utilizzo di imballaggi interni non è necessario nel caso di trasporto di oggetti come gli aerosol o i recipienti di piccola capacità contenenti gas. La massa lorda totale del collo non dev’essere superiore a 30 kg.

    Esistono delle eccezioni per quanto riguarda il trasporto degli oggetti della divisione 1.4 gruppo S.

    Tranne che per gli oggetti della divisione 1.4, gruppo compatibilità S, le merci possono essere raggruppate anche in vassoi facendo uso di pellicola termoretraibile o estensibile, purché la massa lorda totale del collo non superi i 20 kg.

    Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati come quelli di vetro, di porcellana, di gres, di certe materie plastiche, ecc., devono essere collocati in adeguati imballaggi intermedi.

    Tutti gli imballaggi sopra menzionati devono soddisfare le condizioni generali di imballaggio (previste nei parr. 4.1.1.1-4.1.1.2 e da 4.1.1.4-4.1.1.8 dell’ADR) ancorché non sia richiesto il rispetto del par. 4.1.1.3 dell’ADR che prevede l’uso di imballaggi sottoposti a prove (ovvero imballaggi omologati).

    L’utilizzo di imballaggi interni non è necessario per il trasporto di oggetti come gli aerosol o i “recipienti di piccola capacità contenenti gas”.

    I colli contenenti merci pericolose in quantità limitata devono recare il marchio riportato qui di seguito.

    Marchio del par. 3.4.7.1 ADR
    Le dimensioni minime devono essere 100 x 100 mm e la larghezza minima della linea che forma il quadrato posato su un angolo (a forma di diamante) deve essere di 2 mm. Se la dimensione del collo lo richiede, le dimensioni possono essere ridotte fino a 50 x 50 mm (e linea perimetrale ridotta a larghezza non minore di 1 mm) a condizione che il marchio rimanga chiaramente visibile.
    Il marchio deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere all’esposizione delle intemperie senza una sostanziale riduzione della sua efficacia.
    Marchio del par. 3.4.8.1 ADR
    Questo marchio invece è previsto nel caso in cui la catena di trasporto comprenda anche il trasporto aereo. I colli con questo marchio vengono accettati dall’ADR nelle tratte stradali che precedono o seguono un trasporto per via aerea.

    ➔ Esenzione per merci pericolose imballate in quantità esenti (cap. 3.5 ADR)

    Si applicano solo alcune disposizioni dell’ADR.

    Il cap. 3.5 della normativa ADR prevede la possibilità di trasporto di materie in “quantità esenti” con conseguenti riduzioni degli obblighi a carico dello speditore. La possibilità di trasportare delle merci in quantità esenti viene indicata nella colonna (7b) della tabella A del par. 3.2.1 mediante un codice alfanumerico.

    Nella tabella che segue si riportano sinteticamente i codici e il loro significato:

    Codice Quantità massima netta per imballaggio interno Quantità massima netta per imballaggio esterno
    E0 Vietato al trasporto in quantità esenti
    E1 30 1000
    E2 30 500
    E3 30 300
    E4 1 500
    E5 1 300

    Per i solidi il quantitativo sarà in grammi mentre per i liquidi e gas in millilitri.

    ✔ ESEMPIO

    Determinare se è possibile trasportare il numero ONU 1950 “AEROSOL infiammabili” in quantità esenti e, se possibile, determinarne il limite quantitativo:

    Estratto della tabella A del par. 3.2.1 ADR

    Il codice individuato è E0 e di conseguenza è vietato il trasporto in quantità esenti.

    I colli contenenti merci pericolose in quantità esente devono recare il marchio riportato qui di seguito.

    Marchio del par. 3.5.4.2 ADR
    Le dimensioni minime devono essere 100 x 100 mm. Il tratteggio dev’essere dello stesso colore (nero o rosso) su sfondo bianco o di altro colore contrastante.
    Il marchio dev’essere durevole e leggibile.
    * va indicato il primo o unico numero di etichetta indicato nella colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2
    ** va riportato in questa posizione, se non già riportato altrove sul collo, il nome dello speditore o del destinatario.

    In questo tipo di esenzione, non si applica l’ADR salvo le seguenti disposizioni:

    (a) disposizioni concernenti la formazione enunciate al capitolo 1.3;

    (b) procedure di classificazione e dei criteri applicati per determinare il gruppo d’imballaggio (Parte 2);

    (c) disposizioni concernenti gli imballaggi del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 e 4.1.1.6, ancorché non sia richiesto il rispetto del par. 4.1.1.3 dell’ADR che prevede l’uso di imballaggi sottoposti a prove (ovvero imballaggi omologati). Tuttavia i colli i colli devono essere in grado di resistere ad una caduta da 1,8 m e ad impilamento fino a 3 m di altezza per 24 ore. Inoltre gli imballaggi devono essere tripli.

    In ogni veicolo o container non possono essere trasportati più di 1.000 colli. Nel documento di trasporto deve comparire la dicitura: “merci pericolose in quantità esenti”

    14.7.6 Nomina del consulente ADR

    14.7.6Nomina del consulente ADR

    Secondo il par. 1.8.3 dell’ADR ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

    Con l’entrata in vigore, a gennaio 2023, dell’ADR 2023 e dell’eliminazione al suo interno della disposizione transitoria 1.6.1.44, presente nell’ADR 2021, relativa alla nomina del consulente ADR è diventata obbligatoria (dal 1° gennaio 2023) la nomina del consulente ADR per tutti gli speditori.

    In particolare, a livello nazionale, l’art. 11, D.Lgs. n. 35/2010 prevede che il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, (e spedizione per effetto dello stesso ADR) connesse a tali trasporti, nomini un consulente per la sicurezza.

    Entro 15 giorni dalla nomina, il legale rappresentante deve comunicare le complete generalità del consulente nominato all’Ufficio periferico del “Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” competente, in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa.

    Nota: La nomina del consulente all’Ufficio competente deve avvenire attraverso il modello previsto all’Allegato 3 alla circolare del Ministero dei Trasporti del 6 marzo 2000, n. A9/2000/MOT.

    Il consulente ricerca tutti i mezzi e promuove ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell’impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

    Entro 60 giorni dalla nomina il consulente verifica le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa e redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. Tale relazione dev’essere aggiornata annualmente (entro il 28 febbraio) e comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa. La relazione consegnata al legale rappresentante dell’impresa dev’essere conservata 5 anni.

    Il consulente ADR:

    • verifica l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;

    • consiglia l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;

    • redige una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente ad un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.

    Inoltre, il consulente ADR si preoccupa di esaminare le seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell’impresa:

    • le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate;

    • le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;

    • le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

    • il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;

    • l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

    • l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

    • l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

    • la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;

    • la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;

    • l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

    • l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;

    • l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.

    • l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2 qualora necessario.

    In caso di un grave incidente o di un evento imprevisto durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose redige una relazione di incidente secondo quanto previsto dal modello definito al par. 1.8.5.4 dell’ADR. Il rapporto dev’essere trasmesso all’autorità competente al più tardi un mese (nel territorio Nazionale, secondo il comma 7, dell’art. 11 del D.Lgs. n. 35/2010 i termini per la trasmissione sono di quarantacinque giorni) dopo che l’evento si è verificato dalla parte contraente interessata.

    Il consulente per il trasporto merci pericolose deve essere titolare di un “certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto”. Tale certificato è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del superamento di uno specifico esame. Il certificato è valido per un periodo di 5 anni e la sua validità viene rinnovata per altri 5 anni se il suo titolare ha superato un esame durante l’anno precedente la scadenza del certificato.

    € SANZIONI

    Sono previste le seguenti sanzioni:

    Violazione Sanzione
    Il legale rappresentante che non nomina il Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, è punito con la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000
    Il legale rappresentante che non comunica il nominativo del Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000
    Il legale rappresentante che non custodisce per 5 anni la relazione del Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000
    Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose che non redige la relazione iniziale, annuale o di incidente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 24.000
    Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose che non trasmette al legale rappresentante la relazione iniziale, annuale o di incidente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000

    L’Autorità Competente ad infliggere le sanzioni in materia di Consulenti è il Prefetto.

    ➔ Esenzione dalla nomina del consulente ADR

    Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20 settembre 2023 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2023, è stata rinnovata la disciplina sull’esenzione dalla nomina del consulente ADR (denominato “consulente per la sicurezza” al punto 1.8.3 dell’ADR) per la spedizione e il trasporto di merci pericolose su strada in ambito nazionale. Dal 5 ottobre 2023 la disciplina nazionale precedente, che era prevista nel D.M. 4 luglio 2000, viene abrogata.

    Il provvedimento individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente ADR, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

    Le esenzioni possibili sono le seguenti:

    ➔ Esenzioni legate a natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni specifiche

    L’art. 3 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese che:

    • rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR (ad esempio le esenzioni del par. 1.1.3);

    • rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

    • al cap. 3.3 dell’ADR, Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti;

    • al cap. 3.4 dell’ADR, Merci pericolose imballate in quantità limitate;

    • al cap. 3.5 dell’ADR, Merci pericolose imballate in quantità esenti.

    ➔ Esenzione per trasporti in colli

    L’art. 4 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

    • non superano il limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;

    • ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse (limiti dei quantitativi dell’esenzione per unità di trasporto);

    • ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che tenga traccia delle informazioni che caratterizzano la merce e l’attività espletata (classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto); il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

    Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).

    ➔ Esenzioni per spedizioni occasionali alla rinfusa o in cisterna

    L’art. 5 del decreto prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR delle imprese la cui attività avvenga in modo occasionale o saltuario, in ambito nazionale e che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

    • le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

    • le materie devono essere assegnate al III gruppo di imballaggio o alle categorie di trasporto 3 o 4;

    • il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 t di merci pericolose trasportate per anno solare;

    • ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che tenga traccia delle informazioni che caratterizzano la merce e l’attività espletata (identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento quale rinfusa oppure cisterna e relativo quantitativo netto); il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

    Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).

    ➔ Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione

    Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci (ad esempio un’impresa che riceve le vernici per applicarle sui propri prodotti) sono esentate dalla nomina del consulente ADR.

    Rientrano tra queste le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli e le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

    ➔ Prescrizioni di sicurezza che continuano a valere per le imprese che intendono avvalersi dell’esenzione del consulente ADR

    Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente ADR, assicura comunque che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate.

    Il legale rappresentante dell’impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

    Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro, al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

    14.7.7 Formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose

    14.7.7Formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose

    Secondo il cap. 8.2.3 dell’ADR, tutte le persone impiegate a vario titolo nel trasporto di merci pericolose devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano nel trasporto di merci pericolose secondo quanto riportato nel cap. 1.3 dell’ADR. I dipendenti prima di assumere delle responsabilità e svolgere i compiti previsti devono ricevere l’adeguata formazione prevista o possono svolgere le attività previste sotto la supervisione di una persona addestrata.

    La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni.

    ➔ La formazione professionale dei conducenti

    I conducenti dei veicoli destinati ai trasporti di merci pericolose su strada, devono essere muniti di specifico certificato di formazione professionale previsto dall’ADR, noto anche come “patentino ADR”.

    Il certificato viene redatto nella lingua del Paese dell’autorità competente che lo rilascia; qualora la lingua ufficiale non sia l’inglese, il tedesco o il francese, lo stesso dovrà essere redatto anche in una di queste lingue. A seguire si riporta un fac simile del certificato.

    Il certificato di formazione del conducente si consegue con la partecipazione a specifici corsi di formazione approvati dall’autorità competente e a seguito del superamento di specifici esami scritti.

    Il certificato ha una validità massima di cinque anni e si rinnova nell’anno che precede la scadenza sempre frequentando uno specifico corso di formazione e superando l’esame finale.

    I corsi di formazione previsti sono:

    • corso base, per l’abilitazione al trasporto di merci pericolose con modalità diverse da quelle in cisterna, con esclusione delle materie appartenenti alle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi).

    • corso di specializzazione per il trasporto di materie pericolose in cisterna;

    • corso di specializzazione per il trasporto di materie esplosive e talune materie radioattive o esplosive.

    Il certificato è obbligatorio per i trasporti con veicoli con qualsiasi massa complessiva a pieno carico, per quantitativi superiori a quelli di esenzione indicati nel par. 1.1.3.6 (esenzione parziale concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto). Non è obbligatorio nel caso di trasporti in esenzione, per merci imballate in quantità limitate ai sensi del cap. 3.4 dell’ADR.

    14.7.8 Documentazione

    14.7.8Documentazione

    Il trasporto su strada di merci pericolose deve avvenire accompagnato da specifica documentazione come indicato ai parr. 5.4 e 8.1.2 del Regolamento ADR, oltre ai documenti già previsti per i trasporti non in ADR. I documenti necessari sono:

    • Documento di trasporto contenente le informazioni necessarie ad identificare la merce trasportata (ad esempio: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, quantità totale di ogni merce pericolosa trasportata, nome e indirizzo dello speditore, nome e indirizzo dei destinatari, eventuali disposizioni particolari).
      Tale documento deve essere conservato per almeno tre mesi dallo speditore e dal trasportatore.

    par. 5.4.1 ADR
    • Certificato del carico container/veicolo (quando necessario).

    par. 5.4.2 ADR
    • Istruzioni scritte.

    par. 5.4.3 ADR

    • Certificato di formazione professionale del conducente (quando necessario).

    par. 8.1.2 ADR
    • Documento di identificazione che includa una fotografia per ogni membro dell’equipaggio del veicolo.

    par. 1.10.1.4
    • Certificato di approvazione per i veicoli EX/II, EX/III, FL, AT e MEMU (Unità mobile di fabbricazione di esplosivi).

    par. 9.1.3
    • Copia dell’approvazione dell’autorità competente (quando necessario, come ad esempio nel trasporto di esplosivi o radioattivi).

    par. 5.4.1.2

    Nota: i veicoli EX/II, EX/III, FL e AT, sono definiti al par. 9.1.1.2 dell’ADR. Trattasi di veicoli per trasporto di esplosivi (EXII e EXIII), veicoli per il trasporto di liquidi o gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili (AT) e veicoli per il trasporto di liquidi o gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili o in container-cisterna o in cisterne mobili o in CGEM o in veicoli batteria (FL). Detti veicoli devono essere sottoposti a ispezione tecnica inziale e periodica da parte dell’autorità competente che rilascerà un apposito certificato di approvazione denominato anche “barrato rosa” conforme al modello del par. 9.1.3.5. dell’ADR.

    ➔ Documento di trasporto ADR

    Il documento che accompagna le merci nei trasporti di merci pericolose può essere quello previsto da altre disposizioni legislative (es. DDT fiscale, CMR, ecc.) purché riportante tutte le informazioni previste nell’ADR al par. 5.4.1.

    L’ADR al par. 5.4.5, propone un esempio di modello per il trasporto multimodale di merci pericolose.

    Tutte le informazioni devono essere redatte nella lingua ufficiale del paese speditore ed in una delle lingue ufficiali dell’ADR, ovvero in inglese, francese o tedesco (nel caso di trasporti solo all’interno del territorio italiano è sufficiente l’uso della sola lingua italiana).

    Salvo disposizioni speciali, le scritture ADR da inserire nel documento di trasporto sono:

    • Nome e indirizzo dello speditore e destinatario /destinatari;

    • Descrizione delle merci pericolose trasportate, quali:
      • Numero ONU preceduto dalle lettere “UN” (colonna 1 della tabella A dell’ADR);

      • Designazione ufficiale di trasporto (colonna 2 della tabella A dell’ADR), completata, se del caso dal nome tecnico del componente che determina il pericolo della sostanza (in parentesi);

      • Numero del/i modello/ i di etichette (colonna 5 della tabella A dell’ADR);

      • Gruppo di imballaggio, ove applicabile (colonna 4 della tabella A dell’ADR);

      • Codice di restrizione in galleria (colonna 15 della tabella A dell’ADR). Tale informazione può essere omessa quando si sa in anticipo che il tragitto della spedizione non transita in alcuna galleria con restrizione per le merci pericolose.

    • Quantità delle merci pericolose, quali:
      • Numero e descrizione dei colli. I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo (per esempio una cassa 4G);

      • Quantità totale di ogni merce pericolosa spedita espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato (es. litri per liquidi, kg per solidi e la massa totale in kg degli oggetti senza i loro imballaggi).

    Nota: il nome tecnico in parentesi è necessario quando allo specifico n. ONU è assegnata la disposizione speciale 274 o 318 (trattasi di rubriche di tipo generico “n.a.s” ovvero “non altrimenti specificata”). Il/i nomi tecnici devono figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione ufficiale di trasporto. Possono essere impiegate appropriate dizioni modificative, come “contiene” o “contenente”, o altri qualificativi, come “miscela”, “soluzione”, ecc. Il nome tecnico deve essere un nome chimico riconosciuto o un nome biologico riconosciuto o un altro nome utilizzato correntemente nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici. Quando per una miscela di merci pericolose è prevista la disposizione speciale 274, è sufficiente indicare i due componenti che più concorrono al o ai pericoli della miscela.

    ✔ ESEMPIO

    Si riporta di seguito la descrizione da riportare sul documento di trasporto per trasportare un liquido infiammabile e un liquido infiammabile RIFIUTO:

    • UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, II, (D/E);

    • UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, II, (D/E).

    ➔ Le istruzioni scritte

    Le istruzioni scritte riportano indicazioni su come comportarsi nelle situazioni di emergenza in caso di incidente e, pertanto, devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza in una lingua o lingue che i membri dell’equipaggio possano comprendere.

    14.7.9 Materiale di bordo

    14.7.9Materiale di bordo

    I veicoli che trasportano merci pericolose devono essere corredati da uno specifico equipaggiamento come previsto nei parr. 8.1.4 e 8.1.5 e riportato di seguito:

    • mezzi di estinzione antincendio.

      Si riporta la tabella presente al par. 8.1.4.1 dell’ADR che riassume la dotazione minima per le differenti unità di trasporto.

      Gli estintori devono essere:
      • muniti di sigillo per accertare che non siano stati utilizzati dopo l’ultimo controllo;

      • sottoposti a controllo periodico come previsto dalle norme nazionali;

      • avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall’autorità competente ed un marchio che indichi la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o la data limite di utilizzo;

      • protetti dagli effetti climatici;

      • essere facilmente accessibili dall’equipaggio;

    • un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote (per ogni veicolo);

    • due segnali d’avvertimento autoportanti (es. due coni bianco-rossi o due lampade luminose);

    • liquido lava occhi (non richiesto per i numeri di etichetta 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3;

    • una maschera di evacuazione di emergenza, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo dell’unità di trasporto per i numeri di etichette di pericolo 2.3 o 6.1;

    • un badile, solo per i solidi ed i liquidi con i numeri di etichetta 3, 4.1, 4.3, 8 e 9;

    • un copri tombino, solo per i solidi ed i liquidi con i numeri di etichetta 3, 4.1, 4.3, 8 e 9;

    • un recipiente per la raccolta, solo per i solidi ed i liquidi con i numeri di etichetta 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.

    Per ogni membro dell’equipaggio è inoltre previsto il seguente equipaggiamento:

    • un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN ISO 20471);

    • una lampada portatile (che non deve avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille);

    • un paio di guanti di protezione;

    • un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi).

    14.7.10 I veicoli

    14.7.10I veicoli

    I veicoli dei mezzi utilizzati per il trasporto di merci pericolose devono soddisfare alle disposizioni riportate nella parte 9 del Regolamento ADR.

    In particolare, i veicoli EX/II, EX/III, FL e AT devono soddisfare alle caratteristiche riassunte all’interno della tabella del par. 9.2.1.1 dell’ADR per quanto riguarda:

    • equipaggiamento elettrico (par. 9.2.2);

    • equipaggiamento frenante (par. 9.2.3);

    • prevenzione dei rischi di incendio (par. 9.2.4);

    • dispositivo limitatore di velocità (par. 9.2.5);

    • dispositivo di attacco veicoli a motore e rimorchi (par. 9.2.6);

    • prevenzione da altri rischi causati dai carburanti (par. 9.2.7).

    Disposizioni supplementari vengono poi riportate:

    • al cap. 9.3 per quanto riguarda veicoli completi o completati (EX/II o EX/III) destinati al trasporto di materiali ed oggetti esplosivi della classe 1 in colli;

    • al cap. 9.4 per quanto riguarda veicoli completi o completati (diversi da EX/II o EX/III) destinati al trasporto di merci pericolose in colli;

    • al cap. 9.5 per la costruzione di veicoli completi o completati destinati al trasporto di merci pericolose solide alla rinfusa;

    • al cap. 9.6 relativamente a veicoli completi o completati destinati al trasporto di materie con il controllo della temperatura;

    • al cap. 9.7 relativamente alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in container cisterna, cisterne mobili o container per gas a elementi multipli di capacità superiore a 3 m3 (veicoli EX/III, FL ed AT).;

    • al cap. 9.8 per quanto riguarda le unità mobili di fabbricazione esplosivi (MEMU) complete o completate.

    Le indicazioni sulle caratteristiche del veicolo da utilizzare per il trasporto del singolo numero ONU si ricavano dalla colonna 14 della tabella A par. 3.2.1 dell’ADR.

    ➔ Segnalazione dei veicoli

    I veicoli che trasportano merci pericolose devono essere identificati da pannelli rettangolari di colore arancione conformi al par. 5.3.2. Tali pannelli devono essere retroriflettenti, resistenti alle intemperie, garantire una segnalazione durevole e non si devono staccare dal fissaggio in caso di un incendio della durata di 15 minuti.

    Le dimensioni standard di tali pannelli sono 40 cm di base, 30 cm di altezza, 10 cm le cifre e 1,5 cm bordo e linea orizzontale.
    Dimensioni che possono essere ridotte, nel caso in cui dimensioni e costituzione del veicolo siano tali da non consentire una superficie sufficiente al fissaggio dei pannelli, a 30 cm di base, 12 cm di altezza e 1 cm per il bordo nero.

    Il numero di pericolo riportato nella parte superiore del pannello, detto anche numero “Kemler”, consente di identificare immediatamente il pericolo associato alla materia trasportata. In particolare, il numero si può comporre di 2 o 3 cifre che generalmente indicano i seguenti pericoli:

    2 Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica
    3 Infiammabilità di liquidi (vapori) e gas o liquidi auto riscaldanti
    4 Infiammabilità di solidi o solidi auto riscaldanti
    5 Comburenza (favorisce l’incendio)
    6 Tossicità o pericolo di infezione

    2 Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica
    7 Radioattività
    8 Corrosività
    9 Pericolo di violenta reazione spontanea

    Il raddoppio di una cifra sta ad indicare l’intensificarsi di un pericolo, mentre se il pericolo può essere indicato da una sola cifra si aggiunge uno zero per completare il numero. Quando poi una cifra viene preceduta dalla X significa che la merce può reagire pericolosamente con l’acqua.

    Il significato delle varie combinazioni presenti è riportato al par. 5.3.2.3.2.

    L’indicazione della cifra di pericolo che andrà a identificare la singola merce si rileva dalla colonna 20 tabella A, par. 3.2.1 dell’ADR.

    ✔ ESEMPIO

    Determinare il numero di pericolo relativo al numero ONU 3077 “MATERIE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.”.

    Estratto della tabella A del par. 3.2.1 ADR

    Il pericolo da segnalare corrisponde a 90.

    In generale i veicoli che trasportano colli sono provvisti di pannelli generici (pannelli arancio senza numeri), mentre quelli che trasportano alla rinfusa o in cisterna devono essere provvisti di pannelli arancio numerati e installati nell’appropriata posizione, oltre alle placche (par. 5.3.1 ADR) corrispondenti ai numeri ONU trasportati, che normalmente sono installate sui fianchi e retro del mezzo.

    Nota: etichette di pericolo e placche si distinguono tra loro solo per le diverse dimensioni e modalità di applicazione. Le placche hanno dimensioni 250 x 250 mm.

    Si può fare riferimento alla seguente tabella che schematizza le diverse situazioni, salvo eccezioni particolari previste nell’ADR:

    Tipo di veicolo / contenitore Placche (par. 5.3.1 ADR) Pannelli arancio generici (par. 5.3.2 ADR) Pannelli arancio numerati (par. 5.3.2 ADR)
    CONTAINER PER TRASPORTO IN COLLI Su ciascuno dei 4 lati ---- ----
    CONTAINER PER TRASPORTO ALLA RINFUSA Su ciascuno dei 4 lati ---- Sulle due fiancate
    CONTAINER PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI, CONTAINER CISTERNA, CISTERNE MOBILI, CASSE MOBILI CISTERNA Su ciascuno dei 4 lati ---- Sulle due fiancate
    AUTOCARRO PER TRASPORTO IN COLLI Sulle due fiancate e posteriormente solo nel caso di trasporto di esplosivi (classe 1, escluso 1.4S) e radioattivi (classe 7). Nessuna placca per classi diverse dalla 1 e dalla 7 Davanti e dietro il veicolo ----
    AUTOCARRO PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA Sulle due fiancate e posteriormente Pannelli generici davanti e dietro il veicolo se si prevedono lateralmente pannelli numerati o in alternativa.
    Pannelli numerati davanti e dietro il veicolo.
    VEICOLO
    CISTERNA
    Sulle due fiancate in corrispondenza di ogni scomparto e posteriormente Cisterna a più scomparti: pannelli generici davanti e dietro il veicolo e pannelli numerati sulle fiancate in corrispondenza degli scomparti.
    Cisterna a un solo scomparto:
    Pannelli numerati davanti e dietro il veicolo o in alternativa pannelli generici davanti e dietro il veicolo e numerati sulle fiancate.
    Nota: eccezioni sono previste per il trasporto di petroliferi.
    VEICOLI BATTERIA Sulle due fiancate e posteriormente Pannelli generici davanti e dietro il veicolo se si prevedono lateralmente pannelli numerati o in alternativa pannelli numerati davanti e dietro il veicolo.

    Tipo di veicolo / contenitore Placche (par. 5.3.1 ADR) Pannelli arancio generici (par. 5.3.2 ADR) Pannelli arancio numerati (par. 5.3.2 ADR)
    VEICOLI CHE TRASPORTANO CONTAINER PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI, CONTAINER CISTERNA, CISTERNE MOBILI, CASSE MOBILI CISTERNA Su ciascuno dei 4 lati del CONTAINER PER GAS AD ELEMENTI MULTIPLI, CONTAINER CISTERNA, CISTERNE MOBILI, CASSE MOBILI CISTERNA Davanti e dietro il veicolo Sulle due fiancate del CGEM, CONTAINER CISTERNA, CISTERNE MOBILI, CASSE MOBILI CISTERNA
    VEICOLI CHE TRASPORTANO CONTAINER Su ciascuno dei 4 lati del CONTAINER Davanti e dietro il veicolo Sulle due fiancate del CONTAINER solo nel caso di trasporto alla rinfusa

    Possono essere previsti ulteriori marchi quali ad esempio:

    Marchio per le materie trasportate a caldo
    I veicoli-cisterna, container-cisterna, cisterne mobili, veicoli o container speciali o veicoli o container equipaggiati in maniera speciale, che contengono una materia che è trasportata o presentata al trasporto allo stato liquido ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C o allo stato solido ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C, devono portare su ogni fiancata, e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di container, container-cisterna e cisterne mobili, il marchio rappresentato al par. 5.3.3 dell’ADR. Il marchio deve essere resistente alle intemperie e deve essere tale da garantire una marcatura durevole per tutta la durata del trasporto. Le dimensioni dei tre lati sono pari a 25 cm. È di colore rosso su sfondo bianco.
    Materia pericolose per l’ambiente
    Il marchio ha dimensioni 25 x 25 cm. Le regole di applicazione sui veicoli sono equivalenti a quelle delle placche.

    I veicoli per il trasporto alla rinfusa, i veicoli cisterna, i veicoli batteria, i veicoli trasportanti gas ad elementi multipli, container cisterna, cisterne mobili, casse mobili cisterna, vuoti non ripuliti, devono portare pannelli e placche del carico precedente.

    14.7.11 Imballaggi e colli

    14.7.11Imballaggi e colli

    ➔ Marcatura ed idoneità degli imballaggi

    Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose, ad esclusione di quelli destinati a contenere gas (Classe 2) e materie radioattive (Classe 7), sono soggette ad “omologazione”, che si basa sull’effettuazione di prove per verificare che non ci sia alcuna dispersione o perdita del contenuto o rottura del recipiente. Le prove consistono principalmente in prove di caduta, prove di tenuta, prove di pressione idraulica e prove di imballaggio, tanto più severe naturalmente ove maggiore è il grado di rischio che può essere “alto”, “medio” o “minore” in relazione al gruppo di imballaggio individuato per ogni prodotto.

    Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi sono riportate al cap. 6.1.

    Gli imballaggi utilizzati per contenere merci pericolose devono essere identificati dallo specifico marchio “UN” che attesta la conformità dell’imballo e da una serie di cifre che indicano rispettivamente le caratteristiche dell’imballo.

    Si riporta un esempio di marcatura:

    1A1/Y1.4/150/20D/AB123

    Nel primo codice 1A1 la cifra numerica 1 descrive la tipologia di imballo, la lettera A descrive il materiale che costituisce l’imballo e il numero 1 il genere.

    Di seguito si riporta il significato di tali numeri e lettere.

    1 Fusto A Acciaio 1 con coperchio non amovibile
    2 Riservato B Alluminio 2 con coperchio amovibile
    3 Tanica C Legno naturale
    4 Cassa D Legno compensato
    5 Sacco F Legno ricostituito
    6 Imballaggio composito G Cartone
    7 Riservato H Plastica
    0 Imballaggio metallico leggero L Materia tessile
    M Carta multifoglio
    N Metallo (diverso da acciaio e alluminio)
    P Vetro, porcellana, gres

    Nel secondo codice Y 1.4 la lettera indica il gruppo o i gruppi per i quali il prototipo ha superato le prove e la cifra indica, nel caso di contenimento di liquidi, la densità relativa alla quale il prototipo è stato provato e la massa lorda massima in kg nel caso di solidi.

    X Per i gruppi di imballaggio I, II e III
    Y Per i gruppi di imballaggio I e II
    Z Per il gruppo III soltanto

    Il terzo codice 150 indica la pressione di prova idraulica in kPa che l’imballaggio ha subito nel caso di liquido e la lettera “S” ad indicare il trasporto di materie solide o di imballaggi interni.

    Nel quarto codice si trova il 20 corrispondente alle ultime 2 cifre dell’anno di fabbricazione (nel caso degli imballaggi in plastica (1H e 3H) anche il mese di fabbricazione). In questo caso l’anno e il mese di fabbricazione possono essere indicati attraverso un simbolo del tipo:

    Ciò vuol dire che l’imballaggio è stato fabbricato a Maggio del 2020.

    Nota: fusti e taniche di plastica, IBC di plastica rigida o IBC compositi con recipiente interno di plastica, hanno una durata d’utilizzo ammessa per il trasporto di merci pericolose pari a cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione, sempre che una durata d’utilizzo più breve non sia stata prescritta, tenuto conto della materia da trasportare.

    D corrispondente alla sigla del paese che ha autorizzato l’attribuzione del marchio.

    L’ultimo codice AB123 indica il nome del fabbricante o un’altra identificazione dell’imballaggio secondo le prescrizioni dell’autorità competente.

    ➔ Scelta dell’imballaggio idoneo

    L’individuazione dell’imballo da utilizzare per trasportare la singola merce pericolosa si ottiene dall’analisi delle istruzioni di imballaggio indicate nella colonna 8 della tabella A, par. 3.2.1.

    ➔ Etichettatura e marcatura dei colli

    Tutti i colli contenenti merci pericolose devono riportare (oltre alla marcatura di omologazione dell’imballo), numero ONU ed etichettatura.

    Il numero ONU e le lettere “UN” devono misurare almeno 12 mm di altezza salvo che sui colli con una capacità di 30 litri o con una massa netta di 30 kg al massimo e sulle bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri, dove devono misurare almeno 6 mm di altezza e per i colli con capacità di 5 litri o 5 kg al massimo, dove devono avere dimensioni appropriate.

    Le etichette devono avere la forma di un quadrato disposto ad angolo di 45° (losanga) con dimensione minima di 100 mm x 100 mm, mentre la larghezza minima della linea che forma la losanga deve essere di 2 mm. La linea interna al bordo dell’etichetta deve essere parallela e a una distanza di 5 mm da esso.

    La linea interna al bordo nella metà superiore dell’etichetta deve avere lo stesso colore del simbolo e la linea interna nella metà inferiore dell’etichetta deve avere lo stesso colore della classe o del numero della divisione nell’angolo inferiore.

    Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione che i simboli e gli altri elementi dell’etichetta rimangano ben visibili. La linea interna al bordo deve rimanere ad una distanza di 5 mm dal bordo dell’etichetta. La larghezza minima della linea interna al bordo deve rimanere di 2 mm.

    Se la materia presenta un solo pericolo, si impiega una sola etichetta; se vi sono pericoli secondari, occorre affiancare alla prima, a destra, l’etichetta o le etichette corrispondenti a questi pericoli.

    Dove pertinente potranno poi essere riportati i seguenti marchi:

    Marchio di materia pericolosa per l’ambiente
    Questo marchio è previsto in aggiunta all’etichetta ADR, per le materie classificate “pericolose per l’ambiente”. Le dimensioni sono anche in questo caso di 100 x 100 mm. Non è richiesto nel caso di imballaggi semplici e degli imballaggi combinati dove tali imballaggi semplici o imballaggi interni di tali imballaggi combinati hanno capacità inferiore a 5 litri per i liquidi o 5 kg di massa netta per i solidi.
    Marchio frecce di orientamento: (conforme allo standard ISO 780: 1997) è un’etichetta supplementare che si applica su due facce opposte di sovrimballaggi e colli se contengono:
    • gli imballaggi combinati aventi imballaggi interni contenenti liquidi;

    • gli imballaggi unici muniti di sfiato;

    • i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati: e

    • i macchinari o apparati contenenti merci pericolose liquide, quando è prescritto che essi debbano mantenere un orientamento specifico quando contengono merci pericolose liquide (vedere disposizione speciale 301 del capitolo 3.3 dell’ADR).


    Le frecce devono puntare verso l’alto del collo.
    Sono previste eccezioni al par. 5.2.1.10.2 dell’ADR.

    Quando un collo presenta una forma irregolare o dimensioni tali da non permetterne l’affissione, le etichette possono essere attaccate solidamente al collo con una targa o con ogni altro mezzo appropriato.

    Nel caso di oggetti non imballati il marchio (nr. ONU preceduto da UN) deve essere apposto sull’oggetto, sulla sua imbracatura o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio.

    Nota: Conformemente al GHS, un pittogramma GHS non richiesto dall’ADR deve apparire durante il trasporto come parte di un’etichetta GHS completa e non in modo indipendente (vedere GHS, 1.4.10.4.4). Il “GHS” è il Sistema Globale Armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.

    ➔ Sovrimballaggi

    Può accadere che le merci debbano essere raggruppate all’interno di un imballaggio esterno detto SOVRIMBALLAGGIO (composto ad esempio da un pallet sul quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una pellicola termoretraibile). In tal caso, a meno che i marchi e le etichette prescritte al cap. 5 dell’ADR non risultino chiaramente visibili e rappresentative di tutte le merci riunite nel sovrimballaggio, il sovrimballaggio deve:

    • riportare il marchio “SOVRIMBALLAGGIO” a lettere di altezza di almeno 12 mm nella lingua ufficiale del paese d’origine della merce oltre allo stesso marchio in lingua inglese, francese o tedesco (se la lingua del paese d’origine non è già una di queste);

    • riportare tutti i marchi delle merci presenti nel sovrimballaggio facendo attenzione a riportare ciascun marchio ed etichetta una sola volta;

    • riportare frecce di orientamento se previste in uno o più colli contenuti nel sovrimballaggio.

    Anche per le merci trasportate in “quantità limitata” all’interno di un SOVRIMBALLAGGIO valgono le medesime regole. In questo caso il marchio da riportare nel sovrimballaggio è quello previsto per le quantità limitate.

    Nel caso in cui il trasporto di merci in quantità limitate avvenga in unità di trasporto di massa massima superiore a 12 tonnellate, l’unità di trasporto dovrà essere segnalata dal marchio per le quantità limitate di dimensioni aumentate e pari a 250 mm x 250 mm. Se l’unità di trasporto contiene altre merci pericolose per le quali è già stata richiesta una segnalazione con pannelli arancioni, la segnalazione può avvenire semplicemente con pannelli arancioni, oppure contemporaneamente con pannelli arancioni e con il marchio previsto per le quantità limitate. Se la massa lorda dei colli contenenti merci pericolose in quantità limitate non supera le 8 tonnellate non sono necessari i marchi per le quantità limitate prescritti per il mezzo.

    Prima del trasporto, gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore della massa totale lorda delle merci da trasportare di questa categoria. La comunicazione di tale informazione dev’essere effettuata in modo documentato.

    14.7.12 Novità ADR 2023

    14.7.12Novità ADR 2023

    A partire dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova edizione dell’ADR (Dir. 2022/2407/UE, recepita in Italia con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023), completamente operativa in tutte le sue disposizioni a partire dal 1° luglio 2023, salvo il caso di disposizioni contrarie.

    Le modifiche ritenute più significative vengono riportate nella tabella seguente:

    PARTE ADR ARGOMENTO DESCRIZIONE
    1 DISPOSIZIONI GENERALI - Introduzione tra le esenzioni del numero ONU 3291 – Rifiuti ospedalieri/medicali N.A.S., classe 6.2 – alla categoria di trasporto 2 (1.1.3.6).
    - Inserimento di recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d’America (1.1.4.7 ADR).
    - Cambio di denominazione del capitolo in “Definizioni, unità di misura e abbreviazioni”. Modifica di molte definizioni come quella delle materie plastiche riciclate e pressione di servizio e introduzione di nuove definizioni come involucro di recipiente a pressione, materia plastica rinforzata con fibre, serbatoio interno (1.2 ADR).
    - Eliminate alcune delle misure transitorie in quanto scadute. La misura 1.6.1.44 presente nell’ADR 2021 relativa alla nomina del consulente ADR da parte degli speditori è stata eliminata comportando con tale soppressione l’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti gli speditori a partire dal 1° gennaio 2023 senza possibilità di usufruire del semestre transitorio applicabile solo per le disposizioni dell’ADR 2021 emendate (1.6 ADR).
    2 CLASSIFICAZIONE - Eliminata la rubrica UN 1169 e modificata la UN 1197 in “ESTRATTI, LIQUIDI per aromatizzare” (2.2.3.3), aggiunti 3 perossidi a diverse concentrazioni (UN 3105, UN 3107, UN 3117) (2.2.52.3).
    - Per la classe 8, è specificato al 2.2.8.1.5.2 di attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test.
    - Aggiunta una nota per la classificazione delle miscele per le categorie cronica 1 e 2 della classe 9 quando si hanno dati sulla tossicità: se il valore di CEx o NOEC della miscela ottenuto dalla prova è maggiore a 0,1 mg/l, non è necessario classificare la miscela in una categoria di pericolo di lunga durata.
    3 ELENCO DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE ED ESENTI - Inserito il numero ONU 3550 (COBALTO DIIDROSSIDO IN POLVERE) della classe 6.1 (3.2 ADR).
    - È stata aggiunta la seguente nota alla Disposizione Speciale 291 (3.3 ADR): ai fini del trasporto, le pompe di calore possono essere considerate macchine frigorifere
    - Modificate alcune altre disposizioni esistenti ed inserite nuove disposizioni (3.3 ADR).
    5 PROCEDURE DI SPEDIZIONE - Modificato marchio dei colli contenenti pile o batterie al litio, togliendo la posizione per il numero di telefono per ulteriori informazioni (5.2.1.9 ADR). Il marchio obsoleto può comunque essere utilizzato fino al 31.12.2026.
    - Qualora non risulti possibile misurare con precisione la quantità di rifiuti trasportati sul documento di trasporto e quindi nello specifico all’interno delle annotazioni del formulario dovrà comparire la dicitura: “QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2”. Tale stima non è autorizzata nei seguenti casi:

    PARTE ADR ARGOMENTO DESCRIZIONE
    - quando si applica l’esenzione parziale del 1.1.3.6 ADR;
    - per i rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 o le materie della classe 4.3;
    - per le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.
    - Semplificazione nella gestione dei rifiuti (chiarimento anche ai fini dell’applicazione dell’Accordo Multilaterale M329) con la possibilità di trasportare alla rinfusa gli imballaggi dimessi, vuoti, non ripuliti (ONU 3509), anche in veicoli telonati, containers telonati o containers per il trasporto alla rinfusa telonati (disposizione VC1 - 7.3.3.1 ADR)
    6 REQUISITI PER LA COSTRUZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SUGLI IMBALLAGGI Inserimento di:
    - nuovi paragrafi circa le valutazioni e approvazioni dei recipienti a pressione (6.2 ADR);
    - indicazioni sulla marcatura addizionale degli IBC prodotti con materiale plastico riciclato (6.5 ADR);
    - obblighi relativamente all’installazione di valvole di sicurezza e sulla conseguente marcatura delle cisterne (6.8 ADR);
    - indicazioni per quanto riguarda le cisterne mobili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP) (6.9 ADR);
    - indicazioni circa la marcatura delle cisterne fisse e smontabili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP) (6.13 ADR).
    7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI TRASPORTO, CARICO, SCARICO E MANIPOLAZIONE Inserimento di nuove disposizioni circa il trasporto degli IBC in veicoli o contenitori chiusi e modifica delle indicazioni specifiche sui componenti strutturali dell’unità di carico da verificare previamente al carico della merce (7 ADR).
    9 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEI VEICOLI Inserimento di nuove indicazioni sul gruppo di propulsore elettrico, applicabile anche ai veicoli ibridi e la relativa prevenzione dei rischi di incendio (9 ADR).

    14.7.13 Le infrazioni all’ADR

    14.7.13Le infrazioni all’ADR

    Il Decreto 15 dicembre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell’Unione Europea in materia di trasporto su strada (All. 1 Reg. UE 2016/403) e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

    Le infrazioni relative al trasporto di merci pericolose, stabilite dalle Direttive Europee 2008/68/CE e 96/53/CE, risultano sanzionate in Italia secondo quanto previsto dagli artt. 116-167-168-169 del Codice della Strada. Gli importi delle sanzioni sono stati aggiornati dal Decreto 31 Dicembre 2020 (G.U. 323 del 31 dicembre 2020).

    ➔ Regime sanzionatorio del Codice della Strada (CdS)

    Le violazioni delle disposizioni contenute nella normativa ADR come segue:

    VIOLAZIONI SANZIONI
    Certificato di Formazione Professionale assente o scaduto
    (art. 116)
    SANZIONE AMMINISTRATIVA:
    da 408 a 1634 euro.
    SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA: Fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.
    Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto
    (art. 168, comma 8)
    SANZIONE AMMINISTRATIVA:
    da 2046 a 8186 euro
    Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed equipaggiamento e protezione dei veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico, trasporto in comune delle merci
    (art. 168, comma 9)
    SANZIONE AMMINISTRATIVA:
    da 414 a 1665 euro.
    SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA: Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi. Confisca del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni
    PATENTE A PUNTI: 10 punti di decurtazione
    Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: equipaggiamento e protezione conducenti, documenti di trasporto, istruzioni scritte di sicurezza
    (art. 168, comma 9-bis)
    SANZIONE AMMINISTRATIVA:
    da 414 euro a 1665 euro
    PATENTE A PUNTI: 2 punti di decurtazione
    Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai commi 7, 8, 8-bis, 9 e 9-bis
    (art. 168, comma 9-ter)
    SANZIONE AMMINISTRATIVA:
    da 167 a 665 euro

    Le responsabilità dei vari operatori possono ricadere nel Codice civile (ad es. art. 2050: responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, o art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro) o nel Codice penale (ad es. art. 582: lesione personale, o art. 590: lesioni personali colpose), ma possono anche essere trasversali ad altre norme (ad es. integrano le disposizioni generali sulla sicurezza del lavoro - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ecc. nonché quelle relative sui rifiuti così come disposto dalla parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

    I responsabili delle violazioni vanno individuati nei soggetti cui la normativa ADR (al cap. 1.4 ADR) attribuisce la responsabilità (conducente, speditore, trasportatore o vettore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore, scaricatore, gestore di container cisterna o cisterna mobile).

    APPROFONDIMENTI

    • Linee Guida ECHA:

    • Guidance on the compilation of safety data sheets (versione 4.0, dicembre 2020)

    • Guidance for downstream users (versione 2.1, ottobre 2014)

    • Guidance on the Application of the CLP Criteria (versione 5.0, luglio 2017)

    • Decreto n. 977 del 16 febbraio 2016 della Regione Lombardia “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)”

    • Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento CE n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento CE n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento UE n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE n. 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza). Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 - Sottogruppo “Agenti Chimici”

    Fine capitolo