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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Blasizza Erica, AA.VV.

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    AMBIENTE 2024

    Capitolo 13

    Attività a rischio di incidente rilevante

    Mostra tutte le note

    13.1 Considerazioni preliminari

    13.1Considerazioni preliminari

    Il quadro normativo teso alla prevenzione e al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, nonché la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e protezione dell’ambiente di particolari impianti con caratteristiche di pericolosità intrinseca, ha avuto origine da una serie di eventi drammatici.

    L’evento da cui ha preso nome anche una Direttiva europea si è verificato ormai più di 40 anni fa, il 10 luglio 1976 presso l’azienda ICMESA di Meda, a ridosso dell’abitato di Seveso, in Brianza.

    Un’anomalia ad un reattore di lavorazione del triclorofenolo (ed al suo sistema di raffreddamento) ha determinato una reazione fuggitiva indesiderata a cui è seguito il rilascio di una nube di 2, 3, 7, 8-tetracloro-dibenzodiossina (TCDD), una diossina particolarmente tossica, che ha contaminato l’area circostante all’azienda, provocando effetti sia immediati che a lungo termine sulla popolazione e l’ambiente.

    Nel mondo si sono verificati altri eventi particolarmente significativi, che hanno influenzato in modo determinante l’approccio al tema della prevenzione e della mitigazione degli incidenti rilevanti, tra i quali:

    • 1974 Flixborough (Regno Unito): da uno dei giunti di dilatazione di una condotta di collegamento modificata tra due reattori, vi fu una perdita non rilevata dal personale, che determinò un rilascio di cicloesano che, a seguito di innesco, esplose. I numeri del caso furono: 28 morti dello stabilimento, decine di feriti e 36 milioni di sterline di danni materiali. Da una inchiesta ufficiale pare che la modifica di impianto fosse avvenuta senza un’adeguata valutazione del rischio.

    • 1984 Bhopal (India): il più grande incidente mai registrato dovuto alla dispersione di nube tossica di metil-isocianato dallo stabilimento Union Carbide India Limited (allora specializzata nella produzione di fitofarmaci). I numeri del caso: agenzie governative stimano 15.000 morti e si ritiene che i prodotti chimici, ancora presenti nel complesso abbandonato, in mancanza di misure di bonifica e contenimento, stiano continuando a inquinare l’area circostante determinando patologie anche permanentemente invalidanti. Quel giorno il vento favorì la proporzione della catastrofe, spingendo la nube tossica nella vicina bidonville dei quartieri poveri limitrofi. Tra le ragioni dell’incidente vi è stato il decretato fallimento aziendale che determinò la sospensione della produzione e di tutte le attività di sicurezza che avevano il fine anche di prevenire e mitigare eventuali fughe delle sostanze pericolose residue presenti nello stabilimento.

    • 1999 Kocaeli (Turchia): caso di evento NaTech (Natural Hazard Triggering Technologial Disasters) ovvero di incidente industriale causato da un evento naturale. Un terremoto di elevata intensità ha seminato distruzione in un’area molto industrializzata. Diversi stabilimenti industriali, tra cui la raffineria Tupras di Izmit e la fabbrica AKSA, subirono significativi danni strutturali e danneggiamento all’impiantistica con conseguenti rilasci ingenti di materiale pericoloso e incendi.

    • 2000 Baia Mare (Romania): caso di inquinamento ambientale della rete fluviale da metalli pesanti e cianuro accaduto a seguito del cedimento della diga a protezione del bacino di decantazione di una miniera. L’incidente vide lo sversamento incontrollato di centinaia di migliaia di metri cubi di materiale minerario. Le conseguenze ambientali furono enormi: una moria di pesci pari a 1.400 tonnellate e la contaminazione di diverse sorgenti d’acqua ungheresi. Tra le cause dell’incidente, evidenti difetti di progettazione, una mancanza di controlli a seguito di condizioni climatiche particolarmente avverse e una sottovalutazione sistematica del rischio.

    • 2000 Enschede (Olanda): in un deposito di fuochi d’artificio, una serie di esplosioni rase al suolo una intera zona del centro della città olandese collocata nei pressi di Amsterdam. Venne coinvolta in modo significativo anche una limitrofa fabbrica di birra. Il bilancio fu di 20 morti e 500 feriti.

    • 2001 Tolosa (Francia): incidente presso una fabbrica di prodotti chimici fertilizzanti che disperse in ambiente una nube di ammoniaca. Il bilancio finale contò 30 morti e 2500 feriti.

    • 2005 Texas City (Stati Uniti): un’esplosione di vapori di idrocarburi ebbe luogo nell’unità di isomerizzazione della raffineria, allora di proprietà della British Petroleum, durante la procedura di avviamento dell’impianto. Nello scenario persero la vita 15 persone e ne furono ferite più di 170. Le cause dell’incidente furono associate ad errori e mancanze di tipo organizzativo, gestionale e tecnico.

    • 2015 Tianjin (Cina): una serie di esplosioni colpì violentemente un’area destinata a deposito di prodotti chimici nel porto della città in un contesto di scenario a cascata. La seconda esplosione determinò la detonazione di circa 800 ton di nitrato di ammonio. Secondo i dati ufficiali, sarebbero morte 173 persone, altre 798 sarebbero state ferite e 8 disperse.

    • 2020 Beirut (Libano): una quantità imprecisata di nitrato di ammonio esplose nel porto della capitale libanese. Nell’occasione persero la vita 204 persone, più di 6500 sono stati i feriti. L’esplosione ha danneggiato parte della città lasciando senza casa più di 300000 persone e determinando un danno economico stimato in 15 milioni di dollari. Ad oggi non sono ancora state accertate con precisione le cause dell’incidente.

    La storia degli incidenti industriali insegna che tra le principali cause degli incidenti vi sono anomalie funzionali, procedure inadeguate di manutenzione ed ispezione o talora assenti, guasti o rotture di apparecchiature e l’errore umano. Le componenti di impianto generalmente associate a gravi incidenti industriali sono le tubazioni e le connessioni tra diverse unità, i reattori, i serbatoi e le aree di stoccaggio e la strumentazione di controllo.

    Tali incidenti, anche a seguito del rilascio di sostanze pericolose, hanno un impatto notevole non solo sulla salute umana ma anche sull’ambiente, potendo danneggiare le componenti biotiche dell’ecosistema. Qualsiasi incidente che determini una degradazione dell’ambiente va considerato come un incidente ambientale con lo scopo di ripristinare l’equilibrio ecologico dell’area danneggiata.

    In questo contesto è progredita la necessità di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente, anche attraverso disposti normativi ispirati all’integrazione dei principi della sicurezza di attività a rischio di incidente rilevante con quelli della prevenzione dell’inquinamento e della pianificazione urbanistica e territoriale.

    13.2 Normativa di riferimento

    13.2Normativa di riferimento

    Nella tabella seguente sono riportati i principali riferimenti della normativa vigente in materia di attività a rischio di incidente rilevante (RIR).

    Normativa comunitaria
    Direttiva n. 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva n. 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE.
    Normativa nazionale
    D.M. 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
    D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui all’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
    D.P.C.M. 16 febbraio 2007 Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale.
    D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della Direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
    D.M. 6 giugno 2016, n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
    D.M. 1 luglio 2016, n. 148 Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
    D.M. 29 settembre 2016, n. 200 Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’art. 21, comma 10, del D.Lgs. 26 Giugno 2015, n. 105.

    Nota: con la conversione in legge del D.L. n. 173/2022, il “Ministero della Transizione Ecologica” è ridenominato “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”.

    13.3 L’evoluzione della normativa

    13.3L’evoluzione della normativa

    Il verificarsi di eventi quali quelli precedentemente ricordati ha indirizzato la Comunità europea verso un processo di regolamentazione degli aspetti correlati alla prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e alla limitazione dei loro effetti sull’uomo e l’ambiente.

    La premessa alla prima Direttiva emessa in materia (Dir. n. 82/501/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175) recita infatti:

    la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché la tutela della popolazione e dell’ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all’origine di incidenti rilevanti; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere, con gravi conseguenze per i lavoratori e più in generale per la popolazione e l’ambiente.

    Obiettivo di questa Direttiva era innanzitutto quello di introdurre tra le forme di pressione sull’ambiente e le persone, il rischio di incidente rilevante connesso all’esercizio di attività industriali. Si proponeva di ridurre il rischio di incidenti rilevanti a livelli accettabili mediante l’interazione tra misure preventive e mitigative.

    La Direttiva ha introdotto anche il controllo del rischio con l’esame, da parte dell’autorità pubblica, del Rapporto di sicurezza (di cui si parlerà più avanti) che ogni stabilimento soggetto avrebbe dovuto redigere e mantenere aggiornato. La Dir. 82/501/CEE prevedeva determinati obblighi riguardo la gestione delle attività ritenute pericolose sulla base della tipologia e del quantitativo di sostanze detenuto. Successivi disposti normativi nazionali (D.M. 20 maggio 1991 e D.M. 1 febbraio 1992) hanno introdotto i limiti delle sostanze per categorie, nonché le sostanze comburenti, tossiche e cancerogene.

    Con la successiva evoluzione normativa, l’attenzione è stata spostata anche sul controllo e il monitoraggio delle modalità di gestione della sicurezza. Tra queste, la formazione e l’addestramento del personale, il controllo operativo, la progettazione e le modifiche di impianto sono intesi come componenti integranti che vanno a costituire un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) che deve essere predisposto e attuato all’interno delle aziende.

    Su questi principi sono state poste le basi della Dir. n. 96/82/CE (“Seveso II”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 334/1999. Il successivo aggiornamento con la Dir. n. 2003/105/CE è stato emanato a seguito di alcuni incidenti (Baia Mare, Enschede e Tolosa), introducendo novità in merito all’informazione alla popolazione e alla sua partecipazione ai processi decisionali.

    Attualmente la normativa di riferimento per l’analisi degli adempimenti in materia di rischio di incidente rilevante è la Dir. n. 2012/18/UE (“Seveso III”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 105/2015, abrogando il D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.

    Quest’ultima Direttiva identifica come rilevante un incidente industriale che si configura come:

    un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

    Il concetto alla base della Direttiva “Seveso III” e dunque del D.Lgs. n. 105/2015 è che gli stabilimenti industriali che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive costituiscono una possibile sorgente di rischio per la popolazione e l’ambiente circostante. Questo rischio è correlato alla possibilità del verificarsi di un incidente all’interno dello stabilimento, a causa di imprevisti durante l’attività di lavoro e che si caratterizza per la sua natura improvvisa. L’entità di questo rischio dipende anche dalla natura delle sostanze che potrebbero essere rilasciate e dal loro quantitativo. Per l’ambiente, i possibili effetti, sono la contaminazione del suolo, acqua e aria.

    13.4 Inquadramento generale del D.Lgs. n. 105/2015

    13.4Inquadramento generale del D.Lgs. n. 105/2015

    Il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, nel recepire la Dir. n. 2012/18/UE, ha introdotto modifiche importanti al campo di applicazione della disciplina, tenendo conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati utilizzati che vengono manipolati o depositati nello stabilimento, considerando anche quelli che possono generarsi in caso d’incidente, e delle quantità degli stessi.

    In questo frangente, le modifiche normative sono state influenzate anche dalla necessità di adeguare la disciplina “Seveso” alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 1272/2008 (noto come ‘CLP’ acronimo di ‘Classification Labelling and Packaging’), relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale Regolamento rappresenta il recepimento, a livello di Comunità europea, del sistema denominato GHS (Globally Harmonized System of Classification And Labelling Of Chemicals), avente lo scopo di armonizzare su scala mondiale i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e miscele.

    La struttura del D.Lgs. n. 105/2015 è la seguente:

    articoli in totale (ripartiti in 4 Capi): Capo I - Principi generali e campo di applicazione (artt. 1-4);
    Capo II - Competenze (artt. 5-11);
    Capo III - Adempimenti (artt. 12-27);
    Capo IV - Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie e abrogazioni (artt. 28-33);
    17 Allegati: Allegati numerici (Allegati 1-6);
    Allegati letterali (Allegati A-M)

    Gli Allegati del D.Lgs. n. 105/2015 sono costituiti da due tipologie, quelli numerici (dal numero 1 a 6) e quelli letterali (dalla lett. A) alla lett. M)). Sono quindi complessivamente 17 (6+11) ed elencati nelle tabelle sotto riportate:

    Allegati numerici
    ALLEGATO 1 Elenco delle sostanze, miscele e preparati per l’applicazione dell’art. 2
    ALLEGATO 2 Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15
    ALLEGATO 3 Informazioni di cui all’art. 14, comma 5 e all’art. 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti.
    ALLEGATO 4 Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21
    ALLEGATO 5 Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23
    ALLEGATO 6 Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all’art. 26)
    Allegati letterali
    ALLEGATO A (art. 4) Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all’art. 4
    ALLEGATO B (art. 14) Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti
    ALLEGATO C (art. 15) Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza
    ALLEGATO D (art. 18) Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all’art. 18, comma 2
    ALLEGATO E (art. 19) Criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l’individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’effetto domino
    ALLEGATO F (art. 20) Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna
    ALLEGATO G (art. 21) Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna
    ALLEGATO H (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni
    ALLEGATO I (art. 30) Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
    ALLEGATO L (art. 31) Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore
    ALLEGATO M (art. 2) Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite

    13.4.1 Definizioni

    13.4.1Definizioni

    Il D.Lgs. n. 105/2015 riporta in art. 3 le definizioni di riferimento:

    Stabilimento Tutta l’area sottoposta al controllo di un Gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.

    Stabilimento di soglia inferiore (SSI) Uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della Parte I o nella colonna 2 della Parte II dell’Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte I, o nella colonna 3 della Parte II dell’Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’Allegato 1.
    Stabilimento di soglia superiore (SSS) Uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte I o nella colonna 3 della Parte II dell’Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’Allegato 1.
    Stabilimento adiacente Uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
    Nuovo stabilimento - Uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data;
    - Un sito di attività che rientra nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose dal 1° giugno 2015 compreso;
    - Uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore a causa di un cambiamento dell’inventario sempre dal 1° giugno 2015 compreso.
    Stabilimento preesistente Uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 334/1999, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore.
    Altro stabilimento - Uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa senza cambiamenti dell’inventario;
    - Un sito che rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 per modifica della classificazione di una sostanza senza cambiamento di inventario, dal 1° giugno 2015 compreso.
    Impianto Un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, in cui sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto.
    Gestore Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso.
    Sostanza pericolosa Una sostanza o miscela di cui alla Parte I o elencata nella Parte II dell’Allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio.
    Miscela Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.
    Presenza di sostanze pericolose La presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella Parte I o nella Parte II dell’Allegato 1.

    Incidente rilevante Un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente Decreto e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
    Pericolo La proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente.
    Rischio La probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.
    Deposito La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento e deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

    13.4.2 Ambito di applicazione

    13.4.2Ambito di applicazione

    Rientrano nel campo di applicazione gli stabilimenti (come da definizione riportata nel precedente paragrafo), ovvero come definiti all’art. 3, D.Lgs. n. 105/2015.

    Il Decreto non si applica invece:

    agli stabilimenti, impianti o depositi militari;
    ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
    salvo quanto previsto all’art. 2, comma 4 (scali merci terminali), al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 105/2015;
    al trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 105/2015;
    allo sfruttamento, esplorazione, estrazione e trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione
    all’esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
    allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
    alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo, salvo quanto previsto all’art. 2, comma 3;
    a depositi temporanei intermedi (art. 3, comma s), ovvero a depositi dovuti a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzati al trattamento e allo stoccaggio;
    ai porti industriali e petroliferi.

    Rientrano invece nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015:

    lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose;

    gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili contenenti sostanze pericolose.
    gli scali terminali di ferrovie, a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’Allegato 1; b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato 1.

    Nota: il trasporto delle sostanze pericolose non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, pertanto vanno considerati solo i quantitativi presenti entro i limiti di batteria dello stabilimento. Per le condotte valgono i quantitativi di hold-up fino alla prima valvola di sezionamento, mentre per i mezzi mobili va considerata la capacità dei mezzi in sosta all’interno dei confini e/o le fasi di carico/scarico.

    Nota: negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all’Allegato M, D.Lgs. n. 105/2015.

    L’assoggettamento di uno “Stabilimento” alla normativa dipende dalla presenza (reale o prevista) di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento.

    Infatti, uno stabilimento industriale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, diventa soggetto alla normativa quando, in qualsiasi istante, le sostanze pericolose dovessero essere presenti in quantità pari o superiore alle quantità limite previste nella parte 1 o 2 dell’Allegato 1, D.Lgs. n. 105/2015.

    Nota: con il termine ‘quantitativi’ si intendono quantitativi massimi dati dalla sommatoria di tutti gli stoccaggi, le quantità presenti su mezzi mobili presenti nei confini aziendali e le massime quantità che si possono liberare in caso di rilascio accidentale. Si rimanda al “Quesito 13-26/06/17-MA” (si veda il par. 13.13).

    L’Allegato 1, D.Lgs. n. 105/2015 elenca le categorie delle sostanze pericolose (Allegato 1, parte 1) e delle sostanze pericolose specificate (Allegato 1, parte 2), fornendone i limiti quantitativi. Sono specificati due valori soglia (intesi come quantitativi massimi riferibili ad una singola sostanza o preparato per complesso di impianti e/o depositi connessi appartenenti al medesimo fabbricante): la “Soglia Inferiore” (SI) e la “Soglia Superiore” (SS). La verifica di assoggettabilità alla norma deve essere effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle note all’Allegato 1, e in particolare:

    Le quantità limite di cui all’Allegato 1 si intendono per ciascuno stabilimento.
    Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento.
    Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all’interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

    Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano determinate regole per stabilire se lo stabilimento rientri nella definizione di stabilimento di soglia superiore o stabilimento di soglia inferiore, come di seguito schematizzato:

    Figura 1

    Nota: il criterio di fig. 1 va utilizzato per valutare i pericoli per la salute (sezione “H”), i pericoli fisici (sezione “P”) e i pericoli per l’ambiente (sezione “E”). Pertanto, deve essere applicato tre volte.

    Nota: il sistema individuato comporta l’applicazione delle disposizioni pertinenti della norma se uno di tali valori risulta maggiore di 1. (Per ulteriori chiarimenti in riferimento all’applicazione della regola delle somme pesate, si vedano anche le indicazioni fornite dalla UE alle FAQ comunitarie pubblicate nel sito www.minamb.it, in particolare per la questione vedasi il “Quesito 010c-1/03/2016-UE”).

    Nota: nel caso di miscele contenenti una o più sostanze classificate come pericolose, in forma di impurità, additivo o singolo costituente identificato, se ne tiene conto ai fini della classificazione conformemente all’art. 11, Reg. CE n. 1272/2008 “CLP”. Tale concetto si applica, ad esempio, per definire se una miscela è classificata come pericolosa a seguito di una miscelazione di più sostanze.

    13.4.3 Ruoli e funzioni delle Pubbliche amministrazioni

    13.4.3Ruoli e funzioni delle Pubbliche amministrazioni

    La Direttiva “Seveso III” ha rivisitato la norma precedente ma ne ha confermato le disposizioni valide per quanto concerne le funzioni dei diversi enti di riferimento ribadendo un doppio regime di competenza.

    In particolare, al Ministero dell’Interno spetta il compito di:

    • istituire in ciascuna Regione un Comitato Tecnico Regionale (CTR), la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dall’art. 10;

    • predisporre il piano nazionale di ispezioni per gli stabilimenti di soglia superiore.

    Il CTR con riferimento agli stabilimenti di soglia superiore:

    • effettua istruttorie sui rapporti di sicurezza redatti dalle imprese e adotta i provvedimenti conclusivi;

    • programma e svolge le ispezioni ordinarie (art. 27);

    • applica tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 28);

    • fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alcune informazioni necessarie per i propri adempimenti;

    • fornisce, su istanza del Comune, un parere tecnico di compatibilità territoriale e urbanistica e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione tali pareri per l’elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione (art. 22);

    • individua, in accordo con la Regione, gli stabilimenti soggetti a “effetto domino” e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti provvedendo ai relativi adempimenti (art. 19).

    Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna (vedasi par. 13.5.6) per gli stabilimenti di soglia superiore e inferiore e ne dispone l’attuazione.

    Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, invece, spettano i compiti individuati all’art. 5 ovvero le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai fini dello scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti.

    L’art. 7, D.Lgs. n. 105/2015, disciplina le funzioni della Regione relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, prevedendo quanto segue:

    • predispone il piano regionale di ispezioni; programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;

    • si esprime al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;

    • fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 5 e all’art. 27, comma 13;

    • disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale (art. 30).

    I Comuni esercitano funzioni di controllo dell’urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, e funzioni relative alla informazione e consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico. A queste funzioni si aggiungono, anche se non esplicitamente riportato, quelle di protezione civile ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018.

    Gli organi tecnici nazionali e regionali di cui si avvalgono i ministeri come l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione sugli Infortuni del Lavoro (INAIL), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) elaborano e promuovono programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

    13.5 Gli obblighi dei gestori

    13.5Gli obblighi dei gestori

    Secondo quanto indicato all’art. 12, D.Lgs. n. 105/2015, il gestore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di carattere generale:

    • adottare le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e l’ambiente;

    • dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal D.Lgs. n. 105/2015.

    13.5.1 Notifica

    13.5.1Notifica

    Il gestore dello stabilimento è tenuto a trasmettere a diversi soggetti competenti (ed in regime di autocertificazione), una dettagliata Notifica riportante le informazioni che consentano di individuare i pericoli presenti nell’attività. I termini per la presentazione di detta notifica sono così stabiliti:

    • per i nuovi stabilimenti, 180 giorni prima dell’inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportino un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;

    • negli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la Dir. n. 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

    Altri aspetti connessi alla notifica (art. 13):

    Contenuti obbligatori della notifica - nome e ragione sociale del gestore con indirizzo dello stabilimento;
    - sede legale del gestore con indirizzo completo;
    - il nome e la funzione del responsabile dello stabilimento;
    - le informazioni che consentono di individuare le sostanze pericolose e la relativa categoria;
    - le quantità e lo stato fisico delle sostanze in questione;
    - l’attività in corso o prevista svolta dallo stabilimento;
    - l’ambiente circostante allo stabilimento ed i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni su stabilimenti adiacenti nonché le possibili conseguenze per effetto domino.
    Si tenga conto, inoltre, di quanto prevede l’Allegato 5, D.Lgs. n. 105/2015.
    Obbligo di aggiornamento della notifica nei seguenti casi: - modifica che comporti un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose (aumento o decremento significativo delle quantità, modifica della natura e dello stato fisico delle stesse, modifica dei processi che le impiegano);
    - modifica dello stabilimento o dell’impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell’art. 18;
    - chiusura definitiva dello stabilimento;
    - variazioni delle informazioni contenute nella notifica.

    Nota: la trasmissione della notifica avviene per via telematica, in formato elettronico, mediante il portale di ISPRA. Dunque, è ISPRA che provvede a diramarla a tutti gli Enti interessati ovvero CTR, Regione, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Prefettura, Comune e CPVVF (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).

    Nota: i gestori di nuovi stabilimenti o quelli che hanno realizzato modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell’avvio dell’attività, devono darne comunicazione ai destinatari indicati nella nota precedente. In particolare, l’Allegato D del D.Lgs. n. 105/2015 individua le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, rispetto al più recente Rapporto di Sicurezza o al più recente modulo di cui all’Allegato 5 del decreto. Se la modifica ricade in almeno uno dei criteri di cui all’Allegato D, allora il gestore dovrà adempiere a quanto previsto dall’art. 18 prima di procedere con la realizzazione della modifica.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’art. 13, comma 1, o il Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 o di redigere il documento di cui all’art. 14, entro i termini previsti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all’art. 13, comma 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 10.000 a 60.000 euro.

    Art. 28, comma 8, D.Lgs. n. 105/2015: fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il Rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 8, 25, comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a 60 gg, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, il CTR o la Regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

    13.5.2 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

    13.5.2Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

    Ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 105/2015, e sulla base delle linee guida di cui all’Allegato B al medesimo Decreto, il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), avente le seguenti caratteristiche:

    • è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti;

    • comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

    Il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) deve essere redatto, riesaminato e, se necessario, aggiornato nel rispetto dei seguenti termini:

    Prima emissione: per gli stabilimenti nuovi, 180 giorni prima dell’avvio delle attività o delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
    in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva n. 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
    Riesame ed eventuale aggiornamento: almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell’art. 18, sulla base delle linee guida di cui all’Allegato B.

    Nota: nel documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), che costituisce l’allegato I3 al Rapporto di Sicurezza, deve esserci l’impegno a realizzare, adottare e mantenere il miglioramento continuo del proprio Sistema di gestione della sicurezza.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’art. 13, comma 1, o il Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 o di redigere il documento di cui all’art. 14, entro i termini previsti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

    ➔ Sistema di gestione della sicurezza

    La Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti è attuata tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un Sistema di gestione della sicurezza (SGS), che sia attuato entro i seguenti termini:

    • per i nuovi stabilimenti, contestualmente all’inizio dell’attività;

    • in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la Dir. n. 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

    Nota: il Sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    Le indicazioni necessarie a definire la struttura del Sistema di Gestione sono contenute all’interno del Decreto, e in particolare:

    ALLEGATO 3 Informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza (SGS) e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 14, comma 5 e art. 15, comma 2).
    ALLEGATO B (art. 14) Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.

    Ai sensi dell’Allegato B, D.Lgs. n. 105/2015, il Sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell’organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Il sistema deve, inoltre, essere strutturato in modo da prevedere la gestione dei seguenti aspetti (contenuti tecnici del Sistema di gestione della sicurezza):

    • organizzazione e personale;

    • identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;

    • controllo operativo;

    • modifiche e progettazione;

    • pianificazione di emergenza;

    • controllo delle prestazioni;

    • controllo e revisione.

    Nota: la struttura generale del Sistema di gestione della sicurezza deve rispondere allo stato dell’arte in materia, che è rappresentato dai requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18000 (questo riferimento presente nel D.Lgs. n. 105/2015 è ora da intendersi alla norma ISO 45001, cha ha sostituito nel 2018 la BS OHSAS 18001) o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione più aggiornata del Regolamento comunitario EMAS.

    Nella tabella seguente sono riportate alcune informazioni a carattere operativo riguardanti il contenuto delle varie parti che costituiscono nel loro insieme il Sistema di gestione per la sicurezza:

    1) Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
    Esplicitata in forma di Documento in cui siano riportati gli obiettivi che intende conseguire a livello preventivo degli incidenti, per la salvaguardia della salute/beni/ambiente, nel pieno rispetto di aspetti normativi cogenti e volontari.
    Dagli obiettivi si devono intendere le volontà di attuare un miglioramento continuo nel tempo delle performance di sicurezza, definite con dettaglio di criteri e principi per la loro attuazione nonché di relativo programma che ne renda possibile il conseguimento.
    2) Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
    Organizzazione e personale
    La gestione dell’organizzazione del personale deve fornire evidenza dell’impegno globale in azienda, dall’alta direzione agli operatori, e della cultura della sicurezza.
    È di fondamentale importanza che siano individuate le posizioni chiave, ad ogni livello dell’organizzazione, e che rispetto ad esse siano definiti in modo chiaro, univoco ed esplicito ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse, nonché le interfacce con l’alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza.
    Inoltre, particolare attenzione deve essere dedicata al garantire competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti a tutti i livelli, rendendo necessario, quindi, che siano definiti i requisiti minimi di riferimento per formazione, informazione ed addestramento.

    Identificazione e la valutazione dei pericoli rilevanti
    Il sistema deve prevedere le procedure atte alla identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, considerando anche le attività anomale o subappaltate a terzi, e per ogni fase di vita dell’impianto. Ciò deve consentire la valutazione dell’idoneità delle misure di sicurezza adottate e fornire i migliori spunti per un miglioramento continuo da attuare anche in fase di emergenza.
    Controllo Operativo
    Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere procedure ed istruzioni per il controllo di ciascuna fase del processo dello stabilimento, e comunque almeno per la gestione della documentazione, il controllo ed il funzionamento degli impianti, la manutenzione e le ispezioni, gli approvvigionamenti, le verifiche di preavviamento.
    Gestione delle modifiche e della progettazione
    È fondamentale che qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all’organizzazione o alle procedure sia esaminata al fine di stabilirne l’eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Inoltre, deve essere fissato un limite temporale massimo per le modifiche temporanee. Devono essere previsti meccanismi di approvazione delle modifiche, subordinati all’esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all’aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.
    Pianificazione di Emergenza
    Il sistema di gestione deve prevedere modalità di gestione dell’emergenza interna, con riferimento a contenimento e controllo dell’incidente, attuazione delle misure necessarie per proteggere persone ed ambiente, gestione della comunicazione, misure volte a consentire gli interventi dopo l’incidente.
    Il piano di emergenza interna deve individuare il personale preposto all’attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell’emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all’attuazione delle misure adottate all’esterno. Il piano deve, inoltre, prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.
    Controllo delle prestazioni
    Il fine è verificare il raggiungimento degli obiettivi generali e di quelli specifici, e valutare costantemente le prestazioni, in modo che la rilevazione di eventuali scostamenti possa consentire di definire opportune azioni correttive. Il controllo delle prestazioni, da attuarsi con continuità, deve riguardare almeno:
    - valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento (considerando anche quelli occorsi in impianti similari) e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
    - esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d’impianto critici ai fini della sicurezza;
    - valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;
    - valutazione dell’esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;
    - verifica del mantenimento della funzionalità dell’organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e
    capacità operativa degli addetti.
    Controllo e revisione
    Si tratta di azioni volte a valutare periodicamente e sistematicamente la politica di prevenzione degli incidenti;
    Rilevanti, e l’efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 105/2015: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all’art. 14, comma 5, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

    13.5.3 Rapporto di sicurezza

    13.5.3Rapporto di sicurezza

    Il D.Lgs. n. 105/2015 (artt. 15, 16) stabilisce che, per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore deve anche redigere un Rapporto di sicurezza (RdS). Tale documento è comprensivo del PPIR-SGS che costituisce parte integrante del rapporto stesso.

    I contenuti minimi del Rapporto di sicurezza sono precisati nell’Allegato 2, D.Lgs. n. 105/2015, mentre il riferimento per la redazione è l’Allegato C del medesimo Decreto.

    Il Rapporto di sicurezza ha lo scopo di dimostrare che:

    • il gestore ha messo in atto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;

    • sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente;

    • la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti di cui all’art. 22, comma 2, lett. c), sono state previste anche le misure complementari;

    • sono stati predisposti i piani d’emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterna;

    • sono state fornite all’autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

    All’art. 17 si trovano le procedure per la valutazione del Rapporto di sicurezza e la disciplina delle procedure e dei relativi tempi di espletamento da parte dell’autorità competente (ovvero il CTR).

    Per quanto concerne gli stabilimenti di soglia inferiore non esiste l’obbligo di redazione del Rapporto di sicurezza. Tuttavia, la cogenza del Sistema di gestione della sicurezza determina l’obbligo di identificare e valutare i pericoli rilevanti ovvero di sviluppare uno studio di sicurezza.

    Nota: dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 105/2015 (Allegato 2):

    • informazioni sul sistema di gestione e sull’organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti;

    • presentazione del sito dello stabilimento;

    • descrizione dello stabilimento;

    • identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione;

    • misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante.

    Nota: Con la circolare DCPREV (Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Vigili del Fuoco) n. 15438 del 15 ottobre 2019 sono stati forniti chiarimenti applicativi dell’allegato L, D.Lgs. n. 105/2015 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. In particolare, è stato precisato che il procedimento di prevenzione incendi, per le attività soggette, è incardinato nell’ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.

    Nota: per quanto riguarda i contenuti richiesti per il Rapporto di sicurezza (Allegato C), una particolare novità introdotta nella sezione relativa alla sicurezza dello stabilimento è l’indicazione di considerare, nell’ambito dell’analisi dei rischi, anche le cause di tipo naturale, ovvero il rischio tecnologico correlato a eventi naturali (rischio “Natech”). A riguardo, la norma tecnica UNI/TS 11816-1 fornisce le linee guida per la gestione di eventi Natech nell’ambito degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.

    Il gestore, fermi restando gli obblighi connessi al riesame della Politica, è tenuto a riesaminare il Rapporto di sicurezza nel rispetto dei seguenti termini (art. 15):

    • almeno ogni cinque anni;

    • in caso di modifiche dello stabilimento, nei casi previsti dall’art. 18;

    • a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall’analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei “quasi incidenti” e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell’adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente Decreto.

    Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del Rapporto di sicurezza comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorità il Rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’art. 13, comma 1, o il Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 o di redigere il documento di cui all’art. 14, entro i termini previsti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

    Art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 105/2015: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel Rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, o che non adempie agli obblighi previsti all’art. 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 15.000 a 120.000 euro.

    Art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che non aggiorna, in conformità all’art. 18, il Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 o il documento di cui all’art. 14, comma 1, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda di 25.000 euro.

    Art. 28, comma 8, D.Lgs. n. 105/2015: fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il Rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 8, 25, comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a 60 gg, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, il CTR o la Regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

    13.5.4 Modifiche di uno stabilimento

    13.5.4Modifiche di uno stabilimento

    Uno degli elementi fondamentali che deve tenere sotto controllo il gestore di uno stabilimento attiene le modifiche che potrebbero riguardare un impianto, uno stabilimento, un deposito, un processo oppure la natura, la forma fisica o il quantitativo delle sostanze pericolose. La trattazione di questa disciplina è affidata all’art. 18, D.Lgs. n. 105/2015, che enuncia le circostanze per le quali il procedimento debba essere di tipo autorizzativo. In particolare, sono di interesse ai sensi dell’art. 18, le modifiche che:

    • potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti (come definite in Allegato D, D.Lgs. n. 105/2015) oppure

    • potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa.

    Nel caso in cui si verifichino tali modifiche, il gestore:

    • riesamina e, se necessario, aggiorna la Notifica, il Documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il Sistema di gestione della sicurezza;

    • trasmette alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;

    • riesamina e, se necessario, aggiorna il Rapporto di sicurezza e trasmette al CTR tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l’avvio dell’istruttoria di cui agli artt. 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;

    • comunica la modifica all’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale; l’autorità competente si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

    ✔ ESEMPIO

    Ai sensi dell’Allegato D, D.Lgs. n. 105/2015, è modifica che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti quella che comporta, rispetto al più recente Rapporto di sicurezza o alla più recente notifica presentata, l’introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell’Allegato 1.

    Nota: nell’Allegato D al D.Lgs. n. 105/2015 sono distinte le modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti (punto 1) da quelle che invece non lo costituiscono (punto 2). Le esclusioni dal campo di applicazione dell’Allegato D sono riportate al punto 3.

    13.5.5 Piano di emergenza interno

    13.5.5Piano di emergenza interno

    Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore è tenuto, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 105/2015, a predisporre il Piano di emergenza interno (PEI), previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.

    Le informazioni minime che deve contenere sono indicate nell’Allegato 4 del medesimo Decreto. Gli aspetti fondamentali di cui tenere conto sono:

    Finalità del piano di emergenza interna: - controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
    - mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    - informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;
    - provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
    Termini per la stesura del piano: stabilimenti nuovi: prima di iniziare l’attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose;
    stabilimenti preesistenti: entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 334/1999 e le informazioni che vi sono contenute nonché informazioni da trasmettere ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno, siano conformi a quanto previsto dall’art. 20, D.Lgs. n. 105/2015 e siano rimaste invariate;
    altri stabilimenti: entro un anno dalla data dalla quale la Dir. n. 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
    Riesame e, se necessario, aggiornamento: ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.
    Vanno tenuti in considerazione i cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, i progressi tecnici e le nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

    Nota: il D.Lgs. n. 105/2015 non parla in maniera esplicita del piano di emergenza interno per stabilimenti di soglia inferiore. A riguardo si ricorda, tuttavia, che la predisposizione, attuazione e simulazione di un piano di emergenza interno è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

    13.5.6 Piano di emergenza esterno

    13.5.6Piano di emergenza esterno

    L’art. 21, D.Lgs. n. 105/2015, pone l’attenzione sulla necessità di definire il piano di emergenza esterno (PEE) allo stabilimento che contiene disposizioni per attivare e gestire l’intervento in caso di incidente rilevante che coinvolge l’area esterna allo stabilimento. La competenza della predisposizione di tale piano è del Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli enti locali interessati, nonché avendo sentito il CTR e previa consultazione della popolazione. Il gestore ha l’obbligo di fornire le informazioni necessarie per la redazione del piano.

    Il piano di emergenza esterno è elaborato con lo scopo di (art. 21, comma 4):

    • controllare e circoscrivere gli effetti dell’incidente sulla salute pubblica e l’ambiente;

    • attuare le necessarie misure di protezione per la salute umana, l’ambiente e per i beni dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

    • informare in maniera adeguata la popolazione e le autorità locali;

    • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

    La struttura generale di un piano di emergenza esterno si compone di una parte generale, di una sezione sugli scenari incidentali, del modello organizzativo di intervento e di una sezione relativa all’informazione preventiva della popolazione. I dati essenziali per la completezza del Piano includono l’inquadramento territoriale, le informazioni sullo stabilimento, le informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili.

    Nella redazione del PEE per la gestione degli effetti ambientali dell’incidente rilevante, va prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

    • tipologie di effetti ambientali per gli scenari di riferimento previsti;

    • misure di mitigazione dell’impatto sull’ambiente;

    • gestione degli interventi in emergenza con lo scopo di limitare le conseguenze.

    Per quanto concerne le misure di mitigazione e l’intervento in emergenza, si possono adottare azioni quali l’intercettazione di uno sversamento o il posizionamento di pannelli oleo-assorbenti. Non è inoltre da sottovalutare la definizione degli enti e delle strutture di riferimento per i successivi interventi di disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente rilevante.

    ✔ ESEMPIO

    Gli elementi ambientali vulnerabili a rilasci accidentali di sostanze pericolose sono rappresentati da: beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. n. 42/2004), aree naturali protette, risorse idriche sia superficiali che profonde, aree con uso specifico del suolo (ad esempio: aree di coltivazioni pregiate, aree boschive).

    Nota: gli scenari incidentali di riferimento sono gli incendi, le esplosioni e i rilasci di sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente. A partire da questi scenari e attraverso modelli di vulnerabilità, sono valutate le seguenti zone: zona di sicuro impatto, zona di danno e zona di attenzione. Nell’analisi dell’impatto sulla matrice ambientale, le seguenti classi di sostanze sono particolarmente critiche:

    • sostanze molto tossiche e persistenti per l’ambiente acquatico;

    • sostanze tossiche per gli organismi acquatici e persistenti per l’ambiente acquatico;

    • sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici ma non persistenti;

    • sostanze con effetti nocivi per l’ambiente acquatico;

    • altre sostanze (es. derivati del petrolio, schiume antincendio, rifiuti e scarti di stabilimento).

    Lo sversamento di sostanze pericolose è lo scenario di maggiore interesse e l’industria chimica di processo e lo stoccaggio sono generalmente le tipologie di attività più a rischio. L’analisi storica degli incidenti rilevanti mostra che le sostanze idrocarburiche (grezzo di petrolio, idrocarburi liquidi e aromatici) sono quelle coinvolte più frequentemente in incidenti rilevanti con effetti sull’ambiente, seguite da cloro, ammoniaca, acidi minerali e pesticidi. Dai dati storici emerge che, a seguito di un incidente rilevante, la matrice più colpita è quella acquatica superficiale, seguita dal contesto faunistico ittico e dal suolo.

    Nota: in linea di principio le aree di danno ambientali possono essere definite qualitativamente in base alle seguenti tipologie:

    • area di danno significativo: aree inquinate dove, a seguito dell’evento di incidente rilevante, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale possono essere ultimati in un orizzonte di qualche anno;

    • area di danno grave: aree inquinate dove, a seguito dell’evento di incidente rilevante, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale possono essere ultimati plausibilmente in un orizzonte di tempo superiore.

    Nota: gli effetti ambientali connessi ad un incidente rilevante sono generalmente associati a fenomeni di rilascio/perdita di contenimento di sostanze pericolose. Tuttavia, un contributo apprezzabile è fornito anche dagli incendi e dagli inquinanti rilasciati. Di seguito un elenco indicativo dei possibili effetti ambientali degli incidenti rilevanti.

    Sversamento di sostanze liquide pericolose: contaminazione delle matrici acquatiche, inquinamento localizzato del suolo, inquinamento delle acque sotterranee, inquinamento atmosferico.

    Incendio di sostanze pericolose: contaminazione delle matrici acquatiche e inquinamento locale del suolo per effetto dello sversamento di acque antincendio e della perdita di contenimento di sostanze pericolose da serbatoi di stoccaggio, inquinamento atmosferico dovuto alle sostanze combuste e alla volatilizzazione di sostanze combustibili, contaminazione del suolo per caduta di particelle.

    Rilascio di sostanze allo stato di gas/vapore: inquinamento atmosferico (in generale a breve termine), inquinamento potenziale di ambienti acquatici.

    Fenomeni esplosivi: potenziali impatti ecologici connessi ad effetti domino in relazione ai quali l’impatto dell’esplosione potrebbe determinare il danneggiamento di unità di impianto con conseguente sversamento di sostanze pericolose per l’ambiente.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che non effettua gli adempimenti di cui agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 1, 3 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Secondo quanto previsto all’art. 17, Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell’obbligo di cui agli artt. 19, comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

    Art. 28, comma 8, D.Lgs. n. 105/2015: fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il Rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 8, 25, comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, il CTR o la Regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

    13.6 Invecchiamento e metodologia INAIL

    13.6Invecchiamento e metodologia INAIL

    Una novità introdotta con il D.Lgs. n. 105/2015 riguarda la necessità di gestire il rischio associato all’invecchiamento e alla corrosione degli impianti, nell’ambito del Sistema di gestione della sicurezza. Nel rispetto dell’art. 27 e dell’Allegato B, D.Lgs. n. 105/2015, il Gestore deve sempre poter dimostrare di aver predisposto un piano di monitoraggio e controllo di questo rischio.

    A maggior chiarimento del tema, ad aprile 2018 è stato pubblicato nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il documento “Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature degli stabilimenti Seveso”, redatto da un gruppo di tecnici esperti in materia operanti nell’ambito del coordinamento per l’uniforme applicazione della norma a carattere nazionale (art. 11, D.Lgs. n. 105/2015).

    Il documento fornisce uno strumento operativo a supporto delle attività di ispezione che, in base all’art. 27, devono verificare l’adeguatezza del piano. Inoltre, può essere utilizzato dal gestore sia di stabilimenti di soglia inferiore che superiore per condurne un’auto-valutazione di adeguatezza.

    La metodologia per la valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento si basa sull’individuazione di fattori penalizzanti e compensativi. Essa propone inoltre idonee misure di controllo commisurate alla suscettibilità all’invecchiamento dell’impianto.

    Nota: i fattori che possono accelerare l’invecchiamento (penalità) sono:

    • il tempo di servizio e l’età dell’apparecchiatura;

    • le fermate impreviste, in relazione al numero totale di fermate;

    • i tassi di guasto dei componenti critici;

    • gli incidenti, i quasi incidenti e le anomalie;

    • i danneggiamenti gravi delle apparecchiature critiche;

    • i meccanismi fisici e chimici di deterioramento;

    • la rilevabilità, la velocità di propagazione e le conseguenze.

    I fattori che possono rallentare l’invecchiamento (compensazioni) includono invece:

    • sistemi di gestione dell’integrità nel SGS-PIR;

    • risultati delle Visite ispettive e degli Audit del SGS-PIR;

    • pianificazione e risultati delle ispezioni ed efficacia delle ispezioni realizzate;

    • controllo del processo;

    • rivestimenti e protezioni specifiche.

    13.7 Effetto domino e assetto del territorio

    13.7Effetto domino e assetto del territorio

    Con l’obiettivo di prevenire o limitare le conseguenze di incidenti rilevanti, nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento a destinazione e utilizzazione dei suoli.

    Tale aspetto è strettamente correlato anche al concetto di economia circolare ovvero l’adozione di modelli di crescita e trasformazione verso un sistema più resiliente e sostenibile. Infatti, progettare e gestire aree produttive ed industriali sicure e sostenibili rappresenta un fondamentale strumento di approccio integrato per rendere più sostenibile l’intera catena del valore di materiali e prodotti. Ciò implica anche la programmazione di attività di intervento nei contesti territoriali e negli stabilimenti tese alla riduzione del rischio di incidente rilevante.

    Gli enti territoriali, nell’elaborazione e adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, tengono conto della necessità di:

    • prevedere distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;

    • proteggere mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;

    • adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente.

    Il CTR, in accordo con la Regione (o il soggetto da essa designato), individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati. Il CTR procede in tal senso tenuto conto delle informazioni fornite dai gestori tramite le Notifiche e i Rapporti di sicurezza, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte, e sulla base dei criteri definiti all’Allegato E, D.Lgs. n. 105/2015.

    I gestori degli stabilimenti così individuati sono tenuti a:

    • trasmettere al Prefetto (ai sensi dell’art. 19, comma 3), entro quattro mesi dalla comunicazione di cui sopra ricevuta dal CTR, le informazioni necessarie per la predisposizione del piano di emergenza esterno;

    • scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i Sistemi di gestione della sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna;

    • cooperare nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, nonché nella trasmissione delle informazioni all’autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna.

    Il CTR, in accordo con la Regione (o il soggetto da essa designato), inoltre:

    • deve individuare, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla base dei criteri definiti all’Allegato E e sulla base delle informazioni di cui sopra;

    • deve coordinare fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l’entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;

    • può richiedere, in presenza nell’area di situazioni critiche per la gestione delle emergenze, o per il controllo dell’urbanizzazione, o per l’informazione alla popolazione derivanti da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati, di uno studio di sicurezza integrato dell’area (SSIA).

    Nota: l’effetto domino è inteso come sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a seguito del superamento dei valori di soglia di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino esterno) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti. Per l’effetto domino interno si fa riferimento alla definizione di cui all’Allegato C, punto D.2.

    Nota: Nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi del D.Lgs. n. 105/2015 è ipotizzabile un aggravio del rischio per la concatenazione di eventi (effetto domino). Ciò comporta una considerazione degli stabilimenti nell’ambito di una ricomposizione del rischio originato da sorgenti diverse. Nella sostanza, viene richiesta la stima del rischio associato ad ognuna delle possibili sorgenti di danno presenti sul territorio, andando poi a ricombinare e sovrapporne gli effetti in una visione globale del rischio. Per tali contesti, lo studio di sicurezza integrato di area (SSIA) tiene adeguatamente conto della contemporanea presenza di più sorgenti di rischio mediante la rappresentazione grafica dell’inviluppo geometrico delle aree di impatto dei vari scenari incidentali ipotizzati, la rivalutazione delle frequenze di accadimento e la conseguente ricomposizione dei rischi di area. Le risultanze del calcolo possono essere veicolate mediante “curve iso-rischio” e “curve F-N”.

    Nota: in Allegato E sono contenuti i criteri per l’individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino, nonché i criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti, e le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione dell’eventuale studio di sicurezza integrato dell’area.

    Nota: un incidente rilevante può impattare in maniera rilevante sull’ambiente. Ad esempio, a seguito di sversamento si può avere contaminazione delle acque. In caso di incendio, invece, oltre alla contaminazione delle acque e al danno ecologico eventualmente determinato dall’acqua antincendio, si può avere anche contaminazione della componente aria dipendentemente dalla matrice combustibile coinvolta. In relazione all’impatto sull’ambiente, vanno considerate attentamente le sostanze con effetto critico sulla matrice ambientale. Ad esempio, le sostanze tossiche, molto tossiche o persistenti nell’ambiente acquatico e altre sostanze che potrebbero avere un impatto nocivo sull’ecosistema. Tra quelle maggiormente coinvolte negli incidenti rilevanti vi sono i prodotti di raffinazione del petrolio (non miscibili con l’acqua), i pesticidi, i composti clorurati, l’ammoniaca e gli acidi minerali.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 105/2015: il gestore che non effettua gli adempimenti di cui agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 1, 3 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Secondo quanto previsto all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell’obbligo di cui agli artt. 19, comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

    Art. 28, comma 8, D.Lgs. n. 105/2015: fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il Rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 8, 25, comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, il CTR o la Regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

    13.8 RISCHI “NaTech”

    13.8RISCHI “NaTech”

    Nell’ambito della disciplina Seveso, gli incidenti definiti “NaTech” (Natural Hazard Triggering Technological Disasters) consistono in incidenti industriali che trovano origine da scenari di tipo naturale quali terremoti, inondazioni, frane ed eventi meteorologici estremi. In altre parole, si tratta di incidenti di carattere tecnologico in stabilimenti industriali (incendi, esplosioni e rilasci di materiale tossico) a seguito di calamità di carattere naturale.

    In generale, le apparecchiature più vulnerabili sono quelle per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali e gran parte degli scenari NaTech avviene con rilascio di sostanze pericolose.

    A tal riguardo, la norma UNI 10617:2019 - Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali nell’Appendice B illustra un’introduzione ai rischi NaTech. Vengono inoltre evidenziati i nessi tra eventi NaTech e il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti. Invece, la norma UNI/TS 11816-1:2021 fornisce la specifica tecnica per i rischi NaTech ovvero criteri, metodologie e procedure per la loro valutazione strutturata.

    In relazione a questa disciplina, nel marzo 2023, il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile in bozza il volume “Rischio NaTech” da sisma per stabilimento soggetti al D.Lgs. n. 105/2015. In particolare, per quanto riguarda gli scenari NaTech da sisma, vengono forniti strumenti a supporto della valutazione della documentazione redatta dal Gestore con riferimento a quanto specificato agli artt. 13, 14, comma 5 e 15 del D.Lgs. n.105/2015.

    Nota: nella valutazione degli scenari NaTech causati da eventi sismici, il rischio sismico viene misurato come funzione di tre fattori: la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione. La pericolosità è legata alla probabilità che si verifichi un evento sismico di una certa intensità in un dato intervallo di tempo e luogo. La vulnerabilità sismica è la probabilità che, dato un evento sismico di una certa intensità, si produca un certo livello di danno al bersaglio esposto. L’esposizione è legata alla valutazione delle conseguenze socio-economiche a seguito del raggiungimento di certi livelli di danno sulle persone, i beni e l’ambiente.

    Nota: nell’individuazione delle sequenze incidentali che possono dare origine ad un incidente rilevante, l’azione sismica deve essere considerata non solo in relazione agli aspetti strutturali delle opere e delle infrastrutture di contenimento degli sversamenti ma anche a quelli non strutturali. Ad esempio, un aspetto non strutturale è il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza o l’indisponibilità dei servizi di stabilimento. Tali aspetti vanno valutati con riferimento alla gestione dell’emergenza.

    13.9 Coinvolgimento del pubblico

    13.9Coinvolgimento del pubblico

    Le principali informazioni fornite dai gestori alle autorità competenti (principalmente inventario delle sostanze pericolose e Rapporto di sicurezza), sono consultabili dal pubblico a meno che le stesse autorità non ne limitino o rifiutino la divulgazione per giustificati motivi (art. 5, D.Lgs. n. 105/2015).

    Il gestore dello stabilimento può limitare alcune parti del rapporto qualora, previa approvazione del CTR, la richiesta risulti essere opportunamente motivata. In tal caso, il gestore è comunque tenuto a fornire una versione “ridotta” del rapporto, sotto forma di sintesi non tecnica ma ugualmente esaustiva sui pericoli e sugli effetti potenziali sulla salute e l’ambiente in caso di incidente rilevante.

    Le informazioni, sempre aggiornate, sono disponibili o presso il Comune di competenza dello stabilimento o in forma di documenti in formato cartaceo/elettronico visitabili nel sito web del medesimo ufficio.

    Le informazioni devono essere chiare e comprensibili anche da parte di chi non può ritenersi un addetto ai lavori, specialmente con riferimento alle misure di sicurezza e al comportamento da adottare in caso di incidente (per tutti i residenti e le aree adiacenti soggette a possibile effetto domino).

    Anche tali informazioni debbono essere aggiornate in caso di cambiamenti e sono comunque oggetto di riverifica periodica al massimo quinquennale.

    Il pubblico interessato deve quindi essere in grado di esprimere il proprio parere sui progetti specifici, almeno in relazione ai seguenti casi:

    • nuovi stabilimenti;

    • modifiche di stabilimenti esistenti se soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 105/2015;

    • nuovi insediamenti, compresi quelli infrastrutturali, nei pressi dello stabilimento che possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell’urbanizzazione di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 105/2015.

    In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere è espresso nell’ambito di tale procedimento secondo le modalità stabilite dall’autorità competente del procedimento medesimo.

    Nota: in relazione alla necessaria comunicazione al pubblico interessato, il Comune rende noti i seguenti aspetti:

    • oggetto del progetto;

    • se del caso, il fatto che il progetto sia oggetto a una procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale;

    • dati identificativi delle autorità competenti;

    • possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;

    • indicazioni sui termini per la presentazione degli eventuali quesiti e/o osservazioni;

    • indicazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.

    Inoltre, il Comune provvede affinché il pubblico interessato abbia accesso ai principali rapporti e pareri pervenuti all’autorità competente e alle informazioni pertinenti all’attività/decisione in questione.

    Il termine temporale concesso al pubblico per esprimere osservazioni e pareri ai progetti specifici è fissato in 60 giorni; tali spunti sono tenuti in debito conto ai fini dell’adozione dei provvedimenti finali da parte degli stessi Comuni o delle altre amministrazioni competenti.

    Il titolo abilitativo edilizio che conclude il processo di analisi del progetto specifico viene poi reso pubblico dal Comune con pubblici avvisi e comunicazione elettronica rendendone noti i contenuti, la spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto dei rilievi e le motivazioni alla base del giudizio finale.

    Appare comunque importante chiarire che, anche a seguito di conclusione del processo di prima abilitazione, il pubblico deve avere l’opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, revisione e modifica dei piani o programmi generali relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

    13.10 Accadimento di incidente rilevante

    13.10Accadimento di incidente rilevante

    In caso di accadimento di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26, D.Lgs. n. 105/2015 e all’Allegato 6 del medesimo Decreto, in particolare è tenuto a:

    • adottare le misure previste dal Piano di emergenza interno, e dalle misure individuate dal sistema di gestione della sicurezza;

    • informare immediatamente tutti gli enti interessati previsti (Prefettura, Questura, CTR, Regione, Sindaco, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ARPA, Azienda Sanitaria Locale), comunicando una serie di dati quali:
      • le circostanze dell’incidente;

      • le sostanze pericolose presenti;

      • i dati disponibili che consentano di stimare le conseguenze per persone, l’ambiente e i beni;

      • le misure di emergenza adottate;

      • le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dei danni a medio e lungo termine e, altresì, le misure che si intende attuare per evitare il ripetersi dell’accaduto;

      • aggiornare le informazioni fornite qualora sussistano elementi di modifica alle situazioni precedenti.

    Il Prefetto invece:

    • dispone l’attuazione del Piano di emergenza esterno accertandosi ed assicurandosi che vengano adottate tutte le misure di emergenza a medio e lungo termine (le cui spese saranno addebitate al gestore);

    • informa, tramite il Sindaco, i soggetti potenzialmente interessati dalle conseguenze dell’accaduto;

    • informa immediatamente tutti gli enti pubblici interessati dagli effetti dell’evento (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Interno, Dipartimento di Protezione Civile, il CTR, la Regione, i Prefetti degli ambiti territoriali limitrofi).

    Grande importanza riveste inoltre la fase successiva all’evento nella quale il CTR (per gli stabilimenti di soglia superiore) e la Regione o soggetto da essa designato (per gli stabilimenti di soglia inferiore), raccolgono informazioni e svolgono delle approfondite indagini con il fine di valutare complessivamente tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali che hanno reso possibile l’accadimento; inoltre predispongono tutte le misure affinché il gestore attui le misure preventive e correttive ritenute più opportune.

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica predispone, anch’esso, una visita ai luoghi dell’incidente per il tramite di commissioni di tecnici esperti, al fine di acquisire sul campo informazioni, dati utili e documenti finalizzati alla redazione di una relazione di sopralluogo da inviare alla Commissione europea.

    Questa relazione contiene l’identificazione del gestore, del luogo dell’incidente e la relativa dinamica con risultanze degli immediati effetti per persone e ambiente, la descrizione delle misure di emergenza adottate e le precauzioni da adottare, nonché l’esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

    € SANZIONI

    Art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 105/2015: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel Rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, o che non adempie agli obblighi previsti all’art. 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 15.000 a 120.000 euro.

    Art. 28, comma 8, D.Lgs. n. 105/2015: fatta salva la responsabilità penale, qualora si accerti che la notifica o il Rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli artt. 13, comma 4, 19, comma 3, 20, comma 4, 22, comma 8, 25, comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, il CTR o la Regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

    13.11 Ispezioni ai siti a rischio incidenti rilevanti

    13.11Ispezioni ai siti a rischio incidenti rilevanti

    Le ispezioni ai siti a rischio di incidenti rilevanti rivestono particolare importanza per la necessità di verificare in modo pianificato e regolare i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, e garantire così che il gestore possa dimostrare:

    • di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

    • di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito;

    • che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

    • che le informazioni di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 105/2015 siano rese pubbliche.

    Le ispezioni vengono eseguite su tutto il territorio nazionale, e il costo viene sostenuto dalle aziende stesse. In linea generale si tende, ove possibile, al coordinamento con altre ispezioni richieste dalla normativa (ad esempio REACH o AIA), per evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni.

    Le attività di ispezione sono pianificate, programmate ed effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all’Allegato H, D.Lgs. n. 105/2015. Il Ministero dell’Interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale delle ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore. Le Regioni invece definiscono i piani regionali di ispezione per le attività ricadenti nella soglia inferiore ma avvalendosi sempre dell’azione di coordinamento di ISPRA.

    Il Ministero dell’Interno e le Regioni collaborano infine nell’armonizzare le ispezioni, inserendole in una programmazione che viene svolta annualmente e che vede coinvolti gli stabilimenti di soglia superiore ogni anno, mentre quelli di soglia inferiore al massimo ogni tre.

    È da rilevare che, se dalle ispezioni dovessero emergere delle gravi non conformità, la norma prevede che vengano effettuati ulteriori interventi di controllo entro il semestre successivo.

    Le ispezioni sono di due tipologie:

    • le ispezioni ordinarie che vengono disposte dal CTR o dalle Regioni;

    • le ispezioni straordinarie disposte dalle autorità competenti (ad esempio dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), che hanno carattere di tempestività per casi di gravi denunce, “quasi incidenti” o incidenti gravi accaduti, più in generale evidenze di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma.

    Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica presso gli stabilimenti il gestore è altresì tenuto a fornire tutta l’assistenza necessaria al personale incaricato ed in taluni casi le valutazioni derivanti potranno anche tenere conto dei risultati pertinenti ad ispezioni condotte in conformità ad altre normative applicabili allo stabilimento.

    Al termine dell’attività ispettiva, l’autorità che ha condotto l’ispezione comunica al gestore gli esiti della stessa nonché tutte le eventuali misure ulteriori da intraprendere e la relativa tempistica di attuazione, fornendo un vero e proprio cronoprogramma dei lavori/adempimenti.

    Nota: a scopo di consultazione/acquisizione, durante l’ispezione sono richiesti i documenti riportati al punto 3.1.3 parte II, Allegato H, D.Lgs. n. 105/2015. In aggiunta, sempre in Allegato H, è riportata una lista dei documenti richiesti da sottoporre a preventiva visione prima dell’ispezione.

    Nota: il piano di ispezioni di consuetudine deve contenere i seguenti dati:

    • una valutazione generale degli aspetti pertinenti al caso;

    • la zona geografica oggetto del piano di ispezione con l’individuazione degli stabilimenti coinvolti;

    • un elenco degli stabilimenti dai potenziali effetti domino o nei quali particolari fonti di pericolo esterne potrebbero rappresentare un ulteriore aggravio in caso di incidente;

    • le procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie;

    • le eventuali disposizioni per la cooperazione tra le diverse autorità che debbono effettuare controlli sugli stabilimenti (con particolare riferimento alla verifica degli adempimenti inerenti il Reg. n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006).

    13.12 Disposizioni tariffarie

    13.12Disposizioni tariffarie

    All’art. 30 della norma si identificano le disposizioni tariffarie spettanti ai vari enti pubblici coinvolti a vario titolo dal provvedimento legislativo, ovvero tutta quella serie di attività descritte ai capitoli precedenti (dalle fasi di istruttoria tecnica, riesami e modifiche con relativa verifica delle informazioni contenute nella notifica alle prime ed eventuali ulteriori successive necessarie ispezioni).

    Tutte le tariffe debbono intendersi a carico dei gestori e vengono dettagliatamente specificate, anche a livello di criterio adottato per il relativo calcolo e tempistiche di saldo, nell’Allegato I riferito all’art. 30 della norma (Tabelle dalla I alla IV dell’appendice all’Allegato I).

    Tali oneri sono soggetti a processi di revisione triennale.

    Il ritardato pagamento comporta l’applicazione di interessi di mora al tasso legale di interesse vigente.

    13.13 Esperienze applicative

    13.13Esperienze applicative

    La più recente edizione dell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, pubblicata on line dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ISPRA e contenente dati aggiornati a gennaio 2024, decreta la seguente situazione:

    • Stabilimenti di Soglia Inferiore (SSI): 479;

    • Stabilimenti di Soglia Superiore (SSS): 506.

    In Italia gli stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2015 sono pertanto in totale 985 (portale eSPIRS). Ad aprile 2018 è stato pubblicato dal Gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, il documento “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 105/2015”.

    Il chiaro intento del lavoro svolto è stato quello di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri attori coinvolti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dal citato Decreto legislativo. Presso le Prefetture si intende istituito un tavolo tecnico di coordinamento, gestito dalla stessa Prefettura, con lo scopo di coinvolgere in modo appropriato e tempestivo tutti gli enti indicati nel Piano di Emergenza Esterna.

    La sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna costituisce un elemento di importanza primaria nella gestione delle problematiche di sicurezza sociale ed ambientale determinate dai possibili scenari incidentali delle aziende a rischio di incidente rilevante ed avviene attraverso esercitazioni che mirano a verificare e testare tutte le procedure (tra cui la verifica delle misure previste dal piano, la verifica e il miglioramento delle capacità operative di tutti gli ambiti di competenza coinvolti, la verifica della correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano).

    Si tratta quindi di simulare tutta una serie di difficoltà molto pratiche tipiche di una esercitazione complessa, considerando e coinvolgendo anche la popolazione e verificando il raggiungimento di obiettivi particolareggiati e/o intermedi o generali.

    L’addestramento individua due livelli possibili di approfondimento. Per prime le esercitazioni di tipo “discussion-based” e per seconde le “operations-based”.

    Le esercitazioni discussion-based sono certamente quelle di minor levatura in termini di impiego delle risorse (umane ed economiche), e vengono effettuate per accertare l’efficienza della catena del comando, evitando l’impiego di persone e mezzi operativi nonché della popolazione ma consentono di acquisire familiarità con i contenuti del Piano di emergenza esterno e delle procedure relative previste.

    Le operations-based sono prove eseguite impiegando risorse di soccorso e vari livelli di popolazione. Questa tipologia si avvicina molto alle situazioni reali che si produrrebbero in caso di eventi a vasta scala e quindi sono le più dispendiose e di difficile organizzazione ma consentono di valutare appieno ogni singolo aspetto delle strategie operative.

    Il sito web nel quale possono essere trovate numerose informazioni sulla gestione e sugli adempimenti dei siti a rischio di incidente rilevante è raggiungibile all’indirizzo http://www.isprambiente.gov.it ove sono presenti documentazioni tecniche e normative nonché un’intera Sezione dedicata alle domande più frequenti (FAQ di carattere generale, relative alla compilazione e trasmissione della notifica), ed un utile “Help-desk Seveso III” di ISPRA. Ulteriore rilevante sito è quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e (http://www.mite.gov.it), dal quale si possono desumere interessanti dati (aggiornati semestralmente), quali l’inventario sul numero delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti in Italia.

    È altresì disponibile in rete il documento recante Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante preparato dal Gruppo di lavoro interistituzionale istituito nell’ambito del coordinamento nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015 (https://www.mite.gov.it/notizie/indirizzi-la-sperimentazione-dei-piani-di-emergenza-esterna-degli-stabilimenti-rischio).

    Inoltre, il portale Minerva (http://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva) dell’Ufficio europeo che si occupa di incidenti rilevanti (Major Accident Hazards Bureau) fornisce una raccolta di informazioni di carattere tecnico e di strumenti a sostegno delle attività di prevenzione e di gestione dei rischi di incidenti rilevanti. Il portale ospita anche la banca dati degli stabilimenti coperti dalla Dir. n. 2012/18/EU (banca dati eSPIRS, https://espirs.jrc.ec.europa.eu) e un database che include le segnalazioni di incidenti rilevanti (banca dati eMARS, https://emars.jrc.ec.europa.eu). A questa risorsa si aggiunge un dettagliato report reso disponibile dal Working Group europeo sul tema della pianificazione ed utilizzo del territorio in ottica sostenibile (JRC106029, Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accidents Risks). Il documento è di supporto per valutare l’utilizzo e la pianificazione del territorio in relazione ai requisiti della Direttiva “Seveso”. Il documento è ad accesso libero (https://publications.jrc. ec.europa.eu/repository/handle/JRC106029).

    13.14 FAQ

    13.14FAQ

    Le numerose richieste di chiarimento sul tema della Direttiva Seveso sono state e sono tuttora oggetto di Frequently Asked Questions (FAQ), in quanto originate da dubbi interpretativi spesso derivanti dall’applicazione ed attuazione della Direttiva medesima o da necessari approfondimenti su casi particolari.

    Le FAQ, tipicamente pubblicate in lingua inglese, sono costantemente aggiornate. Si ritiene utile verificare periodicamente la loro pubblicazione sui portali web di seguito riportati:

    • http://ec.europa.eu/environment/seveso/legislation.htm;

    • http://www.mite.gov.it;

    • http://isprambiente.gov.it;

    In particolare, sul sito di ISPRA sono disponibili le domande frequenti pervenute all’Help-desk Seveso III di ISPRA (help-desknotificheseveso@isprambiente.it).

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 10/2018: “Invecchiamento impianti RIR: dall’INAIL una guida per valutare il programma di gestione”, di Claudio Bovino

    • INAIL, Quaderni di ricerca: “Settore Seveso: contesto normativo e caratterizzazione statistica degli infortuni”, numero 18 - maggio 2020, di diversi autori.

    • Gruppo di Lavoro NaTech istituito nell’ambito del Coordinamento Nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015: “Rischio NaTech da sisma per stabilimenti soggetti al D.Lgs. n. 105/2015”. Marzo 2023.

    • JRC Technical Report. Natech risk management. Guidance for operators of hazardous industrial sites and for national authorities. 2022.

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