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    Autore:

    Blasizza Erica, AA.VV.

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    AMBIENTE 2024

    Capitolo 11

    Inquinamento elettromagnetico

    Mostra tutte le note

    11.1 Considerazioni preliminari

    11.1Considerazioni preliminari

    L’inquinamento elettromagnetico può essere definito come l’alterazione dei valori del campo elettromagnetico naturale in una determinata porzione del territorio.

    Il campo magnetico terrestre, la cui esistenza è conosciuta da molti secoli, è solo una delle manifestazioni elettromagnetiche naturali. Più recentemente è stato scoperto che campi elettromagnetici sono generati anche dai fulmini durante i temporali, sono emessi dal sole e dalle galassie, che l’intero universo si trova immerso in una sorta di “bagno elettromagnetico”, che il calore e la luce, che percepiamo con i nostri sensi, sono anch’essi campi elettromagnetici.

    Sul nostro pianeta è da sempre presente un “fondo elettromagnetico naturale” nel quale si sono sviluppate ed evolute le specie biologiche.

    Il fondo elettromagnetico naturale è rimasto pressoché immutato fino all’avvento dell’era elettrica. Si è valutato che dall’inizio del secolo, il fondo elettromagnetico nelle città (grazie alle radiofrequenze), ha avuto un incremento superiore al milione di volte. Questa probabilmente è tra le maggiori alterazioni che l’attuale modello di sviluppo ha provocato sull’habitat urbano. D’altra parte, se da un lato la pervasività delle tecnologie elettriche e di quelle elettroniche sembra ormai irreversibile, dall’altro il loro grado di penetrazione mostra un trend in continua espansione. È indubbio che grazie al progresso tecnologico i campi elettromagnetici assumono nel tempo sempre più importanza, principalmente nei sistemi di telecomunicazioni necessari a garantire, sempre di più, le esigenze di trasmissione elettronica e l’interconnessione del globo. Anche le tecnologie necessarie al trasporto e alla trasformazione dell’energia sono interessate al fenomeno, di pari passo con l’urbanizzazione e con le sempre più necessarie installazioni di sottostazioni elettriche, elettrodotti, ecc. Anche le tecnologie industriali, collegate al mondo del lavoro, e tutto quello che ci circonda che è subordinato ad una alimentazione elettrica, trova impatto sull’emissione di campi elettromagnetici. Ci troviamo pertanto immersi costantemente in un mondo ove insistono sia campi elettromagnetici prodotti intenzionalmente per la trasmissione di informazioni che campi non intenzionali derivanti sostanzialmente dall’uso diretto di tecnologie, oltre ovviamente ad interagire con il campo elettromagnetico naturale.

    In tale scenario appaiono giustificate sia le preoccupazioni della popolazione, che percepisce il rischio elettromagnetico come tra i più subdoli dei rischi ambientali, sia l’impegno profuso dalla comunità scientifica nazionale e internazionale nella complessa area di ricerca sulle interazioni bio-elettromagnetiche. Va in tal senso, quindi, la tendenza del quadro legislativo euro-unitario e nazionale, di porsi come obiettivi non soltanto l’imposizione di limiti di esposizione per la protezione sanitaria dagli effetti acuti e immediati (i c.d. effetti a breve termine), ma anche di ulteriori più bassi limiti a salvaguardia di eventuali effetti sanitari che potrebbero insorgere per esposizioni a lungo termine.

    Nella materia in esame svolge un ruolo fondamentale anche il principio di precauzione, da interpretarsi correttamente alla luce della giurisprudenza europea e nazionale.

    Nota: Con il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.L. le denominazioni “Ministro della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti nelle disposizioni legislative, rispettivamente, le denominazioni “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Anche l’acronimo MATTM viene sostituito dall’acronimo MiTE.

    11.2 Normativa di riferimento

    11.2Normativa di riferimento
    Normativa comunitaria
    Raccomandazione 1999/519/CE “Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”
    Direttiva n. 2002/77/CE “Relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica”
    Direttiva n. 2013/35/UE “Sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la Direttiva n. 2004/40/CE”
    Direttiva n. 2014/30/UE “Concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)”
    Direttiva n. 2018/1972/UE “Che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”
    Normativa nazionale
    Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, “Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”
    Decreto Interministeriale 16 gennaio 1991, “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee aeree esterne” (G.U. Serie Generale del 16 gennaio 1991, n. 40)
    Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”
    D.M. 10 settembre 1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”
    Linee Guida 1 settembre 1999 “Attuazione del Decreto Ministeriale n. 381/1998”

    Normativa comunitaria
    Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”
    Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
    D.P.C.M. 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (G.U. 29 agosto 2003, n. 200)
    D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. 28 agosto 2003, n. 199)
    D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”
    D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Titolo VIII, Capo IV)
    Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”
    Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione”
    D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”
    D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”
    Decreto Legislativo 13 novembre 2008 “Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”
    Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”
    Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n. 194, relativo alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294) (art. 14, comma 9 e 10, soggetti competenti ad irrogare le sanzioni amministrative relativamente al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione rispettivamente per le alte e basse frequenze, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi di attuazione dei piani di risanamento).
    D.M. 13 febbraio 2014 “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente)”
    D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159 “Attuazione della Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la Direttiva n. 2004/40/CE”
    D.M. 5 ottobre 2016 “Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici”
    D.M. 7 dicembre 2016 “Linee guida relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili”

    Normativa comunitaria
    D.M. 31 marzo 2017 “Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni”
    Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
    Legge 22 aprile 2021 n. 53 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”
    Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge con Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (GU - Serie generale - n. 129 del 31.05.2021 - Edizione straordinaria) in particolare art. 40: Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari
    D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”
    D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”
    D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 123 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cybersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»)”. (22G00133) (GU n. 194 del 20-8-2022)
    D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.” (22G00145)
    Decreto 29 settembre 2022 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”
    Decreto 30 settembre 2022 “Decreto sulle autorizzazioni in deroga per valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici, in attuazione dell’articolo 2012 del D.Lgs. 81/08”
    Legge 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” (23G00220) (GU n. 303 del 30 dicembre 2023)

    11.3 Cenni di elettromagnetismo

    11.3Cenni di elettromagnetismo

    I campi elettromagnetici in fisica sono i campi che descrivono l’interazione del fenomeno dell’elettromagnetismo. Sono costituiti dalla combinazione tanto dei campi elettrici che dei campi magnetici (da cui campi elettromagnetici, in gergo semplificato CEM), i primi determinati da una qualsiasi distribuzione di cariche elettriche e i secondi dalla presenza di correnti elettriche (movimento di cariche). Il fenomeno che si genera deriva dalla propagazione attraverso un mezzo o lo spazio vuoto di onde elettromagnetiche (oscillazione coordinata e sincronizzata dei succitati campi). Nel vuoto, il campo elettrico in un punto dello spazio è definito come la forza per unità di carica elettrica alla quale è soggetta una carica puntiforme, mentre il campo magnetico è un campo vettoriale solenoidale generato nello spazio dal moto di una carica elettrica. Una corrente elettrica che percorre un conduttore genera un campo magnetico intorno al conduttore stesso, mentre una differenza di potenziale elettrico tra due dipoli genera un campo elettrico. La copresenza di entrambi i fenomeni genera quindi il campo elettromagnetico. Dal punto di vista fisico, il fenomeno delle onde elettromagnetiche è da intendersi sia dal punto di vista strettamente ondulatorio che corpuscolare. Il fenomeno ondulatorio è descritto secondo modelli matematici che prendono il nome di Equazioni di Maxwell. Invece dal punto di vista corpuscolare, la natura delle onde elettromagnetiche si può descrivere come un flusso di fotoni che viaggiano nel vuoto alla velocità della luce.

    I campi elettromagnetici possono variare con il tempo oppure rimanere costanti. Il campo elettromagnetico costante non ha la proprietà di propagarsi a grande distanza e rimane localizzato in prossimità delle sorgenti che l’hanno determinato. Il campo elettromagnetico costante è costituito da due entità indipendenti l’una dall’altra: il campo elettrico e il campo magnetico.

    Un caso particolare di campo elettromagnetico variabile periodicamente (p. es. con andamento sinusoidale) è l’onda elettromagnetica, che ha la proprietà di propagarsi a grande distanza dalla sorgente che l’ha generata (p. es. un’antenna). Un’onda elettromagnetica è in fondo una forma di propagazione dell’energia nello spazio molto familiare: si pensi, ad esempio, alla radiazione proveniente dal sole che con la sua energia permette la vita sul nostro pianeta. La radiazione è in tal caso sia “visibile” ai nostri occhi che percepibile in calore dai nostri sensi (radiazione infrarossa). Una parte di essa sfugge però alla nostra percezione fisica ma interagisce con le cellule rompendo legami chimici (radiazione ionizzante).

    Le onde elettromagnetiche (Figura 1) sono costituite come detto da due grandezze elettriche, il “campo elettrico” e il “campo magnetico”, che variano periodicamente nel tempo oscillando perpendicolarmente rispetto alla direzione della propagazione dell’energia, propagazione che avviene alla velocità della luce “c” (nel vuoto circa 300.000 km/sec) e secondo delle leggi di propagazione descritte dalle Equazioni di Maxwell.

    Una delle caratteristiche che differenziano la qualità della radiazione elettromagnetica è la rapidità dell’oscillazione effettuate dalle due grandezze elettriche dell’onda in un secondo: la frequenza “f” (la frequenza dei campi elettromagnetici costanti è uguale a zero). Tale grandezza caratteristica viene espressa in Hertz (Hz) e suoi multipli (KHz = mille Hz, MHz = milione di Hz, GHz = miliardo di Hz). Ad esempio, frequenze diverse, nella luce visibile (da 300 GHz a 1015 Hz), danno luogo a colori diversi: dal rosso (frequenze più base) fino al violetto (frequenze più alte). Tanto maggiore è la frequenza, tanto minore è la lunghezza d’onda λ, ove per lunghezza d’onda si intende la distanza fra due creste dell’onda. Vale infatti la relazione: “f = c/λ”.

    Figura 1 - Onda elettromagnetica

    Si chiama “spettro” del campo elettromagnetico, l’insieme continuo delle sue frequenze. I campi elettromagnetici di cui ci occuperemo hanno uno spettro compreso tra 0 Hz e 300 GHz e possono essere suddivisi in basse frequenze (da 0 a 10 KHz) e alte frequenze (da 10 KHz a 300 GHz) quali le radiofrequenze e le microonde (Figura 2).

    Figura 2 - Spettro elettromagnetico

    Le onde fino a 300 GHz sono “radiazioni non ionizzanti” (NIR) poiché la loro energia è sempre minore di quella necessaria per “strappare” un elettrone da un atomo (ionizzazione). Le interazioni con le strutture biologiche delle NIR, nell’intervallo tra i raggi infrarossi (1014 Hz) e fino a circa 105 Hz consistono nella cessione di energia, con il conseguente riscaldamento di cellule e tessuti (come nel caso della telefonia). Nei campi alle frequenze ancora più basse (extremely low frequencies ELF) quali quelle per il trasporto e l’utilizzo dell’energia elettrica in corrente alternata (50 Hz), l’effetto predominante è l’induzione di correnti elettriche all’interno delle cellule, del tutto simili alle correnti interne (endogene) che regolano le funzioni degli organismi viventi, come la trasmissione degli impulsi nervosi. Frequenze superiori a 1015 Hz caratterizzano le radiazioni ionizzanti IR (raggi UV, X, gamma) che, in caso di interazione con la materia, sono in grado di rompere i legami di molecole e atomi (il comportamento da ondulatorio diventa corpuscolare).

    I campi elettromagnetici possiamo dividerli sinteticamente in:

    • campi elettromagnetici naturali;

    • campi elettromagnetici artificiali.

    I campi elettromagnetici naturali sono quelli generati:

    • dal campo magnetico terrestre (statico);

    • dal campo elettromagnetico prodotto da fulmini;

    • dalla radiazione solare:

    I campi elettromagnetici artificiali invece possiamo dividerli in:

    • non intenzionali;

    • intenzionali:

    I campi elettromagnetici non intenzionali sono quelli generati come fenomeno indiretto allo scopo umano di impiegare attrezzature e macchinari alimentati elettricamente. Pertanto, tali campi determinano una esposizione non controllata e in genere in un contesto altamente variabile (elettrodotti, cabine elettriche, impianti elettrici, elettrodomestici, macchinari ad uso domestico e lavorativo alimentati elettricamente, ecc.). Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di sorgenti di campi generati da segnali a bassa frequenza (tipicamente alla frequenza della tensione alternata che alimenta gli impianti elettrici domestici ed industriali che in Italia è pari a 50 Hz).

    I campi elettrici intenzionali sono quelli invece generati appositamente per consentire il broadcast televisivo e radio-cellulare e quindi derivanti dal funzionamento dei sistemi di telecomunicazione. In tal caso, si ha a che fare con valori di frequenza ben stabiliti dai sistemi di trasmissione analogica e/o digitale che, per consentire la codifica e decodifica sei segnali, eseguono la modulazione e la demodulazione degli stessi usando determinate frequenze portanti e varie tecniche di radiocomunicazione. In tal caso l’esposizione è essenzialmente governata dal funzionamento di stazioni radio base (e da un sistema autorizzativo con applicazione delle norme nazionali e locali) ed altre infrastrutture di trasmissione analogica/digitale, in un contesto altamente multi-frequenziale (sistemi telefonici, radiofonici, televisivi, applicazioni delle forze dell’ordine, militari, aeronautiche, ecc.).

    Occorre precisare che la frequenza non è l’unico elemento caratterizzante le onde elettromagnetiche, infatti onde alla stessa frequenza possono differire per intensità. L’intensità dell’onda è determinata dall’ampiezza del campo elettrico “E” e di quello magnetico “H” misurati rispettivamente in Volt/metro e Ampere/metro. Invece di indicare separatamente le ampiezze dei due campi si può anche utilizzare un’unica grandezza (prodotto delle due) che è la densità di potenza (misurata in Watt/m2).

    Gli effetti magnetici di induzione sono influenzati dalla natura del mezzo di propagazione/interazione, cioè dalla permeabilità magnetica “µ” del materiale (grandezza fisica che esprime l’attitudine del materiale a magnetizzarsi in presenza di un campo magnetico: si pensi per es. alle sostanze ferromagnetiche che “esaltano” i comportamenti magnetici). Per tale motivo, al campo magnetico H si associa l’induzione magnetica B = µ · H espressa in tesla, unità di misura il cui simbolo è T (spesso si parla indistintamente di campo magnetico riferendosi sia ad H che a B, in questi casi l’unità di misura associata, A/m o T, può aiutare ad evitare fraintendimenti).

    Il campo elettrico dipende dalla tensione ed e facilmente schermato (da alberi, muri, ...), il campo magnetico dipende dalla corrente e generalmente attraversa gli ostacoli. Il valore dei campi elettrico e magnetico decresce comunque rapidamente allontanandosi dalla sorgente di emissione.

    11.4 Suddivisione delle Fonti di emissione

    11.4Suddivisione delle Fonti di emissione

    La suddivisione dello spettro da 0 Hz a 300 GHz, in basse frequenze (da 0 a 10 KHz) e alte frequenze (da 10 KHz a 300 GHz) oltre a rispondere a criteri fenomenologici, poiché in tali porzioni di spettro diverse sono le proprietà fisiche dei campi e diversi sono i meccanismi di interazione con i tessuti biologici, consente anche una più semplice individuazione delle tipologie delle fonti di inquinamento.

    11.4.1 Le basse frequenze

    11.4.1Le basse frequenze

    Nell’intervallo delle basse frequenze gli elettrodotti costituiscono la tecnologia più significativa per impatto ambientale e sanitario.

    Con il termine “elettrodotto” è generalmente inteso l’insieme delle tecnologie preposte al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione della energia elettrica alla frequenza di 50 Hz (60 Hz negli USA). La tecnica usata per il trasporto dell’energia elettrica è quella di utilizzare tensioni molto elevate e correnti relativamente basse allo scopo di minimizzare le perdite energetiche per effetto Joule proporzionali al quadrato della corrente.

    A causa della bassa frequenza con la quale l’energia elettrica è prodotta e trasportata, le linee degli elettrodotti non irradiano un campo elettromagnetico ma generano separatamente un campo elettrico e un campo magnetico. Il campo elettrico, che lo ricordiamo si misura in V/m, dipende esclusivamente dalla tensione dell’elettrodotto che è dell’ordine delle migliaia di volt (KV).

    Per il trasporto dell’energia elettrica sono, generalmente, utilizzate le tensioni di 380.000 volt (380 KV), 220.000 volt (220 KV), 150.000 volt (150 KV) e 132.000 volt (132 KV).

    Tensioni più basse sono utilizzate per la distribuzione ai bacini di utenza. Maggiore è la tensione della linea, maggiore è il campo elettrico da essa prodotto. Poiché la tensione di esercizio per ciascun tipo di linea ha un valore costante, il campo elettrico generato è costante (ovvero, ha minime oscillazioni) e diminuisce molto rapidamente con la distanza dalla linea.

    Figura 3 - Campo elettrico generato da elettrodotti (calcolato ad 1 m dal suolo)

    A: Semplice terna a 380 KV;

    B: Doppia terna a 380 KV;

    C: Semplice terna a 220 KV;

    D: Semplice terna a 132 KV.

    Ad esempio, un elettrodotto di 380 KV (di tipo A nella Figura 3) produce il valore massimo di campo elettrico di circa 5 KV/m, ad 1 metro dal suolo e ad una distanza di 10 metri dall’asse della linea; tale valore si riduce a 0,8 KV/m alla distanza di 30 metri e a 0,4 KV/m alla distanza di 40 metri. Il campo magnetico generato da un elettrodotto dipende dalla corrente (Ampere) trasportata, cioè dalle condizioni di carico della linea che non sono costanti poiché sono legate alla richiesta di energia, che varia durante le ore del giorno e i periodi dell’anno. Maggiore è l’energia richiesta, maggiore è la corrente trasportata dalle linee e quindi maggiore è il campo magnetico da esse generato.

    Il campo magnetico, che viene espresso in termini di induzione magnetica misurata in microTesla, diminuisce anch’esso molto rapidamente con la distanza dalla linea.

    Figura 4 - Campo magnetico generato da elettrodotti (calcolato ad 1 m dal suolo)

    A: Semplice terna a 380 KV - 1500 A;

    B: Doppia terna a 380 KV - 1500 A;

    C: Semplice terna a 220 KV - 550 A;

    D: Semplice terna a 132 KV - 375 A.

    Ad esempio, un elettrodotto di 380 KV (di tipo A nella Figura 4), nelle condizioni di massimo carico (1.500 Ampere) produce il valore massimo di campo magnetico a 1 metro dal suolo, sull’asse della linea, di circa 20 microTesla. Tale valore si riduce a 8 microTesla alla distanza di 20 metri e a 3 microTesla alla distanza di 40 metri.

    Si evidenzia che se la corrente trasportata dall’elettrodotto fosse zero, il che equivale alla condizione di assenza di utilizzatori della linea, anche il campo magnetico sarebbe nullo, mentre il campo elettrico manterrebbe inalterato il suo valore.

    La distanza da una linea o l’allontanamento dei cavi dal suolo non è l’unico sistema a disposizione per ridurre l’intensità del campo magnetico generato da un elettrodotto. Esistono, infatti, tecniche più efficaci dell’innalzamento dei conduttori da terra, come per esempio l’uso di configurazioni “split phases” (si tratta di una linea in cui alcune delle tre fasi vengono disposte su più conduttori, i quali di conseguenza devono sopportare un carico minore) o delle linee aeree compatte, che oltretutto consentono anche di ridurre l’impatto paesaggistico dell’elettrodotto. Tra le soluzioni tecniche individuate per la riduzione dei problemi di esposizione a campi elettromagnetici, c’è da segnalare anche l’adozione di linee elettriche a cavo interrato. L’utilizzo dei cavi interrati è ancora molto limitato e interessa in prevalenza le linee per le basse e le medie tensioni poiché si riscontrano ancora problemi sia tecnici che economici (in particolare per le linee ad altissima tensione). A differenza di quanto avviene per il campo elettrico, l’interramento dei cavi non risulta efficace per schermare il campo magnetico.

    Sia il terreno che la schermatura dei cavi contribuiscono in modo efficace ad attenuare il campo elettrico, mentre per il campo magnetico il comportamento è diverso: l’induzione magnetica prodotta dai cavi assume valori ancora apprezzabili vicino la zona di posa. La possibilità di avere una induzione magnetica più bassa per la linea elettrica in cavo è dovuta alla vicinanza dei cavi stessi i quali, essendo isolati, possono essere accostati uno all’altro (cosa che non è possibile per una linea aerea).

    È inoltre possibile ottenere un’ulteriore riduzione disponendo i cavi non allineati normalmente tra loro, ma a triangolo. A parità di caratteristiche funzionali (tensione, portata amperometrica, numero delle fasi), il costo di un cavo interrato per linee ad alta tensione può variare, attualmente, da 3 a 10 volte in più del costo della linea aerea costituita da conduttori nudi.

    Ciò è dovuto sia ai lavori di posa dell’impianto interrato e sia al fatto che l’operazione prevede l’impiego di tecnologie innovative per l’isolamento dei cavi, per le quali non esiste ancora un mercato adeguato.

    Oltre al non trascurabile impatto ambientale che deriva dalla realizzazione dei cavidotti interrati (e delle apparecchiature accessorie) vi è poi un problema di affidabilità e manutenzione. I cavi interrati, a differenza delle linee aeree, sono costruiti con materiali e componenti molto delicati che di per sé possono guastarsi o essere danneggiati involontariamente da terzi.

    Per tali motivi la durata media di indisponibilità di un cavo interrato è molto superiore a quella di una linea elettrica aerea (in caso di guasto, poche ore di disservizio per una linea aerea rispetto ai 25-35 giorni per una linea interrata).

    Sebbene l’esposizione agli elettrodotti sia, come impatto quella più significativa, come già detto, è comunque sorgente di esposizione tutta la tecnologia impiegata dall’uomo che necessita di una alimentazione elettrica. Nel caso di alimentazione a tensione continua, si parlerà di campi elettromagnetici statici (o quasi statici, ovvero a frequenza 0-1 Hz), nel caso di alimentazione elettrica a tensione alternata, si parlerà, come per gli elettrodotti, di esposizione a campi elettromagnetici variabili (50 Hz). In tal caso gli scenari di esposizione dipendono non solo dal tipo di sorgente (macchine, elettrodomestici, apparecchi elettromedicali, processi produttivi industriali, ecc.) ma anche dall’interazione dell’uomo con le stesse (distanza dalla sorgente, schermature, modo di utilizzo, presenza di altre sorgenti, ecc.). In linea generale le considerazioni sono simili al caso degli elettrodotti: a tensioni costanti corrisponderanno campi elettrici praticamente costanti, mentre a correnti di assorbimento variabili corrisponderanno campi magnetici variabili.

    11.4.2 Le alte frequenze

    11.4.2Le alte frequenze

    Nell’ampia estensione dello spettro da 10 KHz a 300 GHz, operano una numerosa varietà di tecnologie che possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

    • processi produttivi industriali speciali;

    • applicazioni domestiche;

    • applicazioni sanitarie;

    • telecomunicazioni e radar-localizzazione.

    Gli impianti per le telecomunicazioni e per la radar-localizzazione sono quelli che determinano il maggiore impatto sull’ambiente e la maggiore esposizione per la popolazione. In tali categorie sono compresi:

    • impianti per la diffusione di segnali TV;

    • ripetitori per la telefonia mobile;

    • ponti radio;

    • impianti per le comunicazioni satellitari;

    • sistemi radar.

    Tali tecnologie sono basate sulle proprietà di propagazione del campo elettromagnetico che, generato da una antenna trasmittente, si propaga come onda elettromagnetica nello spazio ed è captato da una antenna ricevente.

    Dal punto di vista che si sta trattando, ha poca importanza conoscere la struttura degli impianti e il loro funzionamento, ciò che interessa sono le caratteristiche dell’onda elettromagnetica emessa, che dipendono dalla potenza (Watt) in antenna e dal tipo di antenna.

    Tali elementi determinano la densità di potenza (Watt/m2), l’intensità del campo elettrico (Volt/metro) e l’intensità del campo magnetico (Ampere/metro) dell’onda elettromagnetica, in ogni punto dello spazio e quindi nel punto dove si verifica l’esposizione.

    Si evidenzia la circostanza che man mano che le onde elettromagnetiche si allontanano dall’antenna emittente (assimilabile, a lunga distanza, come puntiforme), l’energia trasportata si distribuisce in un ventaglio sferico sempre più ampio con il risultato di un’attenuazione crescente della densità di potenza espressa in W/m2 (attenuazione lo spazio libero). Nella sostanza, la densità di potenza, cioè il contenuto energetico dell’onda elettromagnetica, diminuisce con il quadrato della distanza. Esiste, inoltre, anche un’attenuazione dovuta all’assorbimento di una parte dell’energia di ciascuna onda da parte del mezzo di propagazione (p.e. nell’aria possono essere presenti polvere, molecole di acqua, atomi ionizzati ecc. che assorbono una parte dell’energia delle onde).

    Facciamo un esempio: se alla distanza di 10 metri da un’antenna la densità di potenza del campo elettromagnetico è di 1 Watt/m2, alla distanza di 20 metri tale valore si ridurrà almeno (trascurando cioè l’attenuazione del mezzo) di 4 volte portandosi a 0,25 Watt/m2.

    11.4.3 Zone di campo

    11.4.3Zone di campo

    A seconda della distanza del punto di osservazione dalla sorgente che origina il campo, si individuano diverse regioni dette zone di campo o regioni di campo.

    Figura 5 - Individuazione delle regioni di campo

    La regione di campo vicino reattivo è quella zona di campo che si estende dalla superficie della sorgente fino a una distanza di transizione dell’ordine della lunghezza d’onda (da λ/2 π a 3 λ). In questa zona il campo è dominato da contributi quasi-statici dovuti alla presenza delle cariche e correnti elettriche che caratterizzano e costituiscono la sorgente, pertanto indicando con E il campo elettrico ed H il campo magnetico:

    • Densità di Potenza (S) < E x H;

    • E ed H non sono ortogonali;

    • E ed H non sono proporzionali.

    In tal caso, il campo elettrico e il campo magnetico sono da misurarsi o calcolarsi separatamente in quanto non è possibile passare da una grandezza all’altra (ed è una condizione standard per le sorgenti non intenzionali in bassa frequenza). La regione di campo vicino radiativo (o di Fresnel) si estende dalla distanza di transizione fino a una distanza rR, pari al massimo tra λ e 2D2/λ detta distanza di Rayleigh. Invece la regione di campo lontano si estende a partire dalla distanza di Rayleigh fino a distanza infinita. In queste zone, i contributi quasi-statici diventano trascurabili e il campo elettromagnetico è dominato dal solo contributo radiativo:

    • Densità di Potenza (S) decresce con la distanza dall’antenna di un fattore 1/r2;

    • E ed H sono ortogonali;

    • E/H = 377 Ω (nella zona di campo lontano).

    E ed H sono praticamente proporzionali, la verifica di una grandezza comporta in automatico la verifica dell’altra.

    ESEMPIO 1: Si voglia calcolare le zone di campo di una antenna corta ad onde medie con λ pari a 500 m e dimensione D = 30 m. Risulterà che la transizione di campo vicino - campo lontano si avrà per rR = λ = 500 m, nel mentre i campi saranno reattivi fino a circa λ/10 ovvero a 50 m dalla sorgente.

    ESEMPIO 2: Si voglia calcolare le zone di campo di una antenna a microonde con λ pari a 10 cm e dimensione D=2 m. Risulterà che la transizione di campo vicino - campo lontano si avrà per rR = 2D2/λ=80 m nel mentre i campi saranno reattivi fino a circa λ/10 ovvero a pochi centimetri dalla sorgente.

    11.5 Aspetti sanitari

    11.5Aspetti sanitari

    11.5.1 L’ICNIRP

    11.5.1L’ICNIRP

    A livello internazionale gli studi di base a fondamento tecnico scientifico della normativa di settore, sia per la popolazione che per i lavoratori, sono condotti da ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Esso è un organismo non governativo, riconosciuto dall’OMS, composto da una commissione principale di 14 membri e 4 commissioni permanenti per le aree: Epidemiologia, Biologia, Dosimetria e Radiazione Ottica.

    Le origini dell’ICNIRP risalgono al 1973, durante il congresso Internazionale dell’IRPA, ove si organizzò una prima sessione di studio sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti. Nel 1977 si fondò l’INIRC (International Non-Ionizing Radiation Commitee) che fu precursore dell’ICNIRP poi fondato in una commissione indipendente nel 1992. Da allora, lo scopo dell’ICNIRP è quello di fornire pareri tecnico-scientifici indipendenti più autorevoli a riguardo della problematica espositiva dei campi elettromagnetici e quindi sull’interazione con la salute umana.

    Uno dei compiti dell’ICNIRP è quello di fornire Linee Guida, in ambito internazionale, basate sui più autorevoli risultati scientifici a livello mondiale, che raccomandano i limiti di esposizione da radiazioni non-ionizzanti, in base a determinate grandezze fisiche, affinché la popolazione non subisca danni alla salute. Sulla base di tali linee guida, periodicamente aggiornate e riportanti gli studi e le evidenze raccolte, i singoli stati promulgano le normative sui valori massimi consentiti per dette grandezze elettromagnetiche sul territorio nazionale.

    Principali Linee Guida ICNIRP sui campi elettromagnetici
    EMF Guidelines (up to 300 GHz), 1998 - Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): 494-522; 1998.and Response to Questions and Comments on ICNIRP EMF Guidelines.
    Laser Guidelines (400 nm - 1.4 µm), 2000 - Revision of the Guidelines on Limits of Exposure to Laser radiation of wavelengths between 400 nm and 1.4 µm. Health Physics 79 (4): 431-440; 2000.
    UV Guidelines (180 nm - 400 nm), 2004 - Guidelines on Limits of Exposure to Ultraviolet Radiation of Wavelengths Between 180 nm and 400 nm (Incoherent Optical Radiation). Health Physics 87 (2): 171-186; 2004.
    Static Magnetic Fields - Guidelines 2009 - Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic Fields. Health Physics 96(4):504-514; 2009.
    LF Guidelines (1 Hz - 100 kHz), 2010 - Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz - 100 kHz). Health Physics 99(6):818-836; 2010.
    Guidelines on Induced Electric Fields, 2014 - Guidelines for Limiting Exposure to Electric Fields Induced by Movement of the Human Body in a Static Magnetic Field and by Time-Varying Magnetic Fields below 1 Hz. Health Physics 106(3):418-425; 2014.
    RF EMF Guidelines 2020 - Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz - 300 GHz). Health Physics 118(5):483-524; 2020.
    ICNIRP’s Role – Statements 2022 – A description of ICNIRP’s independent, best practice system of guidance on the protection of people and the environment from exposure to non-ionizing radiation.
    Health Physics 122(5):625-628; 2022.

    Nota: Tutte le linee guida, unitamente a note, Fact Sheets e Statements, sono reperibili sul sito dell’ICNIRP (https://www.icnirp.org/en/publications/index.html).

    11.5.2 Effetti biologici

    11.5.2Effetti biologici

    L’esposizione ad elevati livelli di campo elettrico e magnetico provoca, negli organismi viventi, effetti acuti (effetti a breve termine), ben noti e quantificati. In linea generale gli effetti vengono divisi in effetti biologici diretti ed effetti indiretti: i primi sono il risultato di una interazione diretta dei campi con il corpo umano e generano al suo interno manifestazioni di tipo sensoriale o sanitario, i secondi invece tengono conto dell’interazione con oggetti che si possono trovare ad un potenziale diverso rispetto al corpo del soggetto esposto.

    Nel campo delle bassissime frequenze (ELF), gli effetti acuti si manifestano per livelli di campo centinaia di volte più alti di quelli riscontrati quotidianamente (si tenga presente che i livelli di esposizione al campo magnetico terrestre vanno da 0,03 a 0,07 mT).

    Gli effetti possono determinare stimolazioni di muscoli, nervo e organi sensoriali, effetti visivi, vertigini, nausea, allorché le grandezze indotte nelle cellule e nei tessuti superino la soglia di eccitabilità.

    A mero titolo di confronto di differenti modalità d’esposizione ad ELF, nella tabella seguente sono riportati i valori tipici di correnti indotte (ossia il movimento di cariche prodotto per effetto della esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo), espresse in micro Ampere, circolanti nel corpo umano nel caso di permanenza al di sotto di una linea elettrica oppure in vicinanza di un elettrodomestico.

    Dalla stessa tabella, si evince che l’intensità della corrente indotta in un individuo che si trovi al di sotto di una linea elettrica sia confrontabile con quelle indotte a causa della sua vicinanza a un elettrodomestico, o dal contatto con un apparato non perfettamente isolato (correnti di perdita) dal punto di vista elettrico. Le soglie di sensibilità, rilascio e fibrillazione risultano di ordini di grandezza superiori ai valori di ordinaria esposizione.

    Per quanto riguarda l’esposizione a lungo termine a valori più bassi di campo elettrico e magnetico, da più di venti anni viene indagata l’esistenza di possibili effetti sanitari, quali l’induzione di tumori derivanti da esposizione prolungata. L’attenzione è rivolta in particolare alla componente magnetica (la cui variazione nel tempo genera correnti indotte nella materia).

    Le ricerche possono essere ricondotte a due filoni:

    • studi di laboratorio “in vivo” (su animali) e “in vitro” (su sistemi di cellule) in condizioni sperimentali ben definite e controllate;

    • indagini epidemiologiche che si riferiscono ad analisi statistiche sull’insorgere di malattie in gruppi di popolazione, che presentano normalmente un’ampia variabilità nelle abitudini di vita e nelle esposizioni ad agenti/inquinanti nocivi.

    Alcune indagini epidemiologiche hanno dato esiti negativi, altre hanno invece riportato una correlazione tra la leucemia infantile e il risiedere vicino ad una linea elettrica.

    Non è stata però evidenziata l’esistenza certa di una relazione dose-risposta, né è stato individuato il meccanismo di interazione tra campi e cellule viventi per spiegare eventuali effetti.

    Sulla base delle attuali conoscenze possono essere tratte le seguenti indicazioni:

    • dopo innumerevoli ricerche non sono emerse evidenze concrete che i livelli di campo elettrico e magnetico riscontrati abitualmente rappresentino un reale danno per la salute;

    • il rischio connesso ai normali livelli di esposizione, qualora ne fosse confermata l’esistenza, non potrebbe che essere molto basso.

    Nel campo delle alte frequenze, l’interazione bioelettromagnetica si manifesta essenzialmente in effetti termici, intesi come riscaldamento del corpo o di tessuti localizzati per le frequenze intermedie e riscaldamento dei tessuti di superfice per le alte frequenze. Per tale motivo, nella dosimetria da irraggiamento a tali campi elettromagnetici, viene definito un apposito parametro: il SAR (Specific Absorption Rate), che rappresenta la potenza assorbita per unità di massa espressa in Watt/kg.

    Per calcolare i valori di SAR occorre conoscere la distribuzione, punto per punto, del campo elettromagnetico all’interno del sistema osservato.

    Nel caso di esseri viventi la misura diretta dei valori del campo elettromagnetico (EM) è un’operazione praticamente impossibile da effettuare, per cui è necessario ricorrere a tecniche di misura indiretta e/o a simulazioni al calcolatore per la stima delle grandezze di interesse.

    La dosimetria sperimentale consiste nell’analisi in laboratorio della distribuzione di SAR in cavie animali (in vivo) o in fantocci che simulano animali, parti del corpo o l’intero corpo umano (in vitro). I fantocci vengono realizzati con tessuti artificiali aventi le stesse caratteristiche elettromagnetiche dei tessuti reali e possono essere antropomorfi e non antropomorfi, omogenei, se l’involucro viene riempito con un unico tessuto sintetico, o non omogenei, se vengono realizzati con diversi strati.

    La misura dell’energia elettromagnetica assorbita (SAR) all’interno del tessuto biologico o del fantoccio che lo rappresenta, viene effettuata mediante l’uso di opportuni sensori.

    Un dibattito scientifico e giuridico particolarmente significativo è in corso con riguardo al rischio patologico e cancerogeno connesso all’utilizzo dei telefoni cellulari. Recentemente la sentenza della Corte d’Appello di Torino, sez. lav., 13 gennaio 2020, n. 904 ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale - alla stregua del criterio del “più probabile che non” - tra l’uso prolungato di un telefono cellulare e il neurinoma dell’acustico. La sentenza è stata resa sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato la sussistenza del nesso causale dopo aver evidenziato la notevolissima esposizione alle radiofrequenze per l’uso del telefono cellulare in un periodo prolungato, considerando, tra l’altro, “la classificazione dello IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) del 2011, secondo cui le radiofrequenze sono ‘possibilmente cancerogene per l’uomo’ (gruppo 2B), valutazione confermata nella monografia del 2013 sulle radiazioni non ionizzanti, evidenziando che nell’aprile 2019 un Advisory Group della IARC, composto da 29 ricercatori provenienti da 19 paesi, ha inserito le radiofrequenze tra gli agenti per cui è ritenuta prioritaria una rivalutazione di cancerogenicità da parte della IARC nel periodo 2020-2024 (IARC Monographs Priorities Group, 2019)” e numerosi altri studi scientifici.

    Già in precedenza la sentenza della Corte di cassazione civile, sez. lav., 12 ottobre 2012, n. 17438 aveva ravvisato la sussistenza del nesso di causalità fra l’utilizzo prolungato di un telefono cellulare e l’insorgenza della patologia tumorale “neurinoma del Ganglio di Gasser”, anche in questo caso sulla base di consulenza tecnica d’ufficio.

    Si registrano anche pronunce caratterizzate da esiti differenti; ad esempio, il Tribunale di Milano con la sentenza del 31 luglio 2018, n. 959, ha considerato non dimostrato il nesso di causalità fra l’utilizzo intensivo e quotidiano del cellulare per un lungo arco temporale e un tumore celebrale (oligodendroglioma grado II fronto-opercolare destro), ritenendo che - alla luce delle evidenze scientifiche in materia e in termini di probabilità qualificata - “l’oligodendroglioma diagnosticato non possa ritenersi con elevato grado di probabilità causalmente collegato alla sua esposizione a tali campi, indipendentemente dall’entità dell’esposizione”.

    Il dibattito relativo alla pericolosità dei telefoni cellulari risulta tuttora aperto e - come si vedrà - in un quadro caratterizzato, da un lato, da margini di incertezza scientifica e, dall’altro, da seri e oggettivi dati scientifici denotanti un rischio per la salute, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione. Tanto più che l’uso dei telefoni cellulari, diversamente dalle altre forme di emissione, immissione ed esposizione trattate nel presente capitolo, non ha ricevuto una specifica disciplina legislativa idonea a limitare il suddetto rischio. Tale dibattito, tuttavia, ad oggi si basa su dati che non dimostrano in modo incontrovertibile gli effetti negativi sulla salute dall’esposizione dai campi elettromagnetici, tanto che, come vedremo, pur permanendo un generale principio di precauzione, in assenza di tali evidenze negative e considerato il progresso tecnologico, la tendenza è quella di adeguare i limiti di riferimento per l’esposizione alla popolazione con un innalzamento a valori più vicini a quelli previsti a livello europeo (vedasi modifiche apportate con l’art. 10 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 per le radiofrequenze).

    Classificazione IARC per i campi elettromagnetici
    Agente Fisico Classificazione
    Campo magnetico a 50-60 Hz Gruppo 2B: possibile cancerogeno per l’uomo
    Campo elettromagnetico ad alta frequenza
    Campo elettrico a bassa frequenza Gruppo 3: non classificabile come cancerogeno per l’uomo
    Campo elettrico e magnetico statico

    APPROFONDIMENTI

    • “Campi elettromagnetici. Valutazione dei rischi, effetti e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 159/2016”, di Lucio Confessore, Pietro Ferraro, Fabrizio Giannandrea, Alessandra Masina, Iacopo Purini, EPC Editore, 2017; “Va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento”, di Michele Tiraboschi, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2020, 2, 558.

    GIURISPRUDENZA

    • Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 2012, n. 17438; Corte d’Appello Torino, sez. lav., 13 gennaio 2020, n. 904; Tribunale Milano, sez. lav., 31 luglio 2018, n. 959.

    11.5.3 Tutela sanitaria e principi precauzionali

    11.5.3Tutela sanitaria e principi precauzionali

    Per quanto riguarda le ELF, già nel 1990 l’IRPA/INIRC (International Radiation Protection Association/Non-Ionizing Radiation Committee) aveva pubblicato il documento “Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields” raccomandando valori limite di esposizione prolungata di 10 KV/m per il campo elettrico e 0,5 mT (= 500 µT) per l’induzione magnetica.

    Successivamente, l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection; nuova organizzazione scientifica che ha sostituito l’IRPA/INIRC a partire dal 1992), con le linee guida “Guidelines for limiting exposure to timevarying electric, magnetic, and electromagnetic fields up to 300 GHz)” emanate nel 1998, ha fissato i primi limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Tali limiti sono stati aggiornati, con riferimento ai campi magnetici statici, nel 2009 con le revisioni che la stessa ICNIRP ha compiuto con le “Guidelines on limiting exposure to static magnetic fields” e nel 2010, con riferimento ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenze 1 Hz-100 kHz con le “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields from 1 Hz to 100 kHz”.

    Riguardo alle frequenze superiori a 100 kHz, l’ICNIRP, con uno statement del 2009 (Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields up to 300 GHz) ha, sostanzialmente, confermato quanto indicato nelle raccomandazioni del 1998.

    A valle di questi lavori dell’ICNIRP, i valori di riferimento per campo elettrico ed induzione magnetica, per i campi a 50 Hz, cioè per le ELF, sono passati per la popolazione a: 5 KV/m e 0,1 mT (=100 µT). Essi rappresentano valori di campo di almeno un ordine di grandezza inferiore alla soglia di stimolazione del sistema nervoso.

    Per quanto riguarda i potenziali effetti a lungo termine, l’ICNIRP nel 1998, alla luce anche degli ultimi studi, aveva ribadito che: “Attualmente non c’è alcuna evidenza convincente circa gli effetti carcinogenici di tali campi, e questi dati [i dati disponibili n.d.r.] non possono essere usati come base per sviluppare linee guida per l’esposizione”.

    La posizione dell’ICNIRP, ribadita nel 2010, conferma, per esposizioni inferiori ai limiti riportati nelle Linee Guida, l’assenza di effetti acuti dannosi per la salute. Per quanto riguarda gli effetti cronici, indagini di laboratorio e studi su animali non hanno portato ad associazioni con l’esposizione ai campi a bassa frequenza.

    I principali cambiamenti rispetto alle precedenti raccomandazioni dell’ICNIRP sono:

    • le nuove linee guida utilizzano i dati di simulazioni numeriche basate su modelli anatomici dettagliati del corpo umano, mentre nel 1998 le considerazioni dosimetriche si basavano su semplici modelli geometrici;

    • le restrizioni di base revisionate ed i modelli dosimetrici usati portano a livelli di riferimento che si discostano da quelli precedenti. I livelli di riferimento per il campo magnetico tendono ad essere meno conservativi, mentre quelli per il campo elettrico sono, salvo poche eccezioni, sostanzialmente immutati;

    • vengono fornite ulteriori indicazioni su come applicare le linee guida nel caso di esposizioni simultanee a campi elettrici e magnetici, a campi a frequenze multiple e a campi non sinusoidali. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto alle precedenti raccomandazioni.

    Più conservativa, per gli effetti a lungo termine, appare la posizione dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che ha classificato già dal 2001 i campi magnetici a frequenza estremamente bassa come possibilmente cancerogeni per l’uomo (IARC, 2002). La dizione “possibilmente cancerogeno” è usata dall’IARC quando non esiste una prova, ma solo un sospetto, che l’agente svolga un ruolo nei processi tumorali (ad esempio, anche l’assunzione di caffè è considerata tale).

    Le linee guida dell’ICNIRP, come si vedrà, rappresentano il riferimento per la normativa comunitaria (e per la normativa italiana di recepimento) relativo alla tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici per tutto lo spettro di frequenze che va dalle ELF alle alte frequenze.

    Nel marzo 2020, l’ICNIRP ha reso disponibili le nuove linee guida (oltre a note informative e FAQ) per limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz (al seguente link è possibile scaricare tali linee guida: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf). Sono stati inseriti diversi aggiornamenti ed è stato possibile aggiungere, con gli studi scientifici nel frattempo condotti, ulteriori considerazioni sui limiti di base e i relativi livelli di riferimento nelle porzioni dello spettro di interesse delle nuove tecnologie (es. il 5G ed in generale delle applicazioni a frequenze superiori a 6 GHz). L’intento è stato quello di approfondire e dare ulteriori risposte alle varie considerazioni e preoccupazioni sollevate sulla presunta e solo ipotizzata nocività dei CEM con le nuove tecnologie di trasmissione broadcast.

    Sono state modificate anche varie grandezze dosimetriche in relazione ad alcune frequenze (per esempio il taglio a 10 MHz è stato traslato a 30 MHz, mentre quello a 10 GHz è stato ridotto a 6 GHz). Per quanto attiene le esposizioni localizzate, si è passati da 10 g di tessuto a un cubo di 10 g di tessuto e sono state introdotte delle restrizioni che aumentano con la frequenza in relazione all’esposizione localizzata, considerando superfici da 1 cm2 a 4 cm2 (precedentemente la superficie di riferimento era una sola, ed era pari a 20 cm2). Questa riduzione delle superfici tiene conto della maggiore protezione dalle esposizioni alle nuove tecnologie (tra cui il 5G), che utilizzeranno sempre di più frequenze superiori ai 6 GHz.

    Nota: Allo stato attuale, le linee guida ICNIRP 2020 non hanno ripercussioni sull’impianto normativo della legislazione italiana, in quanto manca un meccanismo automatico di adeguamento tra le linee guida ICNIRP, le raccomandazioni europee e i decreti nazionali che fissano i limiti di esposizione per popolazione e lavoratori e i valori di attenzione e obiettivi di qualità per la popolazione. Si evidenzia comunque che, sebbene queste nuove linee guida garantiscano una migliore protezione per i campi elettromagnetici alle alte frequenze, rispetto a quanto pubblicato in precedenza da ICNIRP, in ogni caso la normativa italiana per la protezione della popolazione (D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.) resta ancora conservativa e questo nonostante l’intenzione di rivedere tali valori limite verso un innalzamento, come stabilito dall’art. 10 della Legge 23 dicembre 2023, n. 214.

    Nel panorama mondiale, la tutela dagli ipotizzati effetti a lungo termine non è contemplata negli strumenti legislativi. In qualche Stato (California, Australia e Svezia) vengono adottati atteggiamenti riconducibili al principio di precauzione nell’accezione della “prudent avoidance”.

    Tale principio è stato elaborato negli Stati Uniti dai ricercatori della Carnegie Mellon University i quali hanno ritenuto che i risultati degli studi epidemiologici potessero giustificare l’adozione, in casi particolari, di iniziative a carattere prudenziale. Tale approccio giustifica l’adozione di misure per la riduzione dell’esposizione ai campi magnetici, a patto che esse siano a costo molto modesto.

    Quindi, l’applicazione di tali principi è suggerita come strumento decisionale per affrontare, caso per caso, situazioni locali e particolari e per valutare, sulla base di un’attenta analisi costi-benefici, l’opportunità e la fattibilità di misure di riduzione dell’esposizione. Ad esempio, in California e in Australia, l’applicazione del principio di precauzione significa, per le nuove realizzazioni, adottare tali misure mitigative ogni qualvolta ciò può essere realizzato ad un costo limitato, inteso come un onere aggiuntivo non superiore al 4% del progetto del progetto.

    Per quanto riguarda le alte frequenze, che come detto cedono la loro energia essenzialmente sotto forma di effetti termici, studiosi e ricercatori di tutto il mondo e comitati scientifici internazionali sono concordi nel ritenere che, per non avere alcun effetto fisiopatologico, è sufficiente che l’innalzamento di temperatura provocato dall’esposizione a tali campi non superi il livello di soglia di 1 °C in alcuna parte del corpo umano.

    I livelli di SAR corrispondenti a questo incremento termico vengono, quindi, presi come riferimento per la stesura della regolamentazione dei livelli di emissioni a radiofrequenza, previa l’introduzione di ulteriori margini di sicurezza. A scopo orientativo, nella tabella seguente vengono illustrati gli incrementi di temperatura (ΔT) necessari per indurre un qualsiasi tipo di alterazione patologica, a livello di specifici organi e dell’intero corpo.

    Effetti assolutamente analoghi si presentano quando si viene sottoposti a situazioni di stress di tipo termico come, ad esempio, lavoro in ambienti ad alta temperatura, stati febbrili ed esposizione al sole, piuttosto che a irraggiamento da campi elettromagnetici.

    Cervello ΔT4,5 °C Danneggiamento termico dei neuroni
    Occhio ΔT3 - 5 °C Opacizzazione del cristallino
    Pelle ΔT10 - 20 °C Danneggiamento termico
    Intero corpo ΔT1 - 2 °C
    ΔT0,06 - 0,08 °C
    Vari effetti fisiologici
    Soglia di semplice percezione del calore

    Come già detto, i valori di SAR sono stabiliti in funzione del fatto che la deposizione di energia nel tessuto non deve, in nessun caso, indurre un riscaldamento maggiore di 1 °C in alcuna parte del corpo ed i valori adottati in base allo standard tecnico indicato dalla comunità scientifica sono di gran lunga inferiori ai valori che potrebbero evidenziare questi effetti. Infatti, sono stati introdotti ulteriori margini di sicurezza e i valori di riferimento sono in generale ridotti di 10-50 volte rispettivamente per soggetti esposti consapevolmente e non consapevolmente. I soggetti esposti consapevolmente sono gli addetti all’installazione ed alla manutenzione delle antenne ed in generale tutti i lavoratori che operano in ambienti dove è nota la presenza di particolari campi elettromagnetici, gli esposti non consapevolmente rappresentano l’intera popolazione.

    11.6 L’approccio euro-unitario

    11.6L’approccio euro-unitario

    Relativamente all’esposizione della popolazione, la raccomandazione del Consiglio Europeo del luglio 1999 (1999/519/CE) “Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”, riprendendo le linee guida dell’International Commission on Non lonizing Radiation Protetion (ICNIRP) del 1998, indica il valore di 100 µT come livello di riferimento non prescrittivo per il limite di induzione magnetica in zone di permanenza prolungata.

    La raccomandazione, che copre l’intervallo di frequenze 0-300 GHz (GigaHertz = 109 Hz) ed è rivolta alla popolazione, si basa sostanzialmente sulle citate linee guida ICNIRP del 1998 da cui fa discendere il proprio impianto scientifico e regolamentare come, ad esempio, i limiti di esposizione e il parere circa i presunti effetti a lungo termine.

    Nell’aprile 2000 la Direzione Generale degli Studi del Parlamento Europeo ha riconosciuto l’impossibilità, sulla base dello stato degli studi in materia, di definire gli effetti a lungo termine delle radiazioni elettromagnetiche, raccomandando alle Autorità competenti di intraprendere azioni di tutela dei cittadini in base al principio di precauzione, in particolare rivolte alla protezione dalle radiazioni assorbibili da telefonia cellulare e antenne radiotelevisive, considerate oggi tra le principali fonti di esposizione.

    Il dibattito ruota intorno alla fissazione dei limiti di esposizione al campo magnetico, ritenendosi non necessaria, da un punto di vista protezionistico, una rivisitazione dei limiti per il campo elettrico.

    L’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici è, invece, attualmente regolata dalla Direttiva n. 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, “Sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la Direttiva n. 2004/40/CE”.

    11.7 Il principio di precauzione nel diritto euro-unitario

    11.7Il principio di precauzione nel diritto euro-unitario

    Il principio di precauzione, posto dall’art. 191 TFUE e recepito da ulteriori fonti euro-unitarie e dai singoli ordinamenti nazionali (in particolare, a livello italiano, dall’art. 3-ter. D.Lgs. n. 152/2006), obbliga le Amministrazioni competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di valutazione e di contrasto dei medesimi.

    D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter - Principio dell’azione ambientale

    1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

    Si tratta, quindi, di una forma di tutela anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (CDS, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525; CDS, Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495).

    Come ben chiarito dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee sul principio di precauzione (Commissione delle Comunità Europee, Sul principio di precauzione, Comunicazione COM(2000) 1 final, Bruxelles, 2 febbraio 2000), dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza italiana, le principali condizioni di applicazione del principio di precauzione sono:

    • la sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva che consentano di dedurre ragionevolmente l’esistenza di un rischio per l’ambiente o la salute umana;

    • una situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguardi l’entità o la gestione del rischio, tale per cui non possano determinarsene con esattezza la portata e gli effetti (Corte Giust. Ue, 8 settembre 2011, cause da C-58/10 a C-68/10, Monsanto e a.; CDS, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655).

    L’azione precauzionale è pertanto giustificata “solo quando vi sia stata l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi (rischio) sulla base di dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nonché di un ‘ragionamento rigorosamente logico’ e, tuttavia, permanga un’ampia incertezza scientifica sulla ‘portata’ del suddetto rischio” (CDS, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655, cit.).

    Il principio di precauzione non si può tradurre in un sistematico azzeramento di qualunque rischio, perché ciò non risponderebbe al principio di proporzionalità. L’applicazione del principio di precauzione risulta invece pienamente rispondente al principio di proporzionalità allorché una valutazione istruttoria, quanto più possibile completa e oggettiva, evidenzi l’esistenza di un rischio specifico e le misure prospettate si configurino come idonee, strettamente necessarie e non eccessivamente pregiudizievoli per gli interessi contrapposti, rispetto alla gravità del rischio paventato.

    Naturalmente, qualora quest’ultimo sia grave, l’inibizione delle attività umane suscettibili di concretizzarlo è non solo pienamente legittima, ma doverosa, anche se successivamente - alla stregua delle evidenze empiriche o in base al perfezionamento delle conoscenze scientifiche - dovesse poi risultare eccedente lo scopo o addirittura completamente inutile. La proporzione è, infatti, in questo caso, riferita all’entità del rischio, purché ipotizzato su dati scientifici, seri, oggettivi e disponibili, nei sensi sopra esposti.

    APPROFONDIMENTI

    • “La tutela dell’ambiente” di Rosario Ferrara, Torino, 2006; “Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio” di Francesco De Leonardis, Milano, 2005; “Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano” di Raffale Titomanlio, Torino, 2018.

    GIURISPRUDENZA

    • Corte Giust. Ue, 8 settembre 2011, cause da C-58/10 a C-68/10, Monsanto e a.; CDS, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655.

    11.8 Il principio di precauzione nel diritto italiano

    11.8Il principio di precauzione nel diritto italiano

    La giurisprudenza italiana ha frequentemente richiamato le coordinate interpretative del principio di precauzione, riferendole specificamente alla materia in oggetto.

    Con riguardo alla localizzazione degli impianti, ad esempio, è stato ritenuto che “nell’ambito del procedimento con cui viene autorizzata l’installazione di una stazione radio, il principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l’ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile” (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giur., 3 settembre 2015, n. 581).

    Più in generale si è riconosciuto che la legislazione italiana è già ispirata dal principio di precauzione: “in tema di immissioni di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale è sufficientemente assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella L. 22 febbraio 2001, n. 36, e nel successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità” (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105; Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2019, n. 3268; Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2013, n. 20340; Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2015, n. 15853; e cfr. Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1391; Tribunale di Torino, Sez. I, ord. 30 ottobre 2020; Tribunale di Milano, sez. X, 3 marzo 2018, n. 2520).

    Pur mantenendo il medesimo approccio anticipatorio rispetto al consolidamento scientifico sugli effetti dei campi elettromagnetici, dopo ben due decenni l’Italia ha iniziato ad interrogarsi sulla necessità di adeguare i limiti verso un loro innalzamento, a braccio sia con le esigenze protezionistiche della popolazione ma anche con quelle tecnologiche in particolare con l’introduzione del 5G. Già nel 2020, come detto, l’ICNIRP ha pubblicato nuove linee guida rivedendo e migliorando notevolmente le metodologie di valutazione per applicarle al nuovo mondo della tecnologia 5G. Tali nuove linee guida prendono in considerazione gli effetti e le modalità di esposizione ai campi elettromagnetici considerando le frequenze superiori ai 24 GHz stabilendo le nuove restrizioni necessarie a garantire l’evitamento degli effetti di detrimento per la salute della popolazione. Partendo dal principio che con frequenze più elevate si ottiene un minore fattore di penetrazione delle onde elettromagnetiche all’interno del corpo (quindi l’effetto all’interno del corpo si riduce, nel mentre l’assorbimento di potenza si limita alla parte superficiale), l’ICNIRP ha concluso che l’esposizione alle sorgenti di campo elettromagnetico derivanti dalla tecnologia 5G non siano suscettibili di danno umano, ove vengano rispettati i principi e le prescrizioni delle succitate linee guida.

    Tali evidenze, hanno portato la Commissione Europea a rivedere la normativa, attivando i primi lavori propedeutici che porteranno nel prossimo futuro al recepimento di queste nuove linee guida revisionando l’assetto dei limiti definiti da ICNIRP con le Linee Guida del 1998 (ad oggi ancora valide), tenendo conto di queste nuove tecnologie.

    In questo scenario evolutivo, tendente a maggiori rassicurazioni sia tecnologiche che espositive, l’indicazione degli Stati Membri dell’Unione Europea di adottare limiti anche più restrittivi previsti dalla Raccomandazione, tende ad essere eccessiva e anacronistica, anche tenendo in conto che tutto il dimensionamento impiantistico del settore delle telecomunicazioni si basa quasi completamente dal rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione. Di fatto, nel panorama europeo, l’adozione di limiti più restrittivi è più una eccezione che una regola e l’Italia è tra i pochi paesi che hanno adottato decisioni più stringenti. In particolare, considerando i valori previsti dalla Legge n. 36 del 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003, i limiti sono fino a 10 volte più cautelativi dei riferimenti europei, risultando particolarmente restrittivo per il deployment telecomunicazionistico.

    Sulla scorta di tali considerazioni, l’Italia ha deciso di approcciare, come detto sempre in ottica ancora precauzionale, con un primo storico innalzamento dei limiti che, pur rimanendo al di sotto dei valori medi europei, consente di fatto una grande apertura al mondo del broadcast radio-cellulare e televisivo. In particolare, con l’art. 10 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, dovranno essere adeguati proprio alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Scaduto il termine di cui prima, ove non vengano prese specifiche decisioni sulla rivisitazione di tali limiti, e sino a quando le nuove disposizioni, ove emanate, non siano poi definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, vengono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.

    Si noterà, come tali valori, risulteranno comunque ben inferiori (fino a 4 volte) ai valori prescritti dalla comunità europea (su cui ad oggi si fondano tutte le considerazioni inerenti il sospetto detrimento dell’esposizione a campi elettromagnetici), pertanto non viene contraddetto il principio di precauzione descritto, bensì si provvede, con criterio razionale, a rispondere ad esigenze tecnologiche imprescindibili per il corretto funzionamento, aggiornamento ed estensione del sistema radiomobile.

    Proprio a tal proposito, alla IX Commissione della Camera dei Deputati, durante i lavori preparatori, è stato illustrato uno studio realizzato dal politecnico di Milano dal titolo “Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e sviluppo reti 5G” che ha evidenziato quanto la realizzazione di sistemi in tecnologia 5G sfruttando gli impianti già presenti, considerando emissioni di campo elettromagnetico all’interno dei limiti restrittivi dei 6 V/m, comporterebbe reti di scarsa qualità e quindi non giustificandone l’evoluzione. Altresì, tale studio ha dimostrato che più del 60% degli impianti esistenti non sarebbe in grado di supportare il roll out delle reti di accessi con tecnologia 5G proprio a causa di tali limiti troppo restrittivi. Inoltre, la realizzazione di impianti suppletivi per cercare di aumentare la performance della copertura territoriale in tecnologia 5G con gli impianti preesistenti, non sarebbe sempre perseguibile tenendo conto delle problematiche territoriali e ambientali dell’Italia (non ultimo i vincoli paesaggistici esistenti), senza contare il fatto che lo stesso aumento dei sistemi e delle sorgenti (in luogo di una più razionale ed ecologica sostituzione) porterebbe comunque, ed inevitabilmente, ad altre problematiche di natura pratica ed operativa. Si sottolinea come l’utilizzo di impianti e di siti preesistenti sia importantissimo per i stakeholders italiani del settore, in quanto l’uso di architetture di rete 5G Non Stand-Alone, proprio in virtù del fatto che debbano usare tecnologia “core legacy” 4G e accesso LTE per fornire il servizio in 5G, renderebbe in gran parte impossibile installare impianti ed apparecchiature su spazi e punti diversi da quelli originari. E comunque, ove fosse pure possibile, i costi e i tempi necessari per spostare impianti ed apparecchiature su altri siti risulterebbero impeditivi per le stesse aziende del settore (e quindi costi proibitivi per gli stessi utenti). Quindi, l’innalzamento dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici, nel rispetto dei criteri di prevenzione, è risultata una esigenza necessaria alla richiesta e quindi consentirà alle aziende del mondo delle telecomunicazioni di realizzare reti meno articolate e con minore densità sul territorio, rimanendo all’interno di un budget di spesa sostenibile e anche migliorativo rispetto a quanto accaduto nel passato.

    La sempre maggior richiesta di servizi, derivante dallo sviluppo delle tecniche, non può prescindere da una scelta tecnologica che deve viaggiare di pari passo con la domanda: lo spirito del legislatore, pertanto, si è mosso nella direzione di consentire tale uploading, senza dimenticare in alcun modo la necessità di garantire quel criterio nazional-europeo della precauzione preventiva quale forma di tutela anticipatoria, nel frattempo che le conoscenze scientifiche, ad oggi comunque avanzate, possano considerarsi consolidate sul tema dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

    Figura 6 - Breve quadro temporale delle principali norme nel periodo 1998-2004

    Figura 7 - Breve quadro temporale delle principali norme nel periodo 2004-2012

    Figura 8 - Breve quadro temporale delle principali norme nel periodo 2012-2021

    GIURISPRUDENZA

    • Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105; Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2019, n. 3268; Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2013, n. 20340; Tribunale di Torino, sez. I, ord. 30 ottobre 2020.

    APPROFONDIMENTI

    • “Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e sviluppo reti 5G” Politecnico di Milano, 2019. Progetto presentato alla IX Commissione della Camera dei Deputati.

      (https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/466/Prof._Capone.pdf)

    • “La telefonia di quinta generazione 5G” Arpa Lombardia (https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/campi-elettromagnetici/impianti-di-telefonia-mobile-e-radiotelevisivi-alte-frequenze/la-telefonia-di-quinta-generazione-5g/)

    11.9 La legge quadro italiana 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

    11.9La legge quadro italiana 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

    L’ambito di applicazione della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (Legge n. 36/2001, pubblicata su G.U. n. 55 del 7 marzo 2001) copre le frequenze comprese tra 0 Hz a 300GHz (dai campi continui alle microonde).

    Con la Legge n. 36/2001 sono definite per la prima volta (in uno strumento legislativo) con riferimento all’esposizione da campi elettromagnetici, grandezze quali gli “obiettivi di qualità” e i “valori di attenzione” per la tutela dagli ipotizzati effetti a lungo termine, richiamando l’applicazione del principio di precauzione.

    11.9.1 Definizioni (art. 3)

    11.9.1Definizioni (art. 3)
    Esposizione Condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale.
    Limite di esposizione Valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), in particolare “assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di cambi elettrici, magnetici ed elettromagnetici “.
    Valore di attenzione Valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c) in applicazione del principio di precauzione “promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo temine” e “assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione scientifica e le azioni di risanamento”. Esso costituisce misura di precauzione ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
    Obiettivi di qualità 1. criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’art. 8;
    2. valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.
    Elettrodotto L’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
    Esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici Ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
    Esposizione della popolazione Ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell’esposizione di cui alla lett. f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
    Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici Sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia.
    Impianto per telefonia mobile Stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.
    Impianto fisso per radiodiffusione Stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

    Nota: Si rileva che la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303), ha disposto con l’art. 10, comma 3, lett. a) e b) la modifica dell’art. 4, comma 1, lett. b) della presente Legge n. 36/2001.

    Nota: Si ritiene di notevole interesse la definizione di “esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici” che presuppone la presenza di lavoratori professionalmente esposti in ragione della loro specifica attività lavorativa. Si evidenzia, infatti, che nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” non esiste una definizione di lavoratore esposto a campi elettromagnetici e, quindi, le disposizioni del Titolo VIII, Capo IV, del medesimo decreto andrebbero applicate a qualunque tipo di esposizione, senza riferimento al carattere professionale o non professionale, in quanto basterebbe la sola definizione di lavoratore. Invece, come visto, la legislazione italiana per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici contiene specifiche prescrizioni che esplicitamente non si applicano ai lavoratori che in ragione del tipo di lavoro svolto non risultano esposti per ragioni professionali. Pertanto, per coloro che saranno definibili lavoratori professionalmente esposti, continueranno a valere i limiti espositivi previsti dal Testo Unico della sicurezza, in base alla mansione assegnata, nel mentre per coloro non esposti per ragioni professionali dovranno applicarsi comunque l’insieme delle prescrizioni stabilite per la popolazione che, come si analizzerà a seguire, in Italia sono costituite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 per gli elettrodotti e i sistemi di telecomunicazione, se si ricade in tali casistiche, altrimenti dovranno usarsi i limiti della Raccomandazione 1999/519/CE in tutti gli altri casi.

    11.9.2 Finalità e ambito di applicazione (artt. 1 e 2)

    11.9.2Finalità e ambito di applicazione (artt. 1 e 2)

    La “legge quadro” ha per finalità la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nonché la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine dell’esposizione e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare l’intensità delle sorgenti di emissione secondo le migliori tecnologie disponibili.

    L’ambito di applicazione si estende a tutti gli impianti, sistemi ed apparecchiature, che possono comportare l’esposizione elettromagnetica (esclusa quella derivante da scopi diagnostici o terapeutici) dei lavoratori o della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz a 300GHz (dai campi continui alle microonde). La legge trova applicazione, in particolare agli elettrodotti, agli impianti radioelettrici, agli impianti per telefonia mobile, ai radar e agli impianti per radiodiffusione.

    11.9.3 Funzioni e competenze statali (art. 4)

    11.9.3Funzioni e competenze statali (art. 4)

    Mediante l’emanazione di specifici D.P.C.M., lo Stato esercita le funzioni circa:

    • la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità (questi ultimi intesi in termini di valori di campo e non di criteri localizzativi);

    • la promozione dell’attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

    • l’individuazione delle tecniche di riferimento per la misurazione dell’inquinamento elettromagnetico;

    • la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (all’interno delle fasce non sarà consentita alcun uso residenziale, scolastico e sanitario ovvero qualsiasi altro uso che comporti una permanenza superiore alle quattro ore).

    Con la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303), è stata disposta con l’art. 10, comma 3, lett. a) e b) la modifica dell’art. 4, comma 1, lett. b) della presente Legge n. 36/2001, in particolare disponendo che il Ministro delle imprese e del made in Italy dovrà effettuare la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, che dovrà trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui al successivo art. 6, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico. Ai sensi dell’art. 6 è stato istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico (“Comitato”) con compiti di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla legge. Il Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro.

    Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.

    È, inoltre, costituito il Catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettromagnetici e delle zone interessate al fine di censire i livelli di campo presenti nell’ambiente, gestito dall’ISPRA, il cui utilizzo è riservato alle sole autorità competenti a livello nazionale (MATTM) e regionale (ARPA/APPA).

    11.9.4 Funzioni e competenze regionali e locali (art. 8)

    11.9.4Funzioni e competenze regionali e locali (art. 8)

    Sono affidate alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione dei suddetti impianti, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, “tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti”.

    Spettano altresì alle Regioni l’individuazione degli strumenti e delle azioni di programmazione territoriale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), numero 1).

    A livello regionale deve essere realizzato un catasto (in coordinamento con quello nazionale) per rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio regionale, con riferimento all’esposizione della popolazione.

    Le Regioni definiscono poi le competenze spettanti alle Provincie e ai Comuni.

    In particolare, ai sensi del comma 6, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4 della Legge.

    Tale nuova disposizione si pone in continuità almeno parziale rispetto all’orientamento già prevalente nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui “l’art. 8 della L. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l’installazione di impianti di telecomunicazioni, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio” (CDS, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3679) e “il Comune non può infatti prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici” (CDS, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891, CDS, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 306).

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 4/2020, 295: “Inquinamento elettromagnetico e poteri degli Enti Locali”, di Marco Loche e Andrea Castelli.

    GIURISPRUDENZA

    • CDS, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3679; CDS, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891; CDS, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 306).

    11.9.5 Norme riguardanti i piani di risanamento (art. 9)

    11.9.5Norme riguardanti i piani di risanamento (art. 9)

    La legge quadro ha previsto l’applicazione, nei successivi centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, su ciascuna struttura di elettrodotti, di stazioni radioelettriche e di radiodiffusione, di una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione e i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto. Le norme di attuazione dei piani di risanamento, i cui costi sono posti a carico dei titolari degli impianti, sono differenziate per le due sorgenti di campi elettromagnetici considerate: gli impianti radioelettrici e gli elettrodotti.

    Per quanto riguarda gli impianti radioelettrici, alle Regioni è stato affidato il compito di attuare un piano di risanamento, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, al fine di adeguare in modo graduale gli impianti radioelettrici già esistenti ai nuovi limiti. I piani possono altresì prevedere la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione territoriale.

    Il mancato risanamento delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei titolari, comporta (fatte salve le previste sanzioni) la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi. Per i sistemi radioelettrici, la disattivazione può essere disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale mentre, per gli impianti per telefonia mobile, per radiodiffusione, per gli impianti per telefonia fissa e per le stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la disattivazione può essere disposta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico.

    Per quanto riguarda gli elettrodotti, il comma 3 prevede che i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità debbano fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale (il GRTN, oggi TERNA), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), ovverosia il D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete - 50 Hz - generati dagli elettrodotti, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza.

    Il piano deve indicare il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico e ciò con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile e comunque in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche e sanitarie (o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore).

    Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, la proposta di piano di risanamento deve essere presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano viene approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri competenti, le Regioni e i Comuni interessati.

    Per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV, la proposta di piano di risanamento deve essere presentata alla Regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i Comuni interessati.

    La legge quadro ha previsto inoltre il completo risanamento degli elettrodotti entro i successivi dieci anni dalla data sua di entrata in vigore.

    Il mancato risanamento degli elettrodotti dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, comportando (fatte salve le previste sanzioni), il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi.

    Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, la disattivazione può essere disposta con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le Regioni interessate.

    Per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV, la disattivazione può essere disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale.

    La realizzazione del piano di risanamento è controllata dalle Regioni, che possono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.

    Il successivo D.Lgs. n. 177/2005 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) aveva previsto all’art. 28, comma 7, che - in attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica - gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superavano o concorrevano a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 36/2001, erano trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle Regioni e dalle Province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero dello Sviluppo Economico] “che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento”. Ad oggi, il D.Lgs. n. 177/2005 è stato abrogato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 208/2021 quale attuazione della Dir. (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293, ove tali previsioni vengono revisionate nell’art. 25, comma 6 “Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione”.

    Si discute se il potere-dovere delle regioni - attribuito dall’art. 9 della Legge n. 36/2001 di adottare piani di risanamento ambientale al fine di adeguare, in modo graduale, gli impianti radioelettrici già esistenti alla data della entrata in vigore della legge ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della stessa legge privi i Comuni delle ordinarie competenze all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute cittadini. Parte della giurisprudenza si è orientata in senso negativo (CDS, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1260), parte ritiene invece che non sia legittima l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente in quanto “l’ordinamento, in questa materia specifica, già prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione - e tra questi, la delocalizzazione degli impianti e, in via di urgenza, la disattivazione degli impianti stessi da parte del competente Ministero” (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 26 ottobre 2020, n. 2778).

    11.9.6 Norme riguardanti apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo (art. 12)

    11.9.6Norme riguardanti apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo (art. 12)

    Gli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici devono riportare, mediante apposite etichettature o schede informative, informazioni sui campi generati ed in particolare i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza.

    Si evidenzia che in combinato disposto con i D.P.C.M. 8 luglio 2003 per elettrodotti e per i sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, per le esposizioni generate da sorgenti non riconducibili alle precedenti due fattispecie, occorre riferirsi ai limiti contenuti nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999.

    11.9.7 Sanzioni

    11.9.7Sanzioni

    Art. 15, comma 1, Legge 22 febbraio 2001, n. 36: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni (1.033 euro) a lire 600 milioni (309.874 euro). La sanzione è irrogata dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

    Art. 15, comma 1, Legge 22 febbraio 2001, n. 36: La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni (1.033 euro) a lire 600 milioni (309.874 euro) si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti. La sanzione è irrogata dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

    Art. 15, comma 2, Legge 22 febbraio 2001, n. 36: Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela relative agli impianti, elettrodotti ed impianti per telefonia mobile e radiodiffusione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni (1.033 euro) a lire 200 milioni (103.291 euro), con sanzione raddoppiata in caso di recidiva. La sanzione è irrogata dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

    Art. 15, comma 6, Legge 22 febbraio 2001, n. 36: L’inosservanza delle norme sulle apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni (1.033 euro) a lire 600 milioni (309.874 euro).

    11.10 Decreti attuativi

    11.10Decreti attuativi
    Decreti attuativi
    emanati ai sensi della Legge 22 febbraio 2001 n. 36
    Scadenza Provvedimento
    Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 36/2001, emanazione D.P.C.M. ex art. 4, comma 2, lett. a) D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (G.U. 29 agosto 2003, n. 200)
    D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. 28 agosto 2003, n. 199) come modificato dalla Legge n. 214/2023 (vedi nota in fondo)
    Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 36/2001, emanazione D.P.C.M. ex art. 4, comma 2, lett. b) La norma risulta attuata non da un D.P.C.M. ma dal combinato disposto dei Decreti legislativi:
    D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Titolo VIII, Capo IV)
    D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159 “Attuazione della Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la Direttiva 2004/40/CE”
    Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 36/2001, emanazione D.M. ex art. 7, comma 1 D.M. 13 febbraio 2014 “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente)

    Nota: La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303), ha disposto con l’art. 10, commi 1 e 2, l’adeguamento dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici nel settore dei sistemi di telecomunicazione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. Allo scadere di tale termine, in assenza di specifiche previsioni e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di cui alle tabelle 2 e 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. 28 agosto 2003, n. 199), sempre con il principio di precauzione, sono provvisoriamente aumentati, come riportato nel paragrafo 11.12.

    11.11 Elettrodotti

    11.11Elettrodotti

    11.11.1 Limiti, valori, obiettivi (D.P.C.M. 8 luglio 2003)

    11.11.1Limiti, valori, obiettivi (D.P.C.M. 8 luglio 2003)

    Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (pubblicato sulla G.U. del 29 agosto 2003, n. 200) fissa, per la protezione della popolazione, in 100 µT il limite di esposizione per l’induzione magnetica e in 5 KV/m il limite di esposizione per il campo elettrico, intesi come valori efficaci (art. 3, comma 1).

    Nota: Si evidenzia che tale valore limite di esposizione del D.P.C.M. coincide con i livelli di riferimento impiegati nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999 alla frequenza di 50 Hz.

    Per la protezione di possibili effetti a lungo termine, il valore di attenzione per l’induzione magnetica, che deve essere osservato negli ambienti abitativi, nelle aree di gioco per l’infanzia, nelle scuole e in tutte quei luoghi dove si soggiorni per più di 4 ore al giorno, è assunto pari a 10 µT (art. 3, comma 2).

    Vengono fissati anche gli obiettivi di qualità: per i nuovi elettrodotti l’obiettivo da ottemperare nella progettazione è di 3 µT; per gli elettrodotti esistenti il limite di 3 µT deve essere raggiunto nei tempi e nei modi stabiliti nei piani di risanamento che dovranno essere presentati dai gestori delle linee elettriche ed approvati dalle competenti Autorità (art. 4).

    Per le esposizioni alle frequenze comprese tra i 0 Hz e i 100 KHz generate da sorgenti non riconducibili ad elettrodotti, il D.P.C.M. rinvia alle norme contenute nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999 (art. 1, comma 3). Le norme contenute nel D.P.C.M. in questione sostituiscono quelle contenute negli abrogati D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

    La norma riporta che le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 KHz”

    Elettrodotti: Adempimenti previsti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36
    Scadenza Azione Scopo
    Entro 6 mesi da entrata in vigore del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 H) generati dagli elettrodotti” (G.U. 29 agosto 2003, n. 200) Presentazione delle PROPOSTE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO al GRTN (oggi TERNA) da parte dei proprietari di porzioni della rete di trasmissione Segnalare gli interventi di risanamento delle linee di competenza e fornire le informazioni necessarie per la predisposizione dei piani di risanamento.
    Entro 12 mesi da entrata in vigore del D.P.C.M. sulle modalità di elaborazione dei piani di risanamento (ancora in attesa di emanazione) Presentazione delle
    PROPOSTE di PIANI DI RISANAMENTO
    da parte dei gestori degli elettrodotti a:
    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per linee a tensione superiore a 150 KV;
    Regione per linee a tensione pari o inferiori a 150 KV.
    Approvazione del piano di risanamento e del relativo programma cronologico decennale di attuazione degli interventi per rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità.
    I piani, entro 60 gg dalla loro presentazione, sono approvati rispettivamente da:
    Ministro dell’ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’industria, sentiti il Ministro della sanità, la Regione e i Comuni interessati per linee a tensione superiore a 150 KV;
    Regione, sentiti i Comuni interessati per linee a tensione pari o inferiori a 150 KV.
    Entro 60 gg dall’approvazione dei piani di risanamento Esame
    PIANI DI RISANAMENTO
    da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (oggi ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
    Effettuare la valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento.
    Determinare i criteri, le modalità e le condizioni per il recupero dei predetti costi tramite il sistema tariffario.

    Legge quadro n. 36/2001 Decreto attuativo emanato ai sensi della Legge quadro Norma attuata
    La Legge n. 36/2001 prevede (ex art. 4, comma 1, lett. h) la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 (elettrodotti) prevede ex art. 6, comma 2 che il MATTM debba approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, definita dall’APAT, sentite le ARPA La norma risulta attuata dal:
    D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”
    La Legge n. 36/2001 prevede (ex art. 4, comma 2, lett. a) la definizione, fra l’altro, delle tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 (elettrodotti) prevede ex art. 5, comma 2 che il MATTM deve approvare le procedure di misura e valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, definite dal sistema agenziale APAT-ARPA. La norma risulta attuata dal:
    D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”

    11.11.2 Fasce rispetto elettrodotti (D.M. 29 maggio 2008)

    11.11.2Fasce rispetto elettrodotti (D.M. 29 maggio 2008)

    Il D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stato emanato, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, all’art. 4, comma 1, lett. h) che prevede, tra le funzioni dello Stato, la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e al D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in particolare all’art. 6, comma 2) che prevede l’approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, definita dall’APAT (oggi ISPRA) sentite le ARPA, da parte dello stesso Ministero. Il D.M. stabilisce che la metodologia approvata si applica a tutti gli elettrodotti (ovvero linee elettriche e cabine di trasformazione) esistenti e di progetto, con linee interrate o aeree (Allegato 1, punto 3.2.), ad esclusione di:

    • linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz (esempio linee ferroviarie a 3 KV);

    • linee di classe zero secondo D.M. 21 marzo 1988 (quali linee telefoniche, segnalazione e comando a distanza);

    • linee di prima classe secondo il D.M. 21 marzo 1988 (ovvero linee con tensione nominale inferiore a 1 KV e linee in cavo per l’illuminazione pubblica con tensione inferiore a 5 KV);

    • linee MT in cavo cordato ad elica.

    Il D.M. introduce le seguenti definizioni (Allegato 1, punto 4):

    • Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione dal suolo disti dalla proiezione della linea più della DPA si trovi all’esterno della fascia di rispetto. Per le cabine di trasformazione è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisca i requisiti di cui sopra;

    • Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del livello del suolo caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. All’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

    Al fine delle verifiche delle autorità competenti sono previsti due livelli di approfondimento (Allegato 1, punto 5.1.3. e punto 5.1.4.):

    • un procedimento semplificato basato sul calcolo della DPA;

    • un calcolo esatto della fascia di rispetto effettuato dal gestore in caso di non rispetto della DPA.

    Rispetto al primo punto, è stato stabilito che al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto, in prima approssimazione il proprietario/gestore deve:

    • calcolare la fascia di rispetto combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata in corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco;

    • proiettare al suolo verticalmente tale fascia;

    • comunicarne l’estensione rispetto alla proiezione del centro linea: tale distanza (DPA) sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco come prima approssimazione, cautelativa, delle fasce.

    Qualora la linea, per alcune campate, corresse parallela ad altre (condividendo o meno i sostegni), lungo questo tratto dovrà essere calcolata la DPA complessiva.

    Si ritiene utile indicare la presenza della norma tecnica

    • CEI 106-11/1:2006 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo”

    • CEI 106-11/2:2023 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del D.P.C.M. 08 luglio 2003 - (art. 6) Parte 2: Distanza di prima approssimazione per cabine media-bassa tensione”.

    11.11.3 Misura induzione magnetica (D.M. 29 maggio 2008)

    11.11.3Misura induzione magnetica (D.M. 29 maggio 2008)

    Il D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica” individua le procedure - per la determinazione e la valutazione del valore di induzione magnetica da adottare in riferimento agli elettrodotti, definiti nell’art. 3, comma 1, lett. e) della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione (10 µT) e dell´obiettivo di qualità (3 µT) - definite dal sistema agenziale ISPRA (ex APAT) e ARPA/APPAT secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (elettrodotti).

    11.12 Sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

    11.12Sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

    11.12.1 Limiti, valori, obiettivi (D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i.)

    11.12.1Limiti, valori, obiettivi (D.P.C.M. 8 luglio 2003 e s.m.i.)

    Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz” (pubblicato sulla G.U. del 28 agosto 2003, n. 199) reca i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

    I valori limite contenuti nel Decreto non si applicano agli ambienti di lavoro, oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico per i quali continuano a valere le particolari norme vigenti in materia (art. 1, comma 2).

    A tutela delle esposizioni a campi elettromagnetici generati da sorgenti non riconducibili a sistemi fissi di telecomunicazione e radiodiffusione, il D.P.C.M. rinvia alle norme contenute nella Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999.

    Nell’Allegato B al D.P.C.M. vengono riportati, per la protezione della popolazione, i limiti di esposizione (Tabella 1), i valori di attenzione (Tabella 2) e gli obiettivi di qualità (Tabella 3). La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303), ha disposto un importantissimo adeguamento di tali limiti di esposizione, sempre impiegando il principio prevenzionistico della precazione, in attesa di un maggiore consolidamento tecnico-scientifico sul potenziale nocivo delle esposizioni ai campi elettromagnetici, ma con la necessità di venire incontro alle esigenze delle nuove tecnologie trasmissive (è possibile approfondire le motivazioni di tale innalzamento al paragrafo 11.8).

    In particolare, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dal 31 dicembre 2023, data di entrata in vigore della predetta legge di adeguamento, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’art. 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Scaduto il termine sopra indicato, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.

    Popolazione, Tabella 1: Valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz, intesi come valori efficaci.

    Intervallo di frequenza Intensità di Campo Elettrico E (V/m) Intensità di Campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2)
    0,1 MHz – 3 MHz 60 0,2 -
    3 MHz – 3000 MHz 20 0,05 1
    3000 MHz – 300 GHz 40 0,1 4

    Nota: A norma della Legge n. 214/2023, i valori limite in Tabella 1 potranno subire degli adeguamenti alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, tramite successivi provvedimenti.

    Popolazione, Tabella 2: Valori di attenzione ai campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, esclusi i lastrici solari.

    Valori in vigore prima dei termini della Legge n. 214/2023

    Intervallo di frequenza Intensità di Campo Elettrico E (V/m) Intensità di Campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2)
    0,1 MHz – 300 GHz 6 0,016 0,10 (3MHz-300MHz)

    Nuovi valori dopo i termini della Legge n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni

    Intervallo di frequenza Intensità di Campo Elettrico E (V/m) Intensità di Campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2)
    0,1 MHz – 300 GHz 15 0,039 0,59 (3MHz-300MHz)

    Popolazione, Tabella 3: Obiettivi di qualità per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz che non devono essere superati all’aperto nelle aree intensamente frequentate.

    Valori in vigore prima dei termini della Legge n. 214/2023

    Intervallo di frequenza Intensità di Campo Elettrico E (V/m) Intensità di Campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2)
    0,1 MHz – 300 GHz 6 0,016 0,10 (3MHz-300MHz)

    Nuovi valori dopo i termini della Legge n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni

    Intervallo di frequenza Intensità di Campo Elettrico E (V/m) Intensità di Campo Magnetico H (A/m) Densità di Potenza D (W/m2)
    0,1 MHz – 300 GHz 15 0,039 0,59 (3MHz-300MHz)

    Nota: A norma della Legge n. 214/2023, i valori indicati nelle Tabelle 2 e 3, potranno subire degli adeguamenti alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, tramite successivi provvedimenti. I valori sopra indicati, sono comunque applicati, scaduti i termini della succitata legge, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate.

    La norma riporta che le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-7 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz - 300 GHz”. In realtà, nel corso degli anni sono state pubblicate ulteriori appendici alla famiglia CEI 211-7 che sono applicabili in relazione alle tecnologiche della sorgente, come per esempio:

    • CEI 211-7/E “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice E: Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)”;

    • CEI 211-7/D “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice D: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di radiodiffusione”;

    • CEI 211-7/C “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice C: Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio a banda larga”;

    • CEI 211-7/B “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice B: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti radar di potenza”;

    • CEI 211-7/A “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana. Appendice A: “Centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza”.

    L’art. 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ha introdotto novità importanti andando a modificare quanto inizialmente stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, tra le quali:

    • i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’Allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;

    • i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’Allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;

    • i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell’Allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;

    • le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI (vedasi a tal proposito anche le appendici alla CEI 211-7). Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell’impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti saranno definite all’interno di Linee Guida previste;

    • le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, le istanze dei gestori, previste dal D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (di seguito descritto), saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (su quest’ultimo punto si veda il D.M. 5 ottobre 2016, nel seguito descritto).

    Impianti radioelettrici: Adempimenti previsti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36
    Scadenza Azione Scopo
    Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (G.U. 28 agosto 2003, n. 199) Adozione
    PIANI DI RISANAMENTO
    da parte delle Regioni su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati
    Adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti.

    N.B. Non è esplicitamente abrogato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 il D.M. 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) che disciplina gli impianti operanti nelle stesse frequenze prese in considerazione dalle nuove norme, ossia quelle comprese tra i 100 KHz e i 300 GHz.

    D.M. 10 settembre 1998, n. 381

    Le alte frequenze (radiofrequenze e microonde) hanno avuto una prima parziale regolamentazione, con il D.M. n. 381 del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 2 gennaio 1999, Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (G.U. n. 257 del 3 novembre 1998).

    Il Decreto, elaborato da una commissione interministeriale, recepisce il principio di precauzione a salvaguardia dai possibili effetti a lungo termine, poiché oltre a prevedere limiti basati su effetti sanitari certi, impone valori di precauzione nelle situazioni per le quali si possa prevedere una esposizione continua della popolazione per più di quattro ore (ospedali, abitazioni, scuole, luoghi di lavoro ecc.). È inoltre previsto che la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti, fermi restando i limiti, debba avvenire in modo da minimizzare i valori di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio.

    In sintesi, il citato Decreto:

    – scaturisce dalla Legge n. 249/1997 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);

    – suddivide lo spettro, da 0,1 MHz a 300 GHz, in tre parti con differenti limiti di esposizione, applicabili per esposizione della popolazione di durata inferiore a quattro ore:

    Tali limiti sono ridotti, su tutte le bande di frequenza, per esposizioni superiori alle quattro ore:

    – riporta negli allegati, le “modalità di esecuzione delle misure e delle valutazioni” e i criteri per la riduzione a conformità dei contributi generati da diverse sorgenti;

    – riguarda i soli impianti fissi per le telecomunicazioni. Le prescrizioni non sono per esempio applicabili ai telefonini, ma sono invece applicabili alle stazioni radio base di telefonia cellulare.

    Tuttavia, sulla scorta di quanto riportato dalla Legge n. 214/2023, tali previsioni appaiono oramai anacronistiche, in ottica di un sostanziale innalzamento dei limiti, come descritto nei precedenti capitoli e sono qui riportati esclusivamente per esigenza di completezza storica e cronologica che riguarda la materia dei campi elettromagnetici.

    11.12.2 Codice comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259)

    11.12.2Codice comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259)

    Attraverso il D.Lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” - di recepimento delle Direttive comunitarie nn. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE in materia di accesso al mercato, regime di autorizzazioni su infrastrutture e trasmissioni, obblighi di servizio universale nel settore delle comunicazioni e di concorrenza dei mercati - viene assegnato agli Enti Locali il potere autorizzatorio in materia di “installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili”. Tale autorizzazione viene rilasciata (fatto salvo ogni valutazione del Comune, sotto il profilo urbanistico), previo accertamento, da parte dell’ARPA competente per territorio, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Tale codice, che nelle sue versioni ha sempre richiamato il rispetto delle norme sull’inquinamento elettromagnetico nell’ambito autorizzativo, è stato notevolmente integrato e modificato (quindi sostanzialmente superato) con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 207/2021 che rappresenta il decreto di attuazione della Dir. 2018/1972/CE che istituisce il nuovo Codice comunicazioni elettroniche in Italia (trattato a seguire). Ad oggi il decreto si può ritenere modificato ed integrato per tramite delle modifiche, integrazioni ed abrogazioni di diversi decreti, tra cui la Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) GU n. 150 del 29 Giugno 2022), la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, GU n. 164 del 15 Luglio 2022), la Legge 21 aprile 2023, n. 41 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative), il Decreto 19 aprile 2023 (Rideterminazione dei contributi relativi alle autorizzazioni generali per l’attività radioamatoriale) e la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).

    GIURISPRUDENZA

    • CDS, sez. VI, 21 novembre 2019, n. 7930; CDS, sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 340; TAR Marche, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 34

    11.12.3 Nuovo Codice comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207)

    11.12.3Nuovo Codice comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207)

    Il 24 dicembre 2021 (con “Avviso di rettifica” in G.U. il 9 febbraio 2022, n. 33) è entrato in vigore il D.Lgs. n. 207/2021 che recepisce la Dir. 2018/1972 che ridisegna il sistema dei controlli sulle reti e nei servizi di trasmissione e comunicazione elettronica. Tale decreto inserisce nuovi obblighi che riguardano la sicurezza pubblica e mette in risalto il ruolo sempre più centrale e determinante dell’Europa su tale tematica. Nel decreto viene dato grande spazio agli aspetti sia di sicurezza nazionale che inerenti al tema della protezione dei dati personali. Infatti, l’art. 1, comma 6, del decreto indica che “Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione”. Ma anche l’art. 3, comma 4 indica che “Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione”.

    La pubblicazione di tale decreto ha permesso di chiudere la procedura di infrazione che era stata avviata a febbraio del 2021 dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia (e di altri 24 Stati membri) a causa del mancato recepimento delle nuove regole europee in materia.

    Il decreto è strutturato da un primo articolo che in sostanza ridisegna gli articoli dal n. 1 e fino al n. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche sancito dal D.Lgs. n. 259/2003, dopodiché ridistribuisce gli allegati al codice e definisce criteri per la Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La norma sulla costruzione di nuove infrastrutture di telecomunicazione favorisce i lavori anche consentendo il passaggio su reti già esistenti. Si stabiliscono obblighi di coordinamento tra i vari gestori che usano infrastrutture fisiche o di rete al fine di consentire l’implementazione di comunicazioni ad alta velocità. Anche nell’ottica di migliorare i sistemi con infrastruttura 5G, il nuovo codice promuove la cooperazione tra gli Stati Membri per la programmazione di strategie di pianificazione ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio.

    Il nuovo codice amplifica le competenze delle autorità nazionali per la regolamentazione sul piano tecnico dell’uso dello spettro, nell’ottica della tutela dei diritti degli utenti finali. Altresì, viene introdotto uno strumento di “mini golden power” con il quale si possono imporre condizioni specifiche di regolamentazione per i paesi UE ed extra-UE non solo per legge, ma anche, appunto, tramite atti regolamentari. Questo perché qualsiasi azienda stabilita in uno Stato membro o extra-UE potrà richiedere l’autorizzazione ad impiegare reti e servizi di comunicazione elettronica sul territorio italiano con problemi di sicurezza pubblica da gestire sui vari aspetti. A tal proposito viene istituita l’Agenzia per la cybersicurezza che avrà un ruolo centrale nella gestione dei processi autorizzativi in tali contesti (il MISE dovrà chiedere pareri a tale agenzia su eventuali condizioni aggiuntive per ottenere le autorizzazioni).

    E di fatti, in relazione alla pianificazione strategica e di coordinamento della politica in materia di spettro radio, viene specificato che il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, dovrà cooperare con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. E che pertanto a tal fine il Ministero dovrà prendere in considerazione, gli aspetti inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, oltre alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici (delle politiche dell’Unione europea), allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose. Viene considerato come riferimento di base e di partenza, all’art. 58, comma 2, lett. h) ai fini dell’utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro radio ed in ottica di economia di scala e sicurezza pubblica, la Raccomandazione 1999/519/CE.

    Altresì, gli aspetti di sicurezza pubblica sono richiamati nelle condizioni a corredo delle autorizzazioni per la fornitura di reti di comunicazione elettronica coma da Allegato I, lett. B, punto 3 “Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell’Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE”. Anche per la concessione di diritti all’uso dello spettro radio si fa esplicito riferimento alla sicurezza come da Allegato I, lett. D, punto 3 “Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale”.

    11.12.4 Testo unico fornitura servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208)

    11.12.4Testo unico fornitura servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208)

    Il D.Lgs. n. 208/2021 rappresenta l’attuazione della Dir. 2018/1808/UE del 14 novembre 2018, che reca modifiche alla Dir. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi. Tale normativa rappresenta un Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in aderenza alle varie forme di comunicazione (elettroniche, editoria testuale ed elettronica, applicazione internet, ecc.). Riporta le disposizioni in materia di servizi dei media audiovisivi e radiofonici nel rispetto sia della Costituzione che delle norme di diritto internazionale (quindi nella simbiosi Italia-Europa). Tale testo stabilisce che sono soggetti alle disposizioni tutti i fornitori di servizi e tutti i concessionari che operano all’interno del territorio nazionale (riportando le varie declinazioni e casistiche).

    In tale decreto, trovano spazio non solo gli aspetti di tutela della libertà di espressione, del diritto d’autore, alla diversità di opinione o differenti tendenze politiche, sociali, culturali, religiose, ecc. ma anche la tutela della salute pubblica nei processi autorizzativi.

    11.13 Sicurezza dei lavoratori

    11.13Sicurezza dei lavoratori

    11.13.1 Disposizioni minime di sicurezza e salute (D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159, che modifica il D.Lgs. n. 81/2008) (Titolo VIII, Capo IV)

    11.13.1Disposizioni minime di sicurezza e salute (D.Lgs. 1° agosto 2016, n. 159, che modifica il D.Lgs. n. 81/2008) (Titolo VIII, Capo IV)

    Il D.Lgs. n. 159/2016, di “Attuazione della Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la Direttiva n. 2004/40/CE”, integra e modifica il D.Lgs. n. 81/2008 (“TUSL”) nel Titolo VIII, Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” e nell’Allegato XXXVI “Campi Elettromagnetici”.

    La Direttiva n. 2013/35/UE ha abrogato la Direttiva n. 2004/40/CE, già modificata dalle Direttive nn. 2008/46/CE e 2012/11/UE.

    La nuova Direttiva include nella definizione di CEM, i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz ed anche i campi elettrici statici (non compresi, invece, nella definizione della Direttiva n. 2004/40/CE).

    L’impianto della valutazione di rischi da esposizione a campi elettromagnetici si presenta fortemente rinnovato a partire dal sistema di limiti.

    Se la Direttiva n. 2004/40/CE presentava lo stesso sistema di limiti che l’ICNIRP ha proposto con le linee guida emanate nel 1998, il sistema di limiti presente nella nuova Direttiva è aggiornato con le revisioni che la stessa ICNIRP ha compiuto delle proprie linee guida nel 2009, con riferimento ai campi magnetici statici e nel 2010, con riferimento ai campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenze 1 Hz-100 kHz (riguardo alle frequenze superiori a 100 kHz, l’ICNIRP, con uno statement del 2009 ha confermato quanto indicato nelle raccomandazioni del 1998).

    La Commissione Europea ha inoltre arricchito il sistema di limiti ICNIRP alle basse frequenze, introducendo altre due soglie non di derivazione ICNIRP denominate “livelli di azione superiori” e “livelli di azione per gli arti”.

    Il sistema di limiti e valori di azione per le radiofrequenze e microonde è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto alla Direttiva abrogata.

    La nuova Direttiva, come il novellato art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione) del D.Lgs. n. 81/2008, rimanda, per la valutazione del rischio, alla “Guida di buone prassi per l’attuazione della Direttiva n. 2013/35/UE - Campi elettromagnetici”, della Commissione europea, pubblicata in traduzione italiana nel dicembre 2015. La guida non è vincolante e si compone di tre parti: Guida per le PMI, Volume 1 “Guida pratica” e Volume 2 “Studi di casi”. In base all’art. 209, la novellata normativa rimanda ulteriormente alle pertinenti norme tecniche del Comitato Tecnico Italiano (CEI), applicabili in base alle varie condizioni di esposizione e tipologie di sorgenti, alle specifiche buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente e alle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni.

    Con la nuova Direttiva, vengono considerati per i lavoratori esposti esclusivamente gli effetti a breve termine (non esistono pertanto valori di attenzione o qualità riferibili al criterio precauzionale di esposizione a lungo termine) i quali vengono differenziati in effetti diretti ed indiretti.

    Per quanto attiene gli effetti biofisici diretti, si riporta quanto segue:

    • sono derivanti da un’interazione dei campi direttamente con i tessuti del corpo;

    • possono essere di natura termica o non termica;
      • natura termica: riscaldamento dei tessuti per l’assorbimento di energia, da 100 kHz in poi, ed occorrono almeno 6 min;

      • natura non termica: da 0 Hz a 10 MHz, su base sostanzialmente istantanea (nessuna mediazione temporale):
        • con stimolazione dei muscoli, nervi e organi sensoriali (tra cui nausea, vertigini e fosfeni);

        • influenza sulle capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari influendo negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;

    • riguardano l’eventuale sviluppo di correnti negli arti.

    Gli effetti diretti sono prevenuti rispettando i Valori Limite di Esposizione VLE (che si possono considerare conformi se sono conformi i Valori di Azione VA).

    Invece gli effetti indiretti sono provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo e, in particolare, sono i seguenti:

    • interferenza con dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci) e altri impianti sul/nel corpo;

    • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;

    • innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

    • incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte dai CEM o correnti;

    • presenza di correnti di contatto.

    I Valori Limite di Esposizione non sono pensati per garantire gli effetti indiretti (con unica eccezione per i campi statici). Questi si prevengono in genere applicando i limiti per la popolazione di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE del consiglio (a meno di controindicazioni specifiche, come per esempio per i portatori di DMIA). L’art 207 del D.Lgs. n. 81/2008, novellato dal D.Lgs. n. 159/2016, definisce le varie grandezze:

    • “Valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

    • “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

    • “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

    • “Valori di azione (VA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel Capo IV (del D.Lgs. n. 81/2008). Vengono introdotti anche i VA “arti” che riguardano la caratterizzazione dell’esposizione localizzata degli arti (per esempio quanto l’operatore impiega sorgenti impugnate) ai fini della verifica di conformità dei VLE sanitari ed i VA per le correnti di contatto Ic per la protezione da microscariche ed ustioni derivanti dal contatto con un oggetto conduttore.

    Si riportano a seguire i significati delle varie grandezze in termini di tutela:

    EFFETTI NON TERMICI 0 - 10 MHZ

    • I VLEsan (VLE sanitari) che proteggono dalla manifestazione di stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico all’interno del corpo (compreso il distretto anatomico della testa);

    • I VLEsens (VLE sensoriali) che proteggono dagli effetti del campo elettrico sul sistema nervoso centrale all’interno della testa e da effetti nelle funzioni cerebrali.

    EFFETTI TERMICI 100 KHZ - 300 GHZ

    • i VLE sanitari per esposizione a campi elettromagnetici che proteggono dal riscaldamento termico dei tessuti e vale per tutto lo spettro 100 kHz - 300 GHz con una esposizione minima di almeno 6 min (tempo minimo per osservare l’innalzamento di temperatura). Tra 6 GHz e 300 GHz per l’esposizione si tiene conto anche dell’incidenza della densità di potenza di onda elettromagnetica, che produce effetti termici sulla superfice corporea (la maggiore frequenza eccita principalmente i primi strati dei tessuti corporei, rispetto alle onde lunghe che tengono ad attraversarli completamente);

    • i VLE sensoriali che proteggono dagli effetti di tipo uditivo tra 300 MHz e 6 GHz, derivanti dall’esposizione della testa (tiene conto dell’assorbimento energetico specifico all’interno della testa).

    Quindi altro aspetto fondamentale è che nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 10 MHz (le così dette frequenze intermedie) gli effetti non-termici e gli effetti termici coesistono. In tale intervallo, pertanto, deve essere verificato il rispetto sia dei limiti per gli effetti non termici sia dei limiti per gli effetti termici.

    L’Allegato XXXVI del D.Lgs. n. 81/2008, novellato dal D.Lgs. n. 159/2016, riporta nella sua Parte II (Effetti non termici) i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione nell’intervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.

    Lavoratori, Tabella A1: VLE per l’induzione magnetica esterna (B0) per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz

    Lavoratori, Tabella A2: VLE relativi agli effetti sanitari per l’intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

    Lavoratori, Tabella A3: VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz

    Lavoratori, Tabella B1: VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

    Lavoratori, Tabella B2: VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

    Lavoratori, Tabella B3: VA per la corrente di contatto IC

    Lavoratori, Tabella B4: VA per l’induzione magnetica di campi magnetici statici

    L’Allegato XXXVI del D.Lgs. n. 81/2008, sempre così novellato dal D.Lgs. n. 159/2016, riporta nella sua Parte III (Effetti termici) i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione nell’intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.

    Lavoratori, Tabella A2: VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz

    Lavoratori, Tabella A3: VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz

    Lavoratori, Tabella B1: VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

    Lavoratori, Tabella B2: VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti

    L’art. 212, D.Lgs. n. 81/2008, introduce il concetto di “deroga” per l’esposizione ai campi elettromagnetici. In relazione alle modalità e criteri per richiedere tali deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) previsti dall’art. 208, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, è intervenuto il Decreto interministeriale del 30 settembre 2022. In base a tale decreto, il datore di lavoro trasmette l’istanza di autorizzazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, utilizzando l’indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it (art. 2, comma 1, D.L. 30 settembre 2022). Da tale richiesta, il Ministero del Lavoro procedere ad un iter di verifica dell’istruttoria tramite un tavolo tecnico istituzionale costituito da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni e da n. 4 esperti, di cui n. 2 individuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e n. 2 dall’Istituto superiore di sanità (ISS). Da tale tavolo tecnico, il Ministero deve formulare un parere nel quale sono poi indicate la durata e le condizioni di deroga, emettendo un decreto di autorizzazione che è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

    11.14 Catasto

    11.14Catasto

    11.14.1 Istituzione del Catasto nazionale (D.M. 13 febbraio 2014)

    11.14.1Istituzione del Catasto nazionale (D.M. 13 febbraio 2014)

    Il D.M. 13 febbraio 2014 “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente” (pubblicato sulla G.U. dell’11 marzo 2014) è stato emanato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) e dell’art. 7, comma 1 della Legge n. 36/2001.

    Il Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN) è realizzato nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 335/1997. L’attività di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale è svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Catasto Nazionale è costituito da un data base la cui struttura è rappresentata nell’allegato al Decreto stesso.

    Ai sensi dell’art. 3, l’istituzione del Catasto Nazionale permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale necessarie a:

    • fornire supporto alle decisioni riguardante l’ambiente ed il territorio;

    • consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;

    • costituire supporto informativo utile per la valutazione d’impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell’installazione di nuove sorgenti;

    • fornire supporto alle Pubbliche amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle fasce di rispetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Elettrodotti).

    In particolare, il Catasto Nazionale consente:

    • di conoscere l’ubicazione delle sorgenti sul territorio;

    • di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;

    • l’identificazione dei gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali;

    • di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell’ambiente.

    11.14.2 Inserimento dei dati (D.M. 31 marzo 2017)

    11.14.2Inserimento dei dati (D.M. 31 marzo 2017)

    Il D.M. 31 marzo 2017 “Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni” disciplina, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 36/2001, le modalità di inserimento dei dati relativi a sorgenti elettromagnetiche (comprese le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile) nel Catasto Nazionale.

    Il D.M. 31 marzo 2017 ha lo scopo di regolare il passaggio dei dati dai Catasti Regionali al Catasto Nazionale. Per espressa previsione restano esclusi dal campo di applicazione del Decreto i dati relativi agli impianti dei radioamatori, così come gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, le cui modalità di inserimento dei dati nel Catasto nazionale sono stabilite con gli specifici decreti previsti all’art. 7, comma 1, della Legge n. 36/2001.

    Le indicazioni del nuovo Decreto relative alle modalità di trasmissione (art. 3) prevedono che i Catasti Regionali trasmettano al Catasto Nazionale i dati e le informazioni di competenza regionale in essi presenti e che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare inserisca i dati acquisiti nel Catasto Nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet.

    11.15 Valori di assorbimento degli edifici

    11.15Valori di assorbimento degli edifici

    11.15.1 Linee guida valori di assorbimento (D.M. 5 ottobre 2016)

    11.15.1Linee guida valori di assorbimento (D.M. 5 ottobre 2016)

    Con il D.M. 5 ottobre 2016 “Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici”, sono approvate Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA ai sensi dell’art. 14, comma 8, lett. d) del già accennato D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (come convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), limitatamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

    Tali Linee Guida sono riportate nell’Allegato I al D.M. 5 ottobre 2016. Nelle Linee Guida, per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:

    • pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6 dB;

    • pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB.

    In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta il seguente fattore di attenuazione:

    • pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB.

    In tale ultimo caso, esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione ed alla realizzazione di reti mobili, il Gestore può utilizzare, per le sue stime di impatto, fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo 0÷3 dB, motivando opportunamente tale scelta che deve essere giustificata, certificata e documentata con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilità (Allegato 1, punto 2.).

    11.15.2 Linee guida pertinenze esterne (D.M. 7 dicembre 2016)

    11.15.2Linee guida pertinenze esterne (D.M. 7 dicembre 2016)

    Con il D.M. 2 dicembre 2016 “Approvazione delle Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze con dimensioni abitabili” vengono a definirsi le pertinenze esterne ove i calcoli previsionali devono tenere conto dei valori di assorbimento dei campi elettromagnetici da parte delle strutture degli edifici. Viene riportata altresì un elenco dettagliato di tali pertinenze tra i quali rientrano terrazzi ad uso esclusivo, balconate, porticati ad uso esclusivo, gazebo, tettoie, ecc.

    Ai fini dell’applicazione del decreto sono considerati “edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” tutti gli edifici destinati alla permanenza di persone per motivi residenziali oppure lavorativi. Nel caso di ambienti lavorativi, sono fatte salve le normative specifiche applicabili anche nel caso di edifici ad uso promiscuo (es. scuole, ospedali, alberghi, ecc.). Sono assimilabili anche quei luoghi adibiti alla permanenza di persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), ove tale destinazione di utilizzo risulti di titoli edilizi rilasciati dagli enti competenti.

    11.16 Agibilità degli edifici e banda ultra larga

    11.16Agibilità degli edifici e banda ultra larga

    Il tema dei campi elettromagnetici diventa sempre più centrale anche nell’ambito edilizio e nei criteri previsti per l’ottenimento dell’agibilità. Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 in attuazione della Dir. 2018/1972/UE che ha istituito il nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche ha introdotto una serie di novità anche per quanto attiene l’infrastruttura digitale degli edifici, accentuando la realizzazione di una struttura multiservizio passiva nell’edificio. Tale infrastruttura costituisce una dotazione minima da considerarsi essenziale per la connessione ai servizi di comunicazione elettronica per tutti coloro che devono usufruire dell’opificio andando a realizzare un concetto di smart building.

    Le infrastrutture digitali erano già state inserite nel D.P.R. n. 380/2001 (che regolamenta la costruzione degli edifici in base a specifici requisiti urbanistici ed edilizi), tramite l’art. 6-ter, comma 2, Legge n. 164/2014, con il quale si fornivano le indicazioni tecniche e la regola dell’arte per tali implementazioni tecnologiche. Con il fine di irrobustire gli obblighi sulle nuove costruzioni di tali adempimenti, il nuovo codice delle comunicazioni prevede che le amministrazioni comunali dovranno verificare tali adempimenti nella fase di presentazione del progetto edilizio durante gli iter di rilascio dei permessi a costruire e già nella fase documentale. Tramite tali controlli, le amministrazioni concedenti dovranno quindi verificare, ai fini dell’agibilità, oltre alle condizioni di igiene, sicurezza, risparmio energetico delle strutture e degli impianti, anche i requisiti richiesti per poter attestare la condizione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, tramite un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), D.M. n. 37/2008 ed in base alle guide CEI 306-2, 306-22, CEI 64-100/1-2-3. L’amministrazione comunale, altresì, è ora investita dell’ulteriore obbligo di comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di agibilità (SCA), al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) i dati relativi agli edifici così infrastrutturati. Pertanto, dal 1° gennaio 2022 tutte le pratiche inerenti alle nuove costruzioni o che riguardino interventi su edifici esistenti ove sia richiesto il permesso a costruire, occorrerà provvedere all’equipaggiamento digitale e all’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” tramite un tecnico abilitato.

    Si evidenza, in collegamento a quanto sopra detto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 Settembre 2022, quale riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, che modifica il D.M. n. 37/2008. Tale provvedimento si unisce all’obbligo di dotare i nuovi edifici di “banda ultralarga” (e di dotare quelli soggetti a profonda ristrutturazione). In particolare, tra le modifiche al D.M. n. 37/2008, si è previsto una estensione del campo di applicazione della lett. b) che diviene come segue:

    • «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

    11.17 Radiazioni luminose

    11.17Radiazioni luminose

    Poiché la luce visibile è parte dello “spettro elettromagnetico”, un breve cenno merita la problematica dovuta alle radiazioni luminose, comunemente definita “inquinamento luminoso”. Essa è un’alterazione della quantità naturale di luce diffusa nell’ambiente notturno, provocata dall’emissione di luce artificiale.

    In mancanza di luce artificiale, la notte non è completamente buia a causa di molteplici sorgenti di luce naturale tra cui la luce delle stelle, la luce del sole riflessa dalle polveri interplanetarie, quella dovuta alla ricombinazione atomica negli strati alti dell’atmosfera. Se alla luce naturale notturna si combina la luce artificiale proveniente da diverse attività antropiche, si genera un disturbo della visibilità del cielo notturno a volte molto consistente.

    Principali cause della diffusione e dispersione della luce artificiale sono gli apparati di illuminazione inefficienti e, spesso, carenti di un’adeguata progettazione che tenga conto della riduzione della dispersione luminosa. All’origine del fenomeno vi è il flusso luminoso disperso verso il cielo, proveniente dalle diverse attività di origine antropica a causa sia di apparati inefficienti sia di carenza di progettazione. In media almeno il 25%-30% dell’energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo, mentre una quota ancora maggiore è quella di gestione privata. La riduzione di questi consumi contribuirebbe al risparmio energetico e alla riduzione delle relative emissioni.

    Il fenomeno di inquinamento luminoso, riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come problematica ambientale, ha delle conseguenze non trascurabili nelle aree urbane, in particolare sulla qualità dell’ambiente nonché sulla salute umana. L’inquinamento luminoso non solo costituisce uno spreco di risorse destinate alla produzione di energia, ma arreca anche danno alle popolazioni naturali; fra gli effetti dovuti all’inquinamento luminoso sulla flora e sulla fauna vanno annoverati l’alterazione dei processi fotosintetici, l’alterazione delle abitudini di vita e di caccia degli animali, i disturbi alla riproduzione ed alle migrazioni e l’alterazione dei ritmi circadiani. I dati raccolti, in termini di indicatori significativi, provengono dall’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso (ISTIL) e da alcune associazioni tecnico scientifiche come “Cielo Buio”.

    I due indicatori più significativi, relativi alla “Brillanza relativa del cielo notturno” e alla “Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile”, forniscono un buon quadro conoscitivo della situazione nazionale relativa alle radiazioni luminose.

    Questi ultimi sono stati scelti in base alla loro rilevanza e utilità per caratterizzare le problematiche inerenti all’inquinamento luminoso, nonché alla disponibilità dei dati.

    Si segnala l’assenza di una disciplina organica specifica a livello nazionale.

    Una generica tutela in materia di inquinamento luminoso può derivare dall’art. 844 cod. civ. Nel citato articolo, dopo un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto qualora superino la normale tollerabilità (le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti), seguono le parole “e simili propagazioni”. Come risulta da alcune sentenze in tal senso, l’inquinamento luminoso può essere infatti ricondotto a una immissione molesta.

    Anche l’art. 2043 cod. civ. ha trovato applicazione in relazione all’inquinamento luminoso (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2008, ud. 30 novembre 2007, n. 3130).

    L’art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba essere predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’Allegato VII alla Parte II del Decreto legislativo stesso. Il predetto Allegato VII prevede che nella descrizione del progetto, siano comprese anche le emissioni di luce (alla lett. c) del punto 1); in tal modo nella procedura di VIA è esplicitamente introdotta la valutazione della compatibilità ambientale dell’inquinamento luminoso, anche in assenza di una norma settoriale specifica.

    Nel Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) l’attenzione è invece posta alle possibili situazioni di pericolo per la circolazione che potrebbero derivare da abbagliamento, distrazione dalla guida o confusione con la segnaletica. Si segnala, in tal senso, l’art. 23 del citato Codice, nel quale, fra l’altro, è fatto divieto collocare sorgenti luminose che possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Per questo motivo, nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che costituisce il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sono stabiliti i requisiti delle insegne, degli impianti di pubblicità e delle sorgenti luminose in genere, poste lungo i tracciati viari. Ancora in materia di circolazione stradale, nel D.M. 12 aprile 1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, sono considerati i requisiti degli impianti di illuminazione e della segnaletica luminosa.

    Nonostante la già evidenziata assenza di una specifica normativa nazionale in materia, la prevenzione dell’inquinamento luminoso trova alcuni suoi aspetti regolamentari anche nell’ambito del Green Public Procurement. In proposito, si ricorda che con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 GAB/DEC/185/2007, fu istituito il Comitato di Gestione per l’attuazione del piano d’azione nazionale sul GPP (Green Public Procurement).

    Più recentemente, in attuazione del GPP, due Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno previsto requisiti ambientali da considerare e rispettare per l’illuminazione pubblica: si tratta del D.M. 27 settembre 2017 Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica e del D.M. 28 marzo 2018 Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

    Al di là degli aspetti connessi anche al Codice degli appalti (le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare i Criteri Ambientali Minimi nell’ambito delle procedure per l’affidamento dei servizi di illuminazione pubblica), i due decreti contengono importanti requisiti di prevenzione dell’inquinamento luminoso, quali:

    • il contenimento dell’illuminazione artificiale allo stretto indispensabile per quanto riguarda le aree da illuminare, il livello di illuminamento, le caratteristiche illuminotecniche dell’impianto, i periodi e gli orari di illuminazione e l’utilizzo, ove possibile, di sistemi di accensione all’effettiva occorrenza;

    • le modalità di installazione degli apparecchi luminosi preferibilmente in posizione orizzontale, ovvero non inclinati;

    • la motivazione, qualora si rendesse necessario inclinare l’apparecchio, di tale scelta dimostrando che non esistono soluzioni alternative valide. Dovrà altresì essere verificato che il flusso disperso (in lumen) verso l’alto dell’apparecchio così inclinato rimanga entro specificati valori in relazione alla tipologia di installazione e alla zona di suddivisione del territorio in cui ricade l’ambito illuminato;

    • la sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi illuminanti, la modifica della parte ottica di apparecchi illuminanti esistenti e il riorientamento ovvero la schermatura di apparecchi illuminanti esistenti.

    In attesa di una legge nazionale, si vuole evidenziare che la tutela dall’inquinamento luminoso potrebbe essere peraltro perseguita attraverso lo strumento del piano paesaggistico, previsto dall’art. 143, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il Codice prevede, infatti, che le disposizioni finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici debbano essere rivolte anche alle “(...) bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (art. 136, comma 1).

    Risulta in questo senso intuitivo il fatto che le azioni previste dai piani non dovrebbero limitarsi a garantire la visione dello spettacolo del paesaggio a una sola parte della giornata trascurando quella notturna. Tale affermazione consegue anche dalla considerazione che i caratteri distintivi con i quali si identifica uno specifico paesaggio derivano sia dalla storia umana, sia dalla natura, della quale il cielo stellato è parte.

    Nel piano paesaggistico potrebbero, dunque, essere altresì stabiliti criteri per l’accettabilità degli impianti di illuminazione esterna in genere e prevedere che la realizzazione di tali opere possa avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale. In questo contesto, l’unico riferimento normativo condiviso fra i vari operatori di settore è la norma tecnica UNI 10819:2021 “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”.

    La norma, pubblicata nel marzo 1999 e poi aggiornata con sostituzione nel marzo 2021, tratta delle problematiche legate allo “inquinamento luminoso”. In particolare, tale normativa prescrive i metodi di calcolo e verifica per la valutazione del flusso luminoso disperso verso l’alto, dalle fonti di luce artificiale dei sistemi di illuminazione nelle aree esterne. I metodi di calcolo sono complementari al progetto illuminotecnico e sono idonei a valutare l’eventuale conformità ai requisiti legislativi, se presenti. In tale normativa, vengono considerati solo i sistemi di illuminazione per esterni, nelle seguenti aree di applicazione:

    • sistemi di illuminazione nei luoghi di lavoro all’aperto (rif. UNI EN 12464-2);

    • sistemi di illuminazione stradale (rif. UNI 11248, UNI EN 13201 e UNI/TS 11726);

    • sistemi di illuminazione per esterni di campi e aree sportive (rif. UNI EN 12193);

    • sistemi di illuminazione monumentali e architettonici;

    • sistemi di illuminazione per le aree esterne di edifici residenziali;

    • sistemi di illuminazione per le aree esterne di parchi e giardini;

    • sistemi pubblicitari illuminati ed insegne luminose nelle aree esterne (aspetto di rilevante novità rispetto alla versione precedente).

    La norma UNI 10819 si applica agli impianti di nuova realizzazione e costituisce un importante strumento tecnico di riferimento per eventuali Piani Regolatori dell’Illuminazione Comunale (PRIC) previsti da diverse leggi regionali (le quali dovranno a loro volta adeguarsi alla nuova recente versione del marzo 2021). Essa non si riferisce ad ambiti naturalistici e paesaggistici soggetti a particolari prescrizioni locali e/o a specifiche norme tecniche.

    La nuova norma non considera le condizioni atmosferiche, come l’inquinamento atmosferico, a causa dei fenomeni di complessità e di numerosi elementi di alterazione, non si applica ai sistemi di illuminazione per gallerie e sottopassi e a tutti i dispositivi di segnalazione luminosa come semafori, segnali stradali attivi e simili e ai fari dei veicoli.

    Tale norma non ha come obiettivo esclusivamente il raggiungimento della riduzione dell’inquinamento luminoso, ma anche quello del risparmio energetico globale, ovvero parte dal presupposto che progettare una adeguata illuminazione artificiale tenendo conto di quella naturale, contribuisce anche al risparmio energetico negli edifici.

    Gli impianti di illuminazione vengono classificati in base a specifici requisiti di sicurezza, priorità, interessi ambientali, architettonici e funzionali.

    I metodi di calcolo devono essere parte integrante dei progetti illuminotecnici e devono essere tali da poter ottenere la congruità con le prescrizioni di legge nazionali (ove presenti) e di tipo regionale. Le normative regionali stabiliscono nelle varie modalità i criteri per il raggiungimento delle condizioni di compliance.

    A riguardo delle verifiche degli impianti, queste devono garantire che la progettazione e la realizzazione sia avvenuta secondo la nuova normativa riguardante l’inquinamento luminoso (così come applicabile nei vari ambiti territoriali).

    A livello regionale, solo la Calabria non ha una legislazione/regolamentazione propria; in Sicilia la L.R. n. 4/2005 prevede all’art. 3 l’adozione di un regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminosa, che non risulta tuttavia essere stato ancora adottato; le altre Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno leggi regionali che riguardano l’inquinamento luminoso e in alcuni casi coniugano questo tema con quello del risparmio energetico. In Sardegna su tale argomento esiste una Deliberazione della Giunta Regionale (vedasi la seguente tabella). Si segnalano, in particolare, le legislazioni del Piemonte (L.R. 31/2000 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” così come modificata dalla L. R. 9 febbraio 2018, n. 3), della Lombardia (L. R. 5 ottobre 2015, n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”) e della Puglia (L.R. 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”).

    Il parametro di emissione verso l’alto è quello che permette il un confronto immediato tra leggi diverse. Le emissioni si valutano in cd/klm (candele/kilolumen) in quanto questo rapporto, che si valuta in funzione dell’angolo formato dall’immissione luminosa con il piano orizzontale, esprime bene la misura della dispersione direzionale dell’immissione luminosa in atmosfera.

    Elenco normativa regionale in materia di inquinamento luminoso
    Abruzzo L.R. 3 marzo 2005, n. 12 “Misure urgenti per il contenimento dell’iniquamente luminoso e per il risparmio energetico”
    Basilicata L.R. 10 aprile 2000, n. 41 “Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche”
    Calabria Non risulta adottata alcuna legge regionale o regolamento.
    Campania L.R. 25 luglio 2002, n. 12 “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici”

    Elenco normativa regionale in materia di inquinamento luminoso
    Emilia-Romagna L.R. 29 settembre 2003, n. 19 “Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”.
    Delibera della G. R. del 29 dicembre 2005, n. 2263 “Direttiva per l’applicazione della Legge regionale del 29 settembre 2003, n. 19”
    Friuli-Venezia Giulia L.R. 18 giugno 2007, n. 15 “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”
    L’art. 183, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012” ha modificato l’art. 8 della L. R. 15/2007
    Lazio L.R. 13 aprile 2000, n. 23 “Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso - Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”
    Regolamento 18 aprile 2005, n. 8 “Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso”
    Regolamento 2 novembre 2009, n. 22 “Modifiche al Regolamento 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso)”.
    Liguria L.R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia”
    Regolamento 15 settembre 2009, n. 5 “Regolamento per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)”
    Lombardia L.R. 27 marzo 2000, n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”
    L.R. 21 dicembre 2004, n. 38 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (‘Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso’) ed ulteriori disposizioni”
    L. R. 5 ottobre 2015, n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”
    Marche L.R. 24 luglio 2002, n. 10 “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso”
    Molise L.R. 22 gennaio 2010, n. 2 “Misure in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso”
    Piemonte L.R. 24 marzo 2000, n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”
    L. R. 9 febbraio 2018, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)”
    Puglia L.R. 23 novembre 2005, n. 15 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”
    Sardegna D.G.R. 29 novembre 2007, n. 48/31 “Linee guida e modalità tecniche d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico e il conseguente risparmio energetico”
    Regolamento 22 agosto 2006, n. 13 “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2005, n. 15 (Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico)”

    Elenco normativa regionale in materia di inquinamento luminoso
    Sicilia Non risulta ancora regolamentato ed attuato quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 22 aprile 2005, n. 4 “Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie”
    Toscana L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”
    Trentino-Alto Adige L.P. di Trento 3 ottobre 2007, n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”
    L.P. di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”
    Deliberazione G. P. Bolzano del 30 dicembre 2011, n. 2057 “Approvazione dei criteri per le misure di contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”
    Umbria L.R. 28 febbraio 2005, n. 20 “Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico”
    Regolamento 5 aprile 2007, n. 2. “Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 (Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico)”
    Valle d’Aosta L.R. 28 aprile 1998, n. 17 “Norme in materia di illuminazione esterna”
    Veneto L.R. 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”
    Deliberazione Giunta Regionale del 29 dicembre 2011, n. 2402 “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso. Art. 10, punto 3, legge regionale 7 agosto 2009, n. 17”
    Deliberazione Giunta Regionale del 28 ottobre 2014 “Nuovi criteri per l’erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso. Art. 10, punto 3, legge regionale 7 agosto 2009, n. 17”

    APPROFONDIMENTI

    • Quaderni ISPRA Ambiente e Società n. 5/2011: “L’illuminazione nelle aree urbane” di Daniela Santonico e Claudia Perrini.

    • AMBIENTE & SVILUPPO 7/2020, 572: “La rilevanza penale del fenomeno del c.d. inquinamento luminoso” di Vincenzo Paone.

    GIURISPRUDENZA

    • Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2020, n. 9353.

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