Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

AMBIENTE 2024

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Blasizza Erica, AA.VV.

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    AMBIENTE 2024

    Capitolo 10

    Inquinamento acustico

    Precedente Capitolo 9 Inquinamento atmosferico
    Successivo Capitolo 11 Inquinamento elettromagnetico
    Mostra tutte le note

    10.1 Considerazioni preliminari

    10.1Considerazioni preliminari

    L’Unione Europea, riconoscendo nella tutela della salute e dell’ambiente uno dei principi ispiratori della propria politica, ha posto come obiettivo primario la riduzione generalizzata dell’inquinamento acustico, emanando una serie di provvedimenti sin dai primi anni ‘90, fino ad arrivare alla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, da ultimo modificata dal Regolamento UE n. 2019/1010 del Parlamento e del Consiglio Europeo e dalla Direttiva 367/2020/UE, è stato emanato il quadro di riferimento organico di matrice euro-unitaria sulla disciplina dell’inquinamento acustico, in cui la problematica del rumore ambientale è trattata in un’ottica di gestione integrata e complessiva.

    Anche a livello nazionale, sempre a partire dagli anni ‘90, con l’emanazione della Legge quadro n. 447/1995 dal quale, successivamente e in combinazione coi recepimenti delle Direttive europee, originano specifici provvedimenti legislativi nel campo dell’edilizia residenziale, delle infrastrutture di trasporto, nel campo industriale e nelle attività umane in genere.

    Col tempo si è sviluppato un forte interesse da parte della comunità tecnico-scientifica e l’opinione pubblica ha acquisito maggiore sensibilità e consapevolezza, circa gli effetti dell’inquinamento acustico, focalizzando l’attenzione verso tale problematica.

    Nota: con D.L. 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.L. le denominazioni “Ministro della transizione ecologica” e “Ministero della transizione ecologica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti nelle disposizioni legislative, rispettivamente, le denominazioni “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Anche l’acronimo MATTM viene sostituito dall’acronimo MiTE.

    10.2 Normativa di riferimento

    10.2Normativa di riferimento
    Normativa comunitaria
    Direttiva n. 2000/14/CE “sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
    Direttiva n. 2002/30/CE “che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore degli aeroporti della Comunità”
    Direttiva n. 2002/49/CE “relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, nella sua versione consolidata modificata da Regolamento CE n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008; Direttiva UE 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015; Regolamento UE 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, Direttiva UE 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della Direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale
    Raccomandazione 2003/613/CE “concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità”
    Direttiva n. 2003/44/CE “che modifica la Direttiva n. 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto”, abrogata dalla Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua, che abroga altresì la Direttiva 94/25/CE
    Direttiva n. 2005/88/CE “che modifica la Direttiva n. 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
    Direttiva n. 2006/42/CE “relativa alle macchine e che modifica la Direttiva n. 95/16/CE (rifusione)”
    Direttiva n. 2007/34/CE “che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la Direttiva n. 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore”
    Regolamento n. 305/2011/UE “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva n. 89/106/CEE”
    Regolamento UE n. 1304/2014 “relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile - rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE “
    Regolamento UE n. 540/ 2014 del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE.
    Art. 6 del Regolamento UE n. 598/2014
    Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento.
    Direttiva UE n. 2015/996 “che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della Direttiva n. 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
    In data 10 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE L35/15), un provvedimento contenente rettifiche alla Direttiva n. 2015/996. Nel provvedimento di rettifica della Direttiva n. 2015/996 vengono modificate alcune formule di calcolo e viene data una specificazione di lettura dell’Appendice G, riguardante le basi di dati per sorgenti associate al trasporto ferroviario, con elencazione delle nuove tabelle da G-1 a G-7, contenenti coefficienti di calcolo.

    Normativa comunitaria
    Regolamento UE 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i Regolamenti CE n. 166/2006 e UE n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i Regolamenti CE n. 338/97 e CE n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio.
    Direttiva UE 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale.
    Normativa nazionale
    Codice della Navigazione 30 marzo 1942, n. 327, art. 716, comma 1 - Inquinamento acustico
    D.P.C.M. 1º marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
    Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
    D.M. 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
    D.M. 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” e ss.mm.ii.
    D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
    D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
    D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
    D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
    D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
    D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d’intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
    D.M. 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli d’inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello d’inquinamento acustico”
    D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 “Regolamento recante modificazione al D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”
    D.M. 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”
    D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
    D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della Legge 26 novembre 1995, n. 447”
    D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 “Attuazione della Direttiva n. 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
    D.M. 1° aprile 2004 “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”
    D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico autoveicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”

    Normativa nazionale
    Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”
    D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della Direttiva n. 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”
    D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della Direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”
    D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”
    D.M. 24 luglio 2006 “Modifiche dell’Allegato I - Parte B, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno”
    Legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008” (Ha disposto, con l’art. 11, comma 6, l’abrogazione dell’art. 10, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)
    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della Direttiva n. 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva n. 95/16/CE relativa agli ascensori”
    D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”
    D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva n. 2000/14/CE e con il Regolamento CE n. 765/2008, a norma dell’art. 19, comma 2, lett. i), l) e m) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161”
    D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’art. 19, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161”
    D.M. 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’Allegato IX, Parte A, punto 4, lett. b) del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262”
    D.M. 25 marzo 2019 “Modifica dell’art. 5 del Decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’Allegato IX, Parte A, punto 4, lett. b), del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262”
    D.M. 15 aprile 2019, n. 105 “Disciplina dei contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, e in attuazione dell’art. 27, comma 2, del medesimo Decreto legislativo”
    D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160, art. 27 - modifiche all’art. 57-bis, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
    D.M. 16 marzo 2020 “Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7”.

    10.3 Cenni di acustica

    10.3Cenni di acustica

    La propagazione del suono in aria avviene attraverso i movimenti vibratori delle superfici esterne dei corpi che vi sono immersi che fanno oscillare, intorno alla posizione di equilibrio, le molecole di gas adiacenti alle superfici stesse.

    Queste ultime comunicano il movimento alle particelle vicine facendole oscillare a loro volta. In questo modo si generano vere e proprie onde di pressione caratterizzate da movimenti delle particelle relativamente ridotti, sia in ampiezza sia in velocità, ma da valori relativamente elevati della velocità di propagazione delle onde.

    Entro determinati limiti di ampiezza e frequenza, le variazioni di pressione rispetto alla pressione atmosferica media sono percepite come suoni dall’orecchio umano: di qui le denominazioni di onde sonore per le perturbazioni appena descritte, e di velocità del suono per la loro velocità di propagazione “c”.

    Le onde sonore trasportano energia e quantità di moto, ma non materia, tra i diversi punti dello spazio. Infatti i trasferimenti di energia e quantità di moto, associati alla propagazione del moto oscillatorio, avvengono con velocità media nulla dal momento che le particelle d’aria investite dalle onde di compressione e rarefazione si limitano ad oscillare intorno alla posizione di riposo. Poiché nelle perturbazioni sonore il moto oscillatorio delle particelle ha luogo nella direzione di propagazione delle oscillazioni stesse, le onde sonore vengono classificate come onde longitudinali.

    La velocità del suono nell’aria dipende dalla temperatura ed è pari a circa 343 m/s a 20 °C. In realtà, per valori di temperatura non troppo discosti da 0 °C, la velocità del suono può essere calcolata con la relazione

    c = 331, 4 + 0, 6 · t

    dove “c” è espressa in metri al secondo e la temperatura “t” è espressa in gradi Celsius.

    Il meccanismo dell’emissione sonora può essere schematizzato dall’esempio in Figura 1 dove il pistone si muove di moto alternativo e (praticamente) armonico producendo una serie di onde sonore piane progressive, cioè una serie di onde che si propagano nel condotto di lunghezza infinita allontanandosi sempre più dalla sorgente con velocità di propagazione “c”.

    Figura 1

    Anche per le onde sonore, come per tutte le onde, vale la relazione:

    f = 1/T = c/λ

    dove “f” è la frequenza misurata in hertz [Hz], “T” è il periodo misurato in secondi, e “λ” è la lunghezza d’onda misurata in metri.

    I suoni udibili hanno frequenze comprese tra 20 e 20.000 Hz e, di conseguenza, lunghezze d’onda comprese tra 17 m e 17 mm. Per frequenze inferiori ai 20 Hz si parla di infrasuoni, mentre per frequenze superiori ai 20000 Hz si parla di ultrasuoni.

    L’orecchio umano è in grado di udire suoni associati a pressioni sonore comprese tra un valore minimo di 20 μPa ed un valore massimo, per le percezioni sonore vere e proprie, di 20 Pa. Infatti, pressioni sonore superiori danno luogo a sensazioni di fastidio intollerabile già intorno ai 60 Pa, e producono danni uditivi immediati a valori di poco più grandi. Tuttavia, anche limitandosi alla valutazione delle percezioni, una scala lineare per la misura delle pressioni sonore fornirebbe numeri compresi in un intervallo di variazione (20 μPa - 20 Pa) di ben sei ordini di grandezza.

    L’orecchio umano, tuttavia, è sensibile non tanto alle variazioni di pressione sonora Δp quanto alle variazioni di pressione rispetto al livello esistente Δp/p. Per questi motivi si è deciso, fin dagli stadi iniziali di sviluppo dell’acustica, di utilizzare scale logaritmiche per la valutazione dei livelli sonori.

    Il logaritmo decimale del rapporto fra il quadrato della pressione acustica efficace pe ed il quadrato della pressione di soglia di udibilità, moltiplicato per dieci, onde evitare un’eccessiva compressione dei risultati, viene definito livello di pressione sonora:

    Lp = 10 log pe2 / p02 = 20 log pe / p0

    dove il valore di riferimento della pressione sonora “p0” è convenzionalmente assunto pari a 20 μPa, cioè pari al valore medio di soglia uditiva per l’ascolto in cuffia di un tono puro alla frequenza di 1 kHz.

    Nota: Se 0 dB (20 μPa) rappresenta il livello di pressione sonora corrispondente alla soglia di udibilità, in linea di massima, 130 dB corrisponde, invece, alla soglia del dolore.

    Sia “pe”, sia “p0” rappresentano valori efficaci (ossia il valore quadratico medio RMS: Root Mean Square) della pressione sonora incidente e della pressione di soglia di udibilità.

    Le misure di livello vengono espresse in decibel [dB] e sono numeri adimensionali: esse rappresentano un effetto energetico che può essere sommato in modo scalare ad effetti analoghi prodotti da altre sorgenti.

    La tabella seguente riporta i valori medi tipici del livello di pressione sonora in alcuni ambienti e condizioni e la valutazione soggettiva media del fastidio acustico.

    Pressione sonora [Pa] Livello di pressione sonora [dB] Ambiente o condizione Valutazione soggettiva media
    200 140 Aereo militare in decollo, a 30 m Intollerabile
    63 130 Rivettatura pneumatica posto di lavoro operatore
    20 120 Sala caldaie/Sala macchine di una nave (a pieno regime)
    6,3 110 Pressa automatica/Laminatoio (posizione dell’operatore) Molto rumoroso
    2 100 Tornitura automatica/Pensilina di metropolitana
    6,3 x 10 –1 90 Autocarri pesanti a 6 m/Perforatrice di cantiere
    2 x 10 –1 80 Marciapiede con traffico di strada intenso/Macchine tabulatrici Rumoroso
    6,3 x 10 –2 70 Radio ad alto volume
    2 x 10 –2 60 Ristorante/Grande magazzino
    6,3 x 10 –3 50 Conversazione a 1 m/Ufficio pubblico Tranquillo
    2 x 10 –3 40 Zona urbana periferica/Conversazione bisbigliata a 2 m
    6,3 x 10 –4 30 Rumore di fondo in studi televisivi o di registrazione Molto tranquillo
    2 x 10 –4 20
    6,3 x 10 –5 10
    2 x 10 –5 0 Soglia di udibilità di un suono puro a 1 KHz

    Si definisce altresì potenza sonora (W) la potenza trasmessa dalla sorgente acustica al mezzo elastico. In modo del tutto analogo a quanto già visto per la pressione sonora, è possibile perciò determinare il livello di potenza sonora (LW) come:

    LW = 10 log We/W0

    dove W0 = 10-12 W.

    La potenza sonora è una grandezza indipendente dalla distanza dalla sorgente del rumore ed è quella che meglio caratterizza, infatti, la “rumorosità” della sorgente stessa.

    Diversamente, la pressione sonora, dipendente dalla distanza dalla sorgente di rumore, è la grandezza che più si presta a determinare il disturbo o il danno generato dalla sorgente stessa.

    Nota: è possibile dimostrare come un raddoppio (o un dimezzamento) della pressione sonora comportano un aumento (o una diminuzione) di 6 dB del livello di pressione sonora. Analogamente, un raddoppio (o un dimezzamento) della potenza sonora comportano un aumento (o una diminuzione) di 3 dB del livello di potenza sonora.

    Nell’ipotesi di un’onda sonora sferica (sorgente puntiforme in campo libero), òa relazione esistente tra il livello di pressione sonora e il livello di potenza sonora è la seguente:

    Lp = LW - 20*log(r) - 11

    Dove r è la distanza dalla sorgente.

    Nel caso, invece, di una sorgente lineare, si produrranno onde cilindriche e la relazione tra i due livelli diviene:

    Lp = LW - 10*log(r) - 8

    Per riuscire a mettere in relazione gli effetti soggettivi dell’esposizione al rumore con i livelli, si utilizzano apposite curve di ponderazione. In sostanza, vengono applicati ai livelli misurati appositi valori correttivi, in modo da tenere conto della differente sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze.

    Nota: le curve di ponderazione più utilizzate sono identificate dalle lettere A e C e i livelli misurati (non ponderati), una volta che siano stati sottoposti a correzione, vengono espressi rispettivamente in dB(A) e dB(C). In generale, la curva A tende a rappresentare la risposta dell’orecchio a rumori tipicamente rinvenibili in campo industriale e anche nell’acustica ambientale. Diversamente, la curva C viene utilizzata nella valutazione di rumori caratterizzati da elevata intensità. I fonometri comunemente utilizzati per le misure, sono in grado di restituire direttamente i valori ponderati dei livelli.

    Un descrittore molto utilizzato quando si ha a che fare - come quasi sempre accade - con rumori variabili nel tempo è il livello equivalente continuo Leq:

    Questa grandezza è in grado di restituire il valore del livello acustico costante che possiede la medesima energia del fenomeno acustico variabile in esame. Poiché il danno che deriva dall’esposizione al rumore è direttamente correlato all’energia sonora, diventa molto pratico avere la possibilità di riferirsi ad un unico valore del livello per comprendere se l’esposizione sia da considerarsi pericolosa o meno.

    10.4 Armonizzazione della normativa nazionale con la disciplina UE

    10.4Armonizzazione della normativa nazionale con la disciplina UE

    Prima di passare all’analisi della normativa nazionale vigente, è opportuno introdurre brevemente i contenuti di due D.Lgs. del 17 febbraio 2017 (i nn. 41 e 42), con i quali il legislatore ha voluto armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (in attuazione della delega contenuta nella “Legge europea 2013-bis, 30 ottobre 2014, n. 161”) con la relativa disciplina dell’Unione Europea. I due Decreti legislativi saranno richiamati nel seguito della trattazione dei provvedimenti da essi modificati, ma si vuole anticiparne i contenuti per facilitare la lettura di tali importanti norme.

    I due Decreti legislativi del 17 febbraio 2017 prevedono:

    • il n. 41 l’armonizzazione della norme nazionali con la Dir. n. 2000/14/CE e con il Reg. CE n. 765/2008;

    • il n. 42 l’armonizzazione con la Dir. n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

    Nel seguito, pertanto, nella descrizione degli atti normativi in materia di inquinamento acustico, si farà riferimento alla loro versione aggiornata secondo quanto disposto dai due Decreti legislativi.

    D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva n. 2000/14/CE e con il Regolamento CE n. 765/2008, a norma dell’art. 19, comma 2, lett. i), l) e m) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161”:

    Obiettivo La razionalizzazione della disciplina delle macchine rumorose operanti all’aperto, in particolare quelle importate da Paesi extracomunitari, per le quali è affidata la responsabilità nella distribuzione di dettaglio agli importatori sul territorio comunitario. Questa misura ripara un vuoto normativo e garantisce maggiore sicurezza all’utenza.
    La semplificazione dei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. La disciplina sanzionatoria si rafforza conferendo all’ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

    D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’art. 19, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161”:

    Obiettivo generale L’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, in particolare con la Dir. n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
    Obiettivo specifico Ovviare, tra le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia, a quella in materia di rumore ambientale, la n. 2013/2022, per “non corretta attuazione della Direttiva n. 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche”.
    Altri obiettivi Sviluppare e completare la serie di misure comunitarie di cui alla Dir. n. 2002/49/CE relative alle emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti, veicoli stradali e su rotaia, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto e industriali.

    I criteri correttivi del D.Lgs. n. 42/2017 sono indirizzati:

    • alla coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dalla normativa nazionale con i piani di azione, le mappature e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Dir. n. 2002/49/CE, al recepimento di descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla Legge n. 447/1995 e all’introduzione dei relativi metodi di determinazione;

    • alla armonizzazione e adeguamento della normativa nazionale sulle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti, del rumore prodotto delle attività sportive e dagli impianti eolici;

    • all’adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica.

    Il D.Lgs. n. 42/2017:

    • modifica le seguenti norme nazionali:

    Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

    D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (Determinazione e gestione del rumore ambientale);

    • abroga il D.P.C.M. 31 marzo 1998 (Criteri per il riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica) introducendo, con gli artt. da 20 a 25 e con gli Allegati 1 e 2, nuovi requisiti di idoneità e di mantenimento della qualifica;

    • istituisce la Commissione per la tutela dell’inquinamento acustico presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    La Commissione svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:
    • recepimento dei descrittori acustici previsti dalla Dir. n. 2002/49/CE;

    • definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell’art. 5, comma 8 della Dir. n. 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell’Allegato III della Direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della Legge n. 447/1995, e dei relativi decreti attuativi;

    • coerenza dei valori di riferimento cui all’art. 2, Legge n. 447/1995 rispetto alla Dir. 2002/49/CE;

    • modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell’ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;

    • aggiornamento dei decreti attuativi della Legge n. 447/1995, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all’Allegato II della Dir. n. 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO, 5/2017: “Due Decreti legislativi adeguano la disciplina italiana sul rumore agli ‘standard’ europei: o almeno ci provano, ma deludono”, di Alberto Muratori

    10.5 Richiami al codice civile e al codice penale

    10.5Richiami al codice civile e al codice penale

    La tutela contro il rumore non si esaurisce nell’ambito della Legge quadro n. 447/1995, ma rinviene anche ulteriori strumenti sia nell’ambito della disciplina codicistica delle emissioni, in particolar modo posta dall’art. 844 cod. civ., sia nella tutela apprestata dal Codice penale contro il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, dettata dall’art. 659 cod. pen.

    • Art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

    1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

    2. Si applica l’ammenda da 103 a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

    • Art. 844 cod. civ. (Divieto di immissioni)

    1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

    2. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

    Occorre precisare che la Legge quadro n. 447/1995 individua strumenti quali la classificazione acustica del territorio comunale, i valori limite di emissione e di immissione, la valutazione di impatto acustico e quella di clima acustico e le sanzioni amministrative, che presuppongono e disciplinano l’intervento della pubblica amministrazione a tutela della collettività, nella prospettiva di un coordinamento complessivo delle varie attività umane e della zonizzazione urbanistica.

    Invece, il Codice civile prevede regole e strumenti di tutela destinati ad operare in via immediata e diretta nei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento. Nell’ambito della regolamentazione della proprietà fondiaria l’art. 844 cod. civ. stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni - ivi compreso il rumore - che provengano dal fondo vicino, se esse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo allo stato dei luoghi.

    A differenza dei valori limite previsti dalla Legge quadro n. 447/1995, che sono determinati in modo specifico e oggettivo, la “normale tollerabilità” è un concetto variabile, la cui individuazione nel caso concreto è rimessa alla valutazione del giudice e che può essere diversa e inferiore rispetto ai valori limite stabiliti dalla Legge quadro menzionata. Secondo l’interpretazione prevalente nella prassi e nella giurisprudenza, il limite della “normale tollerabilità” si ritiene superato quando il rumore immesso nella proprietà altrui eccede il rumore di fondo di oltre 3 dB.

    L’orientamento interpretativo consolidato a cui si è fatto cenno sinora non è stato scalfito dalla disciplina dettata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, recante per oggetto “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come modificato dalla Legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, che all’art. 6-ter ha previsto che “nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di Regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”, neppure a seguito dell’ulteriore modifica normativa introdotta dall’art. 1, comma 746, della Legge di Bilancio n. 145/2018, ai sensi del quale “Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.

    Sebbene la lettura coordinata dell’art. 844 cod. civ. con l’art. 6-ter D.L. n. 208/2008 parrebbe indurre a ritenere che, per determinare la “normale tollerabilità” delle immissioni acustiche nei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento, occorrerebbe tenere conto della Legge quadro n. 447/1995 e della relativa disciplina attuativa, la giurisprudenza di merito al momento pare di diversa opinione.

    Infatti, la giurisprudenza di merito (TAR Milano, sez. IV, 28 febbraio 2020, n. 1918) è tuttora orientata nel senso che, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter, D.L. n. 208/2008 al quale non è stata attribuita una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 cod. civ., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

    Secondo la giurisprudenza, infatti, la normativa che fissa per esigenze di carattere pubblico i livelli di accettabilità delle immissioni persegue interessi pubblici, ed opera nei rapporti c.d. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete.

    Pertanto, qualora nei rapporti fra privati dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale globalmente considerata.

    GIURISPRUDENZA

    • Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2019, n. 6906; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2018, n. 32943; Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2018, n. 28893; Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2017, n. 1069, Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2011, n. 17051; TAR, Milano, sez. IV, 28 febbraio 2020, n. 1918.

    APPROFONDIMENTI

    • “L’inquinamento acustico La pianificazione e la tutela amministrativa, civile e penale”, di M. Casellato, M. Ceruti, V. Pellegrini, P. Zen, Santarcangelo di Romagna, 2021, 109 ss.

    • “Immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. e regolamentazione pubblicistica: quale indipendenza?” di N. Rumine, in GiustiziaCivile.com

    • “L’intollerabilità delle immissioni acustiche nei rapporti privatistici e le difficoltà di coordinamento con la disciplina antinquinamento” di G. De Luca, in Resp. civ. e prev., fasc. 3, 2019, 848 e ss.

    • “Danno non patrimoniale da immissioni e tutela della proprietà. Nuovi profili interpretativi”, di M. Ciamino, in Dir. fam. pers., 2018, III, 801 ss.

    • “Rumore: notevoli gli spunti interpretativi della recente giurisprudenza civilistica in materia di immissioni intollerabili e azioni disponibili al danneggiato”, di E. Maschietto in Riv. giur. amb., 2017, III, 514 ss.

    Per quanto riguarda il versante penale della tutela rispetto all’inquinamento acustico, si rimanda all’art. 659 cod. pen., per il quale si persegue chi, con l’emissione di rumori, determina disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. Viene altresì punito chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità.

    In questo caso, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso può:

    • integrare l’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, Legge quadro n. 447/1995, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;

    • il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;

    • il reato di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri della Legge quadro n. 447/1995.

    GIURISPRUDENZA

    • Cass., sez. III, n. 38857/2022; Cass. pen., sez. III, n. 1717/2021; Cass. pen., sez. III, n. 2258/2021; Cass. pen., sez. III, n. 35823/2020; Cass. pen., sez. III, n. 28570/2019; Cass. pen., sez. III, n. 10938/2019; Cass. pen., sez. III, n. 51584/2018; Cass. pen., sez. III, n. 47719/2018; Cass., Pen., sez. III, n. 39261/2018; Cass. pen., sez. III, n. 18522/2018

    10.6 Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

    10.6Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

    10.6.1 Aspetti generali

    10.6.1Aspetti generali

    Con l’adozione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento Acustico” - (come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 42/2017) sono stati fissati i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente (di vita ed esterni) dall’inquinamento acustico nella logica di “riduzione del rumore”, indicando le specifiche competenze e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, siano essi privati che pubblici (appartenenti ad amministrazioni centrali e/o locali).

    In quest’ottica sono trattate sistematicamente tutte le attività, produttive e non, e le variabili che possono avere influenza diretta o indiretta sul clima acustico dei nostri ambienti e quindi sull’esposizione al rumore.

    Poiché si tratta in ogni modo di una norma quadro, per un’efficace applicazione dei suoi dettami è stato necessario emanare e attuare specifiche norme amministrative, tecniche, costruttive e gestionali per agire puntualmente e sistematicamente sia sulle sorgenti sia sui ricettori. In particolare, tali provvedimenti sono rivolti a definire le prescrizioni concernenti i livelli sonori ammissibili, le tecniche e le metodologie di misurazione del rumore, le procedure di collaudo, omologazione e certificazione relative alla conformità dei prodotti, gli interventi mirati alla riduzione del rumore o sulla sorgente (interventi attivi) o sul ricettore (interventi passivi) e, infine, i piani di contenimento e riduzione delle emissione sonore nell’ambito delle attività di pianificazione urbanistica integrata con quanto elaborato nei piani di trasporto.

    Verranno di seguito commentati gli aspetti e gli argomenti di maggiore interesse trattati sia dalla “Legge quadro” e sia dai provvedimenti ad essa correlati, nonché dal D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 e dai suoi decreti delegati.

    Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Articolazione provvedimento

    – Principi generali: art. 1 “Finalità della legge”; art. 2 “Definizioni”

    – Competenze: art. 3 “Competenze dello Stato”; art. 4 “Competenze delle Regioni”; art. 5 “Competenze delle Provincie”; art. 6 “Competenze dei Comuni”

    – Norme di tutela dall’inquinamento acustico: art. 7 “Piani di risanamento acustico”; art. 8 “Disposizioni in materia d’impatto acustico”; art. 9 “Ordinanze contingibili e urgenti”; art. 11 “Regolamenti d’esecuzione”; art. 12 “Messaggi pubblicitari”

    – Sistema sanzionatorio e controlli: art. 10 “Sanzioni amministrative”; art. 14 “Controlli”

    – Disposizioni finanziarie: art. 13 “Contributi agli enti locali”

    – Disposizioni transitorie e finali: art. 15 “Regime transitorio”; art. 16 “Abrogazione di norme”; art. 17 “Entrata in vigore”.

    10.6.2 Definizioni

    10.6.2Definizioni
    Inquinamento acustico Introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
    Ambiente abitativo Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277(*) salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

    Sorgenti sonore fisse Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
    Sorgenti sonore mobili Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgente sonora fissa.
    Sorgente sonora specifica Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.
    Valori limite d’emissione (**) Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, sia essa fissa che mobile, misurato in prossimità della sorgente stessa (fissati, poi, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997).
    Valore limite d’immissione (**) Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
    I valori limite d’immissione (fissati e regolamentati, poi, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997) sono distinti in:
    • valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

    • valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

    Valore di attenzione Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica (fissati e regolamentati, poi, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997).
    Valori di qualità I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge stessa (fissati, poi, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997).
    Valore limite di immissione specifico (**) Valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

    (*) Oggi Titolo VIII, capo II del D.Lgs. n. 81/2008.

    (**) I suddetti valori limite sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere.

    10.6.3 Competenze

    10.6.3Competenze

    Nell’ambito della “Legge quadro”, mediante un articolato sistema d’attribuzione di competenze ai diversi livelli istituzionali, sia Statali che locali, sono definite le attribuzioni e le responsabilità delle singole pubbliche amministrazioni nell’esercizio dell’attività amministrativa volta a perseguire gli obiettivi di riduzione e di contenimento dell’inquinamento acustico.

    Competenze dello Stato
    Competenze dello Stato

    È attribuita alle varie amministrazioni competenti dello Stato la competenza di emanare una serie di provvedimenti di carattere generale, che definiscano quanto necessario al rilevamento e alla misurazione dell’inquinamento acustico e che consentano agli altri livelli istituzionali riconosciuti di avere gli “strumenti” per attuare quanto di loro competenza. A tali provvedimenti si aggiungono anche quelli specifici, relativi alle sorgenti (fra le quali compaiono anche gli impianti eolici) e ai ricettori di rumore, in cui sono definite le loro caratteristiche ed indicate le azioni necessarie per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto.

    Provvedimenti d’indirizzo generale Tra i vari provvedimenti d’indirizzo generale sono stati emanati quelli riguardanti:
    • la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tali valori devono essere riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio che devono essere adottate dai Comuni;

    • la definizione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico;

    • la definizione dei criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica.

    Provvedimenti concernenti le sorgenti e i ricettori di rumore Per quanto concerne le sorgenti e i ricettori di rumore, i principali provvedimenti emanati, già previsti dalla “Legge quadro”, sono ad oggi quelli riguardanti:
    • la definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

    • la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d’intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

    • la definizione delle norme di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili e dal traffico ferroviario;

    • la definizione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto;

    • le caratteristiche e valori di emissione sonore delle macchine ed attrezzature.

    Competenze delle Regioni
    Competenze delle Regioni

    Le competenze delle Regioni o delle provincie autonome, già stabilite dalla Legge n. 447/1997, sono state integrate da quanto previsto anche nel D.Lgs. n. 194/2005.

    In particolare, compete alle Regioni definire, secondo i criteri indicati dalla “Legge quadro” e dai provvedimenti emanati dalle amministrazioni competenti dello Stato, attraverso specifiche leggi regionali e atti amministrativi generali, i criteri a cui i Comuni si adeguino per la classificazione acustica del territorio, per la predisposizione dei piani di risanamento acustico, per verificare il rispetto della normativa sull’inquinamento acustico in sede di rilascio dei titoli edilizi.

    Inoltre le Regioni (o le Province autonome):

    • definiscono, in funzione delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnategli dallo Stato, le priorità e i relativi piani d’intervento (triennali) per la bonifica dall’inquinamento acustico ai quali i Comuni devono adeguare i propri piani di risanamento. Le Regioni si limitano a formulare proposte non vincolanti circa i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore originanti dalle infrastrutture di trasporto, di competenza Statale.

    • individuano l’autorità competente ad elaborare le mappe acustiche strategiche e i relativi piani d’azione, ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005.

    Nota: sono sempre le Regioni (o le Province autonome) le destinatarie dei suddetti documenti nonché la mappatura acustica e relativo piano d’azione elaborato dalle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

    Competenze delle Province
    Competenze delle Province

    Sono di competenza provinciale tutte le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione di quanto previsto dalla “Legge quadro” in merito al territorio di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché le funzioni assegnate nell’ambito delle leggi regionali in materia.

    Sono, inoltre, demandate alle Province le funzioni amministrative in materia d’inquinamento acustico che può coinvolgere aree intercomunali o l’intero territorio provinciale, come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

    Competenze dei Comuni
    Competenze dei Comuni

    Ai Comuni spettano tutte quelle attività inerenti la loro funzione di pianificazione e governo del territorio, in materia di tutela dell’ambiente.

    Nella tabella seguente sono sintetizzate le competenze attribuite ai Comuni, ai sensi della “Legge quadro” e di quanto definito dai provvedimenti statali e regionali da essa derivati.

    I Comuni hanno l’obbligo di attuare:
    • la suddivisione del proprio territorio in classi di destinazione d’uso secondo le modalità e la tempistica definite dalle Regioni;

    • il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte a seguito della suddetta classificazione;

    • l’adozione dei piani di risanamento acustico, ove necessario;

    • il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e, nel caso si preveda che le suddette attività possano produrre valori d’emissione superiori a quelli determinati ai sensi della normativa vigente, la richiesta d’integrazione delle documentazione prodotta con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti;

    • l’adozione di regolamenti specifici per la tutela dall’inquinamento acustico;

    • l’attività di controllo e rilevazione, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione amministrativa, dell’osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di inquinamento acustico, nonché l’adozione di specifici provvedimenti prescrittivi al fine di contenere le emissioni sonore prodotte sul proprio territorio sia dal traffico autoveicolare, e qualsiasi altra sorgente mobile, sia da sorgenti fisse;

    • l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite definiti nella “zonizzazione” acustica del territorio, per lo svolgimento d’attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;

    • l’adeguamento dei regolamenti locali d’igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio d’attività che impiegano sorgenti sonore.

    I Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti d’esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dalla normativa vigente secondo gli indirizzi determinati dalla Regione d’appartenenza.

    È, inoltre, responsabilità dei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti predisporre una relazione quinquennale, approvata dal consiglio comunale sullo stato acustico del proprio territorio, da inviare alla Regione.

    Al fine di ridurre e controllare le emissioni sonore delle diverse sorgenti presenti sul proprio territorio, i Comuni sono tenuti a predisporre la classificazione acustica del territorio da essi amministrato. Secondo la giurisprudenza, la pianificazione acustica e le relative modifiche rientrano tra le attribuzioni riservate al Consiglio comunale dall’art. 42, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (TAR Toscana, sez. III, 9 giugno 2020, n. 693).

    GIURISPRUDENZA

    • TAR Toscana, sez. III, 9 giugno 2020, n. 693.

    La classificazione o zonizzazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi di destinazione d’uso per le quali devono essere adottati i valori limite definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo le procedure, la tempistica e le modalità operative indicate dalle Regioni di competenza.

    Nell’attesa che i Comuni provvedano al suddetto adempimento, restano validi i limiti di accettabilità definiti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

    Limiti di accettabilità, Leq in dB (A)

    (*) Zone di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq).

    Ai sensi dell’art. 4 della Legge quadro n. 447/1995 e della disciplina integrativa di fonte regionale, la classificazione acustica del territorio comunale non si sovrappone meccanicamente alla pianificazione urbanistica, dalla quale tuttavia non può prescindere, dovendo tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Come rilevato dalla giurisprudenza (CDS, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8443) ciò rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato, occorre infatti tutelare l’interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio. Dall’altro lato, rileva l’interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità edificatorie connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro.

    GIURISPRUDENZA

    • CDS, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8443; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 27 marzo 2018, n. 829; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 16 giugno 2016, n. 1209

    APPROFONDIMENTI

    • “L’inquinamento acustico La pianificazione e la tutela amministrativa, civile e penale” di M. Casellato, M. Ceruti, V. Pellegrini, P. Zen, Santarcangelo di Romagna, 2021, 27 ss.

    • “L’obbligo di vigilanza sull’uso del suolo pubblico e il superamento dei limiti delle immissioni sonore nei pressi di un esercizio commerciale”, di E. Fabris, in Riv. giur. ed., fasc. 5, 2018, 1342 e ss.

    Inoltre, in sede di classificazione acustica del territorio occorre evitare il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente (c.d. divieto di “accostamento critico”).

    Il divieto di accostamento critico ha costituito uno dei principali problemi affrontati in sede di classificazione acustica del territorio, in quanto nella prassi non è raro che l’evoluzione del tessuto urbanistico-edilizio conduca alla compresenza, in aree limitrofe, di attività riconducibili a classi acustiche tra loro non contigue.

    Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, la normativa prevede che i Comuni provvedano all’adozione di appositi piani di risanamento acustico.

    Anche nel caso in cui, a seguito delle rilevazioni effettuate sul proprio territorio, risultassero superati i valori limite vigenti, è necessario adottare, da parte dei Comuni e secondo quanto previsto dalle Regioni competenti, i predetti piani di risanamento.

    In particolare, l’adozione di piani di risanamento da parte dei Comuni che hanno già effettuato la classificazione del proprio territorio secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 è obbligatoria, nel caso sia riscontrato il superamento dei valori d’attenzione o qualora, nell’ambito della classificazione del territorio stesso per l’applicazione dei valori di qualità, non sia possibile rispettare il vincolo di divieto a causa di preesistenti destinazioni d’uso e/o di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti con valori di Livello sonoro equivalente che si discostano in misura superiore a 5 dB (A).

    Per quanto concerne, invece, i Comuni in cui sia riscontrato il superamento dei soli valori di qualità, ma non di quelli d’attenzione, i piani di risanamento possono essere adottati in via facoltativa.

    Una fattispecie particolare di piani di risanamento acustico riguarda le situazioni in cui fossero preesistenti insediamenti produttivi e, successivamente, siano state realizzate abitazioni private in zone limitrofe, in contesti in cui la classificazione acustica non abbia rispettato il divieto di accostamento critico e non siano state previste delle c.d. “zone cuscinetto”, ossia zone inserite in classi acustiche intermedie per evitare che si verifichi l’accostamento tra due classi acustiche che presentano una differenza tra i limiti di esposizione al rumore superiore a 5 dB.

    In questi frangenti, ferma restando l’esigenza di predisporre piani di risanamento acustico, è discusso che gli oneri relativi agli interventi di mitigazione acustica possano essere posti a carico dell’imprenditore, in quanto l’esigenza di intervenire non deriva in sé dall’attività d’impresa, bensì da scelte di classificazione del territorio operate dall’Amministrazione.

    Secondo la giurisprudenza, in tali casi occorre evitare che i costi del risanamento acustico gravino in via esclusiva sui privati, fermo restando che rimangono a carico dell’impresa gli oneri necessari per il rispetto nei valori limite stabiliti in relazione alla classe acustica in cui essa si trova inserita (TAR Piemonte, sez. II, 13 dicembre 2005, n. 3966).

    Occorre rilevare che nelle situazioni in cui si versi in zone già urbanizzate, dove siano presenti accostamenti critici, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, della Legge quadro n. 447/1995 il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti. In tali casi, nell’adozione del piano di risanamento acustico occorre che le misure di mitigazione assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d’uso della zona stessa.

    GIURISPRUDENZA

    • TAR Piemonte, sez. II, 13 dicembre 2005, n. 3966

    10.6.4 Valutazione d’impatto acustico

    10.6.4Valutazione d’impatto acustico

    Al fine di consentire una valutazione più approfondita dell’inquinamento acustico in rapporto all’ambiente ed ai rischi ad esso associati, devono essere identificate e classificate, in funzione delle singole sorgenti sonore, della loro diffusione e dei relativi ricettori, tutte le possibili cause significative di rischio per la salute connesse al “rumore” alle quali possono essere sottoposte le popolazioni interessate.

    Viene quindi disposto con l’art. 8 della “Legge quadro” che:

    • tutti i progetti sottoposti alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (per dettagli si veda il capitolo 3 del presente Manuale), ai sensi della normativa (nazionale e regionale) vigente in materia, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate;

    • i soggetti titolari dei progetti o delle opere sottoposte alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, o su specifica richiesta dei Comuni, devono predisporre tutta la documentazione necessaria alla valutazione d’impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
      • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

      • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione stradale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;

      • discoteche;

      • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

      • impianti sportivi e ricreativi;

      • ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

    Nota: la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tener conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all’immissione del rumore, secondo quanto previsto dal D.M. 29 novembre 2000 (art. 8, comma 2-bis, Legge n. 447/1995).

    L’art. 8, comma 4, della Legge quadro n. 447/1995 stabilisce poi che la valutazione previsionale di impatto acustico debba essere presentata anche:

    • per ottenere il titolo edilizio in relazione a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;

    • in allegato alle domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

    Lo scopo della valutazione previsionale, obbligatoriamente redatta da un tecnico competente in acustica (vedi paragrafo dedicato) è quello di consentire di:

    • effettuare una comparazione tra lo scenario di fatto (prima delle realizzazione delle opere) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);

    • distinguere quale sia l’aliquota di rumore indotta dalla sola opera in progetto rispetto al rumore già presente e generato da altre sorgenti presenti.

    • valutare, in caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un’opera già esistente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

    La Valutazione previsionale, in sostanza, dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l’esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori di immissione ed emissione stabiliti dalla norma.

    Nota: la valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività e riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dalla nuova attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l’attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

    Ai sensi del comma 6, art. 8, Legge quadro n. 447/1995, come modifica dal D.Lgs. n. 42/2017, qualora si preveda che l’esercizio delle attività indicate nel comma 4 sopra citato possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) della Legge quadro medesima, occorre indicare nella valutazione previsionale di impatto acustico le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.

    Nota: Va inoltre ricordato che, anche se non espressamente indicato dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico, la valutazione di impatto acustico è dovuta anche nei casi soggetti a procedura di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), sempre regolamentata al Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.ei. Infatti, il rumore ambientale, in quanto una delle principali fonti d’inquinamento, è ricompreso nell’ambito delle Direttive in materia di IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) relative alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento proveniente da determinate attività industriali.

    Il Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 disciplina tutte le misure da attuare, in particolare con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili” (BAT), per evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, per ridurre le emissioni (aria, acqua, suolo, rumore, rifiuti) prodotte dagli impianti oggetto della disciplina al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.

    Inoltre, l’art. 8, comma 3, della Legge quadro n. 447/1995 stabilisce che deve essere prevista la valutazione previsionale del clima acustico per:

    • le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali prossimi alle suddette opere;

    • o alla realizzazione delle seguenti tipologie d’insediamenti:
      • scuole e asili nido;

      • ospedali;

      • case di cura e di riposo;

      • parchi pubblici urbani ed extraurbani.

    Nota: per clima acustico si intende l’insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l’area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.

    10.6.5 Ordinanze contingibili e urgenti

    10.6.5Ordinanze contingibili e urgenti

    L’art. 9 della Legge quadro n. 447/1995 ha previsto il potere di ricorrere, in situazioni eccezionali ed urgenti di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, da parte del sindaco, del Presidente della Provincia, del Presidente della giunta regionale, del prefetto, del Ministro dell’ambiente e del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, di emanare provvedimenti di ordinanza, con cui disporre speciali forme di contenimento o d’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

    Secondo l’interpretazione prevalente e la giurisprudenza maggioritaria il potere di ordinanza previsto dall’art. 9 della Legge quadro n. 447/1995 è ricondotto nell’ambito dei poteri c.d. “extra ordinem”, di carattere straordinario.

    GIURISPRUDENZA

    • TAR Campania, Napoli, sez. III, 11 settembre 2020, n. 3771; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 marzo 2017, n. 382; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 68; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 47; TAR Campania, Napoli, sez. V, 30 dicembre 2016, n. 8035

    APPROFONDIMENTI

    • “L’inquinamento acustico La pianificazione e la tutela amministrativa, civile e penale”, di M. Casellato, M. Ceruti, V. Pellegrini, P. Zen, in Santarcangelo di Romagna, 2021, 77 ss.

    10.6.6 Sanzioni amministrative

    10.6.6Sanzioni amministrative

    L’art. 10 della Legge quadro n. 447/1995 e s.m.ei. disciplina il regime sanzionatorio che ha carattere amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 cod. pen., per quanto riguarda l’inadempienza di quanto prescritto dal provvedimento relativamente a:

    – inottemperanza alle disposizioni d’ordinanza contingibili e urgenti previste da art. 9 della legge: sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro;

    – superamento dei valori limite d’emissione e/o d’immissione: sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro;

    – violazione dei regolamenti d’esecuzione, nonché delle norme dettate in esecuzione della “Legge quadro” dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni: sanzione amministrativa da 500 euro a 20.000 euro.

    Nota: la formulazione dell’art. 10 (“sanzioni amministrative”), con il particolare richiamo all’art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), ha erroneamente portato a presupporre una possibile implicita abrogazione dell’art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) con conseguente depenalizzazione del reato ambientale connesso al rumore. La Corte di cassazione, con sentenza 1273/97, n. 2343, ha chiarito che la Legge quadro non ha portato alla tacita abrogazione dell’art. 659 cod. pen., in quanto questi tutela la tranquillità pubblica, mentre la “Legge quadro” vuole tutelare la salute umana (combinato disposto dell’art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a), Legge n. 447/1995) salvaguardando le persone dalle possibili conseguenze che il rumore può avere sia sul fisico che sulla psiche con danni temporanei o permanenti. Quindi, la possibilità di poter ricorrere ad entrambi i provvedimenti, permette di avere un completo controllo dell’inquinamento acustico sotto tutti gli aspetti. Sarà, dunque, compito dell’interprete stabilire l’inadempienza riscontrata può essere configurata come una violazione amministrativa conseguente all’inosservanza dei dettami della “Legge quadro” oppure come una lesione o messa in pericolo della quiete pubblica penalmente sanzionabile.

    10.6.7 Messaggi pubblicitari

    10.6.7Messaggi pubblicitari

    L’art. 12 della “Legge quadro” prevede particolari disposizioni per i messaggi pubblicitari mediante l’integrazione con uno specifico comma (comma 2-bis) all’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 (e sue successive modifiche ed integrazioni) la quale disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

    Comma 2-bis, art. 8, Legge 6 agosto 1990, n. 223

    “2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la diffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi”.

    10.7 Determinazione e gestione del rumore ambientale (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)

    10.7Determinazione e gestione del rumore ambientale (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194)

    Con il recepimento della Direttiva n. 2002/49/CE nel nostro ordinamento attraverso il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 42/2017) si adottano anche a livello nazionale una serie di strumenti necessari per l’indagine, la valutazione e il contenimento dei suoni nocivi, con particolare attenzione alle esposizioni che possono avvenire negli ambienti esterni e di vita che giornalmente l’uomo frequenta, sviluppando e completando, anche con l’elaborazione di misure complementari, l’attuale quadro di provvedimenti ed azioni relative alle emissioni acustiche.

    A tal fine sono progressivamente attuate le seguenti azioni:

    • la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri;

    • l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;

    • l’adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli d’esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona.

    L’introduzione di nuovi descrittori acustici, diversi da quelli che erano già in uso, si auspica che consenta a livello europeo di effettuare un controllo omogeneo e comparato della reale situazione dell’inquinamento acustico nei diversi paesi membri.

    Nota: La Dir. 2020/367/UE ha modificato l’allegato III alla Dir. 2002/59/CE, rispetto alla definizione dei metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale.

    Le mappature acustiche sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all’Allegato IV (al Decreto) e devono essere redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla Direttiva n. 2007/2/CE (che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea “Inspire”), sulla base di linee guida adottate da emanarsi mediante apposito decreto.

    Le mappe acustiche strategiche sono riesaminate e rielaborate in funzione delle necessità, almeno ogni cinque anni. Per la mappatura strategica delle Regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi cooperano fra loro.

    Con il Decreto 26 maggio 2022, n. 72, il MiTE ha emanato le linee guida previste per la redazione delle mappature acustiche, contenute in tre corposi allegati:

    • L’Allegato 1 concerne le specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche. In esso sono riportati i contenuti minimi delle relazioni descrittive da produrre a cura dei gestori delle infrastrutture di trasporto (aeroporti, ferrovie, strade) principali e delle autorità competenti sugli agglomerati con oltre 100.000 abitanti;

    • L’Allegato 2 fornisce le specifiche tecniche per la compilazione, da parte dei gestori delle infrastrutture di trasporto principali e delle autorità competenti sugli agglomerati, dei meta-dati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche;

    • L’Allegato 3 definisce i contenuti minimi delle relazioni concernenti la metodologia di determinazione delle mappe acustiche e i valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore.

    I piani d’azione devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato V e sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogni qualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni.

    Il Regolamento UE 2019/1010 ha modificato l’art. 8, par. 5, della Direttiva 2002/49/CE e ha prorogato al 18 luglio 2024 il termine per il riesame e la rielaborazione dei piani d’azione.

    I piani recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, o nell’esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge n. 447/1995, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. i), dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 7, comma 1, della predetta Legge.

    Nota: il Decreto Direttoriale (MiTE) 24 marzo 2022, n. 16 disciplina le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Per le prime è stabilito un valore limite di 55 dB(A) Lden per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto e dai siti di attività industriale, così come desumibili dalla mappa acustica strategica, ovvero attraverso la vigente classificazione acustica del territorio comunale. Per quanto riguarda invece le zone silenziose in aperta campagna, esse devono essere caratterizzate dalla presenza dei suoni della natura in grado di indurre sensazioni percettive di quiete, di tranquillità e di benessere psicofisico delle persone. La norma fornisce altresì i criteri per la selezione preliminare delle «zone silenziose in aperta campagna», fermo restando che esse dovranno appartenere a porzioni di territorio assegnate a classi acustiche non superiori alla III, di estensione superficiale, di norma, > 5 kmq, salva l’ipotesi di aree naturali protette e/o appartenenti alla rete Natura 2000, ad aree archeologiche, architettoniche, storiche e culturali, che potranno avere anche estensioni inferiori.

    Le informazioni relative alla mappatura acustica, le mappe acustiche strategiche nonché i piani di azione sono resi accessibili dall’autorità pubblica (in conformità al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195) avvalendosi anche delle tecnologie informatiche ed elettroniche disponibili.

    I soggetti preposti all’elaborazione dei piani d’azione comunicano, mediante avviso al pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini dell’elaborazione dei piani stessi.

    Gli stessi soggetti, fatto salvo quanto precedentemente stabilito disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani.

    Come già accennato, al fine di poter avere dati confrontabili tra i diversi Stati Membri sono stati introdotti dei nuovi descrittori acustici comuni per tutti gli Stati membri mediante i quali si potranno elaborare e revisionare le mappe di cui al paragrafo precedente.

    In attesa che venga emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 194/2005) con il quale vengono indicati i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti dalla Legge n. 447/1995 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell’art. 3 della “Legge quadro”.

    La situazione di coesistenza dei descrittori acustici ex Legge n. 447/1995 e ex D.Lgs. n. 194/2005

    Il Decreto ex comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n, 194/2005 non risulta tuttora emanato per cui si è creata, di fatto, una situazione di coesistenza dei descrittori europei e dei descrittori nazionali nell’applicazione del quadro normativo complessivo (Direttiva n. 2002/49/CE alias D.Lgs. n. 194/2005 e la Legge n. 447/1995 e decreti attuativi):

    Considerando che la conversione dei limiti vigenti nei descrittori Lden e Lnight, è finalizzata esclusivamente ad assolvere ad un debito informativo previsto dalla Direttiva n. 2002/49/CE e dal D.Lgs. n. 194/2005 di recepimento della stessa:

    – Lden e Lnight sono usati per le mappature acustiche e i Piani di azione;

    – LAeq e LVA per gli adempimenti previsti dalla Legge n. 447/95 e decreti attuativi (PCAR di cui al D.M. 29 novembre 2010, Piani di classificazione acustica comunali, Classificazione acustica aeroportuale e Piani di risanamento comunali, attività di controllo ai fini della verifica del rispetto dei valori limite).

    Dopo l’emanazione del suddetto Decreto, l’autorità individuata dalla Regione o Provincia autonoma e la società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che hanno l’obbligo di elaborare i documenti di cui al paragrafo precedente potranno utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei nuovi descrittori acustici Lden e Lnight, secondo le modalità riportate dal Decreto purché tali dati non risalgano a più di tre anni.

    L’art. 11, del D. Lgs. n. 194/2005 prevede le seguenti sanzioni amministrative per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più Regioni, compresi gli aeroporti principali:

    • da 30.000 a 180.000 euro per ogni mese di ritardo nell’adempimento nella elaborazione e trasmissione della mappatura acustica e dei relativi piani d’azione di cui all’art. 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all’art. 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6 del Decreto;

    • da 2.000 a 12.000 euro per l’elaborazione della mappatura acustica non conforme ai requisiti minimi indicati nello specifico Allegato IV al Decreto e dei piani d’azione non conformi ai requisiti minimi di cui all’Allegato V:

    • da 5.000 a 30.000 euro per il mancato rispetto dei tempi di comunicazione dei dati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, indicati nell’art. 7 del Decreto.

    Nota: la Regione o la Provincia autonoma competente è responsabile dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano più Regioni per le quali è competente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    Nota: per quanto non espressamente previsto dal Decreto si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Legge di depenalizzazione”) e sue successive modificazioni.

    10.8 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227)

    10.8Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi (D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227)

    L’art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 introduce alcune semplificazioni in materia di documentazione di impatto acustico, escludendo dall’obbligo di presentazione della documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B al D.P.R. citato.

    Rimane escluso dalla semplificazione l’esercizio di alcune attività, che, seppur ricomprese nell’Allegato B (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari), utilizzano impianti di diffusione sonora. In tali casi permane l’obbligo di predisporre l’adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione del rumore.

    Allegato B (richiamato dall’art. 4 del D.P.R. n. 227/2011)

    • Attività alberghiera.

    • Attività agro-turistica.

    • Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).

    • Attività ricreative.

    • Attività turistica.

    • Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.

    • Attività culturale.

    • Attività operanti nel settore dello spettacolo.

    • Palestre.

    • Stabilimenti balneari.

    • Agenzie di viaggio.

    • Sale da gioco.

    • Attività di supporto alle imprese.

    • Call center.

    • Attività di intermediazione monetaria.

    • Attività di intermediazione finanziaria.

    • Attività di intermediazione immobiliare.

    • Attività di intermediazione assicurativa.

    • Attività di informatica - software.

    • Attività di informatica - house.

    • Attività di informatica - internet point.

    • Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).

    • Istituti di bellezza.

    • Estetica.

    • Centro massaggi e solarium.

    • Piercing e tatuaggi.

    • Laboratori veterinari.

    • Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.

    • Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.

    • Lavanderie e stirerie.

    • Attività di vendita al dettaglio di generi vari.

    • Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.

    • Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

    • Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

    • Laboratori artigianali per la produzione di pane.

    • Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.

    • Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.

    • Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.

    • Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

    • Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

    • Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

    • Liuteria.

    • Laboratori di restauro artistico.

    • Riparazione di beni di consumo.

    • Ottici.

    • Fotografi.

    • Grafici.

    Per le attività non ricomprese nell’Allegato B, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento (oppure nel caso che questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991), la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 447/1995, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge stessa.

    Nel caso in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, comma 6, della Legge n. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica.

    ➔ PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

    Dopo avere descritto sinteticamente il quadro normativo di settore, si riporta di seguito una sintetica esposizione degli atti amministrativi generali che hanno trattato gli aspetti tecnici necessari per la determinazione dell’inquinamento acustico.

    10.9 Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

    10.9Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

    Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 indica non solo i valori limite d’emissione e immissione validi in tutto il territorio nazionale ai fini della valutazione oggettiva dell’inquinamento acustico dei nostri ambienti, ma anche i valori cui tendere per realizzare gli obiettivi di tutela, in funzione delle classi di destinazione d’uso del territorio dei Comuni.

    Si tratta di un Decreto, attuativo dell’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all’art. 2 della stessa Legge.

    I valori limite fissati sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella A allegata al Decreto e adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, lett. a) e dell’art. 6, comma 1, lett. a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

    Art. 1: Campo di applicazione

    Tabella A Classi di destinazione d’uso del territorio

    CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
    CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
    CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o d’attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza d’attività commerciali, Uffici, con limitata presenza d’attività artigianali e con assenza d’attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
    CLASSE IV - aree d’intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza d’attività commerciali e Uffici, con presenza d’attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
    CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità d’abitazioni.
    CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d’insediamenti abitativi.

    Art. 2: Valori limite di emissione

    Tabella B - Valori limite assoluti di emissione, Leq in dB (A)

    Art. 3: Valori limite assoluti di immissione

    Tabella C - Valori limite assoluti di immissione, Leq in dB (A)

    Art. 4: Valori limite differenziali di immissione

    I valori limite differenziali d’immissione, che non si applicano alle aree classificate “esclusivamente industriali”, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi.

    Il suddetto criterio differenziale non si applica nei casi in cui:

    • il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno;

    • il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno;

    in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

    Inoltre, il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, dalle attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, nonché da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

    Nota: con circolare del 6 settembre 2004, il Ministero dell’ambiente ha avuto modo di precisare che il criterio differenziale si applica anche nei seguenti casi:

    • rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi;

    • nel caso di impianto a ciclo produttivo continuo esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, ecc.) limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

    Al contrario, il criterio differenziale non è applicabile nei seguenti casi:

    • servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso;

    • attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

    Secondo la giurisprudenza consolidata, il valore limite differenziale previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 è applicabile sia qualora il Comune non abbia proceduto alla zonizzazione acustica, sia dopo l’approvazione di tale classificazione.

    Sotto il primo profilo, è stato rilevato che la Legge quadro n. 447/1995, che attribuisce ai Comuni il compito di procedere alla zonizzazione acustica del territorio, quando passa a disciplinare il regime transitorio non prefigura alcun differimento in attesa del piano di zonizzazione nell’utilizzo del criterio differenziale.

    Sotto il secondo profilo, siccome non si rinviene alcuna norma che ricolleghi l’applicazione dei valori limite differenziali alla zonizzazione acustica, l’art. 4 dello stesso D.P.C.M. 14 novembre 1997 che li contempla continua ad applicarsi anche a seguito dell’approvazione della zonizzazione stessa.

    Coerentemente con questo approccio esegetico, la giurisprudenza ha stabilito che la violazione dei valori limite differenziali di immissione costituisce illecito amministrativo ex art. 10, comma 2, della stessa Legge n. 447/1995, anche se si verifichi nel territorio di un Comune che non abbia adottato il piano di zonizzazione acustica, poiché la Legge quadro non prefigura alcun differimento nell’utilizzo del criterio differenziale in attesa del piano di zonizzazione.

    GIURISPRUDENZA

    • TAR Campania, Napoli, sez. V, 21 novembre 2019, n. 5465; TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 47; Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386

    Il D.Lgs. n. 42/2017 ha introdotto nell’art. 2 della Legge quadro n. 447/1995 la lett. h-bis), con cui è stata definita un’ulteriore tipologia di valore limite, denominato valore limite di immissione specifico e definito come il “valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica, misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore”.

    Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti qualora la classificazione del territorio prevedesse fattispecie di accostamento critico. In tali casi è previsto che in sede di piano di risanamento acustico le misure di mitigazione adottate assicurino la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d’uso della zona stessa.

    Art. 5: Infrastrutture dei trasporti

    La disposizione prevede che i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

    Pertanto, per le infrastrutture menzionate i valori limite di cui alle Tabelle 1 e 2 non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza (definite nell’ambito dei specifici provvedimenti).

    All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti d’immissione.

    Art. 6: Valori d’attenzione

    I valori d’attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono:

    • se riferiti ad un’ora, i valori della Tabella C, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

    • se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla Tabella C.

    Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all’interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. L’ampiezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine.

    Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. Qualora sia superato anche solo uno dei suddetti valori nell’ambito del territorio comunale, suddiviso secondo le classi di destinazione d’uso, devono essere adottati gli opportuni piani di risanamento. Ciò non si applica alle aree “esclusivamente industriali”, per le quali i piani di risanamento devono essere adottati solo nel caso di superamento dei valori di cui alla lett. b).

    Art. 7: Valori di qualità

    Tabella D - Valori di qualità

    10.10 Tecniche di rilevamento e misurazione (D.M. 16 marzo 1998)

    10.10Tecniche di rilevamento e misurazione (D.M. 16 marzo 1998)

    Con il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 marzo 1998 si è provveduto ad armonizzare e standardizzare le tecniche e le metodologie di rilevazione e misurazione del rumore. Vengono, infatti, definite:

    • le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura; le relative norme di riferimento;

    • il soggetto competente;

    • le modalità di effettuazione delle misure;

    • la certificazione di taratura della strumentazione utilizzata da effettuare presso laboratori autorizzati (accreditati ai sensi della Legge n. 223/1991).

    Il Decreto è costituito da un breve articolato nel quale sono definiti il campo d’applicazione e le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per la misurazione e registrazione del rumore, oltre che da quattro specifici allegati:

    • Allegato A: riporta le definizioni e le eventuali formule di calcolo delle grandezze interessate dalle misure;

    • Allegato B: regola i criteri e le modalità d’esecuzione delle misure di rumore ad eccezione di quelli relativi al rumore ferroviario che è invece descritto nello specifico dall’Allegato C;

    • Allegato C: metodologia di misura del rumore ferroviario;

    • Allegato D: sono definiti gli elementi necessari alla redazione di un rapporto delle misure effettuate.

    10.10.1 Definizioni

    10.10.1Definizioni
    Sorgente specifica Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
    Tempo a lungo termine (TL) Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all’interno del quale si valutano i valori d’attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
    Tempo di riferimento (TR) Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
    Tempo d’osservazione (TO) È un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
    Tempo di misura (TM) All’interno di ciascun tempo d’osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo d’osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
    Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata”A”: LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata “A” LPA secondo le costanti di tempo “slow”“fast”, “impulse”.
    Livelli dei valori massimi di pressione sonora: LASmax, LAFmax, LAImax. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”.
    Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” Valore del livello di pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo


    dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2; pA (t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 μ Pa è la pressione sonora di riferimento.
    Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL) Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito:
    • al valore medio su tutto il periodo (con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL), espresso dalla relazione:



    essendo N i tempi di riferimento considerati;
    • al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all’interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di Aeq pressione sonora ponderata “A” risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:



    dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’iesimo TR.
    È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
    Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL) è dato dalla formula:

    dove
    t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento;
    t0 è la durata di riferimento.
    Livello di rumore ambientale (LA) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
    1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;
    2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

    Livello di rumore residuo (LR) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
    Livello differenziale di rumore (LD) differenza tra il livello di rumore ambientale, (LA) e quello di rumore residuo (LR):
    LD = (LA - LR).
    Livello di emissione È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
    Fattore correttivo (Ki) è la correzione in dB (A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
    • per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB;

    • per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB;

    • per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB;


    i fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
    Presenza di rumore a tempo parziale esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq (A) deve essere diminuito di 3 dB (A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) deve essere diminuito di 5 dB (A).
    Livello di rumore corretto (LC) è definito dalla relazione:
    LC = LA + Ki + KT + KB.

    10.10.2 Norme tecniche per l’esecuzione delle misure

    10.10.2Norme tecniche per l’esecuzione delle misure

    Prima dell’inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione.

    Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che hanno influenza sul rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine.

    Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento (LAeq,TR):

    può essere eseguita:

    • per integrazione continua - il valore LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale Aeq durante l’intero periodo di riferimento, con l’esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell’area in esame;

    • con tecnica di campionamento - il valore LAeq,TR è calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo agli intervalli del tempo d’osservazione (To)i. Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione:

    Nell’esecuzione delle misure, il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale.

    Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

    10.10.3 Misure all’interno di ambienti abitativi

    10.10.3Misure all’interno di ambienti abitativi

    Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte sia chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

    Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; alla presenza d’onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente.

    Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

    10.10.4 Misure in esterno

    10.10.4Misure in esterno

    Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell’interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell’edificio.

    L’altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

    Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s.

    Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento.

    10.10.5 Presentazione dei risultati

    10.10.5Presentazione dei risultati

    I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

    • data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;

    • tempo di riferimento, d’osservazione e di misura;

    • catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;

    • i livelli di rumore rilevati;

    • classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura;

    • le conclusioni;

    • modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso d’utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;

    • elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;

    • identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

    10.11 Tecnico competente (D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42)

    10.11Tecnico competente (D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42)

    Il tecnico competente in acustica è una figura professionale, istituita con la “Legge quadro” idonea ad esercitare la propria attività nell’ambito della tutela dall’inquinamento acustico e a cui competono le misurazioni, le verifiche dell’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, la redazione dei piani di risanamento acustico e le relative attività di controllo. Il D.P.C.M. del 31 marzo 1998, indicava, fino alla sua abrogazione operata dal D.Lgs. n. 42/2017, i criteri per il riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica, definendone il ruolo, le qualifiche, nonché i requisiti necessari per il riconoscimento da parte delle Regioni.

    Il Capo VI del D.Lgs. n. 42/2017 ha ridefinito i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica. La professione di tecnico competente in acustica viene fatta rientrare tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

    L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2017 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province autonome.

    La domanda di iscrizione nell’elenco è presentata secondo le modalità procedurali di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 42/2017. Lo stesso allegato riporta le modalità per la cancellazione dall’elenco e per l’aggiornamento professionale periodico (nell’arco di ogni quinquennio partecipazione a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni).

    Coloro che avevano già ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del D.P.C.M. del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017 (ossia dal 18 aprile 2017), potevano presentare alla Regione stessa istanza di inserimento nell’elenco nominativo ministeriale.

    Per gli aspiranti al titolo, passato il periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017, può essere iscritto nell’elenco nominativo chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in Allegato II del D.Lgs. n. 42/2017, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

    • avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 42/2017;

    • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’Allegato II;

    • avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in Allegato II;

    • aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

    In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017 (fino, cioè, al 19 aprile 2022), può essere iscritto nell’elenco nominativo chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

    • aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla Regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’art. 2, comma 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle presta zioni relative ad ogni anno.

    • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’Allegato II del D.Lgs. n. 42/2017.

    Nota: Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

    • effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

    • partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

    • redazione o revisione di zonizzazione acustica;

    • redazione di piani di risanamento;

    • attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense.

    Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento professionale (la formazione ricorrente), i Tecnici Competenti devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione dei nominativi nell’elenco ministeriale istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione.

    Infine, l’art. 23 del D.Lgs. n. 42/2017 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

    • monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti per i tecnici competenti in acustica, anche attraverso appositi pareri resi alla Regione, per le finalità di cui all’Allegato I, punto 3 del D.Lgs. n. 42/2017;

    • favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;

    • accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica.

    Il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento ha aggiornato in data 9 maggio 2019 e trasmesso alle Regioni i nuovi indirizzi interpretativi in merito alla figura e ai requisiti richiesti al Tecnico competente in acustica, che sostituiscono i precedenti indirizzi del 23 luglio 2018.

    Nota: Il Tecnico competente nelle Commissioni tecniche comunali

    Si vuole ricordare che la figura del tecnico competente in acustica è anche richiesta nelle Commissioni tecniche di vigilanza comunali istituite ex art. 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.ei.).

    L’art. 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza stabilisce che l’Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. In forza di tale disposto e della normativa di riferimento, qualora vengano svolti spettacoli o intrattenimenti in edifici o luoghi aperti, con l’impiego di attrezzature (quali, a titolo esemplificativo, teatri, cinematografi, auditorium, locali di intrattenimento, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, sale da ballo e discoteche, circhi, teatri tenda, luoghi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico etc.) è necessario previamente munirsi della licenza citata.

    Il Regolamento di esecuzione al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i) prevede che, per l’applicazione dell’art. 80 del T.U., siano istituite delle Commissioni di vigilanza.

    L’art. 141-bis del Regolamento stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 142 del Regolamento stesso, la Commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata. Prevede, inoltre, che alla Commissione possano essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

    Per quanto sopra, le Commissioni tecniche per i pareri di agibilità, istituite presso i Comuni prevedono quasi sempre la presenza fissa di un Tecnico Competente in acustica ambientale.

    10.12 Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (D.M. 1° aprile 2004)

    10.12Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (D.M. 1° aprile 2004)

    Il D.M., mediante una serie di schede, definisce le linee guida, cui i proponenti di progetti sottoposti a VIA devono attenersi, mediante l’utilizzo di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione dell’inquinamento ambientale, al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.

    Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, la scheda tecnica MR-002 è relativa all’inquinamento acustico di infrastrutture di trasporto. In essa si raccomanda l’adozione dei criteri di progettazione, di valutazione e di abbattimento del rumore contenuti nei primi otto volumetti della Collana tecnico scientifica dal titolo “Tutela dell’Ambiente dall’Inquinamento Acustico” (composta da 10 volumetti) redatta dal CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici), in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente (Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali - SIAR) nel febbraio del 2000.

    I primi otto volumi a cui si fa riferimento sono di seguito elencati.

    Vol. 1 Criteri per l’esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Stradali
    Vol. 2 Criteri per l’esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Ferroviarie
    Vol. 3 Criteri per l’esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Aeroportuali
    Vol. 4 Criteri per l’esecuzione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture Marittimo-Fluviali
    Vol. 5 Criteri per la progettazione degli interventi di bonifica acustica
    Vol. 6 Criteri per la progettazione degli interventi di bonifica acustica
    Vol. 7 Criteri per la valutazione degli interventi di bonifica acustica
    Vol. 8 Tecniche di misura ed abbattimento del rumore

    La scheda tecnica MR-003 tratta invece della metodologia per la valutazione dell’inquinamento acustico prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante, anch’essa descritta in un documento redatto dal CIRIAF nel 2003: “Valutazione dell’impatto acustico di centrali termoelettriche”.

    La scheda tecnica ST-003 raccomanda l’uso dei dispositivi elettroacustici attivi per l’abbattimento del rumore (integrativi dei sistemi passivi), finalizzati alla riduzione dell’inquinamento acustico a basse frequenze di motori a combustione interna di gruppi elettrogeni motopompe e compressori di potenza superiore ai 30 kW. Tali dispositivi si basano sul principio dell’interferenza distruttiva tra i campi sonori generati dalla sorgente originale primaria del rumore e da una sorgente secondaria ad hoc (che genera “antirumore”).

    Infine, la scheda tecnica ST-004 prende in considerazione l’utilizzo di finestre ventilate antirumore da utilizzarsi per la protezione dai rumori esterni quando risultino insufficienti altri sistemi di abbattimento del rumore quali barriere acustiche, pavimentazione fonoassorbenti, etc.

    ➔ PROVVEDIMENTI SPECIFICI

    Come provvedimenti a carattere specifico s’intendono tutti quei provvedimenti attraverso i quali sono definite le azioni da attuare, agendo direttamente sulle sorgenti o sui ricettori (in funzione della tipologia della sorgente stessa), al fine di ridurre e contenere l’emissione sonora.

    Essi, dunque, riguardano la definizione delle caratteristiche sia delle sorgenti sia dei ricettori, nonché le eventuali azioni di riduzione e contenimento da attuare anche, ad esempio, con misure d’interposizione di barriere tra le sorgenti e i ricettori.

    Per quanto concerne le caratteristiche intrinseche di rumorosità e quindi i livelli massimi di emissione sonora ammissibili per i veicoli, strumenti, macchinari e attrezzature che possono generare rumore, questi sono definiti e disciplinati da specifiche norme tecniche e/o Direttive a cui fanno riferimento anche le procedure d’omologazione con lo scopo di garantirne la conformità sin dalla fabbricazione.

    10.13 Impianti a ciclo produttivo continuo (D.M. 11 dicembre 1996)

    10.13Impianti a ciclo produttivo continuo (D.M. 11 dicembre 1996)

    Gli impianti a ciclo produttivo continuo sono gli impianti per i quali non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto, pericoli d’incidenti o alterazioni del prodotto, o quelli il cui esercizio continuo è necessario per garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale, o gli impianti il cui esercizio è regolato da contratti nazionali collettivi di lavoro o norme di legge sulle 24 ore per cicli settimanali.

    Per quanto concerne la definizione di impianto a ciclo produttivo continuo, così come riportate nel D.M. 11 dicembre 1996, si ritiene che essa sussista anche in senso alternativo qualificando l’impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo rispettivamente in considerazione di determinate situazioni tecniche e sulla base dei tempi di lavoro accertabili connessi alla continuità dell’esercizio. Per i servizi e gli impianti fissi di edifici non si applicano i valori limite differenziali di immissione in quanto per essi vale quanto indicato dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

    Con il D.M. 11 dicembre 1996 si regolamenta l’applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo già esistenti (in esercizio, già autorizzati all’esercizio o che abbiano già presentato domanda alla data del 26 dicembre 1996), ubicati in zone non classificate esclusivamente industriali dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e che superano i valori assoluti di immissione.

    In questo caso i piani di risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.

    La mancata presentazione del piano di risanamento comporta l’adeguamento ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

    Gli impianti esistenti che non superano i valori assoluti d’immissione hanno l’onere di presentare al Comune la documentazione che certifica il rispetto delle norme in materia di rumore.

    Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, sempre in zona non esclusivamente industriale, che presentano richiesta d’autorizzazione all’esercizio dopo l’entrata in vigore del Decreto, l’applicazione del criterio differenziale è condizione per il rilascio della stessa.

    La giurisprudenza ha stabilito che la deroga all’obbligo di osservanza del limite differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 è subordinata non solo alla possibilità di classificare - alla data di entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996 - gli impianti come “a ciclo continuo”, ma anche al rispetto, alla medesima data, dei limiti assoluti di immissione che doveva all’epoca essere attestato trasmettendo al competente ufficio comunale apposita certificazione, nonché infine all’assenza di modifiche sostanziali successive agli impianti.

    GIURISPRUDENZA

    • TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5 maggio 2020, n. 332.

    10.14 Requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)

    10.14Requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997)

    Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) fissa i criteri e le metodologie per il contenimento dell’inquinamento acustico all’interno degli edifici mediante la definizione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore ad essi interne ed i requisiti acustici passivi degli edifici stessi e dei loro componenti in opera, in quanto anche questi contribuiscono al clima acustico dei nostri ambienti.

    La materia è alquanto controversa. La norma non troverebbe applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi (art. 11, Legge 7 luglio 2009, n. 88; art. 15, comma 1, lett. c), Legge 4 giugno 2010, n. 96; sentenza 103/2013 Corte cost.). I costruttori/venditori devono, invece, rispettare quanto richiesto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 nei confronti della Pubblica amministrazione.

    Nell’ambito del provvedimento, gli ambienti abitativi vengono classificati in 7 categorie per ognuna delle quali sono stabiliti sia i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti (pareti, solai etc.) e degli impianti tecnologici, che i relativi valori limite delle grandezze caratterizzanti.

    Classificazioni degli ambienti abitativi e valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

    I limiti d’emissione per gli impianti tecnologici presenti all’interno degli ambienti sono di seguito riportati.

    dB (A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, gli scarichi idraulici, bagni, i servizi igienici e la rubinetteria);
    25 dB (A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento aerazione e condizionamento).

    Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

    10.15 Luoghi d’intrattenimento (D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215)

    10.15Luoghi d’intrattenimento (D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215)

    Il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 definisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o d’intrattenimento danzante. Tali prescrizioni si applicano anche ai circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché ai pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici d’amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto.

    Nota: Le disposizioni indicate nel Regolamento in oggetto non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti rumorosi.

    Fermo restando i limiti generali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico fissati con D.P.C.M. 14 novembre 1997, all’interno dei luoghi indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAeq, sono:

    102 dB (A) LASmax,

    95 dB (A) LAeq.

    I suddetti valori s’intendono riferiti al tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo d’apertura al pubblico.

    I gestori di uno dei luoghi sopra indicati devono verificare, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i necessari adempimenti, secondo le modalità indicate nell’ambito del Regolamento stesso. Tali verifiche devono essere effettuate anche dopo ogni modifica o riparazione dell’impianto elettroacustico (art. 3).

    A seguito delle verifiche si possono riscontrare le due sotto riportate condizioni.

    Impianto elettroacustico inidoneo a superare i limiti prefissati: il gestore redige un’apposita dichiarazione sostitutiva (**) che viene allegata alla relazione del tecnico competente, conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo;
    Impianto elettroacustico idoneo a superare i limiti prefissati: il tecnico competente, dopo la prima verifica mediante la quale accerta l’idoneità dell’impianto elettroacustico a superare i limiti prefissati, effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni d’esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo d’emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell’impianto.

    A seguito del secondo accertamento, qualora i valori riscontrati rispettino i prescritti limiti, il gestore redige la dichiarazione sostitutiva che viene allegata alla relazione del tecnico competente, conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo (art. 5).

    Qualora, invece, i valori accertati siano superiori ai prescritti limiti indicati, il gestore del locale attua tutti gli interventi, indicati dal tecnico competente, necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione. Sarà compito del tecnico competente procedere al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell’impianto nelle più ricorrenti condizioni d’esercizio.

    10.16 Attività motoristiche (D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304)

    10.16Attività motoristiche (D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304)

    Il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche) definisce i limiti d’immissione consentiti, in funzione del periodo e delle infrastrutture per le specifiche attività motoristiche di prova o sportive.

    Gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificati (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge n. 447/1995 - “... aree adibite ad attività sportive”), sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai Comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Ad essi, tuttavia, non è applicabile quanto disposto per i valori limite differenziali d’immissione (art. 3).

    Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai Comuni, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall’art. 6 del Decreto D.P.C.M. 1° marzo 1991, devono rispettare i sotto riportati limiti d’immissione.

    per i nuovi autodromi 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
    60 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
    per autodromi esistenti 70 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
    60 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
    50 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 22 alle 6;
    N.B. entro cinque anni dalla data d’entrata in vigore del presente Decreto, altresì 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;
    N.B. entro otto anni dalla data d’entrata in vigore del presente Decreto, altresì 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.

    Nota: I Comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

    Al fine di verificare la rispondenza ai limiti indicati e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga, i Comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive l’installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi Comuni, sentito l’organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta ed a conservare la documentazione relativa, rendendola disponibile ai preposti organi di vigilanza (art. 5).

    Essi, inoltre, hanno l’obbligo di trasmettere ai Comuni e alla Regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia d’emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

    10.17 Emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (D.Lgs. n. 262/2002)

    10.17Emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (D.Lgs. n. 262/2002)

    Il D.Lgs. n. 262/2002, come modificato dal D.M. 24 luglio 2006 e dal D.Lgs. n. 41/2017, disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull’emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all’aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l’ambiente.

    Il D.Lgs. n. 262/2002 recepisce la Direttiva n. 2000/14/CE dell’8 maggio 2000 che sostituisce un insieme di Direttive, concernenti macchine da cantiere ed alcune altre tipologie, emanate prevalentemente negli anni ‘80. La Direttiva n. 2000/14/CE è stata aggiornata dalla Direttiva n. 2005/88/CE (recepita in Italia con il D.M. 24 luglio 2006 dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) che modifica i livelli massimi di potenza sonora ammessa delle macchine.

    Il D.Lgs. n. 262/2002 è stato infine modificato dal D.Lgs. n. 41/2017 per renderlo omogeneo anche con i disposti del Regolamento CE n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

    Queste le principali modifiche apportate al D.Lgs. n. 262/2002 dal D.Lgs. n. 41/2017:

    • aggiunge il comma 2-bis all’art. 3 con la previsione che qualora il fabbricante di una attrezzatura (destinata ad operare all’aperto) non sia stabilito nell’UE e non si individui il mandatario “gli obblighi di cui al presente Decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale”;

    • riscrive la parte della disciplina degli organismi di certificazione (art. 12, D.Lgs. n. 262/2002);

    • apre alla possibilità di modifica degli allegati del D.Lgs. n. 262/2002 anche per via di Decreto ministeriale (per espressa modifica dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 262/2002);

    • indica i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli enti e del personale incaricato dei controlli sulle macchine, ovvero:
      • qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

      • aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della Direttiva n. 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi;

    • aggiunge che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni saranno svolte dall’ISPRA.

    Per quanto riguarda la migliore definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione del succitato corso di formazione in materia di acustica ambientale, il D.M. 25 gennaio 2018, come modificato dal D.M. 25 marzo 2019, prevede che:

    • le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell’ambito dei medesimi siano conformi a quanto riportato nell’Allegato I al D.M. stesso;

    • per lo svolgimento della prova finale di verifica debba essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell’Ambiente (con funzione di presidente di commissione) e che, in casi eccezionali, la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale possa svolgersi anche in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, secondo le modalità indicate dal Presidente di commissione.

    ➔ INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

    Le infrastrutture di trasporto, per la loro estensione spaziale e temporale, nonché per la peculiarità delle emissioni sonore prodotte in funzione della sorgente stessa, rappresentano una delle maggiori fonti d’inquinamento acustico. Il traffico stradale e quello ferroviario possono essere considerati come sorgenti lineari rispetto all’area d’impatto del rumore, parallela agli assi di scorrimento, e quindi l’emissione prodotta può essere messa in relazione con i parametri del traffico e con le proprietà acustiche della superficie e della soprastruttura. L’impatto del rumore aereo dipende invece dalla quota a cui vola l’aereo, dalle caratteristiche d’emissione sonora dei motori e dalla rotta seguita, quindi è possibile delimitare l’area d’esposizione al contorno aeroportuale.

    Il rumore stradale, specie ad una certa distanza dagli assi di scorrimento, è un rumore di tipo stazionario che non va soggetto a frequenti fluttuazioni, mentre di quello ferroviario e quello aereo che sono caratterizzati da intensità elevate e di breve durata.

    La Legge quadro n. 447/1995 dedica un’attenzione particolare alle infrastrutture di trasporto prevedendo una regolamentazione dedicata attraverso provvedimenti specifici per ogni tipologia di sorgente, in particolare per il rumore avente origine dal traffico ferroviario e da quello aereo. A questi ha fatto seguito un ulteriore provvedimento, di carattere più generale, riguardante limiti acustici e piani d’intervento da adottare per il contenimento del rumore derivante dall’esercizio delle infrastrutture stradali.

    10.18 Traffico ferroviario (D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459)

    10.18Traffico ferroviario (D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459)

    Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) - che si applica a tutte le infrastrutture in esercizio al momento dell’emanazione del Decreto, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento o meno a quelle esistenti quali materiali rotabili, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con l’esclusione delle tramvie e delle funicolari - definisce le necessarie azioni da attuare al fine di prevenire e contenere l’inquinamento acustico dovuto all’esercizio delle suddette infrastrutture.

    I valori limite assoluti d’immissione del rumore prodotto, all’interno delle fasce di pertinenza, della larghezza di 250 m (a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato), devono rispettare i sotto riportati valori.

    per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h:
    • 50 dB (A) Leq diurno e 40 dB (A) Leq notturno in prossimità di scuole (per il quale vale solo il valore diurno) ospedali, case di cura e case di riposo;

    • 65 dB (A) Leq diurno e 55 dB (A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori.

    per le infrastrutture esistenti di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h:
    • 50 dB (A) Leq diurno e 40 dB (A) Leq notturno per le scuole (per il quale vale solo il valore diurno) ospedali, case di cura e case di riposo;

    • 70 dB (A) Leq diurno, 60 dB (A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori nella fascia di pertinenza A (della larghezza di 100 m più vicina all’infrastruttura);

    • 65 dB (A) Leq diurno e 55 dB (A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori nella fascia di pertinenza B (fascia B della larghezza di 150 m).

    Per la realizzazione d’infrastrutture con la velocità di progetto superiore a 200 km/h, è il proponente che deve individuare i corridoi progettuali che meglio tutelino i ricettori nella fascia di pertinenza relativa.

    Tale fascia deve essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

    Devono essere individuate anche misure di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, l’inquinamento acustico ascrivibile all’esercizio dell’infrastruttura. Fermo restando quanto individuato ed adottato per mitigare alla sorgente le emissioni sonore, qualora i limiti di cui sopra relativi alle fasce di pertinenza, e, al di fuori di esse, i valori limite d’immissione stabiliti non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad interventi diretti su ricettori, deve essere assicurato per le infrastrutture di nuova realizzazione il rispetto dei sottoriportati limiti:

    per ospedali, case di cura e case di riposo 35 dB (A) Leq notturno
    per gli altri ricettori 40 dB (A) Leq notturno
    per le scuole 45 dB (A) Leq diurno

    Le misure dei suddetti valori sono effettuate al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento.

    10.19 Traffico aereo e attività aeroportuale (D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13)

    10.19Traffico aereo e attività aeroportuale (D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13)

    Al fine di disciplinare le emissioni sonore da specifiche sorgenti e la regolamentazione delle attività necessarie alle loro riduzioni è stato emanato il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e s.m.ei. (Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - così come modificato dal D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 concernete il divieto di voli notturni) che riguarda le modalità di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali.

    La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è di competenza dell’ente o società che gestisce l’aeroporto.

    Qualora vengano violate le procedure antirumore, il direttore della circoscrizione aeroportuale contesta all’esercente dell’aeromobile l’avvenuta violazione, rilevata dai dati del sistema di monitoraggio. Lo stesso esercente dell’aeromobile è sottoposto ad una sanzione amministrativa la cui riscossione è a cura del direttore della circoscrizione aeroportuale.

    Il rispetto del Decreto e l’efficienza del sistema di monitoraggio attuato viene verificato periodicamente dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente, la quale invia semestralmente al competente servizio del Ministero dell’Ambiente, una relazione in merito all’attività di controllo effettuata, alla tipologia ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dall’elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.

    Per quanto concerne le attività di abbattimento e contenimento del rumore, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al Comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal relativo provvedimento.

    Il comune recepisce il contenuto del suddetto piano nei propri piani di risanamento.

    Tutti gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono a carico dell’ente gestore dell’aeroporto.

    Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza ed emissioni sonore, la verifica dei limiti di emissione degli aeromobili in esercizio viene eseguita, almeno ogni due anni, dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, al fine di accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al Decreto del Ministero dei trasporti 3 dicembre 1983 (G.U. n. 8 del 9 gennaio 1984).

    Tutta la documentazione relativa a quanto sopra esposto deve essere disponibile per eventuali controlli da parte dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente e dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

    I limiti di rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali (i livelli di valutazione del rumore aeroportuale, LVA) di cui all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1997 (Metodologia del rumore aeroportuale) sono riportati nella tabella seguente in funzione delle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale: zona A, zona B, zona C di cui all’art. 6 del richiamato D.M.

    Zona C
    Attività dei servizi aeroportuali
    L’indice LVA può superare il valore di 75 dB (A)
    Zona B
    Attività agricole e di allevamento, industriali, commerciali, di ufficio, con misure di isolamento acustico
    L’indice LVA non può superare il valore di 75 dB (A)
    Zona A
    Non sono previste limitazioni
    L’indice LVA non può superare il valore di 65 dB (A)
    Al di fuori delle zone A, B e C L’indice LVA non può superare il valore di 60 dB (A)

    È prevista, inoltre, la limitazione del traffico aereo notturno attraverso il divieto di movimenti di aerei civili negli aeroporti civili (ad eccezione degli scali intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa) e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali. In deroga a quanto stabilito con Decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell’intorno aeroportuale del valore di 60 dB (A) Lvan.

    Al fine di disciplinare in maniera più adeguata le misure atte a contrastare l’inquinamento acustico proveniente dalle attività aeroportuali, il D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della Direttiva n. 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”, introduce restrizioni operative al traffico dei veicoli subsonici negli aeroporti metropolitani e in quelli con oltre 50.000 movimenti anno (media ultimo triennio) che nel nostro Paese risultano essere:

    • Roma Fiumicino;

    • Milano Malpensa;

    • Milano Linate;

    • Venezia;

    • Bologna;

    • Roma Ciampino;

    • Catania;

    • Napoli;

    • Bergamo.

    Il Decreto, così come la Direttiva, si limita per tali restrizioni a fissarne i criteri generali, procedure e condizioni di applicazione, comunque subordinate ad un preventivo processo valutativo in conformità alle prescrizioni riportate nell’ambito dello stesso Decreto nell’Allegato II, che indica gli elementi di cui si dovrà tener conto.

    In particolare viene affidata a un Comitato tecnico-consultivo, da costituire, la predisposizione di una specifica Relazione di valutazione.

    10.20 Servizi pubblici di trasporto (D.M. 29 novembre 2000)

    10.20Servizi pubblici di trasporto (D.M. 29 novembre 2000)

    Il D.M. del 29 novembre 2000 definisce le modalità per la predisposizione e presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, o delle relative infrastrutture, (inclusi i Comuni, le Province e le Regioni) devono adottare nel caso di superamento dei valori limite d’emissione e immissione nell’ambito del proprio esercizio, o impiego delle sorgenti fisse o mobili.

    I suddetti soggetti hanno l’obbligo di:

    • individuare le aree in cui vi sia un superamento dei limiti d’immissione previsti, dovuto alle infrastrutture presenti;

    • determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti d’immissione;

    • presentare al Comune e alla Regione o all’autorità da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture stesse.

    Gli obiettivi di risanamento contenuti nei piani d’intervento devono essere conseguiti entro 15 anni dalla data presentazione del piano stesso, salvo diversa indicazione da parte di provvedimenti regionali. Entro sei mesi dalla data d’ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l’ente gestore, ivi compresi i Comuni, le Province e le Regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al Comune e alla Regione o all’autorità da essa indicata.

    I criteri di priorità degli interventi vengono stabiliti in base al risultato ottenuto da un algoritmo indicato nell’ambito del Decreto stesso che individua con uno specifico parametro la priorità d’intervento.

    Gli oneri di risanamento sono a carico delle società e degli enti gestori delle infrastrutture che vi provvedono (in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

    Le attività di risanamento devono consentire il conseguimento del rispetto dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto stabiliti dai regolamenti d’esecuzione (di cui all’art. 11 e art. 15, comma 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dall’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997).

    10.21 Traffico veicolare (D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142)

    10.21Traffico veicolare (D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142)

    Con il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 viene a completarsi il quadro regolatorio relativo all’inquinamento acustico derivante dai mezzi di trasporto e dalle infrastrutture connesse, ponendo, inoltre, particolare attenzione agli ambienti abitati da bambini, anziani ed ammalati.

    Vengono definiti nell’ambito del Decreto i limiti permessi per le infrastrutture stradali, sia quelle di nuova costruzione, che quelle già esistenti, nonché l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica zone dove applicare tali limiti. Tali fasce sono le strisce di terreno misurato in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, inteso quest’ultimo come il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistenti, o dal punto di scarpata. Da notare come per le infrastrutture già esistenti, fatto salvo quelle urbane di quartiere e locali, le fasce di pertinenza acustica vengono separate in due zone, a ed in particolare per quelle a carreggiata separata, la prima fascia è quella più vicina all’infrastruttura - 100 metri - la seconda, più distante, a 150 m.

    Per le strade non a carreggiata separata le fasce sono rispettivamente a 100 e 50 m.

    Per le strade cittadine, spetterà ai Comuni stabilire i limiti in base alla zonizzazione acustica da loro fatta e il limite dovrà essere applicato in una fascia di pertinenza di 30 m.

    Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola dal confine dell’infrastruttura esistente.

    Strade di nuova realizzazione (Allegato 1, Tabella 1)
    Tipo di strada (suddivisione secondo il Codice della strada) Sottotipi ai fini acustici Ampiezza di fascia di pertinenza (m) Scuole (*), ospedali, case di cura e riposo Altri ricettori
    Diurno dB (A) Notturno dB (A) Diurno dB (A) Notturno dB (A)
    A - Autostrada 250 50 40 65 55
    B - Extraurbana principale 250 50 40 65 55
    C - Extraurbana secondaria C1 250 50 40 65 55
    C2 150 50 40 65 55
    D - Urbana di scorrimento 150 50 40 65 55
    E - Urbana di scorrimento 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), della Legge 447 del 1995
    F – Locale 30
    (*) per le scuole vale solo il valore diurno

    Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Allegato 1, Tabella 2)
    Tipo di strada (suddivisione secondo il Codice della strada) Sottotipi ai fini acustici Ampiezza di fascia di pertinenza (m) Scuole (*), ospedali, case di cura e riposo Altri ricettori
    Diurno dB (A) Notturno dB (A) Diurno dB (A) Notturno dB (A)
    A - Autostrada 100
    (fascia A)
    50 40 70 60
    150
    (fascia B)
    65 55
    B - Extraurbana principale 100
    (fascia A)
    50 40 70 60
    150
    (fascia B)
    65 55
    C - Extraurbana secondaria Ca
    (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)
    100
    (fascia A)
    50 40 70 60
    150
    (fascia B)
    65 55
    Cb
    (tutte le altre strade extraurbane secondarie
    100
    (fascia A)
    50
    40 70 60
    50
    (fascia B)
    65 55
    D - Urbana di scorrimento Da
    (strade a carreggiate separate e interquartiere)
    100 50 40 70 60
    Db
    (tutte le altre strade urbane a scorrimento)
    100 50 40 65 55
    E - Urbana di scorrimento 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), della Legge 447 del 1995
    F - Locale 30
    (*) per le scuole vale solo il valore diurno

    10.22 Impianti eolici (DM. 1° giugno 2022)

    10.22Impianti eolici (DM. 1° giugno 2022)

    L’introduzione degli impianti eolici tra le «sorgenti sonore fisse», avvenuta ad opera dell’art. 18 del D.Lgs. n. 42/2017, impone, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L. n. 447/1995, l’emissione di uno specifico regolamento per la disciplina dell’inquinamento acustico originata da tali impianti con conseguente definizione di specifici valori limite di immissione e di adeguate modalità di mitigazione acustica, nonché previsione della delimitazione di fasce di pertinenza acustiche.

    Nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento il MiTE, attraverso il D.M. 1° giugno 2022 ha inteso fornire una serie di disposizioni vincolanti che dovranno essere osservate. Nello specifico, l’art. 5 del Decreto in questione dispone l’applicazione agli impianti «mini e macro eolici» dell’art. 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione, fermo restando che, nel caso del rumore eolico, le valutazioni dovranno essere eseguite unicamente in facciata agli edifici.

    Nota: Il campo di applicazione del Decreto non si estende, tuttavia al «micro-eolico» per il quale la norma di riferimento che definisce i criteri di misura resta il D.M. 16 marzo 1998.

    Il medesimo articolo, inoltre, dispone che nel caso di superamento dei valori limite differenziali, i conseguenti interventi di risanamento dovranno essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:

    • interventi sulla sorgente rumorosa;

    • interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;

    • interventi diretti al ricettore.

    La norma si concentra sugli «aerogeneratori potenzialmente impattanti» che, nel caso di impianti eolici con più aerogeneratori, saranno intesi aerogeneratori a vista (ovvero con rotori non schermati da rilievi del terreno lungo la linea retta che li congiunge al ricettore) con distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 1,5 km oppure, qualora min {3r1 ; 20D} ≥ 1,5 km, inferiore a min{3r1 ; 20D} dove r1 è la distanza tra il ricettore e l’aerogeneratore più vicino mentre D è il diametro del rotore.

    Le misure dovranno tenere conto delle caratteristiche specifiche della sorgente sottoanalisi, il che implica tempi di misura lunghi, dato che l’impatto acustico sarà funzione delle condizioni meteorologiche. A tal fine, l’art. 3 dispone che dovranno essere eseguiti simultaneamente rilievi in continuo sia dei livelli di rumore, sia dei parametri meteorologici, per tutto il tempo di misura. Questi ultimi, nello specifico saranno:

    • Media del modulo della velocità del vento su intervalli temporali di 10 minuti;

    • Moda della direzione del vento al ricettore su intervalli temporali di 10 minuti;

    • Precipitazioni (pioggia, neve, grandine) su intervalli temporali 10 minuti;

    • Temperatura media su intervalli temporali di 10 minuti.

    Per programmare adeguatamente la campagna di misura, preventivamente dovrà essere acquisita la caratterizzazione anemologica del sito, attraverso lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della velocità del vento al mozzo.

    Le metodiche di valutazione ed elaborazione dei dati, definite dettagliatamente negli Allegati 2 e 3 al Decreto, sono distinte a seconda che si sia proceduto o meno allo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti.

    Per il primo caso, è richiesta l’acquisizione di almeno 1000 intervalli minimi di misurazione utili (pari a circa sette giorni di rilevamenti in continuo) del livello di rumore ambientale esterno LA, da pianificarsi tenendo conto dell’analisi anemologica del sito e delle previsioni meteorologiche relative allo specifico periodo individuato per la misurazione. Solo una volta terminate le rilevazioni del rumore ambientale, si procederà a contattare il referente di impianto richiedendone di fermare gli aerogeneratori potenzialmente impattanti per 24 ore, nel corso delle quali la velocità del vento dell’aereo generatore dovrà risultare per almeno 12 ore compresa tra le condizioni di normale funzionamento degli aerogeneratori.

    Nel caso in cui non si intenda interrompere il funzionamento dell’impianto, la seconda procedura prevede, invece, l’acquisizione di almeno 2000 intervalli minimi di misurazione utili (pari ad un minimo di 15 giorni di rilevamento in continuo). Di questi, almeno 400 devono corrispondere alle condizioni di emissione più gravose.

    L’Allegato 1 del Decreto definisce, inoltre le «Norme tecniche per l’esecuzione delle misure» precisando:

    • Strumentazione di misura;

    • Parametri da acquisire con la strumentazione;

    • Dati da richiedere al gestore;

    • Postazioni di misura;

    • Condizioni di misura.

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO, 12/2018: “Inquinamento acustico: la giurisprudenza di legittimità si consolida”, di Veronica Manca

    • AMBIENTE & SVILUPPO, 10/2022: “Ultime novità del 2022 in tema di tutela dall’inquinamento acustico; ma i burocrati del MiTE hanno la memoria corta” di Alberto Muratori

    • AMBIENTE & SVILUPPO, 4/2018: “La partecipazione cittadina nel monitoraggio dell’inquinamento acustico da espansione aeroportuale: il caso di Amsterdam Schiphol”, di Anna Berti Suman

    • “Società autostrade condannata a realizzare la barriera antirumore se le immissioni rumorose superano la normale tollerabilità”, R. Savoia, nota a: Cass. Civ., 12 luglio 2016, n. 14180, in Diritto & Giustizia, fasc. 32, 2016, 5 ss.

    Fine capitolo