5.1 Considerazioni preliminari
5.1Considerazioni preliminariL’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, all’art. 23 al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI (micro, piccole e medie imprese) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il Decreto autorizzava il Governo a emanare un Regolamento volto a disciplinare l’Autorizzazione Unica Ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi in base ai seguenti principi e criteri:
-
l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
-
l’Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata da un unico ente;
-
il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
Il Regolamento che disciplina l’AUA è il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, entrato in vigore il 13 giugno 2013, che determina le condizioni e le modalità di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale come forma di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, in particolare nei settori delle emissioni in atmosfera, degli scarichi di acque reflue, della gestione dei rifiuti e dell’inquinamento acustico. Il provvedimento individua nel SUAP (sportello unico per le attività produttive) il referente delle imprese per lo svolgimento del procedimento di AUA.
Nota: il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27), recante misure per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, all’art. 103, contiene disposizioni che riguardano la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi in corso (pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data), nonché la proroga dei termini di scadenza di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, per i quali è stabilito che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Nel corso del 2020 si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno progressivamente spostato in avanti tali termini. L’ultimo in ordine di tempo è la Legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha stabilito che nei procedimenti amministrativi in corso (pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data) non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, nonché che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, comprese quelle paesaggistiche e ambientali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, compresi quelli scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 che non sono stati rinnovati. Il termine dello stato di emergenza è stato più volte prorogato, da ultimo, con il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022. Inoltre a livello regionale e provinciale sono stati emessi ulteriori provvedimenti specifici in merito alle proroghe di tali termini e di sospensione o proroga di termini per l’esecuzione degli adempimenti previsti nell’AUA (ad esempio autocontrolli) vista impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19.
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, in Legge 20 maggio 2022, n. 51, all’art. 10-septies, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni, in Legge 24 febbraio 2023, n. 14, per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ha introdotto la proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, nonché dei termini delle S.C.I.A, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023.
Nota: in tempi recenti la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha subito alcune modifiche. Dapprima il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 ha modificato la denominazione di tale Ministero in “Ministero della transizione ecologica”. Successivamente, con D.L. 11 novembre 2022, n. 173 la denominazione del Ministero è stata nuovamente modificata in “Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica”. Anche l’acronimo MiTE viene sostituito dall’acronimo MASE. Ogni riferimento nel presente testo alle precedenti denominazioni è da intendersi alla nuova.
5.2 Normativa di riferimento
5.2Normativa di riferimentoI principali riferimenti normativi che riguardano la disciplina dell’AUA sono riportati di seguito:
Normativa italiana |
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Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico |
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura |
D.M. 18 aprile 2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese |
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei. Norme in materia ambientale |
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Normativa italiana |
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D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 |
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo |
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 |
Circolare ministeriale, protocollo n. 0049801/GAB del 7 novembre 2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 |
D.P.C.M. 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA |
D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 |
Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. |
Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. |
Legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Legge 27 novembre 2020, n. 159 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. |
D.M. 12 novembre 2021 Modifica dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP) |
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. |
Legge 20 maggio 2022, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. |
D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’art. 20, comma 1, lett. a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117. |
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. |
5.3 Ambito di applicazione della disciplina di AUA
5.3Ambito di applicazione della disciplina di AUACome indicato all’art. 1 del D.P.R. n. 59/2013 la disciplina di AUA si applica:
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alle PMI (micro, piccole e medie imprese);
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agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
mentre non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006).
Quindi, con riferimento alle attività soggette a VIA, l’AUA può essere richiesta se l’atto finale di valutazione non include gli altri atti di assenso in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.
Inoltre, nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente abbia valutato di non sottoporre i relativi progetti a VIA (come definito nell’art. 3, comma 4, D.P.R. n. 59/2013).
Nota: rientrano nella definizione di PMI le aziende individuate all’art. 2 del D.M. Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 come di seguito riportato:
Comma 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
-
hanno meno di 250 occupati, e
-
hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Comma 2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
-
ha meno di 50 occupati, e
-
ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Comma 3. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
-
ha meno di 10 occupati, e
-
ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Comma 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
Nota: La circolare ministeriale, protocollo n. 0049801/GAB del 7 novembre 2013 “recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59” chiarisce al punto 1 che gli impianti produttivi non soggetti ad AIA sono soggetti ad AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
5.4 Caratteristiche dell’AUA
5.4Caratteristiche dell’AUA5.4.1 Autorizzazioni ambientali sostituite dall’AUA
5.4.1Autorizzazioni ambientali sostituite dall’AUALe autorizzazioni, notifiche, comunicazioni ambientali sostituite dall’Autorizzazione Unica Ambientale sono (come definito all’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013):
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autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche, assimilate alle domestiche (di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006);
-
comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006);
-
autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per gli stabilimenti di cui all’art. 269, D.Lgs. n. 152/2006);
-
autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (di cui all’art. 272, D.Lgs. n. 152/2006);
-
comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive (di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);
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autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (di cui all’art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
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comunicazioni preventive per l’esercizio di attività di smaltimento o di recupero rifiuti in regime semplificato (di cui agli artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006);
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autorizzazione per gli impianti di gestione di residui che contengono radionuclidi di origine naturale ai fini dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101);
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notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101).
Nota: il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, in vigore dal 18 gennaio 2023, all’art. 72 ha disposto la modifica dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 aggiungendo tra le autorizzazioni sostituite dall’AUA anche quelle indicate alle lett. g)-bis e g)-ter.
L’elenco può essere integrato dalle Regioni e le Province autonome che possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale.
L’Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
I gestori degli impianti hanno la possibilità di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
Le semplificazioni previste dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 per le PMI, in riferimento agli scarichi idrici e alla documentazione di impatto acustico, alle condizioni e per le categorie di attività elencate negli allegati al Decreto stesso, rimangono valide ed applicabili anche in riferimento all’AUA (vedi parr. 5.3.2, 5.3.7, 9.7 del presente manuale).
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito alcuni esempi di regolamentazione regionale.
Provincia di Trento - Art. 21 L.P. 17 settembre 2013, n. 19 - “Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9” ha istituito l’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell’impatto ambientale. L’autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi.
La disciplina dell’AUT oltre ai provvedimenti previsti dalla disciplina nazionale sull’AUA si applica ad altri provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale quali ad esempio:
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autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;
-
autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale;
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autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;
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autorizzazione alla realizzazione di interventi o manufatti all’interno degli ambiti fluviali di interesse idraulico;
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autorizzazioni per la salvaguardia delle aree con particolari fragilità dal punto di vista geologico e idrogeologico;
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valutazione di incidenza prevista dall’art. 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
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autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
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autorizzazioni alla costruzione e esercizio delle centrali termoelettriche e raffinerie oli minerali, di competenza PAT;
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autorizzazioni in materia di campi elettromagnetici;
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atto di assenso del Comune su previsioni del PRG, dei regolamenti comunali e della normativa urbanistica edilizia;
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autorizzazione al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali;
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autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi presso i depuratori PAT.
Il Regolamento dell’AUT è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., ed è entrato in vigore il 20 aprile 2018.
Il Regolamento è stato modificato con Delibera della Giunta Provinciale 13 dicembre 2019, n. 2023 che ha esteso l’applicabilità della AUT agli enti pubblici quando esercitano attività di impresa.
Ulteriori modifiche al Regolamento sono state apportate con il Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2023, n. 15.91/Leg che ha determinato una revisione generale dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione unica. La nuova disciplina normativa dell’AUT si applica alle domande di autorizzazione che saranno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Regione Piemonte - Decreto del presidente della giunta regionale 30 maggio 2016, n. 7/R. - Regolamento regionale recante: “Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l’attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale” (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3). Oltre a disciplinare i criteri per la determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 59/2013 detta ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo Decreto con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane.
Regione Friuli-Venezia Giulia - con L.R. 29 giugno 2020, n. 13 è stato modificato l’art. 17 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11 che ora al comma 1-bis stabilisce che “autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell’autorizzazione unica ambientale”. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021.
5.4.2 Autorizzazioni di carattere generale
5.4.2Autorizzazioni di carattere generaleCome disciplinato all’art. 7 del D.P.R. n. 59/2013, nel caso di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, il gestore può aderire, senza richiedere l’AUA, tramite il SUAP. Il SUAP trasmette, per via telematica, l’adesione all’autorità competente.
Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, nelle more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale da parte dell’autorità competente, i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità (o ad altra autorità da questa delegata) la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al D.P.R. n. 59/2013 il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale.
Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità competenti sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell’Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all’Allegato I.
5.4.3 Contenuti e durata dell’AUA
5.4.3Contenuti e durata dell’AUAL’Autorizzazione Unica Ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006), i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.
5.5 Soggetti ed enti coinvolti nella procedura di AUA
5.5Soggetti ed enti coinvolti nella procedura di AUAI soggetti e gli enti coinvolti nella procedura per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento dell’AUA sono:
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gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006;
-
autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
-
soggetti competenti in materia ambientale: le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale;
-
sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
5.6 Procedura di AUA
5.6Procedura di AUAAll’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 è riportata la procedura per il rilascio dell’AUA che viene descritta di seguito:
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
Gestore | Presentazione della domanda ala SUAP | Il gestore, nel caso in cui sia assoggettato al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA, presenta la domanda al SUAP, istituito presso il Comune ove si trova l’insediamento interessato dall’autorizzazione, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previste dall’AUA e applicabili alle attività del gestore. |
SUAP | Trasmissione e verifica domanda all’autorità competente e agli altri enti coinvolti | Il SUAP:
Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché’ le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
Autorità competente | Richiesta integrazioni al gestore tramite il SUAP | Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione
presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando
gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Il SUAP deve richiedere al gestore di integrare la documentazione presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni di richiesta di integrazioni, l’istanza si intende correttamente presentata. In caso di richiesta di integrazioni, il termine per il rilascio dell’AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti e, se l’impresa non produce la documentazione richiesta entro la scadenza indicata, l’istanza per il rilascio dell’AUA si intende archiviata. Il gestore ha la possibilità di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga. |
SUAP | Convocazione conferenza dei servizi | A questo punto il Regolamento prevede che:
|
Autorità competente | Adozione provvedimento di AUA Trasmissione del provvedimento al SUAP |
|
SUAP | Rilascio AUA |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
SUAP | Trasmissione domanda all’autorità competente |
trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. |
Autorità competente | Convocazione conferenza dei servizi Adozione provvedimento Trasmissione provvedimento al SUAP |
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SUAP | Rilascio AUA | |
Autorità competente | Comunicazioni tramite SUAP | L’autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale. |
SUAP | Disponibilità delle informazioni | Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia mediante pubblicazione sul sito internet. |
Con D.P.C.M. 8 maggio 2015 è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Il Decreto è stato emesso acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata come previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 59/2013.
Il Decreto stabilisce che le Regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato, in relazione alle normative regionali di settore. Le Regioni e gli enti locali ne garantiscono la massima diffusione.
Di conseguenza le Regioni e Provincie autonome con propri dispositivi hanno regolamentato la disciplina e la modulistica relativa all’AUA a livello locale.
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito i riferimenti ad alcuni provvedimenti regionali.
Friuli-Venezia Giulia - Delibera della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1350 del 19 luglio 2018 - Linee Guida operative della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sul procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. 59/2013. Le linee guida sono state aggiornate con Delibera della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1910 del 10 dicembre 2021.
Veneto - Deliberazione giunta regionale 26 gennaio 2018, n. 67 - Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Liguria - Deliberazione giunta regionale 25 novembre 2016, n. 1076 - D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA.
Molise Deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2021, n. 167 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 - linee guida regionali per l’applicazione uniforme e coordinata dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) - Approvazione.
Emilia-Romagna - Deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 2204 - Approvazione del Modello per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l’Emilia-Romagna (D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 8 maggio 2015).
Lazio - Determinazione n. G00483 del 23 gennaio 2017 - Adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni all’Allegato II alla Determinazione n. G13447/2015.
Sicilia - Deliberazione n. 410 del 12 novembre 2019 - Centro Regionale di competenza per la semplificazione amministrativa. Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambiente (AUA).
Umbria - Deliberazione della giunta regionale n. 1074 del 24 settembre 2019 –Adozione delle Linee guida per il procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e del modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di AUA.
Lombardia - Deliberazione della giunta regionale n. XI/2481 del 18 novembre 2019 - Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo “AUA POINT” e avvio fase sperimentale. La delibera stabilisce l’adozione in via sperimentale fino al 31/12/2020 dell’utilizzo dell’applicativo “AUA Point” per comunicare i dati relativi agli autocontrolli alle emissioni e scarichi (previsti in autorizzazione) per le imprese soggette ad AUA. Tale caricamento sostituisce, laddove prevista, la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune e ARPA.
Con Deliberazione della giunta regionale 14 dicembre 2020, n. XI/4027 - Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo “AUA Point” e delle disposizioni inerenti le modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA) viene stabilita la proroga a tutto il 2021 del periodo di sperimentazione dell’applicativo AUA POINT al termine del quale verrà stabilità la data di obbligatorietà di caricamento sullo stesso. La Deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2021, n. XI/5773 ha fissato un calendario che stabilisce le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni generali o espresse potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli (ove previsti) sull’applicativo, in luogo della trasmissione “tradizionale” (a mezzo PEC).
L’utilizzo dell’applicativo AUA POINT diverrà vincolante solo nel momento in cui verrà previsto nelle autorizzazioni che regolano l’esercizio delle attività.
Campania - Delibera della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 25 - Approvazione dell’aggiornamento della “Guida operativa - procedura di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)” e del “Modello unico di istanza” di cui alla DGR n. 168 del 26/04/2016.
Piemonte - Determinazione Dirigenziale 13 dicembre 2022, n. 760 - Regolamento regionale 5/R/2015 - Aggiornamento del modello unico regionale per la richiesta dell’autorizzazione unica ambientale, per le domande di autorizzazione di carattere generale e le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per i gestori che non intendono avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale.
Abruzzo - Deliberazione Giunta Regionale 11 settembre 2023, n. 560 - Semplificazione amministrativa D.P.R. n. 160/2010 - Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Approvazione indicazioni operative - AUA (autorizzazione unica ambientale).
Nota: l’art. 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciali (ZES e per le zone logistiche semplificate (ZLS) della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha stabilito al comma 1 che la lett. a), comma 1, art. 5, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituita come di seguito.
L’attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa.
Al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili.
Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:
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agli artt. 2 e 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di VIA, VAS e AIA;
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al Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
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al codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e al Regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
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al TU di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
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alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.
GIURISPRUDENZA
Con sentenza del 20 gennaio 2015, n. 88 il TAR Liguria ha negato l’autorizzazione unica ambientale (AUA) a un deposito di rifiuti incompatibile con il piano urbanistico:
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TAR Liguria, 20 gennaio 2015, n. 88
Con sentenza del 24 maggio 2017 il TAR Campania, sez. III, n. 2743 ha definito illegittima l’ordinanza sindacale che richiami le norme che sanzionano gli abusi edilizi al fine di impedire la cessazione immediata della attività di discarica di rifiuti speciali, giacché lo smaltimento dei rifiuti è autonomamente disciplinato mediante normativa a sé stante (AUA), concettualmente autonoma da quella urbanistica:
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TAR Campania, sez. III, 24 maggio 2017, n. 2743
5.6.1 Oneri istruttori e tariffe
5.6.1Oneri istruttori e tariffeIn relazione ai procedimenti di AUA sono posti a carico del gestore le spese e i diritti previsti dalle disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure che vi sono stabilite. Possono essere fissati ulteriori diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri già previsti, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall’Autorizzazione Unica Ambientale prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013.
5.7 Rinnovo dell’AUA
5.7Rinnovo dell’AUAAi fini del rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale il titolare della stessa, almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata. È possibile far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
L’autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista per il suo rilascio.
Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini prescritti, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione, salvo diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore.
L’autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
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le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
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nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
5.8 Modifiche di attività o all’impianto in possesso di AUA
5.8Modifiche di attività o all’impianto in possesso di AUAIl D.P.R. n. 59/2013 all’art. 2 definisce:
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“modifica” ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente;
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“modifica sostanziale di un impianto”: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’Autorizzazione Unica Ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.
Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione all’autorità competente e, salvo che la modifica non sia ritenuta sostanziale, se l’autorità competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica.
L’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’AUA e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.
Se invece l’autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale, entro 30 giorni dalla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
Se il gestore intende effettuare una modifica sostanziale presenta una nuova domanda di autorizzazione.
Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva.
5.9 Sanzioni
5.9SanzioniIl D.P.R. n. 59/13 non stabilisce sanzioni relative all’Autorizzazione Unica Ambientale. Si rimanda quindi alle sanzioni previste dalla normativa di settore relativa ai titoli abilitativi sostituiti dall’AUA.
APPROFONDIMENTI
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AMBIENTE & SVILUPPO 1/2017: “Autorizzazione unica per impianti di rifiuti e effetto di variante”, di Luciano Ricci.