4.1 Considerazioni preliminari
4.1Considerazioni preliminariPer dare attuazione ai principi espressi nel Quinto programma d’Azione della Comunità Europea del 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nasce l’approccio integrato alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) da applicarsi agli impianti produttivi che potenzialmente possono avere un maggiore impatto sull’ambiente.
Lo scopo è quello di superare i limiti della regolamentazione settoriale (acqua, aria, suolo, rifiuti, etc.) che fornendo approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento da una matrice ambientale all’altra anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso.
Attraverso un’analisi integrata e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT - Best Available Technologies) definite per settori di attività, da applicarsi per ogni caso specifico, possono essere individuate le soluzioni tecniche di tipo impiantistico, gestionale e di controllo, che siano anche economicamente sostenibili, per l’eliminazione a monte (se possibile), la riduzione degli impatti ambientali e la gestione consapevole di ogni inquinamento prodotto da una attività.
Per definire le BAT e limitare le disparità all’interno dell’UE relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (“documenti di riferimento sulle BAT”) vengono elaborati, riesaminati ed aggiornati attraverso uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione Europea allo scopo di perseguire sempre più elevati livelli di efficienza nella riduzione dell’inquinamento attraverso lo sviluppo tecnologico.
L’applicazione di tali principi ed intenzioni si concretizza per le attività industriali che, per tipologia e dimensioni, rientrano nel campo di applicazione della normativa, nel rilascio (e successivamente riesame e aggiornamento), dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che contiene prescrizioni che si basano sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di settore, ma tengono presenti le caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. L’AIA va a sostituire in materia ambientale tutte le pre-esistenti autorizzazioni, visti, nulla osta e pareri necessari per l’esercizio dell’impianto ed è rilasciata da un’unica autorità competente.
In linea con gli obiettivi della convenzione di Århus per facilitare e promuovere l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico, l’iter di rilascio dell’autorizzazione AIA prevede fasi specifiche di informazione al pubblico e la possibilità per lo stesso di presentare osservazioni.
Nota: L’importanza della partecipazione del pubblico è evidenziata in premessa nella Direttiva n. 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) come di seguito riportato:
Considerando (27) Conformemente alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini in merito ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno relativamente alle decisioni prese. È opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.
Nota: il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27), recante misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, all’art. 103, contiene disposizioni che riguardano la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi in corso (pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data), nonché la proroga dei termini di scadenza di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, per i quali è stabilito che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Nel corso del 2020 si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno progressivamente spostato in avanti tali termini. L’ultimo in ordine di tempo è la Legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha stabilito che nei procedimenti amministrativi in corso (pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data) non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, nonché che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, comprese quelle paesaggistiche e ambientali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, compresi quelli scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 che non sono stati rinnovati. Il termine dello stato di emergenza è stato più volte prorogato, da ultimo, con il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022. Inoltre a livello regionale e provinciale sono stati emessi ulteriori provvedimenti specifici in merito alle proroghe di tali termini e di sospensione o proroga di termini per l’esecuzione degli adempimenti previsti nell’AIA (ad esempio autocontrolli) vista impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19.
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, in Legge 20 maggio 2022, n. 51, all’art. 10-septies, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni, in Legge 24 febbraio 2023, n. 14 per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ha introdotto la proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, nonché dei termini delle S.C.I.A, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023.
Nota: in tempi recenti la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha subito alcune modifiche. Dapprima il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 ha modificato la denominazione di tale Ministero in “Ministero della transizione ecologica”. Successivamente, con D.L. 11 novembre 2022, n. 173 la denominazione del Ministero è stata nuovamente modificata in “Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica”. Anche l’acronimo MiTE viene sostituito dall’acronimo MASE. Ogni riferimento nel presente testo alle precedenti denominazioni è da intendersi alla nuova.
4.2 Normativa di riferimento
4.2Normativa di riferimentoLa normativa di riferimento che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale è contenuta nella Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, nel Titolo I con i principi generali e le definizioni e nel Titolo III-bis con la regolamentazione specifica.
La disciplina relativa alla Prevenzione e riduzione integrate degli inquinamenti (IPPC-Integrated Pollution Prevention and Control) è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva n. 96/61/CE (IPPC) che è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 372/1999 e poi con il D.Lgs. n. 59/2005 per dare piena attuazione alla Direttiva.
Con il D.Lgs. n. 4/2008 la disciplina è confluita nel D.Lgs. n. 152/2006 che ha subito successive modifiche ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 128/2010 e del D.Lgs. n. 46/2014, Decreto di recepimento della Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED - Industrial Emissions Directive). Le ultime modifiche significative alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sono state apportate dal D.Lgs. n. 104/2017 e dalla Legge n. 167/2017.
Normativa comunitaria |
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Regolamento n. 166/2006/CE del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le Direttive nn. 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio |
Direttiva n. 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) |
Decisione Commissione 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali |
Comunicazione della Commissione “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, par. 2, della Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” (2014/C 136/01) GUCE 6 maggio 2014 |
Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, che stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Decisione n. 2012/134/UE del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro |
Decisione n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio |
Decisione n. 2013/84/UE dell’11 febbraio 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria |
Decisione n. 2013/163/UE del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio |
Decisione n. 2013/732/UE del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro alcali |
Normativa comunitaria |
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Decisione n. 2014/687/UE del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone |
Decisione n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas |
Decisione n. 2014/768/UE del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas |
Decisione n. 2015/2119/UE del 20 novembre 2015 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno |
Decisione n. 2016/902/UE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica |
Decisione n. 2016/1032/UE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi |
Decisione n. 2017/302/UE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini |
Decisione n. 2017/1442/UE del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione |
Decisione n. 2017/2117/UE del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi |
Decisione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Decisione n. 2018/1135/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. |
Regolamento n. 2019/1010/UE del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i Regolamenti nn. 166/2006/CE e 995/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive nn. 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i Regolamenti nn. 338/97/CE e 2173/2005/CE del Consiglio e la Direttiva n. 86/278/CEE del Consiglio. |
Decisione n. 2019/1741/UE del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del Regolamento n. 166/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le Direttive nn. 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio |
Decisione n. 2019/2010 /UE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti. |
Decisione n. 2019/2031/UE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Decisione n. 2020/2009/UE del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici. |
Normativa comunitaria |
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Decisione n. 2021/2326/UE del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. |
Decisione n. 2022/2110/UE del 11 ottobre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi. |
Decisione n. 2022/2427/UE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. |
Decisione n. 2022/2508/UE del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile. |
Decisione n. 2023/2749/UE dell’11 dicembre 2023 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. |
Normativa italiana |
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei. - Parte II - Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), Titolo III-bis - L’autorizzazione integrata ambientale |
D.M. 7 febbraio 2007 - Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale |
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 - Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le Direttive nn. 91/689/CEE e 96/61/CE |
D.M. 15 marzo 2012. Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 29-terdecies, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della Direttiva n. 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento |
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) |
Circolare ministeriale 27 ottobre 2014, n. 22295-GAB - Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento |
D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5 comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 |
Circolare ministeriale 17 giugno 2015, n. 12422-GAB - Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. |
D.M. 17 luglio 2015, n. 141, recante modifiche al D.M. 13 novembre 2014, n. 272 |
D.M. 16 dicembre 2015, n. 274/2015 - Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA. |
Normativa italiana |
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Decreto DVA/86/2016 del 15 marzo 2016 - Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex art. 29-octies, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 |
D.M. 26 maggio 2016, n. 141 recante criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art 29-sexies, comma 9-septies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 |
D.M. 17 ottobre 2016, n. 286 - Schema di Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all’art 29-quattuordecies, D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 |
Circolare ministeriale 14 novembre 2016, n. 27569 - Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 |
D.M. 6 marzo 2017, n. 58 - Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte II, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis |
D.M. 28 aprile 2017 - Modifiche al Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 |
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della Direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114 |
D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 - Attuazione della Direttiva UE n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 |
Legge 20 novembre 2017, n. 167– Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE - Legge europea 2017 |
D.M. 12 dicembre 2017, n. 335 - Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata - IPPC ex art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 90/2007 |
D.M. 22 novembre 2018, n. 430 - Avvio del riesame complessivo dell’Autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono quale attività principale la gestione di grandi impianti di combustione, o la fabbricazione in grandi volumi di prodotti chimici organici |
D.M. 19 febbraio 2019 - Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare |
D.M. 15 aprile 2019, n. 95 - Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 |
Decreto 10 ottobre 2019, n. 311 - Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale |
Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. |
Normativa italiana |
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Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. |
Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. |
Legge 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. |
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. |
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. |
Legge 20 maggio 2022, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. |
D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’art. 20, comma 1, lett. a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117. |
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. |
Nota: Fino al riesame le autorizzazioni integrate ambientali possono contenere riferimenti alle BAT definite in linee guida nazionali non più vigenti.
GIURISPRUDENZA
Il TAR del Lazio ha annullato il Decreto del Ministro dell’ambiente n. 272 del 13 novembre 2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento. In attesa della emissione da parte del Ministero dell’Ambiente di un nuovo Regolamento il riferimento quindi per la redazione della Relazione di riferimento sono state le linee guida emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Direttiva (comunicazione della commissione linee guida della commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, par. 2, della Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/c 136/01):
TAR Lazio 20 novembre 2017, n. 11452
Il nuovo D.M. 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2019 ed è entrato in vigore il 10 settembre 2019. In precedenza, era stato pubblicato sul portale on line del Ministero dell’Ambiente “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” in data 6 maggio 2019 con numero di registrazione 104.
4.3 Condizioni per il rilascio dell’AIA e applicabilità
4.3Condizioni per il rilascio dell’AIA e applicabilitàL’Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni (che devono garantire la conformità ai requisiti definiti al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006) ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da determinate attività (che sono elencate nell’Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006).
L’AIA prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, fatte salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale nei casi in cui è prevista.
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Un’Autorizzazione Integrata Ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.
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Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.
La disciplina dell’AIA si applica alle installazioni come definite all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, Tabella 1).
Tabella 1
Installazione art. 5, comma 1, lett. i-quater |
Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’Allegato VIII alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore. |
Installazione esistente art. 5, comma 1, lett. i-quinquies |
Ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha
ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento
positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate
richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio,
a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come “non già soggette ad AIA” se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. |
Nuova installazione art. 5, comma 1, lett. i-sexies |
Una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente. |
Nota: il D.Lgs. n. 152/2006 riporta le finalità dell’AIA all’art. 4, comma 4, lett. c): “l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’Allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”, e riporta la definizione di AIA all’art. 5, comma 1, lett. o-bis) “autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’art. 4, comma 4, lett. c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4, comma 4, lett. c). Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”.
Come definito all’art. 6, comma 16, D.Lgs. n. 152/2006 i principi generali di cui tiene conto l’autorità competente per determinare le condizioni per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale) sono:
-
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
-
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
-
è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
-
l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
-
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
-
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, D.Lgs. n. 152/2006.
Come definito dall’art. 6, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per:
-
le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (si veda tabella sotto riportata);
-
le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lett. a).
Nota: il D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 5 riporta le seguenti definizioni:
modifica: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente” (comma 1, lett. l);
modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’Allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” (comma 1, lett. l-bis).
Il comma 14 dello stesso articolo precisa che per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui sopra, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell’installazione, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi di quanto disposto dall’art. 29-quater, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006), costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’art. 208 del medesimo Decreto (vedi capitolo 8 Rifiuti).
Nota: l’art. 208, comma 2 stabilisce che per le installazioni di cui all’art. 6, comma 13, l’AIA sostituisce l’autorizzazione di cui allo stesso articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti indica l’integrazione tra le procedure previste per i due provvedimenti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’art. 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all’art. 208, comma 3;
c) la Regione, o l’autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’art. 208, comma 11, lett. g);
d) i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all’art. 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell’autorità da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all’art. 208, comma 18, è effettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all’art. 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.
Nella tabella seguente (Tabella 2) si riportano le categorie di attività di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
Tabella 2
1. Attività energetiche |
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale
totale pari o superiore a 50 MW. 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas. 1.3. Produzione di coke. 1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006. |
2. Produzione e trasformazione dei metalli |
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora. 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. |
3. Industria dei prodotti minerali |
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto. 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno. 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno. 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno. |
4. Industria chimica |
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. |
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi. 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi. 4.6. Fabbricazione di esplosivi. |
5. Gestione dei rifiuti |
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10
Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al par. 1.1 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al par. 1.1 dell’Allegato V alla Parte III: |
1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg. |
6. Altre attività |
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; – 75 se A è pari o superiore a 10; oppure – [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi l’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno. |
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante
combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura. 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato. |
Per la verifica di applicabilità della disciplina alle attività contenute in Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 si devono considerare le indicazioni (riportate nella tabella seguente) definite in premessa all’allegato stesso, in riferimento alle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, alla determinazione dei valori di soglia e all’interpretazione del termine “scala industriale”.
Un supporto per la corretta interpretazione della normativa, anche in termini di applicabilità, viene fornito dalle circolari che definiscono i criteri sulle modalità applicative della disciplina IPPC emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Tali disposizioni derivano dall’attività del Coordinamento tra i rappresentanti del MATTM e di ogni Regione e Provincia autonoma e dell’Unione delle Province italiane (UPI), istituito per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di “prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” come stabilito dall’art. 29-quinquies, D.Lgs. n. 152/2006.
Ad oggi le circolari emesse sono tre:
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circolare n. 22295-GAB del 27 ottobre 2014;
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circolare n. 12422-GAB del 17 giugno 2015;
-
circolare n. 27569 del 14 novembre 2016;
e sono disponibili sul sito web https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEStrumenti/Normativa.
Nota: l’art. 29-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 fornisce le disposizioni sul “Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale”:
1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni Regione e Provincia autonoma e dell’Unione delle Province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, nonché, su indicazione della Regione o Provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Riferimento | Descrizione |
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Allegato VIII, lett. a) | Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, quindi non sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. |
Circolare U.0027569 del 14 novembre 2016 10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione L’esclusione operata nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 si riferisce ad impianti la cui finalità non è la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio, ma la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Per tali impianti, a causa della natura intrinseca delle attività in essi svolte, non è possibile l’individuazione e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, e va pertanto garantita l’esclusione dagli obblighi IPPC. |
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Allegato VIII, lett. b) | I valori soglia riportati nell’Allegato VIII si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lett. a) e b). |
Circolare U.0027569 del 14 novembre 2016 1. Individuazione della capacità produttiva dell’installazione Salvo i casi in cui la significatività ambientale dell’installazione industriale prescinde dalla sua dimensione (raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell’amianto, impianti chimici, ...), il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all’Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva. A riguardo (salvo il caso particolare di riconosciuta forte stagionalità delle attività, previsto solo per alcune industrie alimentari dalla Direttiva n. 2010/75/UE), per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell’impianto. È possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l’installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Tale limite legale alla capacità produttiva è significativo, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, solo a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente ad effettuare verifiche periodiche del rispetto degli obblighi stessi. Si noti che, in caso di superamento della soglia, o di mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, decadono le condizioni per considerare significativo il limite legale alla capacità produttiva e pertanto l’esercizio in assenza di AIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, può determinare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 29-quatuordecies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché l’intervento, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. d, del D.Lgs. n. 152/2006, dell’autorità competente in materia di AIA. Escluso il citato caso di limite legale alla capacità produttiva, la capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti ed in casi semplici corrisponde ai “dati di targa” dell’impianto. In casi più complessi, in cui l’attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da pluralità di prodotti, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità, la lettura dei “dati di targa” non è immediatamente significativa e pertanto si devono considerare le assunzioni seguenti: a) in caso di discontinuità dei processi si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo; |
Riferimento | Descrizione |
---|---|
b) in caso di pluralità di prodotti si considera la lavorazione del prodotto che determina
il maggior contributo al raggiungimento della soglia; c) in caso di sequenzialità, per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell’ultimo stadio del processo; d) in caso di pluralità di linee si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell’impianto in tal modo; e) per capacità specifica si considera il funzionamento dell’apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa. |
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Allegato VIII, lett. c) | Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. |
Circolare n. 12422-GAB del 17 giugno 2015 6. Produzione di prodotti chimici Le categorie IPPC ricomprendono solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la fabbricazione (anche attraverso reazioni chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotare le qualità merceologiche. Ad esempio, è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue in poliuretano [...] |
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Circolare U.0027569 del 14 novembre 2016 2. Chiarimento terminologia dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 d) Produzioni chimiche - Con particolare riferimento al punto 4, dell’Allegato VIII, alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto già chiarito al punto 6 del Decreto 12422-GAB del 17 giugno 2015, si precisa che nelle categorie IPPC 4 rientrano solo installazioni nelle quali si svolgono reazioni chimiche o biochimiche. Sono pertanto da considerarsi escluse le installazioni in cui i prodotti subiscono solo processi fisici (quali filtrazione, distillazione, miscelazione, confezionamento, etc.). |
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Allegato VIII, lett. d) | In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’art. 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti
valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nell’Allegato VIII e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rifiuti); e b) l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nell’Allegato VIII. |
Al punto 2 della circolare n. 22295 del 27 ottobre 2014 viene chiarito cosa si intende per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC:
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è svolta nello stesso sito dell’attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC;
-
e le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all’esercizio dell’attività IPPC).
Ai fini della lett. a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc.) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.
Ai fini della lett. b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l’altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.
Sul sito https://www.mite.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-valutazioni-ed-autorizzazioni-ambientali sono disponibili gli interpelli e le relative risposte date dal Ministero dell’Ambiente in merito alla corretta applicazione della normativa statale in materia di AIA (come previsto dall’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006).
✔ ESEMPIO
Con nota n. 15534 del 15 luglio 2022 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è stata data risposta all’interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., in merito al Titolo III-bis della parte II D.Lgs. 152/2006, A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa.
Nota: il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59 relativo all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) all’art. 1, comma 1, specifica che sono soggetti ad AUA gli impianti non soggetti ad AIA.
€ SANZIONI
Art. 29-quattuordecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006: Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 senza essere in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 2.500 a 26.000 euro.
Art. 29-quattuordecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006: Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi capitolo 6), ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, la pena è quella dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e dell’ammenda da 5.000 a 52.000 euro.
Art. 29-quattuordecies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006: Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Ai fini della determinazione dell’eventuale applicabilità delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 si rimanda ai capitoli specifici relativi a tutela delle acque (capitolo 6), rifiuti (capitolo 8), inquinamento del suolo e bonifica (capitolo 7) ed inquinamento atmosferico (capitolo 9).
GIURISPRUDENZA
In particolare, la giurisprudenza pone l’attenzione su:
Interpretazione della normativa in tema di AIA e dei contenuti dei titoli abilitativi
Le specifiche finalità indicate dal legislatore e, in ogni caso, desumibili dal complesso delle norme in tema di AIA, impongono una rigorosa e restrittiva interpretazione, tale da non vanificare gli effetti di questa particolare disciplina e non si può prescindere da una altrettanto rigorosa disamina dei contenuti del titolo abilitativo e della corrispondenza tra quanto autorizzato e le condizioni effettive di svolgimento dell’attività, senza che tale verifica possa arrestarsi di fronte alla mera disponibilità dell’autorizzazione:
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Cass., sez. III, n. 38753/2018
Rilevanza penale della violazione degli obblighi di segnalazione
In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall’art. 29-quattuordecies D.Lgs. n. 152/2006, il titolare dell’Autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l’inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell’ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore:
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Cass., sez. III, n. 33033/2020
Il legislatore, all’interno dell’art. 29-quattuordecies D.Lgs. n. 152 del 2006, nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell’autorizzazione integrata ambientale, distingue tra l’inosservanza, in generale, di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni “qualificate”, tra cui quelle concernenti la “gestione dei rifiuti”, penalmente rilevanti. Non sembra dubitabile che l’apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla “gestione dei rifiuti”:
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Cass., sez. III, n. 7874/2022
Responsabilità penale desunta dai risultati di autocontrollo
L’accertamento della violazione delle prescrizioni ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell’impianto dei risultati in sede di autocontrollo, essendo, il gestore, soggetto tenuto all’effettuazione di analisi in sede di autocontrollo e poi all’inoltro dei dati così rilevati e, in tale ambito, la previsione della sanzione penale è coerente con la ratio legis e si colloca a chiusura della disciplina di settore che pone obblighi precisi, indicati nell’AIA, al gestore dell’impianto che è tenuto a procedura di autocontrollo, e costituisce un presidio sanzionatorio all’osservanza delle prescrizioni imposte nell’AIA, con la punizione dell’inosservanza alle prescrizioni imposte a tutela dell’ambiente:
Cass., sez. III, n. 48401/2019
Il danno ambientale: elemento non necessario per la sussistenza del reato
Ai fini dell’integrazione della condotta di cui all’art. 29-quattuordecies non è necessaria la realizzazione di un danno ambientale; infatti, dalla ratio di tale norma, non emerge che il danno ambientale sia una condizione di punibilità, trattandosi di una fattispecie di carattere meramente formale e non sostanziale, per cui, affinché si realizzi la condotta contestata, è sufficiente che l’attività si sia svolta con inosservanza dell’Autorizzazione integrata ambientale, indipendentemente dalla produzione di un danno all’ambiente:
Cass., sez. III, n. 17056/2019
4.4 Autorizzazioni ambientali sostituite dall’AIA
4.4Autorizzazioni ambientali sostituite dall’AIALe autorizzazioni ambientali sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale sono (come definito all’art. 29-quater, comma 11 e all’Allegato IX del D.Lgs. n. 152/2006):
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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006).
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Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006).
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Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 208 e 210, D.Lgs. n. 152/2006).
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Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.L. 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
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Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9).
-
Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella Legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 2, comma 2).
Il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.
Nota: come definito all’art. 34, comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l’elenco riportato nell’Allegato IX, ove necessario, è modificato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del D.L. 28 agosto 1997, n. 281.
Inoltre (come indicato all’art. 29-quater, comma 11 e all’art. 213 del D.Lgs. n. 152/2006) l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al recupero di rifiuti in regime c.d. semplificato (attività di recupero che a determinate condizioni può essere avviata dopo 90 giorni dalla comunicazione all’autorità competente), ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi capitolo 8 Rifiuti).
Nota: come indicato all’art. 216, comma 8-septies del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli artt. 29-sexies e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
4.5 Autorità competente
4.5Autorità competenteL’art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 suddivide le competenze per il rilascio dell’AIA tra sede statale e sede regionale o provinciale.
Ambito | Autorità Competente | |
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Statale | Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’Allegato XII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e loro modifiche sostanziali | In sede statale l’autorità competente che rilascia il provvedimento di AIA è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che viene supportato dalla Commissione istruttoria per l’IPPC. |
Regionale | Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 che NON risultano ricompresi anche nell’Allegato XII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e loro modifiche sostanziali. | In sede regionale, l’autorità competente ai fini dell’AIA è la Pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie
leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia
di AIA. Disciplinano inoltre:
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni 12 mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso. |
Nota: Come definito all’art. 8-bis del D.Lgs. n. 152/2006 la Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’art. 28, commi 7, 8 e 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l’attività di supporto scientifico per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in riferimento alle norme relative all’AIA (di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006).
Nella tabella seguente si riportano le categorie di impianti contenute nell’Allegato XII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 relative alle attività industriali di cui all’Allegato VII, soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale statale:
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; | |
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW; | |
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio; | |
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate: | |
Classe di prodotto | Soglie Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un’unica riga. Gg/anno |
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 |
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 |
c) idrocarburi solforati | 100 |
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati | 100 |
e) idrocarburi fosforosi | 100 |
f) idrocarburi alogenati | 100 |
g) composti organometallici | 100 |
h) materie plastiche di base (polimeri, fibresintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 |
i) gomme sintetiche | 100 |
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100 |
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 |
n) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio | 100 |
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | 300 |
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 | |
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato VIII localizzati interamente in mare |
Nota: come definito all’art. 34, comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 possono essere introdotte modifiche all’Allegato XII, ove necessario, con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del D.L. 28 agosto 1997, n. 281 anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e quelle in materia di valutazione d’impatto ambientale.
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito alcuni esempi di regolamentazione regionale.
Regione Veneto L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016 - La Regione Veneto con la L.R. n. 4/2016, assegna la competenza degli atti ripartendoli tra Regione e Provincia come indicato nell’Allegato B).
Regione Puglia L.R. n. 26/2022 - La Regione Puglia ha disciplinato con L.R. n. 26/2022 l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Regione Liguria L.R. n. 12 del 6 giugno 2017 - La Regione Liguria ha disciplinato con L.R. n. 12 del 6 giugno 2017 l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) attribuendo alla Città metropolitana e alle Province l’autorità per il rilascio dell’AIA.
4.6 Relazioni con altra normativa
4.6Relazioni con altra normativaPer attività che risultino soggette sia a Valutazione d’impatto ambientale (VIA) che ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono previste disposizioni che consentono di coordinare i due procedimenti.
Poiché il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha apportato consistenti modifiche alla disciplina di VIA, da applicare ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017, si deve distinguere il caso dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché dei procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006 (studio di impatto ambientale), ovvero sia stata presentata l’istanza di VIA, che restano disciplinati dalla normativa previgente.
Si riportano nella tabella seguente le disposizioni da applicare in entrambi i casi:
Procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 | |
---|---|
Riferimento | Descrizione |
art. 10, comma 1 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) | Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale (VIA), l’Autorizzazione Integrata Ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. |
art. 26, comma 1 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) | Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ove prevista. |
art. 27, “Provvedimento unico in materia ambientale” (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017 e successivamente dal D.L. n. 77/2021) |
Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA
sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali, elencate al comma 2 dello stesso art. 27, richieste
dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto, compresa
l’Autorizzazione Integrata Ambientale laddove necessario. In questo caso la procedura di VIA viene integrata e coordinata con quella relativa all’AIA con il relativo coinvolgimento e coordinamento delle amministrazioni ed enti interessati. Il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste per l’AIA (di cui agli artt. 29-sexies e 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006). Le condizioni e le misure supplementari relative all’AIA contenute nel provvedimento unico sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità definite per l’AIA (agli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006). La possibilità di ricorrere al provvedimento unico ambientale si applica in deroga alle disposizioni che disciplinano il procedimento di AIA solo in caso di primo rilascio. |
Art. 27-bis, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) | Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza di VIA, allegando la documentazione
e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto (compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale laddove previsto) e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
stesso. In questo caso la procedura di VIA viene integrata e coordinata con quella relativa all’AIA con il relativo coinvolgimento e coordinamento delle amministrazioni ed enti interessati. Le condizioni e le misure supplementari relative all’AIA e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità definite per l’AIA (agli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006). |
Procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e procedimenti di VIA avviati PRIMA DEL 16 maggio 2017 |
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Riferimento | Descrizione |
Art. 10, comma 1 (vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017) | Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale (VIA), l’Autorizzazione Integrata Ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. |
Art. 10, commi 1,1-bis, 1-ter (vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017) | Il provvedimento di VIA fa luogo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’Allegato XII alla Parte II del D.Lgs.
n. 152/2006. In questo caso lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 29-sexies e 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006. Le condizioni e le misure supplementari contenute nel provvedimento finale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006. |
Art. 10, comma 2 (vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017) | Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia
di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’Allegato VIII (attività
soggette ad AIA), la procedura per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale sia coordinata
nell’ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 29-sexies e 29-septies, D.Lgs. n. 152/2006. |
Il Regolamento CE n. 166/2006 prevede all’art. 5 che il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’Allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunichi all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso in termini di emissioni e rifiuti, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.
Questi dati servono per aggiornare il registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) che informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che sul trasferimento di rifiuti.
Il Regolamento CE n. 166/2006 è stato modificato dal Regolamento UE n. 2019/1010 per migliorare la coerenza con le disposizioni della Direttiva n. 2010/75/UE (relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali) in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla Decisione n. 2018/1135/UE. Lo scopo è quello di favorire la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione non appena tecnicamente fattibile per garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali disponibili. Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 costituisce Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 166/2006 e stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore (di un’installazione appartenente all’Allegato I del Regolamento CE n. 166/2006 sopra determinate soglie), tenuto agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, comunichi le informazioni ivi richieste relative all’anno precedente all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e all’autorità competente. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
Le comunicazioni richieste sono relative alle emissioni di sostanze inquinanti in aria, acqua e suolo e alla produzione di rifiuti.
Poiché non vi è completa corrispondenza tra le attività soggette al Regolamento CE n. 166/2006 e installazioni soggette ad AIA è necessario verificare caso per caso l’applicazione dell’obbligo di comunicazione.
Nota: Le sanzioni per la mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sono definite all’art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014.
4.7 Procedura di rilascio dell’AIA
4.7Procedura di rilascio dell’AIA4.7.1 Domanda di AIA
4.7.1Domanda di AIAI contenuti della domanda di AIA ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 sono disciplinate dall’art. 29-ter dello stesso Decreto.
Al comma 1 sono indicate le informazioni che devono essere riportate nella domanda di AIA, ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore:
Chi | Cosa | Come |
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Gestore | Preparazione della domanda | Contenuti della domanda a) descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell’installazione; |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione; e) descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’art. 6, comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi par. 3.3); m) se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. |
||
La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve contenere (come indicato al
comma 2 dello stesso art. 29-ter) anche una sintesi non tecnica dei dati richiesti al comma 1 per facilitare la consultazione da parte del pubblico
e la possibilità di presentare osservazioni. Inoltre, il gestore può indicare le informazioni che a suo avviso non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico. |
||
Ai fini della preparazione della documentazione da allegare alla domanda, il comma 3 dello stesso art. 29-ter prevede che qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo: |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. |
(*) Il Regolamento CE n. 761/2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato sostituito dal Regolamento CE n. 1221/2009.
Come riportato alla lett. m) del comma 1 dell’art. 29-ter, tra le informazioni che devono essere presentate è prevista, a determinate condizioni, anche la Relazione di riferimento per consentire un confronto dello stato di qualità ambientale al momento della cessazione dell’attività al fine di stabilire l’eventuale grado di compromissione:
Relazione di riferimento | |
---|---|
Definizione (art. 5, comma 1, lett. v-bis) | Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato
al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno:
Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Direttiva n. 2010/75/UE |
Linee guida emanate dalla Commissione europea | COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, par. 2, della Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) GUCE 6 maggio 2014 |
Relazione di riferimento | |
---|---|
Linee guida nazionali | Come richiamato dall’art. 29-sexies, comma 9-sexies, con Decreto del Ministro dell’ambiente sono state stabilite le modalità per la redazione
della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine
ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato
VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Il Decreto di cui sopra è il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014 (*) recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006. Ulteriori chiarimenti sugli obblighi e i tempi di presentazione della relazione di riferimento o della documentazione attestante che la relazione di riferimento non è necessaria sono contenuti nelle circolari n. 22295 del 27 ottobre 2014 e n. 12422 del 17 giugno 2015 del Ministero dell’Ambiente. (*) Con sentenza n 11452 del 20 novembre 2017 il TAR del Lazio ha annullato il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014. Il nuovo D.M. 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2019 ed è entrato in vigore il 10 settembre 2019. In precedenza, era stato pubblicato sul portale on line del Ministero dell’Ambiente “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” in data 6 maggio 2019 con numero di registrazione 104 (vedi nota relativa alla Giurisprudenza al par. 3.2). |
Linee guida regionali | Alcune Regioni al fine di assicurare omogeneità applicativa sul territorio regionale delle disposizioni inerenti gli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento per le installazioni soggette ad AIA hanno emanato disposizioni specifiche per supportare i gestori per la presentazione della documentazione richiesta. |
✔ ESEMPIO
Si riporta di seguito un esempio di regolamentazione regionale.
Regione Lombardia - D.G.R. del 18 aprile 2016, n. 5065 - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Indirizzi per l’applicazione del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.
A seguito della presentazione della domanda da parte del gestore è prevista la verifica di completezza da parte dell’autorità competente e l’eventuale richiesta di integrazioni (comma 4 dell’art. 29-ter):
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
Autorità competente | Verifica di completezza | Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis del D.Lgs. n. 152/2006 potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. | ||
Gestore (proponente) | Presentazione della documentazione integrativa richiesta | Presentazione della documentazione integrativa richiesta entro 30 giorni dalla richiesta. Il proponente ha la possibilità di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. |
4.7.2 Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
4.7.2Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata AmbientaleAll’art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 è riportata la procedura per il rilascio dell’AIA descritta di seguito:
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
Gestore | Presentazione domanda (comma 1) | Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all’autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell’Ambiente
del 7 febbraio 2007 “Formato e modalità per la presentazione della domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale di competenza statale” (di cui all’art. 29-duodecies, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006). Per le installazioni di competenza regionale o provinciale, poiché le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA sono definiti dalle Regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per le modalità specifiche di presentazione della domanda di AIA (modulistica, procedure, invio telematico, riferimento al SUAP, etc.) il gestore deve fare riferimento a quanto stabilito dall’autorità competente regionale di pertinenza. |
Autorità competente | Consultazione del pubblico (comma 2) | L’autorità competente individua gli Uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. |
Autorità competente | Comunicazione avvio procedimento (comma 3) | L’autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento (ai sensi dell’art. 7, Legge 7 agosto 1990, n. 241), e la sede degli Uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
Autorità competente | Pubblicazione su sito web (comma 3) | Entro il termine di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento, l’autorità competente pubblica nel proprio
sito web:
Tali forme di pubblicità valgono in qualità di comunicazioni di avvio procedimento come definito all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (modalità di comunicazione di avvio procedimento con forme di pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione di volta in volta qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa). In caso di contemporaneo avvio di procedura di VIA le informazioni pubblicate dal gestore (relative al procedimento VIA-AIA) sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti sottoposti ad AIA. |
Soggetti interessati | Presentazione osservazioni (comma 4) | Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio della domanda di AIA sul sito web, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda. |
Autorità competente | Convocazione conferenza di servizi (comma 5) | L’autorità competente convoca, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, apposita Conferenza di servizi (ai sensi degli artt. 14 e 14-ter, Legge 7 agosto 1990, n. 241), alla quale sono invitati:
nonché,
Per le installazioni cosiddette a “rischio di incidente rilevante” (soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 sostituito dal D.Lgs. n. 105/2015), ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione per armonizzare le condizioni dell’AIA alle prescrizioni già previste ai fini della sicurezza e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti (ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 8), e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. |
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
Autorità competente | Conferenza dei servizi (commi 6 e 8) | Nell’ambito della Conferenza dei servizi, vengono acquisite:
Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine per il completamento della procedura resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. |
Autorità competente | Rilascio o diniego dell’AIA (commi 10 e 12) | L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Ogni Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere le modalità previste dal presente Decreto per la protezione dell’ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. |
Autorità competente | Messa a disposizione delle informazioni al pubblico (commi 13 e 14) | Copia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento,
è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio già individuato
per il deposito dei documenti e gli atti inerenti il procedimento. Presso il medesimo
ufficio sono inoltre rese disponibili:
|
Chi | Cosa | Come |
---|---|---|
L’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’Allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare (ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. a), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione), la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorità competente può inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. |
||
Sindaco | Richiesta riesame dell’AIA (comma 7) | In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’AIA, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata |
Autorità competente | Comunicazione al pubblico (comma 2) | L’autorità competente provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, non appena
sia ragionevolmente possibile:
|
Nota: con Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 25 maggio 2022. Doc. n. 170/22 sono state approvate le Linee Guida SNPA n. 43/2022 - Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. La Linee Guida offre alle Autorità competenti per il rilascio dell’AIA indirizzi omogenei e condivisi in ambito nazionale dal SNPA al fine di permettere di impartire prescrizioni nei provvedimenti autorizzativi delle installazioni AIA dotate di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SME) per garantire un approccio univoco e trasparente sul territorio nazionale; allo stesso modo vengono fornite indicazioni alle Autorità Competenti al Controllo in riferimento alle principali esplicitazioni delle condizioni di monitoraggio da prevedere nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), in coerenza con quanto prescritto dall’Autorità Competente. In allegato al documento è inoltre riportato un elenco delle possibili verifiche sugli SME da condurre durante le Visite Ispettive AIA presso gli stabilimenti di competenza Statali e Locali.
Per garantire la trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali, è stato reso disponibile dal Ministero dell’Ambiente il sito web https://va.mite.gov.it/it-IT che mette a disposizione tutte le informazioni sulle procedure in corso per i procedimenti di competenza statale e consente l’accesso del pubblico per presentare osservazioni. Il sito mette inoltre a disposizione i link ai siti internet regionali alla voce “AIA Regioni”.
Nota: L’art. 29-quater, comma 15 precisa che, in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente Decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 (150 giorni) sono raddoppiati.
Nota: l’art. 32-bis, D.Lgs. n. 152/2006 - Effetti Transfrontalieri stabilisce che nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’UE, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli artt. 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque, tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell’UE che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l’impianto non ricada nell’ambito delle competenze statali, l’autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’UE, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell’UE.
Nota: l’art. 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciali (ZES e per le zone logistiche semplificate (ZLS) della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha stabilito al comma 1 che la lett. a), comma 1, art. 5, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituita come di seguito.
L’attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa.
Al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili.
Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui:
-
agli artt. 2 e 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241;
-
al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di VIA, VAS e AIA;
-
al Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
-
al codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e al Regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
-
al TU di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
-
alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.
APPROFONDIMENTI
AMBIENTE & SVILUPPO 12/2017: “La Conferenza di Servizi ‘ad Ilvam’” (nota a TAR Puglia-Lecce, n. 1022/2017), di Claudia Camilleri
AMBIENTE & SVILUPPO 6/2017: “Prescrizioni del sindaco nell’ambito della Conferenza di servizi AIA”, di Luciano Ricci
GIURISPRUDENZA
Legittimità della conferenza dei servizi per rinnovo AIA senza invito a partecipare al Comune confinante
TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 16 dicembre 2014, n. 648
Procedimento coordinato di VIA ed AIA e discrezionalità
TAR Toscana, sez. II, 10 luglio 2017, n. 921
Conferenza di Servizi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale
TAR Puglia, Lecce, sez. III, 22 giugno 2017, n. 1022
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito alcuni esempi di siti web delle autorità competenti in cui sono riportati i documenti di supporto per la presentazione delle domande di AIA e sono pubblicati i provvedimenti per consentire la consultazione del pubblico.
http: //ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx
http: //www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/sicurezza-ambientale-e-alimentare/autorizzazione-integrata-ambientale-aia
http: //www.arpalazio.gov.it/ambiente/ippc/dati.htm
http://eds.cittametropolitana.torino.it/ippc/avvio_cm.php
https://www.regione.toscana.it/-/conferenze-di-servizi-per-aia-autorizzazione-integrata-ambientale
https://www.va.regione.umbria.it/aia.
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito alcuni esempi di regolamentazione regionale delle procedure di AIA.
Regione Emilia-Romagna - Delibera di Giunta regionale n. 497/2012 (Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica).
Regione Toscana - DGRT 15 dicembre 2015, n. 1227 (Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, rifiuti e autorizzazioni energetiche).
Regione Veneto - Decreto del direttore dell’area tutela e sviluppo del territorio n. 108 del 29 novembre 2018 (Nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale di cui all’art. 29-ter del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.ei. in sostituzione di quella approvata con DGR n. 668/2007).
Regione Umbria - Delibera di Giunta regionale 28 ottobre 2020, n. 1003 - Misure di semplificazione. Nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Linee guida per la compilazione. Adozione.
Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 4107 - Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze AIA, in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di Semplificazione 2020” - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.G.R. 2 febbraio 2012, n. 2970.
Regione Lombardia - Decreto del Dirigente della unità organizzativa economia circolare e autorizzazioni ambientali 9 giugno 2023, n. 8638 - Indicazioni su modalità e tempistiche di utilizzo di specifiche funzionalità dell’applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e sulla messa a disposizione della modulistica digitale per le richieste di voltura.
€ SANZIONI
Art. 29-quattuordecies, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006: È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa richiesta nell’ambito della Conferenza dei servizi (prevista all’art. 29-quater, comma 8), o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorità competente per perfezionare un’istanza del gestore.
4.8 Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
4.8Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibiliCome già riportato in precedenza, per stabilire le prescrizioni e i limiti all’interno dell’AIA, l’autorità competente deve fare riferimento alle migliori tecniche disponibili (MDT o BAT - Best Available Technologies) che sono definite a livello europeo come di seguito descritto:
Termini | Descrizione |
---|---|
BAT (Best Available Technologies) | Le BAT sono le migliori tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo:
|
Termini | Descrizione |
---|---|
BREF (BAT Reference documents) | Il riferimento per l’individuazione delle BAT sono i “documenti di riferimento sulle BAT” o “BREF”, pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6, della Direttiva n. 2010/75/UE a seguito di consultazione delle diverse parti interessate, e che vengono periodicamente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. |
Conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions) | Vengono definite “conclusioni sulle BAT” le parti di un BREF riguardanti le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili:
Le “conclusioni sulle BAT” vengono emesse dalla Commissione Europea e rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e vengono quindi pubblicate anche in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. |
BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) | In particolare, i BAT-AEL “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”,
definiti (all’art. 5, comma 1, lett. l-ter.4) del D.Lgs. n. 152/2006) come: “intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche” devono essere presi in considerazione dall’autorità competente per fissare i limiti di emissioni nell’AIA. |
Nota: con Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22 febbraio 2023. Doc. n. 199/23 sono state approvate le Linee Guida SNPA n. 47/2023 - Linee guida per il coinvolgimento del SNPA nel processo ascendente del BREF. Le Linee Guida intendono descrivere la procedura utilizzata per elaborare o rivedere un BREF, il cosiddetto Processo di Siviglia e fornire gli indirizzi per una procedura standard e condivisa per il supporto di SNPA al MASE nella predisposizione delle informazioni e dei commenti richiesti dalla Commissione Europea.
Come definito all’art. 29-bis comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, l’autorità competente rilascia l’AIA tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte II del medesimo Decreto in merito alle condizioni da considerare per definire le BAT da inserire nell’AIA. Queste condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi in cui sono previste deroghe (art. 29-sexies, comma 9-bis).
ALLEGATO XI ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 |
---|
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle BAT, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione. |
ALLEGATO XI ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 | |
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Ambito | Considerazioni |
Rifiuti | 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti |
Sostanze | 2. Impiego di sostanze meno pericolose. |
Recupero e riciclo | 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. |
Processi, sistemi, metodi operativi | 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale. |
Progressi tecnici ed evoluzione scientifica | 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico. |
Emissioni | 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. |
Data messa in funzione | 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. |
Tempi di attuazione della BAT | 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. |
Materie prime | 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica. |
Impatto globale | 10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi. |
Incidenti | 11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente. |
Indicazioni su BAT disponibili | 12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell’art. 29-terdecies, comma 4 (informazioni al pubblico e tra autorità competenti), nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16, par. 2, Direttiva n. 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche. |
Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l’autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’art. 16, par. 2, della Direttiva n. 96/61/CE o dell’art. 17, par. 2, della Direttiva n. 2008/01/CE (Scambio di informazioni: “La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni”).
Ai sensi dell’art. 29-bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, per le discariche di rifiuti da autorizzare con AIA, fino all’emanazione delle relative conclusioni sulle BAT si considerano soddisfatti i requisiti tecnici richiesti se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
Nota: Il sito UE in cui sono disponibili le BREF e le BAT conclusion è il seguente: http: //eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
Nota: Come definito all’art. 29-bis comma 2: “Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.
I requisiti generali si basano sulle BAT, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l’art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale) del D.Lgs. n. 152/2006.
Per le categorie interessate, salva l’applicazione dell’art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale) del medesimo Decreto, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell’istanza con i requisiti generali.
Al comma 2-bis viene stabilito che “I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall’emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l’art. 29-octies (Rinnovo e riesame), ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla Direttiva n. 2010/75/UE all’atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l’ultimo periodo del comma 2”.
Nota: il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116) all’art. 13, comma 7 stabilisce: “Alla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante ‘Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura’, al parametro n. 6 ‘solidi sospesi totali’ è introdotta la seguente nota: “(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all’Allegato VIII alla Parte II, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all’art. 5, lett. 1-ter.2),prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l’esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l’obbligo di rispettare le Direttive e i regolamenti dell’UE, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusione le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell’UE per i singoli settori di attività”.
In riferimento alle BAT di alcuni settori industriali sono stati emanati a livello regionale indirizzi applicativi per fornire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti autorizzativi.
✔ ESEMPIO
Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale 20/07/2020, n. 3398 - Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale 23 novembre 2020, n. 3895 - Indirizzi regionali per l’applicazione della Decisione (UE) 2017/1442 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per i grandi impianti di combustione, adottata ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale 23 novembre 2021, n. 11/5569 - Indirizzi regionali per l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte).
Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2022 - Indirizzi per l’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.).
Regione Marche - Delibera di Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 469 Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 - Approvazione indirizzi per la gestione dei riesami delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito dell’emanazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) settoriali, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE.
4.9 Autorizzazione integrata ambientale
4.9Autorizzazione integrata ambientale4.9.1 Contenuti dell’AIA
4.9.1Contenuti dell’AIAL’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce i contenuti dell’AIA, di cui si riporta una sintesi nella tabella seguente:
Riferimento | Contenuti dell’AIA |
---|---|
Art. 29-sexies (commi 3, 3-bis, 4, 4-quater) |
Le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento
a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso. Prendendo a riferimento le BAT:
l’AIA include:
I valori limite di emissione fissati nelle AIA non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti; |
Riferimento | Contenuti dell’AIA |
---|---|
I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente. |
|
Art. 29-sexies (comma 4-bis) |
L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni
di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lett. a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle BAT. |
Art. 29-sexies (commi 5, 5-ter) |
L’autorità competente rilascia l’AIA prendendo in considerazione le Conclusioni delle
BAT. In mancanza delle Conclusioni sulle BAT, sia pubblicate in riferimento alla Direttiva in vigore sia in riferimento alle Direttive precedenti, o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell’attività o del processo sull’ambiente, l’autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell’autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all’Allegato XI. |
Art. 29-sexies (comma 5-bis) |
Se l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una
BAT non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica
che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui
all’Allegato XI alla Parte II, e: a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis (emissioni inferiori ai livelli di emissione associate alle BAT) e 9-bis (limiti meno severi), ovvero b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell’ambiente non inferiore a quello garantito dalle BAT descritte nelle conclusioni sulle BAT. |
Riferimento | Contenuti dell’AIA |
---|---|
Art. 29-sexies (comma 6) |
L’AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano,
in conformità alla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni
sulle BAT applicabili:
L’AIA contiene anche l’obbligo di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati, nonché all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’art. 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA. Tra i requisiti di controllo, l’autorizzazione stabilisce in particolare, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all’art. 29-decies, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (rispetto delle condizioni dell’autorizzazione, regolarità dei controlli e dell’obbligo di comunicazione in caso di incidenti). Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui all’art. 29-sexies comma 6 sono trasmesse per il tramite dell’ISPRA. L’autorità competente in sede di aggiornamento dell’autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull’installazione trasmessi e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all’art. 29-octies, commi 3 e 4 (controlli programmati e ispezioni straordinarie). |
Art. 29-sexies (comma 6-bis) |
Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. |
Art. 29-sexies (comma 6-ter) |
Nell’ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un’attività ispettiva
presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo
di cui all’art. 29-decies, comma 3 (ISPRA per le AIA di competenza statale, l’autorità competente, avvalendosi
delle ARPA e APPA negli altri casi), e che preveda l’esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. |
Riferimento | Contenuti dell’AIA |
---|---|
Art. 29-sexies (comma 7) |
L’AIA contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali,
in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’installazione. L’AIA può inoltre disciplinare la destinazione di parti di impianto, dichiarate non utilizzate dal gestore, per la realizzazione delle BAT negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica. |
Art. 29-sexies (comma 7-bis) |
L’autorità competente può dare disposizioni specifiche per gli impianti di incenerimento o coincenerimento (fermo restando le disposizioni degli artt. 237-sexies, comma 1, lett. e) e 237-octiedecies) sui possibili superamenti dei valori limite di emissione che possono essere considerati, nel corso di validità dell’autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti. |
Art. 29-sexies (comma 8) |
Per le installazioni cosiddette “a rischio di incidente rilevante” assoggettate al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (ora D.Lgs. n. 105/2015), l’autorità competente per il rilascio dell’AIA armonizza le condizioni dell’AIA alle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti già prescritti dall’autorità competente preposta che a tal fine trasmette all’autorità competente per l’AIA le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti già adottati. |
Art. 29-sexies (comma 8-bis) |
Per le pratiche assoggettate al D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle radiazioni ionizzanti, il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati con le relative prescrizioni all’autorità competente per il rilascio dell’AIA che armonizza le condizioni dell’AIA a tali prescrizioni che sono espressamente riportate nell’autorizzazione. |
Art. 29-sexies (comma 9) |
L’AIA può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del D.Lgs. n. 152/2006,
giudicate opportune dall’autorità competente. Ad esempio, l’autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi (per i quali va presentata comunicazione di modifica), ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l’obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, l’obbligo di comunicazione di modifica (art. 29-nonies), non si applica alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. |
Nota: con Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22 febbraio 2023. Doc. n. 200/23 sono state approvate le Linee Guida SNPA n. 48/2023 - Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6. Aggiornamento alla prima edizione APAT 2007 con recepimento della direttiva 2010/75/EU. SO VI/04-02-SNPA. Revisione 2022.
Le linee guida sviluppano un modello di Piano di Monitoraggio e Controllo che risponda alla necessità di monitorare e verificare gli impatti delle installazioni industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, in accordo all’art. 29-quater, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006. Il documento individua le principali modalità di monitoraggio alle quali le ARPA/APPA/Ispra potranno fare riferimento in sede istruttoria o a supporto dell’Autorità competente, fermo restando la necessità di adattare le indicazioni delle linee guida al caso specifico.
Nota: il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, in vigore dal 18 gennaio 2023, all’art. 71 ha disposto la modifica dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 con l’inserimento del comma 8-bis e all’art. 9 ha disposto la modifica dell’art. 26 del D.Lgs. n. 101/2020 con l’inserimento del comma 4-bis che stabilisce che le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo (relative agli impianti di gestione di residui che contengono radionuclidi di origine naturale ai fini dello smaltimento nell’ambiente) sono espressamente riportate nell’autorizzazione integrata ambientale nei casi in cui è prevista.
Per talune tipologie di attività vengono stabilite condizioni specifiche:
-
per evitare la duplicazione della regolamentazione, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di attività regolamentate dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 (emissioni di gas ad effetto serra), contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all’Allegato B del medesimo Decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale (art. 29-sexies, comma 1);
-
nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (allevamento intensivo di pollame e di suini), l’art. 29-sexies relativo alle disposizioni contenute nell’AIA si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali (art. 29-sexies, comma 9-quater).
Di seguito si riporta l’Allegato X alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 che contiene l’elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione nell’AIA:
ALLEGATO X ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 | |
---|---|
Aria: | 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. |
2. Ossidi di azoto e altri composti dell’azoto. | |
3. Monossido di carbonio. | |
4. Composti organici volatili. | |
5. Metalli e relativi composti. | |
6. Polveri comprese le particelle sottili. | |
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). | |
8. Cloro e suoi composti. | |
9. Fluoro e suoi composti. | |
10. Arsenico e suoi composti. | |
11. Cianuri. | |
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera. | |
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). |
ALLEGATO X ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 | |
---|---|
Acqua | 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico. |
2. Composti organofosforici. | |
3. Composti organici dello stagno. | |
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso. | |
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. | |
6. Cianuri. | |
7. Metalli e loro composti. | |
8. Arsenico e suoi composti. | |
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici. | |
10. Materie in sospensione. | |
11. Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare). | |
12. Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). | |
13. sostanze prioritarie di cui all’art. 74, comma 2, lett. ff) le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell’art. 16 della Direttiva n. 2000/60/CE |
Nota: con Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22 febbraio 2023. Doc. n. 214/23 sono state approvate le Linee Guida SNPA n. 49/2023 - Linee guida per l’applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). Le Linee Guida forniscono gli indirizzi per supportare SNPA nella predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo, per il rilascio del parere e per il controllo in fase ispettiva. Forniscono inoltre modalità comuni per raccordare e armonizzare quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e di settore per l’applicazione dei BAT-AEL e di ulteriori parametri da sottoporre a monitoraggio e/o controllo qualora richiesto dall’Autorità Competente. Lo scopo è quello di applicare in modo uniforme sul territorio nazionale i BAT-AEL, in modo tale da consentire una omogenea raccolta di dati utile per elaborare e confrontare l’impatto delle installazioni ricadenti nella medesima categoria anche al fine di orientare politiche nazionali e/o regionali di settore.
€ SANZIONI
Art. 29-quattuordecies, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006: salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.
Art. 29-quattuordecies, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006: salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’art. 29-decies, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
Art. 29-quattuordecies, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006: nei casi previsti al precedente comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 euro e la pena dell’arresto fino a 2 anni qualora l’inosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati.
GIURISPRUDENZA
In particolare, la giurisprudenza pone l’attenzione su:
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA
Le condotte di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte dall’autorità indicate nell’art. 29-quaterdecies, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, alle lett. a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato. Invero, benché gli scarichi idrici siano ricompresi anche nella lett. a), la violazione di cui alla lett. c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati:
Cass., sez. III, n. 51480/2018
Cass., sez. III, n. 42572/2017
In tema di gestione di rifiuti, per lo svolgimento delle attività di trattamento di scorie e ceneri, che rientrano nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha modificato l’art. 6, comma 13, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, è necessario munirsi di specifica Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. AIA); ne consegue che la prosecuzione delle attività sulla base di una precedente autorizzazione (nella specie relativa alla gestione di rifiuti derivanti dall’edilizia), senza che il titolare della stessa abbia presentato istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione o per l’adeguamento di quella già posseduta, integra il reato di cui all’art. 29-quaterdecies, D.Lgs. n. 152/2006:
Cass., sez. III, n. 38753/2018
In tema di reati concernenti i rifiuti, risponde del reato previsto dall’art. 29-quaterdecies, comma 3, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dall’art. 7, comma 13, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, il titolare dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) che ne violi le prescrizioni relative alla segnalazione delle zone di stoccaggio dei rifiuti ed all’indicazione dei codici CER sui contenitori degli stessi, in quanto complessivamente afferenti alla gestione dei rifiuti:
Cass., sez. III, n. 7874/2022
Autocontrollo come prova delle violazioni dell’AIA
L’accertamento della violazione delle prescrizioni ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell’impianto dei risultati in sede di autocontrollo, essendo, il gestore, soggetto tenuto all’effettuazione di analisi in sede di autocontrollo e poi all’inoltro dei dati così rilevati e, in tale ambito, la previsione della sanzione penale è coerente con la ratio legis e si colloca a chiusura della disciplina di settore che pone obblighi precisi, indicati nell’AIA, al gestore dell’impianto che è tenuto a procedura di autocontrollo, e costituisce un presidio sanzionatorio all’osservanza delle prescrizioni imposte nell’AIA, con la punizione dell’inosservanza alle prescrizioni imposte a tutela dell’ambiente:
Cass., sez. III, n. 17056/2019
4.9.2 Deroghe ai limiti associati alle BAT
4.9.2Deroghe ai limiti associati alle BATL’autorità competente può, in determinate condizioni, fissare valori limite di emissione più rigorosi o meno severi dei BAT-AEL o deroghe temporanee come di seguito riportato:
Riferimento | Descrizione |
---|---|
Art. 29-sexies (comma 4-ter) |
L’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, se pertinenti, nei seguenti casi: a) nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, determini la necessità di applicare agli impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le BAT, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi (di cui all’art. 29-quater, comma 5). In questi casi l’autorità competente prescrive nelle AIA degli impianti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale. b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. |
Art. 29-sexies (comma 9-bis) |
In casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) (discendenti dall’applicazione del comma 4-bis), a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai ‘livelli di emissione associati alle BAT’ comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell’istallazione interessata. |
Riferimento | Descrizione |
---|---|
In tali casi l’autorità competente documenta, in uno specifico allegato all’autorizzazione,
le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione
delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano,
in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del D.Lgs. n. 152/2006,
laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all’Allegato XII-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Tale Allegato è aggiornato con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell’emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L’autorità competente verifica comunque l’applicazione dei principi di cui all’art. 6, comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 (principi generali), e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L’applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell’autorizzazione. |
|
Art. 29-sexies (comma 9-ter) |
L’autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni in merito ai valori limiti di emissione e ad altre condizioni in riferimento alle BAT, in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle BAT. |
4.9.3 Cessazione dell’attività e garanzie finanziarie
4.9.3Cessazione dell’attività e garanzie finanziarieAl fine di assicurare che l’esercizio di un’installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee, la normativa relativa all’AIA presta inoltre attenzione al ripristino dello stato dell’ambiente al momento della cessazione dell’attività.
A questo fine l’autorità competente riporta nell’AIA, nel caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, le condizioni relative alla valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che il gestore dell’installazione deve fare al momento della cessazione definitiva dell’attività.
Qualora sussistano gli obblighi per la redazione della Relazione di riferimento, il gestore deve riportare le condizioni del sito allo stato rilevato in tale relazione (tenendo conto della fattibilità tecnica delle misure di ripristino); negli altri casi deve comunque eseguire gli interventi necessari a garantire che il sito, per l’uso attuale o futuro previsto, non comporti un rischio significativo per la salute umana e l’ambiente.
A questo scopo il gestore (in caso di redazione di Relazione di riferimento), entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA deve prestare adeguate garanzie finanziarie alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente a garanzia dell’obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all’inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall’installazione.
Tali indicazioni sono contenute all’art. 29-sexies, comma 9-quinquies e 9-septies come di seguito riportato:
Riferimento | Contenuti dell’AIA in merito alla CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ |
---|---|
Art. 29-sexies (comma 9-quinquies) |
Fatto salvo quanto disposto alla Parte III (tutela delle acque) ed al Titolo V della
Parte IV (rifiuti e bonifiche) del D.Lgs. n. 152/2006, l’autorità competente stabilisce
condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: a) quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente; b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione; c) qualora dalla valutazione di cui alla lett. b) risulti che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lett. a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure; d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lett. a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza. |
Art. 29-sexies (comma 9-septies) |
A garanzia degli obblighi di cui alla lett. c) del comma 9-quinquies, l’AIA prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della Regione o della Provincia
autonoma territorialmente competente. L’autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo di tali garanzie finanziarie dei criteri stabiliti nel Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 141 del 26 maggio 2016 “recante criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152”, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 2017. |
4.10 Durata, rinnovo e riesame
4.10Durata, rinnovo e riesameLa normativa in materia di AIA supera il concetto di durata predefinita dell’autorizzazione stabilendo quando l’autorità competente riesamina periodicamente o in determinate circostanze, sull’installazione nel suo complesso o su parte di essa, le condizioni di autorizzazione e, se necessario, le aggiorna per assicurare la conformità alle finalità di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili.
Come definito all’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 il riesame per confermare o aggiornare le condizioni dell’AIA, tiene conto di:
-
tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata;
-
nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
Di seguito si riportano le disposizioni stabilite nell’art. 29-octies nelle diverse condizioni:
Riferimento | Rinnovo e riesame |
---|---|
Art. 29-octies (commi 3, 5, 8, 9) Riesame periodico |
Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso: a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione. Quest’ultimo termine è esteso a:
Se la registrazione o certificazione sono successive al rilascio dell’AIA l’estensione del temine si applica a partire dal primo riesame. Nel caso b) la domanda di riesame deve essere presentata dal gestore entro il termine ivi indicato (10 o 12 o 16 anni). Nel caso di inosservanza del predetto termine l’autorizzazione si intende scaduta. |
Art. 29-octies (comma 4) Riesame in determinate condizioni |
Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente,
anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque
quando:
|
Riferimento | Rinnovo e riesame |
---|---|
o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato
che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento
degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione
e programmazione di settore;
|
|
Art. 29-octies (comma 5) Termini per presentazione documentazione per il riesame |
A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell’autorità competente,
il gestore presenta:
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle BAT nonché, nel caso di riesami relativi all’intera installazione, l’aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 1 (informazioni per la domanda di AIA). In occasione del riesame l’autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. |
Art. 29-octies (commi 6, 7) Riesame in caso di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni delle BAT |
Entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della UE delle decisioni
sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione,
l’autorità competente verifica che:
Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione. |
Riferimento | Rinnovo e riesame |
---|---|
Art. 29-octies (comma 10) Procedimento di riesame |
Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli artt. 29-ter, comma 4 (verifica di completezza della documentazione entro 30 gg.), e 29-quater (procedura per il rilascio dell’AIA) del D.Lgs. n. 152/2006. In alternativa alle modalità di cui all’art. 29-quater, comma 3 (pubblicazione informazioni), la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’autorità competente. |
Art. 29-octies (comma 11) Validità autorizzazione |
Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso. |
In applicazione dell’art. 29-octies, con Decreto Direttoriale 22 novembre 2018, n. 430, il Ministero dell’Ambiente ha disposto il riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali statali rilasciate per l’esercizio di installazioni che svolgono attività principali oggetto delle conclusioni sulle BAT di cui alle Decisioni di esecuzione della Commissione dell’UE nn. 2017/1442 del 31 luglio 2017 o 2017/2117 del 21 novembre 2017, concernenti rispettivamente i grandi impianti di combustione o la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi.
✔ ESEMPIO
Si riporta di seguito un esempio di regolamentazione regionale in merito all’attività di riesame dell’AIA.
Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Direttore del servizio del 12 marzo 2021, n. 1618 - Approvazione del calendario, delle linee guida e della modulistica unificata per la presentazione della documentazione richiesta ai fini del riesame delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dei gestori delle installazioni ricadenti nel paragrafo 5 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
€ SANZIONI
Art. 29-octies, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006: la mancata presentazione nei tempi indicati della documentazione richiesta dall’autorità competente a seguito della comunicazione di avvio procedimento di riesame (art. 29-octies, comma 5), completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell’inadempimento la validità dell’autorizzazione, previa diffida, è sospesa.
Art. 29-quattuordecies, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006: È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente la documentazione necessaria per consentire l’avvio di un procedimento di riesame.
4.11 Gestione delle modifiche
4.11Gestione delle modificheLa gestione delle modifiche è regolamentata dall’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 come indicato di seguito:
Riferimento | Modifica degli impianti o variazione del gestore |
---|---|
Art. 29-nonies (comma 1) |
Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto,
come definite dall’art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi par. 3.3). L’autorità competente, in caso di modifica non sostanziale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’AIA o le relative condizioni. Se l’autorità competente rileva che le modifiche progettate sono sostanziali (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, perché lo stesso possa procedere all’invio di una nuova domanda di autorizzazione (ai sensi del comma 2 sotto riportato). Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. |
Art. 29-nonies (comma 2) |
Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione
da parte dell’autorità competente, di cui al comma 1 (vedi sopra), risultino sostanziali, il gestore invia all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata
da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni richieste nel caso
di domanda di AIA (di cui all’art. 29-ter, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006). Si applicano le stesse disposizioni relative alla domanda di AIA e procedura di AIA (artt. 29-ter e 29-quater) in quanto compatibile. |
Art. 29-nonies (comma 3) |
Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (sopra riportati), informa
l’autorità competente e l’autorità di controllo (di cui all’art. 29-decies, comma 3), in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi
della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi
della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa
in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’AIA. |
Art. 29-nonies (comma 4) |
Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’AIA. |
✔ ESEMPIO
Si riporta di seguito un esempio di regolamentazione regionale in merito alla gestione delle modifiche.
Regione Lombardia - Delibera di Giunta regionale 8 febbraio 2021, n. XI/4268 - Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante ‘Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad AIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative’.
Regione Umbria - Delibera di Giunta regionale 26 ottobre 2022, n. 1089 - Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e modalità applicative.
€ SANZIONI
Art. 29-quattuordecies, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006: Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista è punito con la pena dell’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 2.500 a 26.000 euro.
Art. 29-quattuordecies, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006: Ferma restando l’applicazione del comma 3 (inosservanza delle prescrizioni dell’AIA), nel caso in cui per l’esercizio dell’impianto modificato è necessario l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di 60 giorni dalla comunicazione all’autorità competente prima di effettuare le modifiche comunicate (di cui all’art. 29-nonies, comma 1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro.
Art. 29-quattuordecies, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006: È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione richiesta dall’autorità competente per perfezionare un’istanza del gestore.
GIURISPRUDENZA
In particolare, la giurisprudenza pone l’attenzione su:
Variazioni dell’AIA: silenzio-assenso
Il meccanismo del silenzio-assenso può avere ad oggetto variazioni non sostanziali rispetto al precedente contenuto dell’AIA. Le variazioni sostanziali, invece, non possono essere assentite se non a seguito di specifico ed espresso provvedimento da parte dell’Amministrazione cui è demandata la cura dell’interesse pubblico coinvolto, nella specie la Amministrazione provinciale:
Cass., sez. III, n. 221/2018
4.12 Rispetto delle condizioni dell’AIA e attività di controllo
4.12Rispetto delle condizioni dell’AIA e attività di controllo4.12.1 Rispetto delle condizioni dell’AIA
4.12.1Rispetto delle condizioni dell’AIAL’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 indica le attività necessarie a dare garanzia del rispetto dell’AIA.
Il gestore:
-
prima di dare attuazione a quanto previsto dall’AIA, ne dà comunicazione all’autorità competente (art. 29-decies, comma 1).
-
a far data dall’invio della comunicazione di cui sopra, trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati, nonché all’ente responsabile degli accertamenti (ISPRA per le AIA statali e ARPA/APPA per le AIA non statali), i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa (art. 29-decies, comma 2).
L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli Uffici individuati per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative ai procedimenti di AIA, ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
€ SANZIONI
Art. 29-quattuordecies, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006: il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la comunicazione di attuazione dell’AIA prevista all’art. 29-decies, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 52.000 euro.
[Ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, comma 14, D.Lgs. n. 152/2006, per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, dalla data della prima comunicazione di cui all’art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del medesimo articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato].
Art. 29-quattuordecies, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006: il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’art. 29-decies, comma 3 (ISPRA per le AIA statali e ARPA/APPA per le AIA non statali), e ai Comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’art. 29-decies, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 11.000 euro.
[Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto].
Art. 29-quattuordecies, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006: si applica la pena di cui all’art. 483 del c.p. a chi nell’effettuare le comunicazioni dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’art. 29-decies, comma 2 fornisce dati falsificati o alterati.
4.12.2 Attività di controllo
4.12.2Attività di controlloNella tabella seguente sono riportate le attività a carico del gestore, dell’autorità competente e degli enti di controllo come definiti all’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006.
Responsabile | Attività |
---|---|
L’ISPRA, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l’autorità competente, avvalendosi delle ARPA/APPA | Accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione e con oneri a
carico del gestore:
L’ISPRA esegue i controlli anche avvalendosi delle ARPA/APPA. |
ISPRA | Per gli impianti localizzati in mare, esegue i controlli, coordinandosi con gli Uffici di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico. |
Autorità competente | Nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. |
Gestore | Al fine di consentire le attività di controllo, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni relative all’AIA. |
Enti di controllo (ISPRA, ARPA, APPA) | Almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti
riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione
e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione:
|
Autorità competente | Fatto salvo quanto previsto in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione l’autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. |
Organi di controllo | Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare. |
Organi di controllo | Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività soggette ad AIA, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina IPPC, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità competente. |
Responsabile | Attività |
---|---|
Autorità competente | I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’AIA e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite gli Uffici individuati per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative ai procedimenti di AIA, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 relativo all’accesso del pubblico all’informazione ambientale. |
Regioni e Provincie autonome | Le attività ispettive in sito, previste nei decreti di AIA, che prevedono l’esame
di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate,
(di cui all’art. 29-sexies, comma 6-ter, e di cui all’art. 29-decies, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006) sono definite in un piano d’ispezione ambientale a
livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia
autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate
statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
Pianificazione dei controlli: Il periodo tra due visite in loco non supera:
Tale periodo è determinato, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
|
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito alcuni esempi di regolamentazione regionale.
Regione Emilia-Romagna - Delibera di giunta regionale 1 agosto 2022, n. 1326 - Direttive per il coordinamento e la semplificazione delle attività dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) relativamente ai piani di monitoraggio e controllo previsti nelle autorizzazioni AIA.
Regione Lombardia - Delibera di giunta regionale 24 gennaio 2022, n. XI/5877 - Aggiornamento del Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006.
Regione Lombardia - Decreto del Dirigente della unità organizzativa economia circolare e autorizzazioni ambientali 1° febbraio 2023, n. 1246 - Presa d’atto del programma annuale dei controlli ordinari nelle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per l’anno 2023 e aggiornamento del “registro delle installazioni coperte dal piano” di cui al sub-allegato a alla D.G.R. del 24 gennaio 2022, n. XI/5877.
Regione Toscana - Delibera di giunta regionale 11 luglio 2022, n. 799 - Approvazione Piano regionale ispezioni delle installazioni AIA di competenza regionale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis per il triennio 2022-2024.
Regione Umbria - Delibera di giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 1308 - D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis - Piano d’Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione.
Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Direttore del servizio del 23 dicembre 2022, n. 31913/GRFVG - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006, per il triennio 2023-2024-2025.
Nota: con Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 18 maggio 2021. Doc. n. 109/21 sono state approvate le Linee Guida SNPA n. 39/2022 - Controlli su installazioni AIA di competenza regionale. La Linea Guida ha lo scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni AIA regionali nella verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti, fornendo procedure, format ed esemplificazione dei flussi comunicativi tra le istituzioni coinvolte allo scopo di fornire una base comune per tutti gli ispettori delle Agenzie regionali facenti parte del SNPA, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo in materia di AIA.
4.12.3 Inosservanza delle prescrizioni
4.12.3Inosservanza delle prescrizioniNella tabella seguente sono riportate le attività a carico dell’autorità competente, come definite all’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell’AIA da parte del gestore:
Responsabile | Attività |
---|---|
Autorità competente | In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza
di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di
sicurezza di cui all’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
|
Responsabile | Attività |
---|---|
in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate
tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
|
|
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (industrie insalubri). |
4.12.4 Incidenti o imprevisti
4.12.4Incidenti o imprevistiL’art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006 indica gli obblighi del gestore, e dell’autorità competente in caso di indicenti o imprevisti come di seguito riportato:
Responsabile | Attività |
---|---|
Gestore | Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’ente responsabile degli accertamenti (ISPRA per le AIA statali e ARPA/APPA per le AIA non statali), e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l’autorità competente. |
Autorità competente | In esito alle informative di cui sopra, l’autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l’autorità stessa, anche su proposta dell’ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale (territorialmente competenti), ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. |
Responsabile | Attività |
---|---|
Autorità competente | L’autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, fermo restando il termine massimo di otto ore, stabilito all’art. 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria. |
€ SANZIONI
Art. 29-undecies, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006: la mancata adozione da parte del gestore delle misure complementari stabilite dall’autorità competente (ai sensi dell’art. 29-undecies, comma 2) in caso di incidenti nei tempi stabiliti dall’autorità competente, è sanzionata ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
Art. 29-quattuordecies, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006: il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 29-undecies, comma 1 (in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente), nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-undecies (stabiliti nell’AIA, fermo restando il termine massimo di otto ore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 52.000 euro.
4.13 Comunicazioni
4.13ComunicazioniCome definito all’art. 29-duodecies del D.Lgs. n. 152/2006 le autorità competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti:
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le domande ricevute;
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copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti;
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un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale.
L’obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l’autorità competente comunichi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni.
In ogni caso in cui è concessa una deroga ai limiti di emissione riferiti alle BAT (ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-bis), le autorità competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall’emanazione del provvedimento di AIA, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.
Le domande di AIA relative agli impianti di competenza statale di cui all’art. 29-quater, comma1, i dati di cui sopra, e quelli relativi ai controlli e alle ispezioni (di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 29-decies), sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA, secondo il formato e le modalità di cui al D.M. 7 febbraio 2007.
4.14 Oneri istruttori
4.14Oneri istruttoriGli oneri istruttori relativi all’AIA sono definiti all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n. 152/2006 come di seguito specificato.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA o delle domande di modifica (di cui all’art. 29-nonies) o del riesame (di cui all’art. 29-octies) e per i successivi controlli (previsti dall’art. 29-decies) sono a carico del gestore.
Con Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli (previsti al Titolo III-bis della Parte II), nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria per l’IPPC di cui all’art. 8-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
Il predetto Decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l’allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo.
Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente e dall’ente responsabile degli accertamenti (di cui all’art. 29-decies, comma 3), sulla base delle categorie di attività condotte nell’installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’art. 8-bis.
Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese.
Per le installazioni di competenza non statale si deve far riferimento a quanto regolamentato dalle autorità competenti con specifici provvedimenti per la quantificazione delle tariffe a carico del gestore per il rilascio, rinnovo, modifica dell’AIA e per lo svolgimento dei controlli.
✔ ESEMPIO
Si riportano di seguito alcuni esempi di regolamentazione regionale.
Regione Calabria - D.G.R. 30 ottobre 2019, n. 509 - Riformulazione della modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale, ai sensi del titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.ei. Modifiche al R.R. n. 10/2013 e al relativo all. A).
Regione Veneto - Deliberazione della Giunta 26 maggio 2009, n. 1519 - Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Regione Piemonte - D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008. - Recepimento del D.M. 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6, D.Lgs. n. 59/2005.
Regione Toscana - D.G.R. 9 ottobre 2023, n. 1164 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 - Revoca D.G.R. 18 ottobre 2010, n. 885 - Correzione materiale e revoca D.G.R. n. 1129/2023. La Delibera aggiorna e sostituisce integralmente il tariffario AIA regionale (Allegato 2) e le linee guida sulle modifiche non sostanziali AIA (Allegato 1) di cui alla D.G.R.T. n. 885/2010.
4.15 Disposizioni transitorie
4.15Disposizioni transitorieL’art. 35 del D.Lgs. n. 152/2006 indica: fino alla data di invio da parte del gestore della comunicazione di attuazione dei contenuti dell’AIA (di cui all’art. 29-decies, comma 1), relativa alla prima AIA rilasciata all’installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data entro la quale le prescrizioni devono essere attuate (di cui all’art. 29-quater, comma 12), specificata nell’AIA, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. In questi casi non si applica la sanzione di cui all’art. 29-quattuordicies, comma 1.
Il D.Lgs. n. 46/2014 all’art. 29 ha definito delle disposizioni transitorie per l’adeguamento delle attività esistenti e nuove:
1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese nell’ambito di
applicazione della disciplina di AIA, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo,
riesame o modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in corso alla data del
7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della
presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente Decreto [cioè entro il 25 giugno 2014]. Resta salva la facoltà
per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti
alla nuova disciplina; 2. I gestori delle installazioni esistenti che sono rientrate nell’ambito di applicazione della disciplina di AIA per effetto del nuovo Decreto, presentano istanza per il primo rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte II, nel caso in cui l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento (*), entro il 7 settembre 2014; 3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell’istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti. |
(*) Come chiarito al punto 14 della circolare n. 22295 del 27 ottobre 14 sono attività che in forza di norme speciali, non devono essere autorizzate con le procedure del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 - “Attuazione della Direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. |
La circolare n. 22295 del 27 ottobre 2014 al punto 4 specifica che i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si devono adeguare alle nuove procedure, a meno che la fase istruttoria non sia già conclusa, nel qual caso non è necessario riaprirla. Se a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 46/2014 le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni di settore.
Al punto 3 della stessa circolare si chiarisce che sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data del 11 aprile 2014, per cui di fatto la loro durata è raddoppiata (da 5 a 10 anni, da 6 a 12 in caso di certificazione ISO 14001, da 8 a 16 in caso di registrazione EMAS). Poiché la scadenza è espressamente riportata nei provvedimenti di AIA e costituisce una prescrizione, l’autorità competente deve dare comunicazione scritta, anche sotto forma di lettera circolare, che confermi il prolungamento dovuto alla nuova disposizione di legge e dia indicazioni di come gestire la proroga di eventuali fidejussioni.
I procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e in corso sono convertiti in procedimenti di riesame, i procedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014 sono archiviati, ove il gestore lo richieda.
✔ ESEMPIO
Si riporta di seguito un esempio di regolamentazione regionale.
Regione Veneto - Circolare prot. 512093 del 28 novembre 2014 del Direttore del Dipartimento Ambiente - Con la circolare sono state fornite indicazioni circa la durata delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, in conseguenza delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014.
4.16 Note generali relative alle sanzioni
4.16Note generali relative alle sanzioniIn merito alle sanzioni applicabili alla disciplina di cui al Titolo III-bis Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, nei vari paragrafi precedenti sono state riportate le indicazioni sulle specifiche sanzioni applicabili, mentre si riportano di seguito le disposizioni generali stabilite dall’art. 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006:
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente Decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’art. 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all’art. 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all’art. 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente Decreto, in particolare all’art. 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
APPROFONDIMENTI
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AMBIENTE & SVILUPPO 12/2019: “AIA e relazione di riferimento: siamo di nuovo al punto di partenza”, di Andrea Quaranta
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AMBIENTE & SVILUPPO 2/2019: “Autorizzazione integrata ambientale e potere sospensivo del sindaco (nota a Consiglio di Stato n. 6824/2018)”, di Valentina Cavanna
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AMBIENTE & SVILUPPO 10/2018: “Le nuove BAT per gli impianti di trattamento dei rifiuti: la Decisione 2018/1147/UE, e le ricadute sull’AIA (e non solo)”, di Alberto Muratori
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AMBIENTE & SVILUPPO 3/2018: “AIA: il TAR annulla il D.M. n. 272/2014 sulla relazione di riferimento”, di Andrea Quaranta
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AMBIENTE & SVILUPPO 5/2017: L’aspetto della salute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di Valentina Cavanna
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AMBIENTE & SVILUPPO 4/2017: Le terze linee di indirizzo AIA: chiarimenti o (fra)intendimenti?, di Andrea Quaranta
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AMBIENTE & SVILUPPO 11/2014: o, “BAT, valori limite di emissione atmosferica ed obiettivi di qualità ambientale”, di Vittorio Giampietro
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AMBIENTE & SVILUPPO 10/2014: “AIA: il procedimento dopo il D.Lgs. n. 46/2014”, di Valentina Cavanna
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AMBIENTE & SVILUPPO 9/2014: “D.Lgs. n. 46/2014: i nuovi controlli alla prova del nove”, di Andrea Quaranta
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AMBIENTE & SVILUPPO 7/2014: “Prime riflessioni sulle nuove sanzioni penali introdotte nella disciplina sull’AIA”, di Luisa Giampietro
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AMBIENTE & SVILUPPO 7/2014: “La Parte V del TUA ‘riveduta e corretta’ dal D.Lgs. 46/2014”, di Alberto Muratori