Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

AMBIENTE 2024

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Blasizza Erica, AA.VV.

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    AMBIENTE 2024

    Capitolo 3

    Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS)

    Mostra tutte le note

    3.1 Considerazioni Preliminari

    3.1Considerazioni Preliminari

    La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è stata introdotta nell’ordinamento comunitario con la Direttiva n. 85/337/CEE e s.m.i. “Concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, approvata dal Consiglio il 27 giugno 1985, e ora codificata nella Direttiva n. 2011/92/UE e s.m.i.

    La VIA si può definire come un procedimento amministrativo finalizzato a valutare preventivamente gli effetti ambientali di opere di rilevante impatto. La VIA deve, infatti, intervenire precedentemente al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle opere, da individuare nelle opere civili e negli impianti industriali di rilevante impatto ambientale elencati negli Allegati I (da sottoporre a VIA obbligatoria) e II alla Direttiva n. 2011/92/UE (sottoposte a VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano).

    Tra i progetti sottoposti obbligatoriamente a VIA, che presentano certamente un impatto ambientale rilevante, secondo la Direttiva n. 2011/92/UE, vi sono i seguenti: raffinerie di petrolio greggio, centrali termoelettriche e nucleari, acciaierie, impianti chimici integrati, impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ferrovie e aeroporti, strade e autostrade, dighe, gasdotti e oleodotti, etc. La VIA valuta in modo integrato tutti gli impatti che derivano dalla realizzazione delle opere sull’ambiente (Direttiva n. 2011/92/UE, art. 3).

    Nell’ordinamento nazionale, la Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, da ultimo modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

    A differenza della VIA, la VAS ha ad oggetto, non i progetti, ma gli strumenti di pianificazione e programmazione.

    In particolare, la VAS garantisce l’integrazione delle considerazioni ambientali nell’ambito della elaborazione e adozione dei piani e dei programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, al fine di assicurare “un elevato livello di protezione dell’ambiente” e di “promuovere lo sviluppo sostenibile” (v. l’art. 1 della Direttiva n. 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”).

    La VAS è stata introdotta nell’ordinamento comunitario dalla Direttiva n. 2001/42/CE, ed è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte II.

    Nel presente capitolo, vengono esaminati gli aspetti più rilevanti della normativa nazionale ed europea in materia di VIA e di VAS, prendendo in considerazione anche i connessi aspetti operativi e gli orientamenti giurisprudenziali su tali argomenti. Il par. 3.5, è, inoltre, dedicato agli aspetti più rilevanti della valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/1997, istituto che rientra, al pari di VIA e VAS, nell’ambito delle valutazioni ambientali preventive.

    Nota: Con il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, il “Ministero della transizione ecologica” è stato ridenominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”. Anche l’acronimo MITE viene sostituito da MASE.

    3.2 Normativa di riferimento

    3.2Normativa di riferimento

    I riferimenti alla normativa che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono riportati nella tabella seguente:

    Normativa comunitaria
    Direttiva n. 2011/92/UE concernente la Via di determinati progetti pubblici e privati
    Direttiva n. 2014/52/UE che modifica la Direttiva n. 2011/92/UE
    Direttiva n. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
    Normativa italiana
    D.Lgs. n. 152/2006, Parte II - Procedure per la VAS, per la VIA e l’IPPC
    Legge n. 114/2015, art. 4 - Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti della UE
    D.Lgs. n. 104/2017 - Attuazione della Direttiva n. 2014/52/UE che modifica la Direttiva n. 2011/92/UE
    D.L. n. 76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito nella Legge n. 120/2020
    D.L. n. 77/2021 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito nella Legge n. 108/2021
    D.L. n. 152/2021 - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito nella Legge n. 233/2021
    D.L. n. 17/2022 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, convertito nella Legge n. 34/2022.
    D.L. n. 50/2022 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito nella Legge n. 91/2022.
    D.L. 18 novembre 2022, n. 176 - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito nella L. n. 6/2023.
    D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito nella L. n. 41/2023.
    D.L. 2 marzo 2024, n. 19 – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

    L’originaria Direttiva n. 85/337/CEE è stata successivamente modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE (art. 4), dalla Direttiva n. 2003/35/CE ed è stata codificata dalla Direttiva n. 2011/92/UE. Modifiche rilevanti alla Direttiva n. 2011/92/UE sono state introdotte da ultimo dalla Direttiva n. 2014/52/UE, finalizzata alla semplificazione del procedimento di VIA e, inoltre, a migliorarne l’efficacia.

    Nota: in particolare, con le disposizioni della Direttiva n. 2003/35/CE (che ha modificato la Direttiva n. 85/337/CEE), è stata data attuazione alla Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata in data 25 giugno 1998 e ratificata con la Legge 16 marzo 2001, n. 108.

    L’originaria Direttiva n. 85/337/CEE è stata recepita, per quanto riguarda le opere dell’Allegato I, dall’art. 6 della Legge n. 349 del 1986 e dai successivi D.P.C.M. n. 377/1988 integrato dal D.P.R. 11 febbraio 1998 e D.P.C.M. 27 dicembre 1988 modificato e integrato dal D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348, relativi al procedimento di VIA di competenza statale, mentre, in recepimento dell’Allegato II è stato emanato il D.P.R. 12 aprile 1996, successivamente modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, dal D.P.C.M. 1 settembre 2000 e dal D.P.C.M. 7 marzo 2007.

    In attuazione della Legge n. 308/2004 è stato emanato il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di VIA (v. parte II del D.Lgs. n. 152/2006), abrogando le norme vigenti relative alla VIA statale (art. 6, Legge n. 349 del 1986) e regionale (D.P.R. 12 aprile 1996). L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 è stata successivamente prorogata al 31 gennaio 2007, dal D.L. n. 173/2006, conv. nella Legge n. 228/2006 e successivamente, al 31 luglio 2007, dal D.L. n. 300/2006 convertito nella Legge n. 17/2007.

    Con il D.Lgs. n. 4/2008, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006 è stata sostanzialmente modificata. Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, parte II sono state apportate dal D.Lgs. n. 128/2010.

    Con l’art. 14, Legge n. 114/2015, sono stati previsti, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega al Governo per il recepimento della Direttiva n. 2014/52/UE:

    • semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale anche ai fini del coordinamento della VIA con altri procedimenti in materia ambientale;

    • rafforzamento della qualità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

    • revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della Direttiva n. 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

    • destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 14).

    Nota: l’art. 14, Legge n. 114/2015 fa riferimento ai principi e criteri direttivi a cui all’art. 1, comma 1 (della stessa Legge), che rinvia agli artt. 31 e 32, Legge n. 234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U.E.”.

    Le disposizioni in materia di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/2006 sono state riformulate con il D.Lgs. n. 104/2017, in attuazione della Legge n. 114/2015. Ulteriori modifiche alla disciplina in materia di VIA, finalizzate alla semplificazione del procedimento, sono state previste dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, dal D.L. n. 17/2022, convertito nella L. n. 34/2022, dal D.L. n. 50/2022, convertito nella L. n. 91/2022, dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito nella L. n. 6/2023 e, da ultimo, dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

    Con il D.Lgs. n. 190/2002, in attuazione della Legge n. 443/2001 è stata introdotta la disciplina di VIA c.d. speciale, delle opere di interesse strategico. Le disposizioni di cui agli artt. 17 ss. del D.Lgs. n. 190/2002, in materia di VIA per le grandi opere, sono state riprodotte dagli artt. 182 ss. del D.Lgs. n 163/2006.

    Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, sono state abrogate, tra l’altro, le norme relative alla VIA delle opere strategiche (art. 217, lett. e).

    In base al D.Lgs. n. 50/2016, ai procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, trovavano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte II in materia di VIA c.d. “ordinaria”.

    Ai sensi dell’art. 216, comma 27, D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni della VIA speciale si applicavano ai procedimenti già avviati e per le varianti.

    Con il D.Lgs. n. 36/2023, è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016. In base all’art. 225, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, le procedure di VIA delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla disciplina di cui agli artt. 182, 183, 184 e 185, D.Lgs. n. 163/2006, “sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti”.

    3.3 Valutazione d’impatto ambientale (Via)

    3.3Valutazione d’impatto ambientale (Via)

    3.3.1 Introduzione alla normativa europea: principi ispiratori, definizioni, screening

    3.3.1Introduzione alla normativa europea: principi ispiratori, definizioni, screening

    La Direttiva n. 85/337/CEE (ora codificata nella Direttiva n. 2011/92/UE), che, come è stato rilevato sopra, ha introdotto la VIA nell’ordinamento comunitario, è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985. Gli Stati avrebbero dovuto recepire la Direttiva entro tre anni da tale data: 3 luglio 1988. Successivamente a tale termine, la Direttiva è divenuta direttamente applicabile negli ordinamenti interni, trattandosi di Direttiva self executing.

    Com’è noto, tali Direttive, che presentano prescrizioni puntuali e specifiche, sono immediatamente applicabili nell’ordinamento interno quando sia scaduto il termine per il recepimento delle stesse e lo Stato si sia reso inadempiente a tale obbligo. Il principio della diretta applicabilità è, inoltre, riferibile alle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

    GIURISPRUDENZA

    Sulla diretta applicabilità della Direttiva VIA

    • Corte di Giustizia UE, 19 agosto 1994, causa C-396/1992

    • Corte di Giustizia UE, 24 ottobre 1996, causa C-72/1995

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che, in quanto la data limite per il recepimento della Direttiva è il 3 luglio 1988, le procedure iniziate successivamente a tale data non possono essere esentate dagli obblighi relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale. Secondo la Corte, la Direttiva sulla VIA deve essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di avvalersi della normativa interna, sia pure di tipo transitorio, per ritardare l’attuazione della Direttiva.

    Pertanto, data la diretta applicabilità della Direttiva VIA negli ordinamenti degli Stati membri, sia la Pubblica amministrazione sia il giudice devono disapplicare la norma nazionale che risulti in contrasto con la stessa Direttiva: “uno stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una Direttiva”.

    La VIA si ispira ai principi europei e nazionali di prevenzione, in quanto finalizzata a evitare o limitare il prodursi degli effetti dannosi per l’ambiente dall’inizio (“prevenire è meglio che curare”) e di precauzione, secondo cui in caso di rischi di danni gravi e irreversibili per l’ambiente, l’autorità ha comunque il dovere di intervenire con misure adeguate purché non comportino costi eccessivi (art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’UE).

    In base all’art. 2, comma 1, della Direttiva n. 2011/92/UE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie affinché i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale significativo siano sottoposti a VIA prima del rilascio dell’autorizzazione (principio di prevenzione).

    Il riferimento implicito al principio di precauzione è contenuto nell’art. 3 della Direttiva, come modificato dalla Direttiva n. 2014/52/UE, che descrive l’oggetto della VIA, che consiste in un’analisi globale degli effetti “diretti e indiretti” che possono derivare dalla realizzazione di un progetto sui seguenti fattori:

    • popolazione e salute umana;

    • biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della Direttiva n. 92/43/CEE e della Direttiva n. 2009/147/CE;

    • territorio, suolo, acqua, aria e clima;

    • beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

    • interazione tra i fattori di cui ai punti precedenti.

    Pur non essendo certa la natura e l’entità effettiva degli impatti, con riferimento soprattutto a quelli indiretti e cumulativi delle opere, elencate negli Allegati I e II della Direttiva, l’Amministrazione competente è comunque tenuta, sulla base delle disposizioni della Direttiva n. 2011/92/UE, ad adottare misure precauzionali, al fine di eliminare o ridurre i danni all’ambiente.

    La VIA si ispira, inoltre, al principio di integrazione, in base al quale le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, “in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell’UE).

    Di seguito si riportano le definizioni della Direttiva n. 2011/92/UE:

    Valutazione di impatto ambientale Un processo comprendente:
    • la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente, di cui all’art. 5, parr. 1 e 2;

    • lo svolgimento delle consultazioni di cui all’art. 6 e, ove pertinente, all’art. 7;

    • l’esame, da parte dell’autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell’art. 5, par. 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli artt. 6 e 7;

    • la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente, che tiene conto dei risultati dell’esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare;

    • l’integrazione della conclusione motivata dell’autorità competente in tutte le decisioni di cui all’art. 8-bis.

    Progetto La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
    Autorizzazione Decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
    Committente Nel caso di un progetto privato, il richiedente della relativa autorizzazione o, nell’ipotesi di opera pubblica, la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa al progetto.
    Autorità o Autorità competenti Sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente Direttiva.
    Pubblico Una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
    Pubblico interessato Pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’art. 2, par. 2, o che ha un interesse in tali procedure. Sono considerate pubblico interessato le associazioni di tutela ambientale, che soddisfano i requisiti di diritto nazionale.

    Nota: Le definizioni di “pubblico” e “pubblico interessato” sono state introdotte nella Direttiva n. 85/337/CEE dalla Direttiva n. 2003/35/CE, attuativa della Convenzione di Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata in data 25 giugno 1998 e ratificata con la Legge 16 marzo 2001, n. 108.

    GIURISPRUDENZA

    In particolare, la giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Nozione di autorizzazione

    Secondo la Corte di Giustizia, rientrano nella definizione di autorizzazione anche la determinazione di nuove condizioni per lo sfruttamento di una cava autorizzata e realizzata precedentemente all’entrata in vigore della Direttiva n. 85/337/CEE:

    • Corte di Giustizia CE, sez. V, causa C-201/2002 del 7 gennaio 2004

    Riguardo alla nozione di autorizzazione, la Corte ha rilevato che spetta al giudice nazionale determinare, sulla base della normativa nazionale vigente, se faccia sorgere per il committente il diritto di realizzare un progetto la convenzione stipulata tra il gestore di un aeroporto e l’Amministrazione competente con la quale è stata prevista la realizzazione di lavori di modifica dell’aeroporto per consentirne l’esercizio 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. “Ciò si verificherebbe qualora, in applicazione del diritto nazionale, tale decisione potesse essere considerata una decisione della o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare lavori di costruzione o di altre installazioni od opere, ovvero di intervenire sull’ambiente naturale o sul paesaggio”:

    • Corte di Giustizia CE, causa C-2/2007 del 28 febbraio 2008

    L’art. 2, comma 1, della Direttiva n. 2011/92/UE, come sostituito dalla Direttiva n. 2014/52/UE prevede: “gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’art. 4”.

    In base alla Direttiva n. 2011/92/UE, si distinguono i progetti da assoggettare obbligatoriamente alla Valutazione di Impatto Ambientale elencati nell’Allegato I, e i progetti, previsti nell’Allegato II, che sono sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale, quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano, attraverso:

    • o un esame del progetto caso per caso;

    • o soglie o criteri fissati dallo Stato membro;

    • o mediante l’applicazione di entrambe le procedure.

    Nell’esame caso per caso e nella fissazione di soglie e criteri, lo Stato membro tiene conto dei criteri di selezione riportati nell’Allegato III. In particolare, tali criteri riguardano le caratteristiche dei progetti (con riferimento, tra l’altro, alle dimensioni e alla concezione dell’insieme del progetto, al cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, all’uso delle risorse naturali), la localizzazione dei progetti (deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate dagli impatti ambientali dei progetti), la tipologia e le caratteristiche dell’impatto potenziale (con riferimento, tra l’altro, all’entità e all’estensione dell’impatto, alla natura dell’impatto e alla probabilità dell’impatto).

    Con la Direttiva n. 2014/52/UE, è stata introdotta una sostanziale novità, in quanto è stato previsto che gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una verifica di assoggettabilità a VIA o di una VIA (art. 4, comma 3) e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti elencati nell’Allegato II della Direttiva devono comunque essere sottoposti a VIA (art. 4, comma 3, seconda parte, Direttiva n. 2011/92/UE).

    Ai fini dell’assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto, il proponente deve presentare le informazioni contenute nell’Allegato II.A. La determinazione dell’amministrazione competente deve essere resa non oltre novanta giorni, è motivata (art. 4, comma 5) e deve essere resa pubblica.

    Secondo la Direttiva n. 2011/92/UE, è prevista una prima fase eventuale, che si svolge su richiesta del proponente, c.d. scoping. Nell’ambito di tale fase, le autorità competenti, sentito il parere delle amministrazioni interessate, di cui all’art. 6, comma 1, danno il proprio parere sul contenuto e il livello di dettaglio delle informazioni da fornire ai fini della VIA, nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale (art. 5, comma 2). Il procedimento viene avviato su istanza del proponente, che presenta all’autorità competente il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, che deve avere i contenuti indicati nell’Allegato IV (art. 5, comma 1). Se necessario, l’autorità competente richiede al proponente informazioni supplementari (art. 5, comma 3, lett. c). Ai sensi dell’art. 6, comma 2, viene consentito al pubblico interessato di partecipare al procedimento.

    Nota: il contenuto dell’avviso al pubblico è individuato all’art. 6, comma 2:

    a) domanda di autorizzazione;

    b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale e, eventualmente, che sia applicabile l’art. 7;

    c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

    d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

    e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’art. 5;

    f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

    g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del par. 5 dell’art. 6).

    Nota: ai sensi dell’art. 6, comma 4, “al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’art. 2, par. 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione”.

    Le informazioni pertinenti devono essere accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato (art. 6, comma 5).

    L’art. 7 disciplina il procedimento di VIA nelle ipotesi di impatti transfrontalieri, cioè quando la realizzazione di un progetto può avere effetti sul territorio di un altro Stato membro o quando un altro Stato membro che potrebbe essere coinvolto in modo significativo ne faccia richiesta.

    Nella fase conclusiva del procedimento autorizzativo, vengono presi in considerazione gli esiti della procedura di VIA, sulla base delle informazioni rese dal committente, delle osservazioni del pubblico, dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale e degli esiti delle consultazioni ai sensi dell’art. 7 (art. 8).

    La Direttiva n. 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE, prevede che gli Stati membri, ove opportuno, introducono disposizioni nazionali di coordinamento tra il procedimento di VIA e altri procedimenti di valutazione ambientale, con riferimento, tra l’altro, alle Direttiva n. 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 6/2019: “Collegamento economico tra interventi e VIA: quali i margini per utilizzare risorse private a fini di risanamento ambientale? (nota a C.d.S. n. 1423/2019)”, di Luisa Giampietro.

    • AMBIENTE & SVILUPPO 6/2019: “Il caso ‘The People v. ArcticOil’e relative considerazioni sugli impatti climatici a valle’ nella VIA”, di A. B. Suman.

    • AMBIENTE & SVILUPPO 2/2015: “La nuova Direttiva sulla VIA: prima lettura” di Valentina Cavanna.

    3.3.2 Disciplina nazionale in materia di VIA

    3.3.2Disciplina nazionale in materia di VIA

    Con il D.Lgs. n. 104/2017, che ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, è stata introdotta una nuova definizione dell’oggetto della VIA, in linea con la Direttiva n. 2014/52/UE. Nell’ambito della VIA vengono presi in considerazione gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: “popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della Direttiva n. 92/43/CEE e della Direttiva n. 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra indicati” (art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017).

    Un’altra importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 104/2017 consiste nella previsione in base alla quale negli impatti ambientali rientrano gli effetti della vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità relative al progetto stesso.

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 7/2017: “Al traguardo la riforma della disciplina sulla VIA: l’arte del taglia/copia/incolla”, di Alberto Muratori.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha definito:

    L’oggetto della VIA

    Nell’ambito della procedura di VIA devono essere valutati tutti gli impatti che derivano dalla realizzazione di un’opera sull’ambiente:

    • Corte di Giustizia UE, sez. I, 4 maggio 2006, causa C-508/03

    • Corte di Giustizia UE, sez. V, 7 gennaio 2004, causa C-201/02

    Tra le finalità principali della VIA rientra l’obiettivo di garantire “le condizioni per uno sviluppo sostenibile” (art. 4, comma 3) e di “proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita ...” (art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017).

    La VIA ha efficacia temporale non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, sulla base dei criteri previsti dall’art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006. Una volta decorso il termine di efficacia della VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di compatibilità ambientale deve essere reiterato, fatta salva la concessione di una proroga dell’autorità competente, su istanza del proponente.

    In base all’art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 50/2022, convertito nella L. n. 91/2022, all’istanza deve essere allegata una relazione esplicativa aggiornata contenente i riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche anche progettuali intervenute. Il provvedimento con il quale viene disposta la proroga contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento originario di VIA soltanto nel caso in cui sia intervenuto un mutamento del contesto ambientale di riferimento.

    Con il D.L. n. 19/2024, è stato da ultimo modificato l’art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, in base alle modifiche introdotte al comma 5 dell’art. 25, nell’ipotesi in cui l’istanza di proroga è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia della VIA, “il medesimo provvedimento continua a essere efficace fino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”. Con il D.L. n. 19/2024, sono state, inoltre, introdotte disposizioni riferite al procedimento per la concessione della proroga, volte alla semplificazione dello stesso procedimento. In particolare, l’art. 25, comma 5 (ultima parte), D.Lgs. n. 152/2006, prevede che l’autorità competente verifica la completezza della documentazione entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza; qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente assegna un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione di documentazione integrativa; nel caso in cui la documentazione non venga inviata nel termine, ovvero qualora la documentazione risulti ancora incompleta, a seguito di ulteriore verifica che deve essere svolta entro quindici giorni, “l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.

    GIURISPRUDENZA

    Termine di efficacia della VIA

    Secondo la giurisprudenza, “un provvedimento VIA – in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota – debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non possa essere ritenuto avere efficacia sine die”, per cui, se l’efficacia temporale non risulta individuata nel provvedimento “può presumersi che la stessa debba intendersi di cinque anni e che, in ogni caso, a distanza di molti anni, in un contesto fattuale e normativo necessariamente mutato, sia venuta meno” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3937)”

    • TAR Toscana, Sez. II, 20 maggio 2022, n. 702.

    Proroga della VIA

    La giurisprudenza ha chiarito che il sindacato riservato all’Amministrazione “in sede di valutazione dell’istanza di proroga della VIA debba limitarsi: i) a verificare che il mancato rispetto del termine di efficacia temporale dell’originario provvedimento amministrativo sia dipeso da circostanze imprevedibili e comunque estranee alla volontà del proponente (cfr. Cons. St., I, n. 1932/2020); ii) a verificare la possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, nel senso di verificare se siano intervenute modifiche sostanziali del quadro ambientale di riferimento tali da porsi quale ostacolo alla proroga del provvedimento in questione. Ora, è ben vero che il contesto ambientale in cui gli interventi oggetto di valutazione vanno ad inserirsi è destinato a modificarsi nel tempo e quindi si pone la necessità di ponderare la compatibilità degli stessi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo dei luoghi interessati. È tuttavia altrettanto vero che il potere dell’Amministrazione di “riesaminare” l’assetto di interessi definito dall’originaria VIA può legittimamente esplicarsi solo laddove siano intervenuti mutamenti o sopravvenienze fattuali (cfr. ex multis, già in relazione all’assetto precedente alla novella introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. c) D.L. n. 50/2022, Cons. St., IV, n. 1747/2015; T.A.R. Basilicata, I, n. 596/2021; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1112/2019)”.

    • TAR Lazio, Sez. III, 3 luglio 2023, n. 11075.

    Il provvedimento di VIA è definito (art. 5, comma 1, lett. o), come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) come “motivato, obbligatorio e vincolante”.

    3.3.3 Autorità competenti. Riparto di funzioni tra Stato e Regioni

    3.3.3Autorità competenti. Riparto di funzioni tra Stato e Regioni

    Autorità competenti in materia di VIA statale sono il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (ora Ministero della Cultura), ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

    L’art. 7-bis, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che l’autorità competente in sede regionale è da individuare nella Pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, sulla base delle disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome in materia di VIA.

    Sono assoggettati a VIA in sede statale i progetti di cui all’Allegato II (art. 7-bis, comma 2), mentre sono sottoposti a screening statale i progetti di cui all’Allegato II-bis. Con la Legge n. 120/2020 è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 7-bis, successivamente sostituito dal D.L. n. 77/2021. In base alla nuova disposizione, le opere, gli impianti e le infrastrutture relativi alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) come individuati nel nuovo allegato I-bis, e le opere ad essi connesse sono definiti come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Tali progetti, opere e infrastrutture sono sottoposti a VIA o a screening di competenza dello Stato qualora rientrino, rispettivamente, nelle categorie di opere previste dall’Allegato II o II-bis alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

    Rientrano nelle competenze regionali le procedure di VIA relative ai progetti di cui all’Allegato III, D.Lgs. n. 152/2006 e i procedimenti di screening delle opere di cui all’Allegato IV (art. 7-bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

    Con l’art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, è stata introdotta una disposizione finalizzata a evitare conflitti di interessi tra l’autorità competente e quella proponente, nelle ipotesi di progetti presentati da Pubbliche amministrazioni. La norma in questione dispone, infatti, che “qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente Decreto”. Con la Legge n. 120/2020 è stato aggiunto l’ultimo periodo dell’art. 7-bis, comma 6, in base al quale le Amministrazioni competenti, oltre ad evitare l’insorgenza di situazioni che diano luogo a conflitti di interessi, segnalano ogni situazione di conflitto, “anche potenziale”, alle Autorità competenti in materia.

    A norma dell’art. 7-bis, comma 7, le Regioni e le Province autonome sono tenute a svolgere i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (artt. da 19 a 26 e da 27-bis a 29). Lo stesso comma precisa comunque che “il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità dell’art. 27-bis” (provvedimento autorizzatorio unico regionale).

    L’art. 7-bis, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 demanda all’adozione di leggi regionali o provinciali o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative delle Regioni e delle Province autonome in materia di VIA. Il comma 8 prevede, inoltre, l’eventuale conferimento delle funzioni amministrative ad altri enti territoriali sub regionali (Province e Comuni), così come era già previsto in base a numerose leggi regionali precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017.

    Le Regioni possono comunque stabilire regole particolari e ulteriori per:

    • la semplificazione dei procedimenti;

    • le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati;

    • il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    In base all’art. 7-bis, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, sono comunque da ritenere inderogabili i termini massimi previsti dagli artt. 19 (verifica di assoggettabilità a VIA) e 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (provvedimento autorizzatorio unico regionale), a conferma della ratio del D.Lgs. n. 104/2017, volto a semplificare e velocizzare il procedimento di VIA. In tale ottica, l’art. 7-bis, comma 8, in quanto si riferisce ai termini massimi previsti dagli artt. 19 e 27-bis lascia alle Regioni la facoltà di fissare termini inferiori.

    Con il D.Lgs. n. 104/2017 è stata, dunque, limitata la potestà legislativa regionale entro i confini della disciplina dell’organizzazione del procedimento e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA. Nel previgente regime, introdotto dal D.Lgs. n. 4/2008 le Regioni avevano, inoltre, il potere di introdurre eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle previste dallo stesso Decreto legislativo, per l’individuazione di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA (art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 4/2008). Le Regioni potevano, pertanto, assoggettare a screening o a VIA categorie di opere non sottoposte a tali procedure in base alle disposizioni statali di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Il riparto di competenze in materia di VIA tra Stato e Regioni

    Con una recente sentenza, la Corte ha, in proposito, rilevato che, in materia di VIA, “l’innalzamento dello standard ambientale presuppone pur sempre l’esercizio di una competenza regionale, nella specie insussistente”; in tal caso, infatti, “la competenza di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. si riferisce ad una materia in sé conclusa che non attraversa altre competenze”. Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge della Regione Valle D’Aosta, con le quali sono state, tra l’altro, sottoposte a VIA regionale alcune opere che, in base al D.Lgs. n. 152/2006: 1) sono assoggettate a procedimenti di competenza statale; 2) sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale. Inoltre, in base alla Legge regionale in questione, è stato previsto l’assoggettamento a verifica di assoggettabilità di progetti di competenza statale e di opere non contemplate dagli Allegati alla Parte II, D.Lgs. n. 104/2017. Tali fattispecie, secondo la Corte, sono illegittime, in quanto “si allontanano dalla disciplina statale, la quale, in virtù della competenza esclusiva di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., richiede una uniformità di trattamento normativo nella allocazione dei procedimenti tra Stato e Regioni”:

    • Corte costituzionale 19 giugno 2019, n. 147

    Le Regioni sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 104/2017 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo (art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 104/2017). In caso di infruttuoso decorso di tale termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’art. 117, comma 5, Cost., secondo quanto previsto dagli artt. 41 e 43, Legge n. 234/2012.

    In base all’art. 117, comma 5, Cost. “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.

    Con il D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, è stata introdotta un’importante novità (v. i commi 4-bis e 4-ter dell’art. 7-bis, D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, tali disposizioni prevedono elementi di semplificazione dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, nei casi di opere caratterizzate da più elementi progettuali che corrispondono a diverse tipologie, rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale. L’individuazione dell’autorità competente viene determinata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a seguito di una comunicazione del proponente in formato elettronico, con la quale viene, tra l’altro, individuata la tipologia progettuale principale e le altre tipologie progettuali coinvolte.

    3.3.4 Esclusioni dalla procedura di VIA o dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

    3.3.4Esclusioni dalla procedura di VIA o dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

    L’art. 6, D.Lgs. n. 152/2006, prevede, ai commi 10 e 11, ipotesi di esclusione dagli obblighi previsti dal titolo III del D.Lgs. n. 152/2006.

    In particolare, il comma 10 dell’art. 6 prevede l’esclusione da tali obblighi di progetti o di parti di essi avente come unico obiettivo la difesa nazionale o quale obiettivo unico la difesa dalle emergenze relative alla protezione civile. L’esclusione dalla VIA o dalla verifica di assoggettabilità a VIA viene disposta qualora il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura), a seguito di una valutazione caso per caso, ritenga che l’applicazione delle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006 possano pregiudicare i menzionati obiettivi.

    Il comma 11 dell’art. 6 prevede, inoltre, che, fatta salva l’ipotesi delle consultazioni transfrontaliere, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 152/2006, il Ministro dell’ambiente, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in casi eccezionali possa esentare in tutto o in parte un progetto dall’obbligo di assoggettamento a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, nel caso in cui il rispetto di tali obblighi possa pregiudicare gli obiettivi del progetto, ma a condizione che vengano rispettati gli obiettivi delle norme europee e nazionali in materia.

    In tale ipotesi, il Ministro:

    • esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

    • mette a disposizione del pubblico le informazioni relative a tale altra forma di valutazione e comunque all’esenzione e ai relativi motivi;

    • informa la Commissione UE, prima del rilascio dell’autorizzazione dei motivi che giustificano l’esenzione.

    ✔ ESEMPIO

    Tra le ipotesi di esclusione dagli obblighi di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA potrebbero rientrare i casi di grandi eventi sportivi.

    3.3.5 Le opere necessarie per l’attuazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)

    3.3.5Le opere necessarie per l’attuazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)

    L’art. 7-bis, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, è stato sostituito dal D.L. n. 77/2021.

    Come è stato già evidenziato, in base alla nuova formulazione dell’art. 7-bis, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006, le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, relativi al PNRR e al PNIEC, individuati nell’Allegato I-bis, alla parte II, e le opere ad essi connesse, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

    Le opere di cui all’art. 7-bis, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006 costituiscono un sottoinsieme delle opere e dei progetti di cui al comma 2-bis, art. 8, D.Lgs. n. 152/2006 (progetti ricompresi nel PNRR, quelli finanziati a valere sul fondo complementare, progetti attuativi del PNIEC), con riferimento ai quali sono previste disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale, di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, delle istruttorie tecniche si occupa una Commissione ad hoc: Commissione tecnica PNRR - PNIEC, di cui all’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006. Quest’ultima esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 “e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA” (art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006).

    Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    In caso infruttuoso decorso del termine per la conclusione del procedimento da parte della Commissione tecnica PNRR - PNIEC, il titolare del potere sostitutivo, nominato in base all’art. 2, Legge n. 241/1990, acquisito il parere dell’ISPRA (nel caso in cui la Commissione di cui all’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006 non si sia pronunciata), entro trenta giorni, rilascia il provvedimento nei successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica o, nel rilascio del concerto, del direttore generale del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di competenza nei successivi trenta giorni (art. 25, comma 2-quater, D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dalla Legge n. 108/2021).

    L’art. 25, comma 2-ter, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla Legge n. 108/2021, prevede che nel caso in cui non siano rispettati i termini - sia per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione sia per la conclusione del procedimento - previsti dal comma 2-bis, il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006 viene rimborsato al proponente.

    3.3.6 Progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità

    3.3.6Progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità

    Sono soggetti a VIA obbligatoria i progetti elencati negli Allegati alla Parte II TUA: II (di competenza statale) e III (di competenza regionale).

    Opere di competenza statale (Allegato II TUA) Si tratta, tra l’altro, delle seguenti categorie di opere (per il dettaglio delle quali si rinvia alla lettura dello stesso Allegato):
    • raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione o liquefazione di carbone, terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto;

    • centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza superiore a 300 MW;

    • elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km;

    • elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

    • acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;

    • impianti chimici integrati, come definiti al punto sub 6) dell’Allegato II;

    • attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare;

    • oleodotti e gasdotti;

    • tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza e aeroporti di grandi dimensioni;

    • vie navigabili e porti marittimi commerciali.

    Alcune competenze che spettavano alle Regioni sono state attribuite alla competenza statale con il D.Lgs. n. 104/2017 In particolare, le competenze relative alla VIA riferite ad alcune categorie di impianti energetici e di opere infrastrutturali, tra cui le seguenti:
    • impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

    • impianti eolici a terra di potenza maggiore a 30 MW;

    • strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie con una lunghezza interrotta di almeno 10 km;

    • porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.

    Rientrano tra le opere di competenza regionale (Allegato III, TUA)
    • recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari;

    • utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo;

    • impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;

    • impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lett. D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lett. r1), della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

    • impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lett. d9), d10) e d11), ed all’Allegato C, lett. r1), della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, etc.

    Sono inoltre soggetti a VIA
    • i progetti ricompresi negli Allegati II-bis e IV limitatamente ai progetti che ricadono, anche in parte, all’interno delle aree protette di cui alla Legge n. 394/1991 o all’interno dei siti della rete Natura 2000;

    • i progetti indicati all’art. 6, comma 7, lett. c);

    • le modifiche o estensioni di progetti ricompresi negli Allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

    • le modifiche o estensioni di opere, rientranti nelle categorie di progetti da assoggettare alla procedura di compatibilità ambientale (Allegati II e III) o alla verifica di assoggettabilità a VIA (Allegati II-bis e IV), che a seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 152/2006, siano individuabili come sostanziali;

    • i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (di cui agli Allegati II-bis e IV alla Parte II), per i quali all’esito di tale procedura, l’autorità competente ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi per l’ambiente.

    Nota: Si definisce modifica sostanziale la variazione delle caratteristiche o del funzionamento oppure un potenziamento del progetto o dell’opera (impianto o infrastruttura) che, secondo l’autorità competente “producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana” (art. 5, comma 1, lett. l-bis, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017).

    Con il D.Lgs. n. 104/2017 sono state, inoltre, introdotte, nell’Allegato II, n. 18 e III, lett. ag), altre definizioni specifiche della nozione di modifica sostanziale relative, rispettivamente alle opere di cui all’Allegato II e all’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006:

    “ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.

    La disposizione, sopra riportata, contenuta sia nell’Allegato II sia nell’Allegato III si riferisce a quelle modifiche dei progetti che comportino impatti ambientali significativi e negativi, pur senza determinare il superamento dei limiti previsti dagli stessi allegati.

    L’Allegato IV, n. 8, lett. t), prevede, infine, la seguente definizione: “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III).

    GIURISPRUDENZA

    La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessaria quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Se è prevista un’autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una seconda VIA se nel corso della seconda fase (e quindi per esempio in sede di definitivo o di variante) il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2694 del 2006, principio conforme a C. Giust. CE, 4 maggio 2006, causa C-290/2003; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4072):

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446

    Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che “non ogni modifica apportata ad un progetto già legittimamente approvato richiede la necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ... in presenza di un progetto legittimamente approvato, l’approvazione di modifiche migliorative sotto il profilo ambientale non rende necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale, proprio perché l’impatto ambientale dell’opera è ridimensionato, non ampliato”:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2018, n. 2654

    Non vi è l’obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA la modifica di un progetto non più sottoposto a VIA in base a disposizioni normative sopravvenute. In tale circostanza, tuttavia, l’amministrazione competente può comunque sottoporre il progetto a screening, qualora ritenga che la modifica apportata all’opera comporti impatti significativi e negativi. In tal caso, dovrà dare congrua motivazione relativamente a tale decisione:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5972

    La giurisprudenza ha, inoltre, rilevato che nell’ambito del procedimento di valutazione della modifica sostanziale deve essere preso in considerazione l’impatto ambientale determinato dalla realizzazione della modifica e dell’opera nel suo complesso:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760

    ✔ ESEMPIO

    Modifica sostanziale

    Ipotesi di modifica apportata a una discarica nella quale si preveda di conferire tipologie di rifiuti più pericolose rispetto a quelle per le quali l’impianto era stato autorizzato o anche nel caso di realizzazione delle terze e quarte corsie autostradali.

    3.3.7 La definizione del contenuto dello studio di impatto (c.d. scoping)

    3.3.7La definizione del contenuto dello studio di impatto (c.d. scoping)

    Il proponente ha facoltà di chiedere una consultazione all’autorità competente e alle amministrazioni competenti in materia ambientale, al fine di definire, come dispone l’art. 21, D.Lgs. n. 152/2006 (introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017) “la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale”. A tale scopo, il proponente trasmette in formato elettronico all’autorità competente il progetto, definito dall’art. 5, comma 1, lett. g), lo studio preliminare ambientale, e una relazione nella quale viene chiarito il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale, sulla base degli impatti ambientali previsti. Occorre evidenziare che con la Legge n. 120/2020 è mutata la definizione di “progetto”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g). In base alla nuova definizione, ai fini dell’assoggettamento a VIA di un’opera, il proponente è tenuto a presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 o, se disponibile, il progetto definitivo, di cui all’art. 23, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, al riguardo, che il D.Lgs. n. 50/2016 è stato abrogato dal nuovo Codice Appalti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che ha previsto, all’art. 41, soltanto due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.

    La documentazione sopra menzionata viene messa a disposizione del pubblico, in quanto viene pubblicata (entro cinque giorni, come previsto dalla Legge n. 120/2020) sul sito web dell’autorità competente, che comunica contestualmente a tutte le amministrazioni e agli territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione. Le modalità della pubblicazione devono essere tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali e commerciali indicate dal proponente, “in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con le amministrazioni indicate all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, esprime un parere “sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale” (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006). Con la Legge n. 120/2020, è stato abbreviato il termine previsto per il rilascio del menzionato parere da sessanta giorni a quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’Amministrazione. Il parere viene pubblicato sul sito web dell’autorità competente.

    3.3.8 Il c.d. pre-screening

    3.3.8Il c.d. pre-screening

    Con il D.Lgs. n. 104/2017, è stata introdotta una nuova fase procedimentale, avviata su richiesta del proponente, qualora non si prevedano potenziali impatti ambientali significativi e negativi con riferimento a modifiche, estensioni (ad esclusione delle ipotesi previste dall’art. 6, comma 7, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006), o adeguamenti tecnici volti a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006).

    In base all’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (comma aggiunto dalla Legge n. 108/2021), il c.d. pre-screening si applica, nell’ambito dei progetti già autorizzati, a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

    L’autorità competente valuta entro trenta giorni se il progetto presentato deve essere sottoposto a VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità ovvero se deve essere escluso da tali procedure. L’esito della valutazione e la documentazione presentata dal proponente vengono pubblicati tempestivamente sul sito web dell’amministrazione competente.

    Con Decreto direttoriale del Ministero, del 3 agosto 2017, n. 239, sono state approvate le liste di controllo ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006.

    I criteri di selezione individuati nel Decreto direttoriale n. 239/2017 sono, tra l’altro, i seguenti:
    • finalità e motivazioni della proposta progettuale, al fine di dimostrare come le modifiche proposte migliorano le prestazioni ambientali del progetto/opera esistente

    • localizzazione del progetto, con l’indicazione delle aree sensibili

    • caratteristiche del progetto, anche con l’indicazione delle attività nelle fasi di cantiere e di esercizio

    • iter autorizzativo del progetto/dell’opera esistente; iter autorizzativo del progetto proposto; aree sensibili o vincolate (indicazione richiesta con riferimento al sito di localizzazione del progetto)

    • interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale.

    Nota: Il Decreto direttoriale n. 239/2017 si può consultare sul sito del Ministero.

    Con altro Decreto ministeriale direttoriale, del 5 febbraio 2018, n. 48, il Ministero ha approvato le liste di controllo, per l’applicazione dell’art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006, in relazione agli impianti eolici.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Il procedimento di cui all’art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006

    Il provvedimento con il quale l’Amministrazione competente, all’esito del procedimento di cui all’art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 sottopone a VIA una modifica di un impianto deve essere congruamente motivato

    • TAR Campania, sez. II, 3 agosto 2021, n. 1858

    3.3.9 La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

    3.3.9La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

    Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) ha ad oggetto i progetti e le modifiche sostanziali dei progetti indicati all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006.

    Progetti e modifiche sostanziali dei progetti soggetti a screening
    • progetti elencati nell’Allegato II, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni

    • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’Allegato II, II-bis, III e IV alla Parte II, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi Allegati II e III

    • i progetti elencati nell’Allegato II-bis

    • i progetti elencati nell’Allegato IV

    Spetta allo Stato la competenza in relazione alla verifica di assoggettabilità dei progetti di cui alle lett. a) e c), sopra riportate e in riferimento alle modifiche sostanziali dei progetti di propria competenza (lett. b).

    Rientra nelle competenze regionali lo screening relativo alle opere di cui alle lett. d) e alle modifiche sostanziali dei progetti di competenza regionale (lett. b).

    Alcuni progetti infrastrutturali e di impianti energetici, in precedenza rientranti nella competenza regionale, sono ora soggetti allo screening di competenza statale (Allegato II-bis), v. ad esempio:

    • interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

    • porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali;

    • strade extraurbane secondarie di interesse statale;

    • aeroporti (progetti non compresi nell’Allegato II);

    • porti con funzione turistica o da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 m.

    Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione competente valuta se un determinato progetto, rientrante nelle categorie di opere a cui fa riferimento l’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, presenti impatti ambientali significativi e negativi, tali da rendere necessario assoggettare a VIA il progetto stesso. Al fine di valutare se il progetto debba o meno essere sottoposto a VIA, l’autorità competente tiene conto dei criteri individuati nell’Allegato V, alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (caratteristiche dei progetti, localizzazione dei progetti, tipologie e caratteristiche dell’impatto potenziale).

    A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, il procedimento di screening viene svolto sullo studio preliminare ambientale, trasmesso dal proponente all’autorità competente in formato elettronico - e predisposto in conformità con quanto previsto dall’Allegato IV-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 - insieme alla copia del contributo di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006, relativo agli oneri istruttori che gravano sul proponente, con riferimento ai costi dell’istruttoria, del monitoraggio e del controllo.

    Le tariffe di cui all’art. 33 sono state fissate con il Decreto n. 1 del 4 gennaio 2018, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (il Decreto si può consultare al seguente indirizzo web: http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/Normativa). La tariffa per il procedimento di screening è pari al 0,25 per mille del valore dell’opera da realizzare e comunque nel limite massimo dell’importo di euro 10.000.

    Le Regioni e le Province autonome possono stabilire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri.

    Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale (Allegato IV bis)
    • Descrizione del progetto, comprese in particolare:
      • la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

      • la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

    • La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

    • La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
      • i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

      • l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

    • Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell’Allegato V.

    • Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

    I termini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sono stati abbreviati dalla Legge n. 120/2020 e dalla Legge n. 108/2021.

    In base all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge n. 120/2020, l’autorità competente, entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, verifica la completezza e adeguatezza della documentazione e può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente. Quest’ultimo è tenuto a trasmettere quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni. Conseguentemente, nel caso in cui il proponente non trasmetta la documentazione e i chiarimenti richiesti nel termine menzionato, “la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.

    Lo studio preliminare ambientale viene pubblicato sul sito web dell’autorità competente contestualmente al ricevimento della documentazione, qualora sia stata ritenuta completa, o successivamente all’acquisizione di chiarimenti e integrazioni. La pubblicazione della documentazione presentata deve garantire comunque la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, su indicazione del proponente, in coerenza con quanto viene previsto dal D.Lgs. n. 195/2005 in tema di accesso del pubblico all’informazione ambientale.

    L’autorità competente è tenuta a comunicare contestualmente per via telematica l’avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati.

    In base all’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge n. 120/2020, e successivamente dalla Legge n. 108/2021, chiunque abbia interesse comunica le proprie osservazioni all’autorità competente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello studio preliminare ambientale. Le osservazioni che dovessero pervenire all’autorità competente oltre tale termine non dovrebbero essere prese in considerazione.

    Il provvedimento di screening viene emanato entro i quarantacinque giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle osservazioni (v. l’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che, in casi eccezionali, relativi anche alla complessità del progetto, l’autorità competente possa prorogare, con provvedimento motivato, comunicato tempestivamente per iscritto al proponente, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni il termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità. Tale comunicazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell’amministrazione competente. In base alla modifica introdotta dalla Legge n. 108/2021, nello stesso termine di venti giorni l’autorità competente può chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente ai fini della non assoggettabilità del progetto a VIA. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta nel termine fissato - fatta salva la richiesta del proponente di sospensione dei termini - la domanda si intende respinta.

    Il procedimento di screening si conclude con un provvedimento motivato; nell’ipotesi in cui l’autorità competente stabilisca che un progetto debba essere sottoposto a VIA, è tenuta a precisare i motivi principali in relazione ai criteri elencati nell’Allegato V.

    In recepimento della Direttiva n. 2014/52/UE, l’art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, nel caso in cui l’autorità competente ritenga di non sottoporre a VIA il progetto, l’autorità stessa, specifica i motivi principali posti a fondamento dell’esclusione in relazione ai criteri dell’Allegato V. Inoltre, l’amministrazione, su richiesta del proponente e tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”. In base alla modifica introdotta dalla Legge n. 108/2021, l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali nel termine di trenta giorni, “esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”.

    GIURISPRUDENZA

    La forma della decisione sull’assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

    La decisione circa l’assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera può essere espressa solo mediante l’adozione di un provvedimento esplicito, al quale non può essere equiparato un silenzio assenso:

    • Corte di Giustizia CE, sez. I, 10 giugno 2004, C/87/02

    Per i progetti elencati nell’Allegato II-bis e nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VIA viene svolta applicando i criteri di cui al D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006)”.

    Criteri specifici (D.M. 30 marzo 2015) 4.1. Cumulo con altri progetti
    Il criterio del “cumulo con altri progetti” deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
    • appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell’Allegato IV, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006;

    • ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulativi sulle diverse componenti ambientali;

    • per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell’Allegato IV, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della

    soglia dimensionale fissata nell’Allegato IV, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale.
    In base al D.M. 30 marzo 2015 l’ambito territoriale è definito da:
    • una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall’asse del tracciato);

    • una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto).


    Le Regioni possono fissare criteri diversi, in base al par. 6, ai fini dell’individuazione dell’ambito territoriale, a seconda delle diverse tipologie progettuali e dei diversi contesti localizzativi.
    “La sussistenza dell’insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006”.
    Sono esclusi dall’applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti”:
    • i progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano o Programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel Piano o Programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l’approvazione, l’autorizzazione e la realizzazione degli stessi;

    • i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 è integrata nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del medesimo Decreto.

    4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate
    “Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell’Allegato I al D.Lgs. n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l’impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999).
    Considerata la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 334/1999, è prevista una riduzione del 50% delle soglie”.
    4.3. Localizzazione dei progetti
    Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, le soglie individuate nell’Allegato IV, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 sono ridotte del 50%.
    Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella determinazione delle soglie dimensionali definite nell’Allegato IV, il D.M. 30 marzo 2015 riporta, per le seguenti categorie di aree sensibili, la definizione, i riferimenti normativi, l’ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte.
    • Zone Umide

    • Zone costiere

    • Zone montuose e forestali

    • Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale

    • Zone protette speciali designate ai sensi delle Direttive nn. 2009/147/CE e 92/43/CEE

    • Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’UE sono già stati superati

    • Zone a forte densità demografica

    • Zone di importanza storica, culturale o archeologica

    Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, insieme alle relative motivazioni, viene pubblicato, nella versione integrale, sul sito web dell’autorità competente.

    Nota: Il termine per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità si considera perentorio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, Legge n. 241/1990 (v. il par. n. 3.3.16).

    La Legge n. 120/2020 ha previsto, come misura di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, che in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato in base all’art. 2, Legge n. 241/1990, acquisito il parere dell’ISPRA, nel termine di trenta giorni (qualora la Commissione VIA VAS non si sia pronunciata), rilascia il provvedimento nei successivi trenta giorni.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Il termine di efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

    Pur in assenza di una disposizione specifica, la disposizione che prevede il termine di efficacia del provvedimento di VIA si applica anche al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (v. ora art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, secondo cui la VIA ha efficacia non inferiore a cinque anni):

    • TAR Puglia, sez. I, 1° dicembre 2017, n. 1904

    In senso contrario, è stato ritenuto con riferimento alle disposizioni in materia di VIA previgenti (art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006) che il termine quinquennale di efficacia della VIA non si applica alla verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto la Direttiva UE non impone agli Stati membri la fissazione di un termine di efficacia della VIA.

    • TAR Emilia Romagna, Sez. I, 13 giugno 2022, n. 512.

    È da ritenere illegittimo il provvedimento di autorizzazione di un’opera, sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA quattordici anni prima del rilascio dell’autorizzazione (quando non era previsto dalle disposizioni in materia, precedenti al D.Lgs. n. 152/2006, alcun termine di efficacia del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA), qualora sia mutato il contesto pianificatorio e ambientale relativo all’intervento stesso. In tali circostanze, infatti, secondo questo orientamento, l’opera deve essere nuovamente sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

    • TAR Campania, sez. III, 10 aprile 2018, n. 2297

    In tema di verifica di assoggettabilità a VIA, qualora vi sia stata un’applicazione corretta delle disposizioni che disciplinano il procedimento, si deve ritenere presuntivamente che il principio di precauzione sia stato rispettato; detta presunzione non può essere superata dall’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni non verificate in termini scientifici

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 1 giugno 2021, n. 4199

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 7 maggio 2021, 3597

    3.3.10 Il procedimento di VIA statale

    3.3.10Il procedimento di VIA statale

    ➔ Avvio del procedimento

    Il procedimento viene avviato con la presentazione della domanda all’autorità competente, cui deve essere allegato, tra l’altro, in formato elettronico, lo studio di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, definito dall’art. 23, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 (v. ora l’art. 41, D.Lgs. n. 36/2023), la sintesi non tecnica, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, in base all’art. 32, copia dell’avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 2, copia della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33, e i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta, in base all’art. 22, D.Lgs. n. 50/2016 (v. ora l’art. 40, D.Lgs. n. 36/2023), per i progetti di fattibilità relativi a grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio (art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

    Nota: La tariffa di cui all’art. 33, fissata con il D.M. 4 gennaio 2018, n. 1 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (il Decreto si può consultare al seguente indirizzo web: http://www.va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/Normativa) per il procedimento di VIA è pari allo 0,5 per mille del valore dell’opera da realizzare.

    Con il D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, sono state aggiunte le lett. g-bis) e g-ter) all’art. 23, comma 1. A seguito di tale modifica, all’istanza di VIA devono essere allegate anche la relazione paesaggistica prevista dal D.P.R. 12 dicembre 2005, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e l’atto del competente sovrintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016. Tuttavia, in seguito, con il D.L. n. 13/2023, convertito nella Legge n. 41/2023, la lett. g-ter) dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 è stata soppressa; pertanto, a seguito di tale modifica, l’atto di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (v. ora il D.Lgs. n. 36/2023) non deve più essere allegato all’istanza di VIA.

    In base all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere, oltre alla documentazione sopra menzionata, la valutazione di impatto sanitario predisposta secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, per i progetti relativi alle seguenti categorie di impianti: raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e, inoltre, progetti delle centrali termoelettriche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, indicati al punto 2) dell’Allegato II alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

    Nota: Con Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019, in G.U. 31 maggio 2019, n. 126, sono state adottate le linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS).

    Ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorità competente verifica, nel termine di quindici giorni, la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere di impatti transfrontalieri e l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006. Entro tale termine, tuttavia, deve anche richiedere integrazioni, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione, integrativa, ovvero qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’Autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termini indicati nel comma 3 sono perentori.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Pagamento del contributo relativo agli oneri istruttori e completezza della documentazione, prevista dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006

    Il pagamento del contributo relativo agli oneri istruttori e la completezza della documentazione prevista dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 “sono requisiti indispensabili per l’esame di ciascuna istanza presentata”, e, pertanto, costitutivi e non accessori dell’istanza stessa, tant’è che qualora non siano presentati insieme all’istanza di VIA e non venga depositata la documentazione completa degli elementi mancanti, nel termine fissato dall’amministrazione, l’istanza si intende ritirata:

    • TAR Puglia, sez. I, 17 marzo 2018, n. 368

    Risulta opportuno evidenziare che in base all’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 152/2006, nella versione previgente, introdotta dal D.Lgs. n. 104/2017, il progetto da sottoporre a VIA non era necessariamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in quanto spettava all’autorità competente verificare, caso per caso, quale fosse il livello di progettazione da assoggettare a VIA, tenendo conto delle peculiarità delle opere o assicurando comunque che il livello di progettazione individuato consentisse la completa valutazione degli impatti ambientali conformemente a quanto definito in esito alla procedura di cui all’art. 20, nella versione previgente.

    Pertanto, il livello progettuale da sottoporre a VIA veniva individuato dall’Amministrazione competente anche a seguito di un confronto con il proponente, che, infatti, aveva la facoltà di richiedere alla stessa Autorità competente, in qualsiasi momento, un confronto allo scopo di definire la portata delle informazioni “e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA” (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017; l’art. 20 è stato successivamente modificato dalla Legge n. 120/2020 e dalla Legge n. 108/2021).

    Con la Legge n. 120/2020, l’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 152/2006 è stato modificato. In base alla versione vigente della norma, viene sottoposto a VIA il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, definito dall’art. 23, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 (v. ora l’art. 41, D.Lgs. n. 36/2023).

    Lo studio di impatto ambientale viene redatto in conformità con quanto previsto nei decreti interministeriali previsti dall’art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 104/2017. Con il D.Lgs. n. 104/2017 è stato, infatti, abrogato il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, relativo ai contenuti dello studio di impatto ambientale.

    Le linee guida recanti norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale (n. 28/2020) sono state predisposte dal Sistema nazionale prevenzione ambiente (SNPA) e pubblicate in data 8 maggio 2020.

    La Legge n. 120/2020 ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e della salute sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale predisposte dal SNPA, “anche ad integrazione dei contenuti degli Studi di impatto ambientale di cui all’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006”.

    Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni: (art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)
    • una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti

    • una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione

    • una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi

    • una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con l’indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali

    • il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio

    • qualsiasi informazione supplementare di cui all’Allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Lo studio di impatto ambientale

    Lo studio di impatto ambientale deve essere il più possibile completo e contenere “una prima valutazione” del proponente in merito agli effetti ambientali globali del progetto:

    • Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1541

    • TAR Puglia, Lecce, sez. I, 25 marzo 2011, n. 957

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 3/2012: “Brevi note sull’esercizio del potere di riesame in materia di VIA”, di Alberta Milone

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha rilevato, relativamente a:

    Il contenuto dello studio di impatto ambientale

    È illegittimo un procedimento di VIA nel cui ambito non sia stata presa in considerazione la c.d. opzione zero, relativa all’ipotesi in cui l’opera non venga realizzata:

    • TAR Veneto, sez. III, 8 marzo 2012, n. 333

    È illegittimo il provvedimento di VIA adottato all’esito di un procedimento nell’ambito del quale non sono state considerate le alternative progettuali:

    • Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107

    L’Amministrazione competente valutata la completezza della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dalla Legge n. 108/2021, pubblica immediatamente la stessa documentazione nel proprio sito web e comunica contestualmente per via telematica l’avvenuta pubblicazione del progetto a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi in merito alla realizzazione del progetto (art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006). La pubblicazione nel sito della documentazione presentata deve garantire la tutela della riservatezza delle eventuali informazioni industriali o commerciali, che è onere del proponente indicare, conformemente a quanto prevede il D.Lgs. n. 195/2005 in tema di accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

    ➔ La partecipazione del pubblico

    L’art. 24, D.Lgs. n. 152/2006 disciplina la partecipazione del pubblico, fase di fondamentale importanza nell’ambito del procedimento di VIA. Alcuni dei termini già previsti dall’art. 24, D.Lgs. n. 152/2006 sono stati abbreviati con la Legge n. 120/2020.

    L’art. 24, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che della presentazione della domanda e della relativa documentazione deve essere data contestualmente informazione sul sito web dell’autorità competente. Tale pubblicazione “tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Con la nuova norma, pertanto, non vi è più né l’obbligo che gravava sul proponente, ai sensi del previgente art. 24, relativo alla pubblicazione di annunci a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale, per ciascuna Regione interessata, con riferimento ai procedimenti di VIA statale, né l’obbligo di pubblicazione dell’annuncio su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, in relazione ai procedimenti di VIA di competenza regionale.

    L’avviso al pubblico, predisposto dal proponente e pubblicato sul sito web dell’autorità competente, e del quale è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, deve almeno contenere le seguenti informazioni:
    • indicazione del proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto

    • l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32

    • la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali

    • l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza

    • i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico

    • l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’art. 10, comma 3 (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

    L’art. 5, comma 1, lett. u) e v), D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto la distinzione tra “pubblico” e “pubblico interessato”, prevista dall’art 3, comma 1, della Direttiva n. 2003/35/CE. Al procedimento di VIA può partecipare il “pubblico interessato”, e cioè “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure” (art. 5, comma 1, lett. v)). Sono considerate come aventi interesse “le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

    Nella fase di partecipazione del pubblico, i soggetti che possono avere un interesse presentano le proprie osservazioni all’autorità competente in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente. Le osservazioni del pubblico devono essere considerate e valutate da parte dell’autorità competente in materia di VIA. Nello stesso termine sono acquisiti telematicamente i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti.

    Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l’invio delle osservazioni, il proponente può presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni pervenute.

    Nel caso in cui, a seguito della consultazione del pubblico o della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, nei venti giorni successivi, per una sola volta, può “stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati” (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006). La Commissione può concedere discrezionalmente, per una sola volta, su richiesta del proponente, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Con la Legge n. 108/2021, è stata introdotta un’integrazione al comma 4, in base alla quale, nelle ipotesi di particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste, la Commissione può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centoventi giorni. L’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 prevede, tuttavia, che, qualora il proponente non provveda a inviare la documentazione integrativa richiesta entro il termine previsto, “l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di cui all’art. 8, comma 1 … di procedere all’archiviazione”.

    L’amministrazione competente ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e a mezzo di un avviso proprio, avvia una nuova fase di consultazione (art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006). Nel termine di trenta giorni, il pubblico interessato può inviare osservazioni in merito alla documentazione presentata. Nello stesso termine, trasmettono i propri pareri le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.

    L’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 prevede, inoltre, che, nei dieci giorni successivi, il proponente “ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti”.

    L’amministrazione competente può imporre che la fase di consultazione del pubblico avvenga mediante un’inchiesta pubblica, ai sensi dell’art. 24-bis, D.Lgs. n. 152/2006, nel termine massimo di novanta giorni, con oneri a carico del proponente. L’inchiesta pubblica “si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorità competente”. L’art. 24-bis, pur prevedendone i tempi massimi, non prevede le modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica.

    L’amministrazione si esprime con decisione motivata sulla richiesta - formulata con specifico riferimento ai potenziali impatti ambientali del progetto e presentata entro quaranta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico - di indizione di una inchiesta pubblica presentata dal Consiglio regionale della Regione territorialmente interessata o da un numero di consigli comunali che rappresentano almeno cinquantamila residenti nei territori interessati o un numero di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 18, Legge n. 349/1986, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

    APPROFONDIMENTI

    • C. Bilanzone, “Valutazione di impatto ambientale”, in Manuale Ambiente 2017, WoltersKluwer Italia, 285. In merito all’inchiesta pubblica, l’autrice ha evidenziato che “tale forma di consultazione era prevista, in modo certamente più strutturato, dall’abrogato Allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, esclusivamente per le centrali termoelettriche maggiori di 300 MWt. Molte esperienze pratiche di svolgimento di inchieste pubbliche sono state, pertanto, effettuate in applicazione di tale norma”.

    ➔ Fase istruttoria

    Competente in ordine alla fase istruttoria dei procedimenti di VIA di competenza statale è la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (v. l’art. 8, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 104/2017 e, da ultimo, dal D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito nella L. 2 febbraio 2024, n. 11), composta al massimo da settanta membri ed integrata, nei procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, da un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate. La Commissione, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente, può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente.

    Nota: v. D.M. 4 gennaio 2018, n. 2 in tema di “costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio” e D.M. 13 dicembre 2017, n. 342, relativo a: “articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio”. La Commissione VIA-VAS è stata nominata con Decreto del Ministro dell’ambiente 20 agosto 2019, n. 124.

    Nota: L’art. 1, comma 749, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha previsto che per semplificare le attività istruttorie della Commissione VIA VAS, della Commissione tecnica PNIEC e della Commissione istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC, il Ministero dell’ambiente si avvale dell’ISPRA.

    La VIA prende in considerazione tutti gli effetti di un’opera sull’ambiente, e quindi anche quelli derivanti dalla realizzazione differita di opere funzionalmente e strutturalmente connesse al progetto. La VIA, infatti, deve considerare, insieme agli effetti ambientali dell’opera da realizzare, anche gli impatti cumulativi e sinergici del progetto complessivo sul sistema ambientale.

    Nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale, infatti, l’autorità competente deve valutare la “capacità di carico” sopportabile del sito dove è prevista la localizzazione dell’opera.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Progetti autonomi riconducibili a un unico programma imprenditoriale

    Quando un intervento progettato, “pur essendo suddiviso in singole frazioni, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale l’analisi deve necessariamente tener conto dei c.d. impatti cumulativi”.

    Nel caso oggetto della sentenza, il TAR ha annullato un provvedimento di VIA statale, con il quale è stato valutato ambientalmente compatibile un progetto di ricerca di idrocarburi in mare, in mancanza di una valutazione complessiva degli impatti degli altri progetti di ricerca compresi nel medesimo programma:

    • TAR Puglia, sez. I, Lecce, 13 luglio 2011, n. 1295

    In un’altra circostanza, il Consiglio di Stato, in relazione a una discarica, ha annullato due provvedimenti di VIA - riferiti a modifiche sostanziali dell’impianto - con i quali non era stato valutato l’impatto complessivo delle modifiche intervenute nel tempo.

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2020, n. 5766.

    La Valutazione di Impatto Ambientale ha ad oggetto un’opera “nella sua interezza”, mentre è da considerare illegittimo il frazionamento del progetto che ha come conseguenza l’esclusione dell’opera stessa dalla VIA.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Frazionamento dei progetti

    Secondo la giurisprudenza, non è legittimo il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, quando, per contro, nella loro interezza ed unitariamente considerate lo sarebbero (v. nella sentenza, ad esempio, con riferimento a un impianto fotovoltaico):

    • Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2018, n. 888

    Inoltre, risulta utile fare riferimento a un caso di impianto di cogenerazione alimentato da olio vegetale, che è stato escluso dalla VIA in quanto, secondo l’Autorità competente, doveva essere considerato autonomamente dalle opere ad esso connesse quali la banchina e la conduttura (pipe line). Al contrario, secondo il TAR, tali opere, peraltro ricadenti in area sensibile, “dovendo assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al funzionamento dell’impianto ad esclusivo servizio del medesimo, sono, all’evidenza, prive di una fruibilità e di un’utilità autonoma e indipendente dalla realizzazione dell’opera complessiva”:

    • TAR Veneto, sez. III, n. 1539/2009

    Impatti cumulativi dell’opera sottoposta a VIA

    Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’autorità competente in materia di VIA valuta, inoltre, gli impatti cumulativi dell’opera con gli interventi sul territorio preesistenti o anche soltanto previsti in fase progettuale.

    Si rinvia, al riguardo, alla decisione Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092, con la quale è stata confermata l’illegittimità della determinazione regionale di esclusione di un parco eolico dalla Valutazione di Impatto Ambientale, non avendo l’amministrazione competente valutato gli impatti cumulativi tra tale impianto e altro parco eolico la cui realizzazione era prevista nel territorio di un vicino Comune. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi della società appellante, secondo cui i due parchi eolici sopra citati sarebbero indipendenti dal punto di vista funzionale, rilevando: “è la stessa ragione giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio ‘complessivo’ all’ambiente”:

    • Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092

    ✔ ESEMPIO

    Valutazione degli impatti cumulativi.

    Il procedimento di VIA relativo a un impianto di gestione di rifiuti deve considerare l’eventuale presenza di altri impianti nel territorio. Qualora, ad esempio, non venga considerata la presenza di una discarica localizzata in prossimità del sito di localizzazione del nuovo impianto, sottoposto a VIA, il provvedimento di compatibilità ambientale deve ritenersi illegittimo, in ragione della mancata valutazione degli impatti cumulativi. Si giunge alla medesima conclusione nel caso in cui nell’ambito del procedimento di VIA non vengano considerate le opere localizzate nel territorio che siano sottoposte a procedimenti di approvazione, e, quindi, ancora in fase progettuale.

    Non vi è violazione della Direttiva n. 2011/92/UE quando siano sottoposte a VIA autonoma due opere che hanno funzioni diverse, anche se collegate teleologicamente.

    ✔ ESEMPIO

    Il progetto MOSE di Venezia è stato sottoposto a VIA statale, mentre il progetto delle opere complementari allo stesso Mose, alla VIA di competenza regionale, non trattandosi di opere strettamente connesse (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2005, n. 1102).

    GIURISPRUDENZA

    Ancora sugli impatti cumulativi delle opere da sottoporre a VIA.

    Non è in linea con la disciplina in materia di VIA lo svolgimento di un’unica procedura di compatibilità ambientale relativa a due interventi di natura differente (l’ampliamento di una discarica e la bonifica di un sito inquinato) e ubicati in un contesto territoriale diverso, in presenza di una connessione di esclusiva natura economico-finanziaria. Nel caso oggetto della sentenza, l’ampliamento della discarica assicurava l’utile economico necessario per realizzazione della bonifica. Secondo il Consiglio di Stato, la funzione della VIA “è di esprimere un giudizio sulla ‘compatibilità’ di un progetto valutando il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio economica perseguita (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361), ma non già quella di operare valutazioni di merito comparativo tra interventi localizzati in aree diverse (nonché soggetti a discipline e procedimenti distinti) e collegati esclusivamente da un vincolo di natura economico-finanziaria”.

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 1° marzo 2019, n. 1423 (AMBIENTE&SVILUPPO 6/2019: “Collegamento economico tra gli interventi e VIA: quali margini per utilizzare risorse private a fini di risanamento ambientale? (nota a Consiglio di Stato, n. 1423/2019)”, di L. Giampietro.

    Come è stato già rilevato, con il D.Lgs. n. 104/2017 è stato abrogato l’art. 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, in base al quale la procedura di compatibilità ambientale era svincolata dagli strumenti di pianificazione e di programmazione (quali gli strumenti urbanistici, il piano dei trasporti, il piano energetico ecc.), nell’ambito dei quali l’opera si inserisce.

    Pur essendo intervenuta l’abrogazione del menzionato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, deve ritenersi che la VIA non sia vincolata agli strumenti di pianificazione e programmazione, in quanto tale procedura è finalizzata a valutare gli impatti di un progetto sull’ambiente. Di conseguenza, l’Amministrazione competente ha la discrezionalità di valutare ambientalmente compatibili progetti sia in mancanza degli strumenti di pianificazione e di programmazione, sia nelle ipotesi in cui tali progetti siano in contrasto con i piani e i programmi.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Rapporti tra VIA e strumenti di pianificazione e programmazione

    La VIA non è vincolata agli strumenti di pianificazione e programmazione:

    • TAR Piemonte, sez. II, 17 settembre 2005, n. 283

    ➔ Fase decisoria

    L’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che l’autorità competente acquisisce e valuta, tra l’altro, la documentazione presentata, le osservazioni del pubblico e i pareri delle amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi, ai sensi degli artt. 24 e 32 (VIA transfrontaliera). Qualora tali pareri esprimano valutazioni negative o di dissenso sul progetto o qualora non siano resi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque alla valutazione (art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). L’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 prevede, pertanto, una deroga al principio di cui agli artt. 16 e 17, Legge n. 241/1990, secondo cui con riferimento ai pareri e alle valutazioni tecniche delle amministrazioni competenti in materia ambientale, in caso di infruttuoso decorso del termine, non si forma il silenzio assenso.

    Con riferimento alla VIA statale, l’art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.L. n. 77/2021, stabilisce che l’Autorità competente, cioè la Direzione Generale competente del Ministero, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione, a meno che non disponga una proroga, adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura nel termine di trenta giorni. In base alla versione precedente dell’art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di VIA veniva adottato dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

    In base all’art. 25, comma 2-quater, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 77/2021, nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il titolare del potere sostitutivo, acquisito, nel caso in cui la Commissione non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA nel termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. Il titolare del potere sostitutivo provvede, inoltre, nei successivi trenta giorni, al rilascio del provvedimento finale, nel caso di inerzia del Direttore Generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica o del Direttore Generale del Ministero della cultura, nel rilascio del concerto.

    Il provvedimento di VIA, che “contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’Autorità competente” viene immediatamente pubblicato sul sito web della stessa Autorità (art. 25, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 152/2006).

    Il provvedimento di VIA contiene, inoltre, le “eventuali e motivate” condizioni ambientali (dette anche prescrizioni), di natura vincolante (art. 5, comma 1, lett. o-quater, D.Lgs. n. 152/2006) con le quali vengono fissati:

    • i requisiti di realizzazione, esercizio e dismissione del progetto e quelli previsti nei casi di eventuali malfunzionamenti;

    • le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;

    • le condizioni finalizzate ad evitare, ridurre, e se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

    • le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dal proponente, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006 (v. art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006).

    Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Le prescrizioni del provvedimento di VIA

    L’amministrazione competente, nel fissare prescrizioni apposte al provvedimento di VIA, non può rinviare alla fase di esecuzione del progetto valutazioni sugli impatti che avrebbero dovuto essere svolte nell’ambito della VIA (nella specie, lo studio di impatto ambientale era risultato carente):

    • TAR Toscana, sez. I, 27 maggio 2019, n. 789

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2020, n. 7917

    Autonoma impugnabilità del provvedimento di VIA

    Secondo il Consiglio di Stato, “la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco”.

    • Consiglio di Stato, Sez. I, 14 settembre 2022, n. 7978

    Termine per l’impugnazione

    Secondo il Consiglio di Stato, “oggi come allora è prevista la pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web dell’Autorità competente (art. 25, comma 5, T.U.A.). Il Collegio osserva che una interpretazione letterale e sistematica del T.U.A., nonché orientata a non pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., conduce a ritenere che, per un verso, tale formalità non può che essere volta alla conoscibilità del provvedimento a tutti i fini di legge, e, dunque, anche quelli connessi all’impugnazione della VIA; per l’altro, che i “soggetti interessati” sono tutti quelli titolari di una posizione giuridica per la tutela della quale possono impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale”.

    • Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 luglio 2022, n. 5608.

    Il provvedimento di VIA, rilasciato ai sensi degli artt. 23 e ss., è comunque un provvedimento autonomo (e autonomamente impugnabile) sia rispetto all’autorizzazione finale sia rispetto all’AIA (v. par. 3.3.21).

    Con il D.Lgs. n. 104/2017 è stato abrogato l’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, che prevedeva che il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”.

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, Legge n. 241/1990 (v. par. 3.3.16).

    Nell’ipotesi di VIA statale, il proponente ha la possibilità di chiedere il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi degli artt. 23 ss., D.Lgs. n. 152/2006 o, in alternativa, può chiedere che il provvedimento di VIA venga rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), v. par. 3.3.11 ss.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    La natura del provvedimento di VIA

    La giurisprudenza ha evidenziato che, nell’esprimere il giudizio di compatibilità ambientale, “l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court, sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti”:

    • TAR Lazio, sez. II-bis, 19 gennaio 2019, n. 449

    • Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9852

    La giurisprudenza amministrativa, inoltre, in linea con l’orientamento sopra menzionato, ha evidenziato che la VIA “ben possa estendersi a considerazioni che, pur involgendo opzioni di carattere “imprenditoriale” (e, quindi, relative alla maggiore o minore, convenienza economica, strictu sensu intesa), coinvolgono le ricadute di carattere ambientale, in ragione dell’esigenza che l’impatto trovi giustificazione in ragione del sacrificio delle risorse ambientali suscettibile di comportare”:

    • TAR Lombardia, sez. I, 20 novembre 2018, n. 1098

    L’autorità competente in materia di VIA, pertanto, non può prescindere, nell’ambito della propria valutazione, “dall’analisi della correlazione tra costi e benefici pubblici, per l’ambiente e per la collettività in generale”:

    • TAR Sardegna, sez. II, 14 maggio 2018, n. 439

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225

    La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che: “La VIA implica un’articolata analisi comparativa finalizzata a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica attesa, tenuto conto anche delle alternative possibili e di una approfondita valutazione sulla effettiva necessità dell’opera”:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6777

    • Consiglio di Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 5/2017: “Trans Adriatic Pipeline (TAP): il gasdotto della discordia”, di M. Mangiatordi.

    Nota: Con il D.M. 19 febbraio 2019, n. 39, il Ministero dell’ambiente ha previsto gli indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale in relazione ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi e altre opere a mare.

    In base al comma 10-bis, art. 6, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 77/2021, non trova applicazione il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis, Legge n. 241/1990 ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 nonché per i procedimenti di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 152/2006.

    3.3.11 Il provvedimento unico ambientale

    3.3.11Il provvedimento unico ambientale

    In base all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 104/2017, il provvedimento unico ambientale (PUA) di competenza statale ricomprendeva, oltre alla VIA, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso in materia ambientale.

    Con la modifica introdotta dal D.L. n. 77/2021, l’oggetto del provvedimento unico ambientale è stato limitato alle sole autorizzazioni elencate al comma 2.

    Ai fini dell’avvio del procedimento unico in materia ambientale, il proponente deve presentare istanza di VIA insieme alla documentazione e agli elaborati progettuali previsti dalle disposizioni di settore con riferimento agli ulteriori provvedimenti di cui si chiede il rilascio (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). L’avviso al pubblico deve fare riferimento alle autorizzazioni ambientali previste al comma 2 dell’art. 27, D.Lgs. n. 152/2006.

    Nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA, l’autorità competente verifica l’eventuale ricorrere di impatti transfrontalieri e l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006, e provvede alla comunicazione per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2, richieste dal proponente, circa l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente.

    Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della documentazione, l’autorità competente e le amministrazioni interessate e comunque competenti in materia ambientale verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione e fissano, se ritenuto necessario, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’invio di integrazioni. Dalla formulazione letterale della disposizione in questione (art. 27, comma 5), che definisce il termine per l’invio delle integrazioni come perentorio, si evince che il mancato invio delle integrazioni da parte del proponente, nel termine previsto, abbia analoga conseguenza a quella prevista dall’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento al procedimento di VIA statale: comporta la sostanziale rinuncia da parte del proponente con obbligo dell’amministrazione competente di archiviare il procedimento.

    La documentazione presentata dal proponente viene messa a disposizione del pubblico, e viene pubblicato da parte dell’autorità competente l’avviso al pubblico sul sito web della stessa autorità. Della pubblicazione è data notizia, inoltre, nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale pubblicità, ai sensi dell’art. 27, comma 6, tiene luogo delle comunicazioni di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4, Legge n. 241/1990. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, il pubblico interessato può presentare osservazioni relative alla VIA, all’AIA e alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) nonché agli altri titoli autorizzativi ambientali.

    L’autorità competente, nei quindici giorni successivi, può chiedere integrazioni al proponente, “anche sulla base di quanto indicato dalla competente Direzione Generale del Ministero della Cultura”, assegnando allo stesso un termine non superiore a quindici giorni (art. 27, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006). Si ritiene che, pur non essendo stato specificato dall’art. 27, comma 7, tali integrazioni potranno riguardare la VIA, ma anche le altre autorizzazioni ambientali, sulla base delle richieste formulate dalle amministrazioni interessate all’amministrazione competente. L’amministrazione competente può discrezionalmente concedere, per una sola volta, su richiesta del proponente, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo non superiore a novanta giorni.

    L’art. 27, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 prevede, tuttavia, che, qualora il proponente non provveda a inviare la documentazione integrativa richiesta entro il termine previsto, “l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.

    Le integrazioni trasmesse vengono pubblicate immediatamente sul sito internet istituzionale da parte dell’autorità competente, che chiede al proponente di trasmettere un nuovo avviso al pubblico, che viene pubblicato sul sito internet dell’autorità competente. Il pubblico interessato può presentare osservazioni in relazione alla documentazione integrativa nel termine di trenta giorni.

    Entro quindici giorni dalla conclusione della fase di partecipazione del pubblico (art. 27, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006), l’amministrazione competente convoca una conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona (art. 14-ter, Legge n. 241/1990), alla quale partecipano le amministrazioni competenti e interessate in relazione al rilascio della VIA e degli altri titoli abilitativi richiesti.

    Contestualmente può chiedere integrazioni al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura (modifica introdotta dal D.Lgs. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022), assegnando allo stesso un termine non superiore a quindici giorni. Si ritiene che, pur non essendo stato specificato dall’art. 27, comma 7, tali integrazioni potranno riguardare la VIA, ma anche le altre autorizzazioni ambientali, sulla base delle richieste formulate dalle amministrazioni interessate all’amministrazione competente. L’amministrazione competente può discrezionalmente concedere, per una sola volta, su richiesta del proponente, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo non superiore a novanta giorni.

    Qualora il proponente non provveda a inviare la documentazione integrativa richiesta entro il termine previsto, “l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione” (art. 27, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006).

    Le integrazioni trasmesse vengono pubblicate immediatamente sul sito internet istituzionale da parte dell’autorità competente, che chiede al proponente di presentare un nuovo avviso al pubblico. Il pubblico interessato può presentare osservazioni in relazione alla documentazione integrativa nel termine di trenta giorni.

    La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, che reca espressa indicazione della VIA, rilasciata dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per la cultura, ed elenca i titoli abilitativi compresi dallo stesso provvedimento (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).

    La decisione di rilasciare i titoli abilitativi richiesti “è assunta sulla base del provvedimento di VIA” (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).

    Il provvedimento unico comprende le autorizzazioni tra quelle elencate all’art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006:
    • autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

    • autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’art. 104, D.Lgs. n. 152/2006;

    • autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’art. 109, D.Lgs. n. 152/2006;

    • autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004;

    • autorizzazione culturale di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 42/2004;

    • autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, e al D.P.R. n. 616/1977;

    • nulla osta di fattibilità di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 105/2015;

    • autorizzazione antisismica di cui all’art. 94, D.P.R. n. 380/2001.

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, Legge n. 241/1990 (v. il par. 3.3.16).

    Le condizioni e le misure complementari relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale e alle altre autorizzazioni di settore in materia ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate secondo le disposizioni normative in materia. Per quanto riguarda l’AIA cfr. gli artt. 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies, D.Lgs. n. 152/2006.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    La natura dei provvedimenti unici di cui agli artt. 27 e 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

    I provvedimenti di cui agli artt. 27 e 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006 non si configurano come atti meramente sostitutivi, ma hanno natura comprensiva delle diverse autorizzazioni previste dalle stesse disposizioni:

    • Corte Cost. 14 novembre 2018, n. 198

    3.3.12 Monitoraggio e controllo

    3.3.12Monitoraggio e controllo

    Il monitoraggio dell’attuazione delle condizioni dei provvedimenti di compatibilità ambientale e dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA spetta all’autorità competente, “al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive” (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). In sede statale, il monitoraggio è di competenza del Ministero dell’ambiente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per i profili di competenza.

    Ai fini della verifica dell’attuazione delle condizioni dei provvedimenti di VIA o di screening, l’autorità competente può avvalersi, tramite protocolli di intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Legge n. 132/2016), dell’Istituto superiore di sanità, con riferimento ai profili relativi alla salute pubblica o di altri soggetti pubblici. Nei casi di progetti di competenza statale di particolare complessità e che risultino, inoltre, rilevanti sotto il profilo dell’ubicazione e delle dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorità competente, al fine di assicurare un supporto alle attività di verifica, può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, osservatori ambientali volti a garantire trasparenza e diffusione delle informazioni relative alle verifiche di ottemperanza. Come è stato previsto dalla Legge n. 120/2020, che ha modificato l’art. 28, D.Lgs. n. 152/2006, le modalità di funzionamento degli osservatori ambientali sono definite dal D.M. 13 agosto 2020, n. 175, entrato in vigore il 7 ottobre 2020.

    Con il D.Lgs. n. 104/2017 è stato disciplinato il procedimento di verifica dell’ottemperanza delle condizioni della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA. Già in precedenza, tuttavia, nella prassi, le amministrazioni competenti svolgevano il procedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dei provvedimenti in questione, condizionando, di fatto, l’avvio della realizzazione dei progetti all’esito di tale verifica.

    Ai fini della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, in base all’art. 28, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come riformulato, il proponente invia in formato elettronico la documentazione necessaria all’autorità competente o al soggetto indicato eventualmente per la verifica, nei tempi e secondo le modalità di attuazione previste dal provvedimento di compatibilità ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA. L’attività di verifica si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte del proponente.

    Nel caso in cui i soggetti pubblici individuati dall’autorità competente, ai fini della verifica di ottemperanza (come previsto dall’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006), non concludano le attività di verifica nel termine di trenta giorni, l’autorità competente provvede direttamente alla verifica. In base all’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dalla Legge n. 41/2023, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative” qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano nel termine previsto dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente “che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell’autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

    L’art. 28, comma 5, prevede che, nel caso di verifica di ottemperanza con esito negativo, l’autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro termine congruo, “trascorso il quale si applicano le sanzioni di cui all’art. 29”.

    All’esito dell’attività di verifica o successivamente al rilascio dell’autorizzazione del progetto, l’autorità competente, nelle ipotesi in cui dall’esecuzione dei lavori di costruzione o dall’esercizio dell’opera, emergano impatti negativi “imprevisti, ulteriori o diversi ovvero di entità significativamente superiore” rispetto a quelli valutati nell’ambito del procedimento, non derivanti dal mancato rispetto delle condizioni ambientali, “acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale”, può sospendere i lavori o le attività autorizzate e disporre l’adozione delle opportune misure correttive (art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006). L’ipotesi di violazione delle condizioni ambientali viene, invece, disciplinata dall’art. 29, D.Lgs. n. 152/2006.

    Nell’ipotesi di cui all’art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, qualora emerga la necessità, l’autorità competente, allo scopo di modificare il provvedimento di VIA o stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle previste nel provvedimento originario, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, al fine di un nuovo avvio del procedimento, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni (art. 28, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’autorità competente dà informazione sul proprio sito web delle modalità di svolgimento delle attività di verifica, dei risultati delle verifiche stesse, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, dei dati relativi all’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente (art. 28, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).

    3.3.13 L’art. 21-decies, Legge n. 241/1990

    3.3.13L’art. 21-decies, Legge n. 241/1990

    L’art. 21-decies, Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 120/2020, ha previsto una disciplina relativa alla riemissione di provvedimenti annullati dal giudice, con sentenza passata in giudicato, per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali emessi nell’ambito del procedimento di VIA.

    Il proponente, in tali circostanze, può richiedere l’attivazione di un procedimento semplificato.

    In particolare, nel caso in cui non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate rilasciati nel procedimento in questione, l’amministrazione che ha adottato l’atto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni che siano necessarie per superare i rilievi, indicati dalla sentenza.

    L’art. 21-decies, Legge n. 241/1990 indica i tempi entro cui l’amministrazione che ha emanato l’atto da riemettere deve provvedere. Una volta ricevuto l’atto o decorso il termine per la relativa adozione, l’amministrazione competente, nei successivi trenta giorni, emette nuovamente il provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006 e, ove necessario, degli artt. 14-quater e 14-quinquies, Legge n. 241/1990.

    3.3.14 Le sanzioni

    3.3.14Le sanzioni

    L’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che, in caso di mancata acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale o della verifica di assoggettabilità a VIA, i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati sono annullabili per violazione di legge.

    L’art. 29, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, prevede che nei casi in cui vengano accertate violazioni delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti unici di cui agli artt. 27 o 27-bis, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

    • alla diffida, assegnando un termine per eliminare le inosservanze;

    • alla diffida e contestuale sospensione dell’attività, nei casi in cui vengano accertati rischi “di impatti ambientali significativi e negativi”;

    • alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, qualora vengano reiterate le violazioni imposte con la diffida e nei casi in cui le reiterate violazioni diano luogo a “situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente”.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    La natura dell’atto di diffida

    La giurisprudenza amministrativa ha rilevato che la diffida è il primo atto della procedura di contestazione della violazione “che cumula in sé anche la funzione di portare il destinatario a conoscenza dell’apertura del procedimento; essa, inoltre, è un atto vincolato, in quanto costituisce la misura minima adottabile nelle situazioni di accertata violazione delle prescrizioni fissate dall’autorizzazione integrata ambientale”:

    • TAR Lombardia, sez. IV, 4 febbraio 2017, n. 394.

    Campo di applicazione della sanzione di cui all’art. 29, comma 4

    Considerata la natura sanzionatoria del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, che non consente operazioni ermeneutiche tese ad ampliare il portato semantico della disposizione, la sanzione pecuniaria deve essere applicata con esclusivo riferimento ai progetti realizzati “senza la previa VIA” e non nell’ipotesi di interventi a cui si ricollega una VIA inizialmente rilasciata, ma di seguito annullata ad opera dell’autorità giudiziaria.

    • TAR Abruzzo, sez. I, 12 luglio 2023, n. 267.

    L’art. 29, comma 3, riformulato dal D.Lgs. n. 104/2017, prevede l’assoggettamento a VIA postuma delle opere realizzate o in corso di realizzazione, nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela del provvedimento di VIA o del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

    In base alla previgente disposizione, di cui all’art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, era previsto l’assoggettamento a VIA postuma delle opere esclusivamente nei casi di annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale delle autorizzazioni o concessioni rilasciate previa Valutazione di Impatto Ambientale o nel caso di annullamento del provvedimento di VIA.

    APPROFONDIMENTI

    • Autorevole dottrina ha evidenziato che dalla lettura di tale disposizione non risultava chiara la ratio della norma stessa, nella parte in cui prevedeva l’assoggettamento a nuova VIA delle opere, già sottoposte a tale procedura, nei casi di annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale delle autorizzazioni o concessioni.

      Paolo Dell’Anno, Elementi di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2016, pag. 216.

    La nuova disposizione (art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006), chiarisce che, inoltre, devono essere sottoposte a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA le opere realizzate o in corso di realizzazione che non siano state sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità, al procedimento di VIA statale di cui all’art. 25, D.Lgs. n. 152/2006, nonché ai procedimenti unici statale (art. 27) o regionale (art. 27-bis).

    Nelle circostanze sopra evidenziate, previste dall’art. 29, comma 3 (ipotesi di intervenuto annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela o nelle ipotesi in cui sia stato omesso il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA), l’autorità competente assegna un termine all’interessato per l’avvio del procedimento e “può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale” (art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

    Qualora entro il termine fissato il soggetto interessato non provveda ad avviare un nuovo procedimento o nei casi in cui i procedimenti avviati (di cui agli artt. 25, 27 e 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006) abbiano esito negativo, l’amministrazione competente impone al responsabile, prevedendo termini e modalità, di provvedere a proprie spese alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale. Qualora il responsabile non ottemperi all’ordine imposto dall’amministrazione competente, quest’ultima provvede d’ufficio a spese dello stesso responsabile, recuperando le spese ai sensi del R.D. n. 639/1910.

    Occorre a riguardo rilevare che la disciplina in tema di VIA postuma, introdotta dall’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 4/2008 e integrata dal D.Lgs. n. 104/2017, non è prevista dalla Direttiva n. 2011/92/UE, in base alla quale la procedura di compatibilità ambientale si ispira al principio europeo di prevenzione, secondo cui “prevenire è meglio che curare”. Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, infatti, la VIA deve essere svolta precedentemente al rilascio dell’autorizzazione relativa alla realizzazione dell’opera.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    La VIA postuma

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha comunque ammesso l’espletamento delle procedure postume di VIA di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto europeo, precisando che: “una siffatta possibilità di regolarizzazione deve essere subordinata alla condizione di non offrire agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e di rimanere eccezionale”. La Corte ha, inoltre, rilevato che le procedure postume di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono ammissibili qualora:

    “1) le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e

    2) la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione”:

    • Corte di Giustizia UE, sez. I, 26 luglio 2017, causa C-196/16 e 197/16

    • Corte di Giustizia, sez. VI, 28 febbraio 2018, causa C-117/17

    • Corte di Giustizia, sez. un., 29 luglio 2019, causa C-411/17

    In tema di VIA postuma, si richiama anche il rigoroso orientamento della Corte costituzionale, al quale si conformano nella prassi alcune Amministrazioni competenti in materia di VIA, secondo cui vi è l’obbligo di assoggettamento a VIA postuma delle opere che non sono state sottoposte a VIA, poiché autorizzate precedentemente all’entrata in vigore della Direttiva n. 85/337/CEE:

    • Corte Cost. 13 luglio 2011, n. 209

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 7/2021: “VIA postuma: un istituto in via di consolidamento” di Edoardo Ferrero, Anna Grignani

    • AMBIENTE & SVILUPPO 6/2017: “Schema provvisorio di Decreto sulla VIA: la VIA postuma” di M. Mazzoleni

    • AMBIENTE & SVILUPPO 8/2008: “VIA postuma: il TAR Lombardia conferma i principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, di Alberta Milone

    L’art. 29, commi 4 e ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede le sanzioni amministrative nelle ipotesi di opere realizzate anche parzialmente in assenza della VIA o della verifica di assoggettabilità e nei casi di violazione delle relative condizioni:

    € SANZIONI

    Art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro.

    Art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006: salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

    L’irrogazione delle sanzioni spetta all’autorità competente.

    L’art. 29, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni da parte dell’autorità statale sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e in seguito riassegnati ai relativi capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e destinati alle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, di verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, e per la predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o di calamità naturali.

    Con Decreto del Ministero dell’ambiente 28 marzo 2018, n. 84, sono stati definiti i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 29, D.Lgs. n. 152/2006.

    3.3.15 Il provvedimento autorizzatorio unico regionale

    3.3.15Il provvedimento autorizzatorio unico regionale

    Con il D.Lgs. n. 104/2017 è stato, inoltre, previsto il provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006). A differenza del provvedimento autorizzatorio ambientale statale, di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento regionale di cui all’art. 27-bis, è comprensivo della VIA e di “tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto” (art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006, commi 1 e 7). Pertanto, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, in quanto ricomprende tutte le autorizzazioni ai fini della realizzazione e dell’esercizio dei progetti, ha contenuto più ampio rispetto al provvedimento statale di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 152/2006.

    Inoltre, a differenza di quanto è previsto con riferimento al procedimento di competenza statale, nel caso della VIA regionale, il proponente non può scegliere tra il procedimento autorizzatorio unico e altro procedimento relativo al rilascio del solo provvedimento di VIA.

    Infatti, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 152/2006, “il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art. 27-bis”.

    Il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione unica regionale è disciplinato in modo sostanzialmente conforme a quello statale di cui all’art. 27. Il procedimento regionale risulta, tuttavia, più complesso. Coerentemente con gli elementi caratteristici di tale provvedimento unico regionale, alla conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio del provvedimento in questione, partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione ed esercizio del progetto, comprese le amministrazioni competenti in materia ambientale.

    Nota: Nel mese di settembre 2019, il Ministero dell’ambiente ha pubblicato, sul proprio sito web, un documento dal titolo: “Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006: il provvedimento autorizzatorio unico regionale” (PAUR). Come si legge nella premessa del documento in questione, si tratta di linee di indirizzo non vincolanti, finalizzate a orientare le attività dei soggetti coinvolti nel procedimento di competenza regionale.

    Con il D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, sono state previste importanti novità nell’art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (v. sotto). Inoltre, è stato introdotto l’art. 26-bis, D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina una fase preliminare per le opere sottoposte a VIA regionale, volta, tra l’altro, alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, “nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto” (art. 26-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Il comma 2 dell’art. 26-bis, D.Lgs. n. 152/2006 prevede la pubblicazione della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 sul sito web dell’autorità competente, che comunica l’avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati. L’autorità competente indice contestualmente una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14-bis, Legge n. 241/1990 (i relativi termini possono essere ridotti fino alla metà) con le menzionate amministrazioni. Tra le più importanti modifiche introdotte all’art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006, si segnalano le seguenti: nell’ambito della verifica della completezza della documentazione, qualora sia richiesta la variante urbanistica di cui all’art. 8, D.P.R. 7 settembre 2000, n. 160, viene effettuata anche la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità (art. 27-bis, comma 3); le osservazioni che il pubblico interessato può presentare entro trenta giorni riguardano anche la variazione dello strumento urbanistico (qualora il progetto comporti tale variazione) e, ove necessario, la VAS (art. 27-bis, comma 4); la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto (art. 27-bis, comma 7). Si segnala che, a seguito della modifica apportata al comma 7, il provvedimento di VIA non può più essere inteso come provvedimento autonomo e autonomamente impugnabile.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Ambito oggettivo del PAUR

    L’ambito oggettivo del PAUR è relativo agli atti di assenso richiesti dal proponente; di conseguenza, “ove il progetto necessiti di altri titoli abilitativi - non richiesti dal proponente con l’istanza di avvio - l’opera non potrà essere realizzata finché essi non saranno conseguiti”:

    • TAR Abruzzo, sez. I, 16 luglio 2020, n. 269

    Pareri tardivi delle Amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi, dicui all’art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006.

    In base alle modifiche introdotte nella L. n. 241/90 dal D.L. n. 76/2020, “la tardività degli atti - riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis co. 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, co. 1) - comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. I pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, se tardivi, non potranno sicuramente esplicare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura “mimesi” - da parte dell’Autorità procedente”.

    • Tar Puglia, Sez. II, 1 agosto 2022, n. 1128.

    3.3.16 Perentorietà dei termini procedimentali relativi allo screening e alla VIA

    3.3.16Perentorietà dei termini procedimentali relativi allo screening e alla VIA

    Con il D.Lgs. n. 104/2017 è stata introdotta la previsione in base alla quale tutti i termini del procedimento di VIA statale ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n. 152/2006 sia del provvedimento unico statale ai sensi dell’art. 27, D.Lgs. n. 152/2006 e regionale (in base all’art. 27-bis), nonché il termine per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità, sono perentori, ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della Legge n. 241/1990. In virtù del richiamo alle menzionate disposizioni normative, si comprende che i termini delle diverse fasi procedimentali devono intendersi perentori nel senso che, nel caso di mancato rispetto di tali termini, incluso, naturalmente, il termine finale per l’adozione del provvedimento, il proponente può chiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter, Legge n. 241/1990 e il risarcimento del danno da ritardo di cui all’art. 2-bis, Legge n. 241/1990. Il mancato rispetto dei termini procedimentali ha, inoltre, come conseguenza responsabilità disciplinari, penali e contabili.

    I termini del procedimento di VIA e il termine finale del procedimento di screening devono, comunque, essere considerati ordinatori, nel senso che non implicano la decadenza dell’Amministrazione dal potere di provvedere. Altrimenti, sotto tale profilo, il D.Lgs. n. 104/2017, che ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, risulterebbe in contrasto con la Direttiva n. 2011/92/UE, in base alla quale l’amministrazione deve esprimersi in modo esplicito sull’istanza di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, né può essere omessa alcuna delle fasi del procedimento.

    Occorre, a riguardo, rilevare che, con riferimento al procedimento di VIA statale, l’art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 104/2017 prevede che le disposizioni sulla perentorietà dei termini non si applicano fino all’entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS. La Commissione si è insediata nel mese di maggio 2020.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Il danno da ritardo in materia di VIA.

    Nel caso di specie, si è configurato un danno da ritardo della Pubblica amministrazione competente in materia di VIA. Secondo il Consiglio di Stato, l’infruttuoso decorso del termine per provvedere sull’istanza di screening non ha come conseguenza la consumazione del potere in capo all’amministrazione competente, che potrà comunque adottare il provvedimento:

    • Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239

    Secondo la giurisprudenza, la perentorietà del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di esclusione dalla VIA, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 assume rilevanza giuridica “solo al fine di far valere la responsabilità dirigenziale, per richiedere il danno da ritardo o l’indennizzo, per attivare il potere sostitutivo, non già per inferirne la legittimità del provvedimento per il solo fatto che sia stato emesso dopo la consumazione dei termini stessi”:

    • TAR Toscana, sez. II, 9 ottobre 2019, n. 1322

    “Avuto riguardo specifico alla giurisprudenza in materia di VIA, (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63), il solo ritardo nell’emanazione di un atto è elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo dell’amministrato, quando tale procedimento sia da concludere con un provvedimento favorevole per il destinatario o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe dovuto ottenerlo”:

    • TAR Lazio, sez. I-quater, 9 novembre 2021, n. 11507

    APPROFONDIMENTI

    Sui termini del procedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, cfr.:

    • AMBIENTE & SVILUPPO 2018: “La VIA dopo il D.Lgs. n. 104/2017. Il ritardo nella nomina della nuova Commissione VIA/VAS e i suoi riflessi sulla ‘perentorietà’ dei termini procedurali”, di A. Scialò.

    3.3.17 La VIA interregionale

    3.3.17La VIA interregionale

    Nell’ipotesi di progetti di competenza regionale, localizzati anche nei territori di Regioni confinanti, il procedimento di VIA viene svolto d’intesa tra le autorità competenti (le Regioni o enti subdelegati: comune o Provincia) (art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

    Nei casi in cui determinati progetti sottoposti a VIA regionale possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, pur non essendo localizzati nei relativi territori, l’autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali Regioni e degli enti territoriali che possono subire le conseguenze degli impatti ambientali (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006). A tal fine, l’autorità competente pubblica sul proprio sito web tutta la documentazione pervenuta (art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017).

    3.3.18 La VIA transfrontaliera

    3.3.18La VIA transfrontaliera

    L’art. 32, D.Lgs. n. 152/2006, disciplina le consultazioni transfrontaliere, in coerenza con quanto prevede la Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991, ratificata con la Legge n. 640/1994.

    Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sul territorio di altro Stato o su richiesta di altro Stato, il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con il Ministero per gli affari esteri, “quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato” notifica il progetto e la relativa documentazione fissando un termine non superiore a sessanta giorni, per la manifestazione di interesse a partecipare a tale procedura. Di tale notifica deve essere data notizia sul sito web dell’autorità competente.

    Nell’ipotesi in cui venga espresso l’interesse a partecipare al procedimento, gli Stati trasmettono - entro novanta giorni dalla manifestazione dell’interesse - i pareri delle autorità competenti e le osservazioni del pubblico ovvero secondo modalità e termini concordati dagli Stati membri interessati. I termini finali per l’adozione del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, sono prorogati di novanta giorni o del diverso termine concordato.

    Gli oneri relativi alla predisposizione della documentazione necessaria sono a carico del proponente (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’autorità competente è tenuta a trasmettere agli Stati membri consultati i provvedimenti finali ai sensi degli artt. 25, 27 e 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

    Nel caso di progetti di competenza regionale che hanno impatti transfrontalieri, le Regioni e le Province autonome, fatto salvo quanto previsto in accordi internazionali, informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e collaborano con quest’ultimo per lo svolgimento del procedimento. L’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, al fine di semplificare e rendere più agevole l’attuazione della convenzione, il Ministero dell’ambiente, il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, e il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le Regioni interessate, stipulano accordi volti a disciplinare le fasi del procedimento.

    3.3.19 Norme transitorie

    3.3.19Norme transitorie

    Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 (art. 23, D.Lgs. n. 104/2017). Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017 ed è entrato in vigore il 21 luglio 2017. Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 al fine di garantire il rispetto della Direttiva n. 2014/52/UE, alle cui disposizioni gli Stati membri dovevano conformarsi entro il 16 maggio 2017 (art. 3, Direttiva n. 2014/52/UE).

    Sono sottoposti alla previgente disciplina in materia i procedimenti di screening e di VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017. In tal caso, il proponente può chiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, l’applicazione della nuova disciplina.

    Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 120/2020 si applicano alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA presentate dopo il 15 settembre 2020.

    Le norme introdotte dalla Legge n. 108/2021 hanno trovato applicazione a partire dal 31 luglio 2021.

    3.3.20 La VIA delle opere strategiche

    3.3.20La VIA delle opere strategiche

    La disciplina in materia di VIA delle grandi opere (c.d. VIA speciale) è stata introdotta con il D.Lgs. n. 190/2002, in attuazione dell’emanazione della Legge n. 443/2001, con la quale è stata prevista una delega al Governo per realizzare nel modo più sollecito possibile le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

    Con D.Lgs. n. 163/2006 è stato abrogato il D.Lgs. n. 190/2002. Le disposizioni in materia di VIA c.d. speciale, riprodotte dagli artt. 182 ss. dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, sono state abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016. In base a quest’ultimo decreto legislativo, ai procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 trovavano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte II in materia di VIA c.d. “ordinaria”.

    Ai sensi dell’art. 216, comma 27, D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni della VIA speciale si applicavano ai procedimenti già avviati e per le varianti.

    Con il D.Lgs. n. 36/2023, è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016. In base all’art. 225, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, “le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti”.

    Risulta, pertanto, utile illustrare gli aspetti più importanti del procedimento di VIA previsto dagli artt. 182 ss., D.Lgs. n. 163/2006.

    Il procedimento di VIA delle opere strategiche, ai sensi degli artt. 182 ss., D.Lgs. n. 163/2006, si svolge sul progetto preliminare, per finalità di semplificazione della procedura di approvazione di tali opere. Il progetto preliminare presenta, infatti, un livello di dettaglio inferiore rispetto al progetto definitivo e, pertanto, semplifica le valutazioni delle amministrazioni competenti. Occorre, comunque, rilevare che progetto il preliminare di cui all’art. 165, D.Lgs. n. 163/2006 presenta un contenuto più dettagliato rispetto al preliminare “ordinario” previsto dall’art. 93, D.Lgs. n. 163/2006 (ora, in base all’art. 41, D.Lgs. n. 36/2023, progetto di fattibilità tecnico-economica). La scelta di sottoporre alla procedura di VIA delle opere strategiche il progetto preliminare non è stata ritenuta irragionevole da parte del giudice amministrativo.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    La VIA del progetto preliminare.

    Secondo il Consiglio di Stato, “la valutazione di impatto ambientale riferita alla fase di progettazione preliminare delle grandi opere e non a quella definitiva non è peraltro irragionevole in quanto tiene conto che già il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente”, che conferma Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831, secondo cui “in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 190 del 2002 il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito e sviluppato tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente, sì da non poter essere modificato dal successivo livello di progettazione”:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4179

    VINCA, VIA e legge obiettivo

    La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, affermato che “vanno disapplicati, in quanto non conformi all’art. 6, par. 4, della Direttiva “habitat”, l’art. 183 del D.Lgs. 163/2006, gli artt. 1, comma 1, e 4 del D.Lgs. 228/2011, e l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 3 agosto 2012, nella misura in cui consentono/impongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al CIPE di adottare il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare di un’opera nonché di adottare il progetto preliminare medesimo, in caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto anche dei costi e della sostenibilità economica del progetto e ritenendo all’occorrenza recessive eventuali alternative economicamente più costose ed economicamente non sostenibili, ma comportanti minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata”.

    • Tar Lazio, Sez. I, 5 ottobre 2021, n. 10164

    Peraltro, occorre evidenziare che tale previsione, relativa all’assoggettamento a VIA del progetto preliminare, al momento in cui è stata introdotta, con il D.Lgs. n. 190/2002 era derogatoria rispetto alla disciplina della VIA c.d. “ordinaria” (ai sensi dell’art. 6, Legge n. 349/1986 e, successivamente, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008), in base alla quale doveva essere sottoposto a VIA il progetto definitivo.

    Come è stato già rilevato, in base alle nuove norme in materia di VIA, introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, come modificate dalla Legge n. 120/2020, è previsto l’assoggettamento a VIA del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

    Occorre, inoltre, evidenziare che il D.Lgs. n. 190/2002 (art. 165, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006) ha previsto, quale ulteriore elemento di semplificazione, la VIA del progetto preliminare insieme alle opere connesse. In base alla disciplina ordinaria, invece, le opere connesse rappresentano soltanto parametri di riferimento, mentre non formano oggetto del procedimento di VIA dell’opera principale.

    Competente per l’istruttoria presso il Ministero dell’ambiente è la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.

    Il procedimento di VIA c.d. speciale ha avvio con la presentazione, da parte del proponente, del progetto con lo studio di impatto ambientale al Ministero dell’ambiente. Per quanto riguarda termini e modalità relativi alla fase della partecipazione del pubblico, l’art. 182, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 fa riferimento alla disciplina ordinaria in materia di VIA (Legge n. 349/1986, e, successivamente, D.Lgs. n. 152/2006, Parte II).

    Nel termine di novanta giorni dalla presentazione della documentazione da parte del proponente il Ministero dell’ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel caso di opere da realizzare in aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, formulano il parere di compatibilità ambientale dell’opera, che viene comunicato alle Regioni interessate, al Ministero delle infrastrutture e, per le opere individuate dall’art. 179 (insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento energetico), al Ministero delle attività produttive.

    Ai sensi all’art. 165, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, la Valutazione di Impatto Ambientale c.d. speciale viene espressa dal Cipe, con l’approvazione del progetto preliminare, sulla proposta del Ministero delle infrastrutture dei trasporti. L’approvazione del progetto preliminare da parte del Cipe, oltre a determinare l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera, perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, in quanto comporta l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.

    All’esito dell’approvazione del progetto preliminare, intervengono solitamente modifiche al progetto stesso, in sede di redazione del definitivo, che presenta un maggiore dettaglio. Spetta alla Commissione tecnica verificare se tali modifiche rendano necessario l’avvio di una nuova procedura di VIA.

    In particolare, l’art. 185, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, prevede che la Commissione:

    • entro trenta giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte del proponente, comunica al Ministero dell’ambiente le eventuali difformità tra questo e il preliminare;

    • esprime, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, il proprio parere sull’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e in merito all’esatto adempimento dei relativi contenuti e prescrizioni.

    Nel caso in cui il progetto definitivo sia differente dal preliminare, la Commissione informa di tale circostanza il Ministero dell’ambiente, che, ove ritenga, previa valutazione della stessa Commissione, che con il progetto definitivo siano state apportate modificazioni significative dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, nei trenta giorni dalla comunicazione al soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e una nuova pubblicazione dello stesso, per consentire ai soggetti pubblici e privati interessati di inviare osservazioni.

    Qualora sia riscontrato l’inadempimento ai contenuti e alle prescrizioni del provvedimento di VIA, il Ministro dell’ambiente, previa diffida a regolarizzare, “fa dare notizia dell’inottemperanza in sede di Conferenza di Servizi, al fine dell’eventuale rinnovo dell’istruttoria” (art. 185, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006).

    Il comma 6 dell’art. 185, D.Lgs. n. 163/2006, disciplina la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni nella fase successiva all’avvio dei lavori. Nel caso in cui vengano riscontrate modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell’impatto ambientale, la Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente, il quale ordina al gestore di adeguare l’opera e, nei casi di violazioni più gravi, chiede al Cipe la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché “l’adozione dei provvedimenti cautelari previsti dall’art. 8 e 9, della Legge 8 luglio 1986, n. 349”.

    3.3.21 Rapporti tra VIA e AIA

    3.3.21Rapporti tra VIA e AIA

    Con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 104/2017, è mutato il rapporto tra la VIA e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, disciplinata dagli artt. 29-bis ss., D.Lgs. n. 152/2006 (riguarda le installazioni elencate nell’Allegato VIII, alla Parte II dello stesso Decreto legislativo (v. capitolo 3)).

    In base al previgente art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di VIA statale faceva luogo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza dello Stato. Per quanto riguarda la VIA regionale, in base all’art. 10, comma 2, le Regioni e le Province autonome erano tenute ad assicurare un coordinamento della procedura AIA nell’ambito della VIA, per i progetti rientranti nella propria competenza, disponendo comunque “l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure”. Il comma 2 dell’art. 10 disponeva, inoltre: “se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”.

    Con il D.Lgs. n. 104/2017, come è stato anticipato all’inizio del paragrafo, il rapporto tra VIA e AIA è mutato.

    A riguardo, occorre fare riferimento all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, secondo cui “nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA”.

    In base a tale norma, qualora un progetto debba essere sottoposto a screening, l’AIA potrà essere rilasciata soltanto quando, all’esito di tale procedura, l’autorità competente ritenga non necessaria la sottoposizione del progetto a VIA.

    Inoltre, in base all’art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, il provvedimento di VIA “è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista”.

    Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA devono essere necessariamente rilasciate precedentemente alla conclusione del procedimento di AIA. In base alle nuove norme, infatti, la VIA è un provvedimento autonomo dall’AIA.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Rapporti tra VIA e AIA

    Secondo il Consiglio di Stato, “la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco … il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; 26 gennaio 2015, n. 313; 17 ottobre 2012, n. 5299)”

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4179

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 14 settembre 2022, n. 7978.

    Come è stato rilevato, nell’ambito del procedimento unico ambientale di competenza statale di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 152/2006 e del procedimento unico regionale previsto dall’art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006, la VIA e l’AIA vengono ricomprese nei provvedimenti unici previsti da tali articoli.

    3.4 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

    3.4Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

    Il procedimento di valutazione ambientale strategica, volto all’integrazione delle valutazioni ambientali nell’ambito dei procedimenti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi, è disciplinato, a livello europeo, dalla Direttiva n. 2001/42/CE.

    Tale Direttiva, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, a differenza della Direttiva n. 85/337/CEE, in materia di VIA, codificata nella Direttiva n. 2011/92/UE, non è immediatamente applicabile (non è, pertanto, una Direttiva self executing) nel territorio degli Stati membri.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    La natura della Direttiva n. 2001/42/CE

    La giurisprudenza ha chiarito che la Direttiva n. 2001/42/CE non è da ritenere immediatamente applicabile, perché ha previsto un nuovo istituto, che gli Stati membri sono tenuti a disciplinare, in recepimento della Direttiva:

    • Consiglio di Stato, sez. I, 24 gennaio 2013, n. 446

    • TAR Lazio, sez. II-bis, 5 ottobre 2017, n. 10080

    La Direttiva n. 2001/42/CE ha, infatti, introdotto un quadro di norme procedurali comuni, mentre agli Stati spetta individuare i dettagli procedurali “tenendo conto del principio di sussidiarietà” (considerando n. 8).

    La prima disciplina organica nazionale in materia di VAS è stata introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, in attuazione dell’art. 1, comma 9, lett. f), Legge n. 308/2004, con la quale il Governo è stato delegato a introdurre una disciplina volta a garantire il pieno recepimento della Direttiva n. 2001/42/CE. Con il D.Lgs. n. 4/2008, le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di VAS sono state sostanzialmente riformulate.

    Tali importanti modifiche sono state previste allo scopo di superare alcune critiche che erano state mosse al D.Lgs. n. 152/2006, nella versione originaria, in base alla quale il procedimento di VAS era stato disciplinato sulla falsariga del procedimento di VIA, senza tenere in alcun conto delle differenze tra la natura dei due procedimenti.

    Ulteriori modifiche sono state introdotte relativamente al procedimento di VAS, dal D.Lgs. n. 128/2010 e, da ultimo, dalla Legge n. 233/2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, e dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito nella L. n. 6/2023.

    La VAS si ispira, come la VIA, ai principi di prevenzione, precauzione e di sviluppo sostenibile.

    Tuttavia, la valutazione ambientale strategica consente una più efficace attuazione del principio di prevenzione che, come è stato rilevato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4970), costituisce anche principio ispiratore della Valutazione di Impatto Ambientale.

    Infatti, la VAS presenta una prospettiva più ampia rispetto alla VIA, in quanto non si limita alla valutazione della compatibilità ambientale di una singola opera in un determinato sito, ma ha ad oggetto piani e programmi che riguardano contesti ambientali ben più ampi.

    La VIA ha ad oggetto singole opere; spetta all’autorità competente valutare caso per caso, se la localizzazione proposta sia o meno ambientalmente compatibile. La VAS consente, come detto, una più efficace attuazione del principio di prevenzione, in quanto si colloca a monte della VIA, quando cioè tutte le alternative sono ancora praticabili.

    Un richiamo al principio di precauzione, specificazione del principio di prevenzione, è contenuto nel primo considerando della Direttiva n. 2001/42/CE, dove si legge anche: “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La VAS è, infatti, come la VIA, un istituto di natura trasversale, con il quale viene attuato un contemperamento tra l’interesse alla tutela dell’ambiente e l’interesse all’attività economica pubblica e privata.

    Di seguito si riportano le definizioni della Direttiva n. 2001/42/CE:

    Piani e programmi “I piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
    • che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

    • che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.

    Valutazione ambientale “L’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9”.
    Rapporto ambientale “La parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all’art. 5 e nell’Allegato I”.
    Pubblico “Una o più persone fisiche o giuridiche secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi”.

    3.4.1 Piani e programmi sottoposti a VAS

    3.4.1Piani e programmi sottoposti a VAS

    La VAS è disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte II.

    In recepimento della Direttiva n. 2001/42/CE, con il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, sono sottoposti a VAS i piani e programmi, di natura pubblica e cioè, i piani e i programmi:

    • che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

    • che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 152 del 2006).

    Sono obbligatoriamente soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e cioè i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006):

    Strumenti di pianificazione e programmazione elaborati:
    • per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, nonché per i settori:
      • agricolo;

      • forestale;

      • della pesca;

      • energetico;

      • industriale;

      • dei trasporti;

      • della gestione dei rifiuti, ecc.;


    che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli Allegati II, III, e IV del D.Lgs. n. 152/2006

    • per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

    Sono, pertanto, obbligatoriamente sottoposti a VAS i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (elencati negli Allegati II, II-bis, III, e IV del D.Lgs. n. 152/2006) e, inoltre, i piani e i programmi da sottoporre a valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

    Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS i piani e i programmi:
    • contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, possono tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale

    • le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell’art. 6

    • di cui al comma 2 dell’art. 6, D.Lgs. n. 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Il margine di discrezionalità conferito dall’art. 3, comma 5, Direttiva n. 2001/42/CE

    Coerentemente con il proprio orientamento in materia di VIA, la Corte di Giustizia UE ha affermato che eccederebbe il margine di discrezionalità previsto dalla Direttiva n. 2001/42/CE, all’art. 3, comma 5 (che prevede il margine di discrezionalità che spetta agli Stati membri ai fini di determinare taluni tipi di piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente) lo Stato membro che escludesse a priori dalla VAS un’intera categoria di piani, a meno che la totalità dei piani esclusi possa considerarsi come non idonea a produrre un impatto ambientale significativo:

    • Corte di Giustizia UE, 22 settembre 2011, causa C-295/10

    Ai fini dell’assoggettamento a VAS di un piano o di un programma, è necessario che l’adozione e approvazione di tali strumenti involgano scelte di natura strategica.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Piani e programmi sottoposti a VAS

    Per una migliore comprensione, risulta utile fare riferimento a una sentenza, con la quale il Consiglio di Stato ha rilevato che il piano di zonizzazione acustica di un aeroporto, in quanto implica l’esistenza di opzioni di natura strategica, è da ritenere sottoposto a VAS. Per maggiore chiarezza, si ritiene utile riportare un brano della sentenza in questione: “È pur vero che la caratterizzazione aeroportuale contempla una prima fase necessariamente tecnica e vincolata ai criteri di misurazione predeterminati dal D.M. 31 ottobre 1997, concretizzantesi nella rilevazione del rumore e nella trasposizione su carta topografica delle curve di isolivello. La seconda fase dell’attività riservata alla commissione [aeroportuale n.d.a.] è tuttavia di segno diverso e contiene aspetti di rilevanza “strategica”. In questa seconda fase, sono infatti considerate alcune variabili fondamentali, ossia: il Piano regolatore aeroportuale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, e le procedure antirumore adottate. Esse orientano e determinano vere e proprie scelte in ordine alla perimetrazione delle zone. È infatti evidente che le zone A B e C sono individuate - in applicazione di quanto previsto dal D.M. più volte citato - alla luce di un criterio, che pur facendo riferimento al livello di rumore riscontrato (LVA), utilizza, tuttavia, quale parametro esclusivamente le soglie “massime” invalicabili, e non quelle minime (nella zona A, l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB (A): nella zona B l’indice LVA non può superare il valore di 75 dB (A), mentre nella zona C può superarlo), ragion per cui all’interno della fascia di rumore 0/65 db, non essendo prevista una soglia minima per la zona B e C, la ripartizione del territorio - in zona A, piuttosto che B o C - è proprio frutto di quelle scelte discrezionali e strategiche che caratterizzano la pianificazione”. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, rigettato la tesi del ricorrente Enac, secondo la quale il piano di zonizzazione acustica comunale è da ritenere quale mera trasposizione grafica delle curve di isolivello del rumore e, pertanto, non sarebbe caratterizzato da scelte di tipo strategico:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1278

    Tuttavia, più di recente, la Corte di Giustizia ha ritenuto che rientrano nella nozione di piani e programmi da assoggettare a VAS anche un’ordinanza e una circolare, che contengono disposizioni relative all’installazione e alla gestione di impianti eolici. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, un atto può essere qualificato come quadro di riferimento, indipendentemente dalla circostanza che abbia una dimensione programmatica o di pianificazione relativamente a un determinato territorio.

    • Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 22 giugno 2020, causa C-24/19 - A.

    Un Regolamento urbanistico regionale, che contiene determinate prescrizioni per l’esecuzione di progetti urbanistici, “rientra nella nozione di ‘piani e programmi’ che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta Direttiva, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione ambientale”:

    • Corte di Giustizia UE, sez. II, 7 giugno 2018, causa C-671/16.

    APPROFONDIMENTI

    • AMBIENTE & SVILUPPO 10/2020: “‘Piani e programmi’ ricompresi nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS. L’interpretazione della Corte di Giustizia”, di C. Vivani.

    • AMBIENTE & SVILUPPO 2/2022: “Valutazione ambientale strategica postuma”, di Giovanni Samuele Foderà.

    3.4.2 Piani e programmi esclusi dalla VAS

    3.4.2Piani e programmi esclusi dalla VAS
    Sono esclusi dalla VAS (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006):
    • i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 163/2006 (v. ora il D.Lgs. n. 36/2023)

    • i piani e i programmi finanziari e di bilancio

    • i piani di protezione civile, in caso di pericolo per l’incolumità pubblica

    • i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

    3.4.3 Autorità competenti in materia di VAS. Autorità procedente e autorità competente

    3.4.3Autorità competenti in materia di VAS. Autorità procedente e autorità competente

    Sono sottoposti a VAS statale i piani e i programmi la cui approvazione spetta ad organi dello Stato. Sono, invece, sottoposti a VAS secondo le norme regionali i piani e i programmi la cui approvazione è di competenza delle Regioni, delle Province autonome o degli enti locali (art. 7, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 sottopone a VAS, infatti, anche i piani e i programmi la cui approvazione spetta agli enti locali.

    La VAS statale è di competenza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

    Il D.Lgs. n. 152/2006 (art. 5, comma 1, lett. p), q) ed r) distingue:

    Autorità competente la Pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato all’esito della valutazione di piani e programmi.
    Autorità procedente la Pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto a VAS ovvero “nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica amministrazione, che recepisce, adotta o approva il piano, programma”.
    Proponente il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    L’individuazione dell’autorità competente in materia di VAS

    Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia UE nel caso in cui l’autorità competente per la predisposizione e adozione del piano coincida con quella competente ad esprimere la VAS, è necessario che “sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale”:

    • Corte Giust. UE, 20 ottobre 2011, causa C-474/10

    La giurisprudenza nazionale si è espressa in senso conforme all’orientamento della Corte di Giustizia

    • TAR Lombardia, sez. II, 30 dicembre 2020, n. 2662; Consiglio di Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4081

    3.4.4 Il procedimento di VAS

    3.4.4Il procedimento di VAS

    In recepimento delle disposizioni della Direttiva n. 2001/42/CE, l’art. 11, D.Lgs. n. 152/2006 definisce la VAS come un procedimento che comprende: “a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3-bis); b) l’elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l’informazione sulla decisione; g) il monitoraggio”.

    La VAS è finalizzata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani “siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006). La VAS è, pertanto, effettuata prima dell’approvazione del piano o del programma ovvero anteriormente all’avvio della relativa procedura legislativa e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso.

    La VAS è parte integrante dei procedimenti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi. Ne deriva che i provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, qualora sia necessaria, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, sono annullabili per violazione di legge.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    L’individuazione della fase in cui deve essere svolta la VAS

    L’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, indica “quale unico limite inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione del piano, non quella di adozione”:

    • TAR Friuli-Venezia Giulia, 10 agosto 2011, n. 365

    La giurisprudenza ha comunque chiarito che, in base al quadro normativo, la VAS deve essere svolta contemporaneamente alla fase preparatoria del piano, ma non può essere espletata anteriormente ad essa:

    • TAR Lombardia, sez. II, 29 ottobre 2018, n. 2433

    ✔ ESEMPIO

    Ipotesi di annullamento dell’atto di approvazione di un piano

    Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1278 del 12 marzo 2015, cit., è stato annullato il piano di zonizzazione acustica aeroportuale, la cui approvazione non è stata preceduta dalla valutazione ambientale strategica.

    3.4.5 La fase di scoping

    3.4.5La fase di scoping

    Precedentemente all’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, ha luogo la fase di consultazione tra il proponente o l’autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (c.d. scoping), che entrano in collaborazione “sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi” (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Con la Legge n. 108/2021 è stato introdotto il secondo periodo dell’art. 13, comma 1; in base alla nuova disposizione, l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare. I contributi dei menzionati soggetti competenti sono inviati all’autorità competente e all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione. La consultazione prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 viene svolta sulla base del rapporto preliminare ambientale relativo ai possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma.

    La fase di scoping, mentre è facoltativa nel caso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, è, invece, obbligatoria con riferimento alla VAS e, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del rapporto preliminare (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006). Il termine finale per la conclusione della fase di scoping è stato ridotto da novanta a quarantacinque giorni - fatto salvo il diverso termine comunicato dall’autorità competente - dalla Legge n. 233/2021.

    3.4.6 Verifica di assoggettabilità a VAS

    3.4.6Verifica di assoggettabilità a VAS

    Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS i piani e i programmi:

    • diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi di progetti;

    • le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006;

    • i piani e i programmi di cui al comma 2 dell’art. 6 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale.

    Il procedimento, previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 152/2006, viene avviato con l’invio all’autorità competente da parte dell’autorità procedente di un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS - esclusivamente su supporto informatico - che comprende una descrizione del piano o del programma e le informazioni e i dati necessari a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o del programma, sulla base dei criteri individuati nell’Allegato I, alla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, riportati nella tabella seguente.

    Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12:
    • Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
      • in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

      • in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

      • la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

      • problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

      • la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

    • Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
      • probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

      • carattere cumulativo degli impatti;

      • natura transfrontaliera degli impatti;

      • rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);

      • entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

      • valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

      • delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

      • del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;

      • impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

    I soggetti competenti in materia ambientale da consultare sono individuati dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente. A tali soggetti l’autorità competente trasmette il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per l’acquisizione del parere, che deve essere inviato all’autorità competente e all’autorità procedente entro trenta giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’autorità competente, salvo il caso in cui siano intervenuti diversi accordi con l’autorità procedente, nella fase istruttoria, verifica se il piano o il programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato I, sopra riportati, e tenuto conto delle osservazioni pervenute (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

    In base all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, l’autorità competente, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità delle modifiche minori dei piani e dei programmi e dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell’art. 6, D.Lgs. n. 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, deve tenere conto dei diversi livelli di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. In tal caso, infatti, l’Amministrazione competente decide discrezionalmente di sottoporre a VAS le modifiche o i piani, individuati dall’art. 6, comma 2, che presentino impatti ambientali importanti in considerazione delle esigenze di tutela ambientale dell’area interessata dalla realizzazione dei piani stessi.

    ✔ ESEMPIO

    Ipotesi di zone ad elevata sensibilità ambientale, da considerare ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006:

    caso di piani e programmi che hanno effetti ambientali rilevanti su aree protette ai sensi della Legge n. 394/1991.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Le modifiche minori dei piani e dei programmi

    Le modifiche minori dei piani e dei programmi non devono essere sottoposte a VAS (nel caso di specie, le modifiche previste non apportavano variazioni sostanziali del piano già sottoposto a VAS; infatti, ha rilevato il TAR, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, tali modifiche non prevedevano la localizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, ma soltanto un ammodernamento e potenziamento dello stesso):

    • TAR Sardegna, 18 aprile 2018, n. 349

    Con riferimento all’aggiornamento di un piano regionale per gli interventi per la qualità dell’aria, il TAR Lombardia ha rilevato che le modifiche minori “non sono tali perché riferite ad una porzione limitata di territorio, ma, in quanto, lungi dal porsi come un rifacimento del piano, ne modificano soltanto alcuni aspetti, senza produrre sulle componenti ambientali conseguenze eccedenti quelle già investigate nella procedura di VAS svolta per il piano originario”:

    • TAR Lombardia, sez. III, 18 luglio 2019, n. 1661

    La nozione di piccole aree a livello locale

    La nozione di piccole aree a livello locale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, ricorre in presenza di due condizioni: 1) che il piano o il programma sia elaborato da un’autorità locale, non nazionale o regionale; 2) che tale area, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, presenti dimensioni minime. Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che l’amministrazione comunale abbia correttamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS la variante di un piano regolatore comunale che riguardava 220.000 m2 (e riguardava la realizzazione di una pista di motocross), mentre il territorio comunale aveva un’estensione pari a 25,18 km:

    • TAR Piemonte, sez. II, 16 dicembre 2019, n. 1235

    Al fine di stabilire l’assoggettabilità a VAS delle varianti - anche modeste - di strumenti urbanistici occorre tenere conto della significatività degli impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che gli interventi comportano:

    • Cons. Giust. Amm. Sic., 23 novembre 2020, n. 1093

    Il procedimento si conclude con il provvedimento di verifica con il quale, entro novanta giorni dell’avvio del procedimento, l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, esclude o assoggetta a VAS il piano o il programma (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dalla Legge n. 108/2021).

    Il nuovo comma 3-bis dell’art. 12, introdotto dalla Legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, fornisce precisazioni in relazione all’obbligo di motivazione dell’autorità competente nel caso in cui il piano o il programma sia stato escluso dalla VAS, prevedendo, inoltre, che, in tal caso, la stessa autorità competente è tenuta a indicare eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.

    Ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di verifica di assoggettabilità, insieme alle relative motivazioni, viene pubblicato in versione integrale sul sito web dell’autorità competente.

    3.4.7 Disposizioni di semplificazione in materia di VAS

    3.4.7Disposizioni di semplificazione in materia di VAS

    In base all’art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS relativa a modifiche di piani e programmi o a strumenti attuativi già sottoposti a verifica di assoggettabilità o a VAS è limitata agli effetti significativi sull’ambiente “che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”. La finalità di tale disposizione risiede nell’esigenza di semplificazione del procedimento, allo scopo di evitare “duplicazioni della valutazione” (v. l’art. 5, comma 2, Direttiva n. 2001/42/CE).

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    VAS nel caso di variante di uno strumento di pianificazione

    Non deve essere assoggettata a VAS la variante di uno strumento di pianificazione, nell’ipotesi in cui lo strumento sovraordinato sia stato già sottoposto a VAS e la stessa variante comporti minime rettifiche al piano già valutato:

    • TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 maggio 2012, n. 169

    3.4.8 Fasi del procedimento di VAS

    3.4.8Fasi del procedimento di VAS

    ➔ L’avvio del procedimento

    Il procedimento di VAS viene avviato con la trasmissione da parte dell’autorità procedente all’autorità competente della proposta di piano o di programma, insieme, tra l’altro, al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica, all’avviso al pubblico di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e a copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 152/2006 (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, sostituito dalla Legge n. 108/2021). I termini previsti per la conclusione del procedimento di VAS decorrono dalla data della pubblicazione dell’avviso al pubblico (art. 14, D.Lgs. n. 152/2006).

    A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 108/2021, non è più prevista la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale regionale o provinciale.

    Contenuti del rapporto ambientale (Allegato VI alla ParteII, D.Lgs. n. 152/2006)
    • illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

    • aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma

    • caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

    • qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    • obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale

    • possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi

    • misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma

    • sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste

    • descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare

    • sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    L’alternativa zero nel procedimento di VAS

    “La direttiva 2001/42/Ce prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano essere valutate e previste sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall’applicazione del Piano in fase di predisposizione, sia le ‘ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma’ (art. 5, comma 1). Il testo non dice cosa debba intendersi per “ragionevole alternativa” a un piano o a un programma. È evidente dunque che la prima considerazione necessaria per decidere in merito alle possibili alternative ragionevoli deve tenere conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. Non essendo chiarito se si intendano Piani o Programmi alternativi, o alternative diverse all’interno di un Piano o di un Programma, è plausibile accedere ad entrambe le ipotesi ermeneutiche”. Pertanto, l’alternativa al Piano o al Programma non si identifica nella sua mancata adozione:

    • Consiglio di Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6152

    ➔ La partecipazione del pubblico

    Ai fini della partecipazione del pubblico, l’autorità procedente e l’autorità competente pubblicano immediatamente la documentazione trasmessa di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 sui propri siti web.

    La proposta di piano o di programma, insieme alla documentazione prevista dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 viene posta a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, affinché possano esprimersi (art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla Legge n. 108/2021).

    Nota: Ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, sostituito dalla Legge n. 108/2021, l’avviso al pubblico deve contenere, tra l’altro: la denominazione della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS, una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali, l’indirizzo web e le modalità di consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza, i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico e l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.

    La documentazione, che comprende la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, viene depositata anche presso gli Uffici delle Regioni e delle Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dai relativi impatti (art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006).

    In base all’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, sostituito dalla Legge n. 108/2021 e successivamente modificato dalla Legge n. 233/2021, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, “chiunque” può prendere visione della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale, presentare osservazioni ed eventualmente nuovi elementi conoscitivi e valutativi. Il termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni dalla Legge n. 233/2021.

    Dalla lettura dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 si evince che la partecipazione del pubblico nel procedimento di VAS avviene soltanto mediante l’invio di osservazioni scritte, in formato elettronico. Non è, infatti, prevista l’indizione, da parte dell’autorità competente, dell’inchiesta pubblica, che può, invece, essere indetta nell’ambito del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 24-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

    ➔ Fase istruttoria

    Competente in ordine alla fase istruttoria dei procedimenti di VIA statale è la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (v. l’art. 8, D.Lgs. n. 152/2006), composta al massimo da settanta membri ed integrata, nei procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, da un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate. Si rinvia, al riguardo, a quanto è stato precisato con riferimento alla riforma della Commissione al par. n. 3.3.10.

    In sede regionale, è competente per l’istruttoria l’organo individuato dalla Legge regionale.

    L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge l’istruttoria tecnica, valuta la documentazione acquisita nell’ambito del procedimento, le osservazioni del pubblico e i risultati delle consultazioni transfrontaliere, di cui all’art. 32.

    ➔ Fase decisoria. Cenni alla natura della VAS

    Il procedimento di VAS si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini previsti dall’art. 14, D.Lgs. n. 152/2006, per l’invio delle osservazioni del pubblico, con l’espressione di un parere motivato da parte dell’autorità competente. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è stato ridotto da novanta a quarantacinque giorni dalla Legge n. 233/2021.

    Prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e degli esiti delle consultazioni transfrontaliere, ai sensi dell’art. 32, l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede “alle opportune revisioni del piano o programma” (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

    Secondo l’opinione di parte della dottrina, da tale disposizione si evince che la VAS ha natura vincolante. Secondo questa interpretazione, infatti, ai sensi dell’art. 15, comma 2, autorità procedente e competente provvedono alle opportune revisioni del piano e del programma, allo scopo di recepire le prescrizioni vincolanti della VAS.

    APPROFONDIMENTI

    A riguardo, è stato, in particolare, evidenziato che una diversa interpretazione sulla natura della VAS si porrebbe in contrasto con la Direttiva n. 2001/42/CE, secondo cui le considerazioni ambientali devono essere integrate fin dalla fase preparatoria del piano o del programma.

    • Paolo Dell’Anno, “Elementi di diritto dell’ambiente”, Cedam, Padova, 2016, pag. 185.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    La natura della VAS

    Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, la VAS non ha natura vincolante, in quanto è da individuare come parere di natura endoprocedimentale:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133

    • Corte Cost., 22 luglio 2009, n. 225

    Ne deriva che l’autorità procedente potrà discostarsi dagli esiti della VAS, dando conto dei motivi che rendono opportuna tale scelta.

    Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che nel caso in cui l’Amministrazione competente non rilasci il parere di VAS nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 15, D.Lgs. n. 152/2006, si applicano le disposizioni generali in materia di processo amministrativo, per l’accertamento del silenzio rifiuto della stessa Amministrazione (v. l’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

    Si ritiene che, nel caso di infruttuoso decorrere del termine di novanta giorni di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 152/2006 il procedimento di adozione o di approvazione del piano o del programma non possa concludersi, considerato il principio affermato dalla Direttiva n. 2001/42/CE e dalla normativa nazionale di recepimento, in base al quale le considerazioni ambientali devono essere integrate nell’ambito del processo di pianificazione e programmazione.

    3.4.9 Pubblicazione della decisione finale

    3.4.9Pubblicazione della decisione finale

    L’art. 17, D.Lgs. n. 152/2006 prevede la pubblicazione della decisione finale di adozione o approvazione del piano nel sito web delle autorità interessate, con l’indicazione del luogo in cui è possibile visionare il piano o il programma adottato e la documentazione acquisita nell’ambito dell’istruttoria.

    Sono, inoltre, pubblicati nei siti web delle autorità interessate:

    • il parere motivato espresso dall’autorità competente;

    • una dichiarazione di sintesi in merito al modo in cui sono state integrate le considerazioni ambientali nel piano o nel programma nell’ambito del procedimento di VAS, nonché come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, e delle ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle possibili alternative individuate;

    • le misure adottate in merito al monitoraggio, previsto dall’art. 18, D.Lgs. n. 152/2006 (art. 17, D.Lgs. n. 152/2006).

    3.4.10 Monitoraggio

    3.4.10Monitoraggio

    In base all’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, il monitoraggio consente di verificare l’attualità dello strumento di pianificazione o di programmazione approvato e di correggerne, eventualmente, i contenuti, nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità al fine di eliminare “gli impatti negativi imprevisti”. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

    Nel piano o nel programma sono individuate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

    L’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dalla Legge n. 108/2021, prevede che a mezzo dei siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente, viene data notizia delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei relativi risultati e delle eventuali misure correttive adottate al fine di eliminare gli impatti negativi imprevisti dei piani e dei programmi.

    In base all’art. 18, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla Legge n. 108/2021, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive. Inoltre, secondo l’art. 18, comma 2-ter, D.Lgs. n. 152/2006, anche esso introdotto dalla Legge n. 108/2021, l’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate dall’autorità procedente.

    3.4.11 VAS interregionale

    3.4.11VAS interregionale

    Ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di piani e programmi soggetti a VAS regionale che interessino anche il territorio di Regioni confinanti, le procedure di VAS sono effettuate d’intesa tra le autorità competenti.

    Nel caso di piani e programmi sottoposti a VAS regionale che possano avere effetti sul territorio di Regioni confinanti, l’autorità competente deve darne informazione alle autorità competenti di tali Regioni e agli enti territoriali interessati, mettendo tali informazioni a disposizione sul proprio sito web, ed è tenuta ad acquisire i pareri delle medesime amministrazioni.

    3.4.12 VAS transfrontaliera

    3.4.12VAS transfrontaliera

    L’art. 32, D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il procedimento di VAS transfrontaliero in attuazione della Convenzione di Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con Legge n. 640/1994.

    Analogamente a quanto è previsto per la VIA, nel caso di piani e programmi assoggettati a VAS che possano avere impatti rilevanti sul territorio di altro Stato o su richiesta di altro Stato, il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con il Ministero per gli affari esteri, “quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato” notifica la documentazione relativa al piano o al programma, fissando un termine non superiore a sessanta giorni, per la manifestazione di interesse a partecipare a tale procedura. Di tale notifica deve essere data notizia sul sito web dell’autorità competente.

    Nell’ipotesi in cui venga espresso l’interesse a partecipare al procedimento, gli Stati trasmettono - entro novanta giorni dalla manifestazione dell’interesse - i pareri delle autorità competenti e le osservazioni del pubblico ovvero secondo modalità e termini concordati dagli Stati membri interessati.

    Gli oneri relativi alla predisposizione e distribuzione della documentazione necessaria sono a carico dell’autorità procedente (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006).

    L’autorità competente è tenuta a trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e le informazioni stabilite dall’art. 17, D.Lgs. n. 152/2006.

    Nel caso di progetti di competenza regionale che hanno impatti transfrontalieri, le Regioni e le Province autonome, fatto salvo quanto previsto in accordi internazionali, informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e collaborano con quest’ultimo per lo svolgimento del procedimento. L’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, al fine di semplificare e rendere più agevole l’attuazione della convenzione, il Ministero dell’ambiente, il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, e il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le Regioni interessate, stipulano accordi volti a disciplinare le fasi del procedimento.

    3.4.13 Rapporti tra VIA e VAS

    3.4.13Rapporti tra VIA e VAS

    Riguardo ai rapporti tra VIA e VAS, l’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che nella predisposizione dello studio di impatto ambientale ai fini della VIA, possono essere utilizzate informazioni e analisi contenute nel rapporto ambientale.

    La documentazione e gli esiti della VAS sono tenuti in considerazione ai fini della VIA (v. l’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

    Ne deriva che qualora l’autorità competente in materia di VIA intenda discostarsi dalle valutazioni espresse in sede di VAS, dovrà adeguatamente motivare tale scelta.

    APPROFONDIMENTI

    • Paolo Dell’Anno, Elementi di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2016, 192.

    Inoltre, l’art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 152/2006, ha previsto che, ferma l’applicazione della VIA, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere esclusa la necessità della VAS nelle ipotesi di varianti ex lege agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere.

    ✔ ESEMPIO

    Relativo all’art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 152/2006.

    Tale norma si applica ai casi in cui gli atti di approvazione di determinate opere di interesse pubblico determinino varianti degli strumenti di pianificazione o di programmazione territoriale (ad es. le autorizzazioni relative agli impianti di gestione di rifiuti, ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 e agli impianti di produzione di energia elettrica).

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    Rapporti tra VIA e VAS

    Sul tema dei rapporti fra VIA e VAS, non va sottaciuto che, pur sussistendo dei punti di contatto fra i due istituti, la seconda si discosta dalla prima quanto ad ambito applicativo, mirando alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando, così, lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Detto altrimenti, la VAS presenta un carattere complessivo e non può approfondire, per ogni singola opera, tutti i profili ambientali, poiché, essendo finalizzata alla soluzione di problemi su scala geografica più ampia, si concentra sugli impatti strategici, mentre è compito della VIA operare a livello di specifico intervento:

    • TAR Lombardia, Sez. III, 10 ottobre 2023, n. 2261

    L’interpretazione dell’art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 152/2006

    Allo scopo di evitare di aggravare il procedimento amministrativo autorizzatorio, non è necessaria la valutazione ambientale strategica qualora il progetto comporti varianti relative alla sola ubicazione dell’impianto che presenta potenziali impatti ambientali, nell’ambito territoriale considerato dallo strumento pianificatorio di settore. “Non è per contro consentito apportare alla pianificazione settoriale alcuna modifica della destinazione di un sito in esso compreso, attraverso il rilascio in sede di esame di singoli progetti di autorizzazioni concernenti attività antropiche estranee al novero di quelle considerate nella prodromica attività di pianificazione”. In quest’ultima circostanza, infatti, è necessario sottoporre lo strumento di pianificazione settoriale a VAS:

    • Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263

    L’art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 152/2016 “esclude la valutazione ambientale strategica per la localizzazione delle singole opere conseguentemente alle modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché ai provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA”.

    • Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2022, n. 10667.

    Altra norma di coordinamento tra VIA e VAS è l’art. 10, comma 4, in base al quale la verifica di assoggettabilità può essere svolta nell’ambito della VAS. “In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”.

    ✔ ESEMPIO

    Tale disposizione si applica, ad esempio, ai casi di progetti di sviluppo di zone industriali o produttive o di progetti di sviluppo di aree urbane, che vengono sottoposti ad entrambi i procedimenti.

    3.4.14 Piano regolatore portuale. Rapporti tra VIA e VAS

    3.4.14Piano regolatore portuale. Rapporti tra VIA e VAS

    Sempre in tema di rapporti tra VIA e VAS, in base all’art. 6, comma 3-ter, in linea l’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, per i progetti di opere e interventi che devono essere realizzati nell’ambito del piano regolatore portuale, che sia già stato sottoposto a VAS, costituiscono dati acquisiti ai fini della VIA del piano stesso gli elementi valutati nell’ambito della valutazione ambientale strategica o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.

    Inoltre, qualora debba essere sottoposto a VIA il piano regolatore portuale o le relative varianti, tale procedura viene integrata nell’ambito della VAS e si conclude con un unico provvedimento.

    3.5 La valutazione di incidenza

    3.5La valutazione di incidenza

    La valutazione di incidenza è stata introdotta nell’ordinamento comunitario dall’art. 6, Direttiva n. 92/43/CE, che trova applicazione alle aree naturali di interesse comunitario, tutelate dalle Direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fauna e della flora selvatiche.

    In particolare, le Direttiva n. 79/409/CEE (recepita dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 152) e n. 92/43/CE (recepita dal D.P.R. n. 357/1997) hanno l’obiettivo di conservare rispettivamente le specie di uccelli tutelate, e gli habitat di specie animali e vegetali minacciate di estinzione. La Direttiva n. 92/43/CE prevede l’istituzione della rete natura 2000 di cui fanno parte i siti di importanza comunitaria (s.i.c.), istituiti ai sensi della stessa Direttiva e le zone anche le zone di protezione speciale (z.p.s.), istituite in base alla Direttiva n. 79/409/CEE. La rete natura 2000 è una rete ecologica a livello europeo, considerata la necessità di adottare misure a livello comunitario, per fronteggiare i pericoli, di natura generalmente transfrontaliera, che incombono sulle specie minacciate di estinzione.

    Le z.p.s. sono istituite dalle Regioni, mentre per l’individuazione dei siti di importanza comunitaria (s.i.c.), la Direttiva n. 92/43/CE, prevede un procedimento articolato in più fasi. Ogni stato membro propone alla Commissione europea gli elenchi di siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e di habitat di specie elencati, rispettivamente, negli Allegati I e II della Direttiva. La Commissione elabora l’elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Stati membri. Successivamente, lo stato membro designa i siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (z.s.c.).

    La valutazione di incidenza è prevista dall’art. 6, comma 3, Direttiva n. 92/43/CE, in base al quale “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza ha posto l’attenzione su:

    Le ipotesi in cui è necessaria la valutazione di incidenza

    Secondo la Corte di Giustizia, anche un progetto che presenta dimensioni ridotte può produrre un impatto ambientale notevole se localizzato in un luogo in cui fauna e flora, il suolo, l’acqua, il clima o il patrimonio culturale “sono sensibili al minimo cambiamento”:

    • Corte di Giustizia UE, 26 maggio 2011, causa C-538/09

    In base all’art. 6, comma 3, Direttiva n. 92/43/CE, la valutazione di incidenza riguarda qualsiasi piano o progetto che possa avere impatti significativi sul sito.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    I piani i programmi e i progetti ai quali occorre applicare la valutazione di incidenza

    Si rinvia a una sentenza del Consiglio di Stato, che, nell’interpretare gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale ha rilevato che la valutazione di incidenza si applica sia agli interventi (e ai piani e ai programmi) localizzati all’interno delle aree facenti parte della Rete Natura 2000 sia a quelli che, pur non ricadenti all’interno di tali aree “possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito”. Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che “l’art. 6, par. 3, della Direttiva n. 92/43 ... subordina il requisito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”:

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2017, n. 538/2009

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6773

    Obiettivo di tutela della VINCA

    Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall’art. 6 del d.p.r. n. 120/2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva “Habitat”. L’obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all’impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all’impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto.

    • Consiglio di Stato, sez. IV, 2 novembre 2023, n. 9440

    Un progetto o un piano può essere approvato nonostante gli esiti negativi della valutazione di incidenza, soltanto quando non vi siano soluzioni alternative e in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, “inclusi motivi di natura sociale ed economica” (art. 6, comma 4, Direttiva n. 92/43/CEE).

    In tale circostanza, “lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”.

    GIURISPRUDENZA

    La giurisprudenza si è soffermata su:

    L’interpretazione dell’art. 6, comma 4, direttiva 92/43/CEE

    L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente la prosecuzione, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, della procedura di autorizzazione di un piano o di un progetto la cui incidenza su una zona speciale di conservazione non possa essere mitigata e sul quale l’autorità pubblica competente abbia già espresso parere negativo, a meno che non esista una soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

    • Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-411/19

    La Direttiva n. 92/43/UE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.P.R. n. 357/1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

    In base alle norme nazionali, in linea con la Direttiva n. 92/43/CE, è prevista la sottoposizione a valutazione di incidenza anche dei proposti siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi dagli Stati membri alla Commissione UE.

    I rapporti tra valutazione di incidenza e VIA sono regolati dall’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui la valutazione di incidenza viene ricompresa nell’ambito del procedimento di VIA quando un’opera assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale abbia impatti significativi su siti di importanza comunitaria. In tale ipotesi, lo studio di impatto ambientale deve contenere le informazioni necessarie ai fini della valutazione di incidenza, di cui all’Allegato G, D.P.R. n. 357/1997.

    Inoltre, quando un piano o un programma possa determinare impatti significativi su un sito di importanza comunitaria, la valutazione di incidenza viene ricompresa nell’ambito della valutazione ambientale strategica.

    Nota: Con intesa del 28 novembre 2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, Legge n. 131/2003, sono state adottate le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE Habitat, art. 6, parr. 3 e 4”. Tale documento è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2019.

    Fine capitolo
    Precedente Capitolo 2 Economia circolare: le nuove sfide e l’impatto sulla normativa
    Successivo Capitolo 4 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)