Allegato così sostituito dall’art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, sull’applicazione dei contratti collettivi e sul miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavori edili di cui al presente allegato, vedi l’art. 1, comma 43-bis, L. 30 dicembre 2021, n. 234, inserito dall’art. 28-quater, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25; per l’efficacia di tale ultima disposizione vedi l’art. 28-quater, comma 2, del medesimo D.L. n. 4/2022.
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.