1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 427,16 a 1.139,08 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 142,38 a 569,53 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.
Note a piè di pagina
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Articolo sostituito dall'art. 134 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.