1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
Note a piè di pagina
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Articolo sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.