1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Note a piè di pagina
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Articolo sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.