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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    237. Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

    Mostra tutte le note

    [1] Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

    [2] Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:

    a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;

    b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell’articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

    [3] La sentenza può essere reclamata a norma dell’articolo 51.

    [4] La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo 45.

    [5] Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

    [6] Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

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