[1] Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
[2] Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
[3] Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.
[4] Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.