[1] L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 33.
[2] L’erede può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
[3] L’erede che chiede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all’articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
[4] Con l’apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.