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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    34. Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

    Mostra tutte le note

    [1] L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 33.

    [2] L’erede può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

    [3] L’erede che chiede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all’articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.

    [4] Con l’apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

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